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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 793/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucera - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 63 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 63 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 63 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 63 TASI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 801/2025 depositato il
06/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe riferito alla pretesa tributaria relativa al tributo Tari per il mancato pagamento del relativo tributo a seguito di omessa denuncia.
In dettaglio il Comune di Lucera accertava l'omessa dichiarazione della tassa rifiuti per gli anni dal 2020 al 2023 a carico della Ricorrente_1 srls ed applicava la categoria non domestica tari 2.3 “AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA” – nella quale sono ricomprese le attività di commercio all'ingrosso come quella della società indicata.
Secondo parte ricorrente l'atto emesso è affetto da nullità poichè l'immobile accertato sarebbe di proprietà della sig.ra Nominativo_1, mamma del rappresentante legale della predetta società ed utilizzato dalla stessa come pertinenza dell'abitazione di Indirizzo_1 (Fg. Indirizzo_2 cat A/3).
Il Comune si costituisce ed insiste nel rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto per le diverse ragioni che seguono.
In effetti non risulta fornita prova esaustiva in relazione alla carenza del determinante presupposto per l'applicazione della tassa in esame ovvero l'utilizzo esclusivo dei locali quali meri box/pertinenza dell'abitazione principale;
inoltre il contribuente ha presentato una SCIA al SUAP Comunale in data 06/12/2020 ove dichiara di occupare anche il locale di cui al Indirizzo_3 cat C/6 di Indirizzo_1, ovvero quello oggetto di accertamento.
In relazione all'eventuale inutilizzo anche temporaneo e/o occasionale del bene tassato si ribadisce come sussiste e permanga a carico del cittadino, anche ivi non residente, l'obbligo di pagare la tassa rifiuto, che va qualificato come tassa, alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonché della sua natura e che, conseguentemente, il pagamento della stessa è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità e salva l'obiettiva (e non per scelte soggettive) inutilizzabilità dell'immobile (art. 2 D Lgs 507/93). Il dovere del contribuente quindi di corrispondere la tassa anche se non utilizza elettivamente il bene od il servizio offerto, come specificato pure in tutte le precedenti decisioni sul tema (Cass., SS.UU., 8 maggio 1967, n. 902; id., Sez. I, 29 marzo 1969, n. 1026; id., Sez. I, 21 gennaio 1970, n. 132; id., Sez. I, 17 maggio 1974, n. 1430; id., Sez. I, 4 febbraio 1987, n.
995), suppone quindi soltanto che egli "abbia la possibilità" di utilizzare il servizio”. La tassa sui rifiuti non è dovuta per le sole abitazioni che non possono produrre rifiuti, intendendo per tali gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, tuttavia ciò sempre previa obbligatoria presentazione di apposita dichiarazione appunto ai fini Tari entro il 30 giugno dell'anno successivo da trasmettersi ex art.
8. D.lgs. 504/1992, dichiarazione che ha effetti costitutivi dell'eventuale diritto di esenzione dal versamento della tassa.
Tanto premesso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 793/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucera - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 63 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 63 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 63 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 63 TASI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 801/2025 depositato il
06/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe riferito alla pretesa tributaria relativa al tributo Tari per il mancato pagamento del relativo tributo a seguito di omessa denuncia.
In dettaglio il Comune di Lucera accertava l'omessa dichiarazione della tassa rifiuti per gli anni dal 2020 al 2023 a carico della Ricorrente_1 srls ed applicava la categoria non domestica tari 2.3 “AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA” – nella quale sono ricomprese le attività di commercio all'ingrosso come quella della società indicata.
Secondo parte ricorrente l'atto emesso è affetto da nullità poichè l'immobile accertato sarebbe di proprietà della sig.ra Nominativo_1, mamma del rappresentante legale della predetta società ed utilizzato dalla stessa come pertinenza dell'abitazione di Indirizzo_1 (Fg. Indirizzo_2 cat A/3).
Il Comune si costituisce ed insiste nel rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto per le diverse ragioni che seguono.
In effetti non risulta fornita prova esaustiva in relazione alla carenza del determinante presupposto per l'applicazione della tassa in esame ovvero l'utilizzo esclusivo dei locali quali meri box/pertinenza dell'abitazione principale;
inoltre il contribuente ha presentato una SCIA al SUAP Comunale in data 06/12/2020 ove dichiara di occupare anche il locale di cui al Indirizzo_3 cat C/6 di Indirizzo_1, ovvero quello oggetto di accertamento.
In relazione all'eventuale inutilizzo anche temporaneo e/o occasionale del bene tassato si ribadisce come sussiste e permanga a carico del cittadino, anche ivi non residente, l'obbligo di pagare la tassa rifiuto, che va qualificato come tassa, alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonché della sua natura e che, conseguentemente, il pagamento della stessa è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità e salva l'obiettiva (e non per scelte soggettive) inutilizzabilità dell'immobile (art. 2 D Lgs 507/93). Il dovere del contribuente quindi di corrispondere la tassa anche se non utilizza elettivamente il bene od il servizio offerto, come specificato pure in tutte le precedenti decisioni sul tema (Cass., SS.UU., 8 maggio 1967, n. 902; id., Sez. I, 29 marzo 1969, n. 1026; id., Sez. I, 21 gennaio 1970, n. 132; id., Sez. I, 17 maggio 1974, n. 1430; id., Sez. I, 4 febbraio 1987, n.
995), suppone quindi soltanto che egli "abbia la possibilità" di utilizzare il servizio”. La tassa sui rifiuti non è dovuta per le sole abitazioni che non possono produrre rifiuti, intendendo per tali gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, tuttavia ciò sempre previa obbligatoria presentazione di apposita dichiarazione appunto ai fini Tari entro il 30 giugno dell'anno successivo da trasmettersi ex art.
8. D.lgs. 504/1992, dichiarazione che ha effetti costitutivi dell'eventuale diritto di esenzione dal versamento della tassa.
Tanto premesso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali