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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 6516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6516 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 3640/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 01.10.1962, rappresentato e difeso, come da procura alle liti agli atti, dall'avv. Mattia Palumbo (C.F.: ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Calvizzano
(NA) al viale della Resistenza n. 127 ricorrente
E
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del
[...] P.IVA_1
Commissario Straordinario Regionale e legale rappresentante pro tempore (D.P.G.R. Campania n. 114 del Parte_2
016.07.2021), con sede in Caserta alla via Roma n. 80, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Pignata (C.F.: , in virtù di C.F._3 mandato in calce alla comparsa di costituzione ed in esecuzione della
Delibera di incarico n. 144/FT del 16.02.2022 ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Roma n. 80 resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 20.12.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha citato in giudizio il Controparte_1
, affinché, previo riconoscimento della sua
[...] esclusiva responsabilità per l'allagamento dei fondi dal medesimo condotti verificatosi a causa della non adeguata manutenzione del canale consortile denominato “Pacchianella”, in occasione delle precipitazioni occorse dai giorni dall'otto al ventuno novembre 2019, venisse condannata a risarcire in suo favore tutti i danni subiti.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, conduceva due appezzamenti di terreno siti in agro di Giugliano in Campania (NA), località Varcaturo, in virtù di contratti di affitto di fondo rustico;
- che, precisamente, coltivava il terreno individuato in catasto al Foglio
72, particella n. 2575, coltivato in parte a piselli da orto ed in parte a frutteto specializzato di pesco varietà Baby Gold 9 e Royal Glory;
il terreno individuato in catasto al Foglio 72, particella n. 2235, diviso in nove corpi aziendali, di cui due corpi aziendali coltivati a broccoli di rapa, sette corpi aziendali coltivati a frutteto specializzato di cinque anni per complessivi 57 filari, di cui 49 filari di pesco (varietà Puma,
Big Bang, Baby Gold 9, Isabelle d'Este, Puetolana, Sweet Dream e
Tebbana), e 8 filari di albicocco (varietà Orange Rubis).
- che tali fondi confinano ad ovest con il canale di bonifica denominato
“Pacchianella” del Controparte_1
e sono attraversati da un sistema di scoline;
[...]
- che nei giorni dall'otto al ventuno novembre 2019, a seguito alle copiose piogge ed alla cattiva e/o assente manutenzione del canale del , l'acqua invadeva i terreni, arrecando danni ai fondi ed CP_1 alle piantagioni ivi presenti;
- che l'allagamento interessava il fondo individuato con la particella
2235 fino a 60 metri lineari dal canale di bonifica, sommergendo 1225 alberi di pesco e 200 alberi di albicocco;
- che anche l'altro fondo, individuato con la particella n. 2575, si presentava, nella parte prossima il canale, sommerso dall'acqua fino alla decima pianta dei sette filari;
- che, poiché il terreno veniva ripetutamente sommerso dall'acqua nel corso dell'anno, il frutteto subiva danni derivanti dall'asfissia totale e/o parziale delle radici, con la conseguenza che una parte delle piante sono morte ed altre hanno uno sviluppo stentato;
- che, con ricorso depositato in data 13.12.2019, veniva richiesto un accertamento tecnico preventivo al fine di verificare lo stato dei luoghi;
- che i danni erano stimati dal CTU in € 558,00 per le anticipazioni colturali, € 2.037,00 per i mancati redditi derivanti dall'impossibilità di impiantare una coltura sostitutiva, € 2.448,00 per il ripristino della fertilità del terreno ed € 26.031,24 per i mancati redditi (attuali e futuri relativi alle piantagioni di pesche ed albicocche), per complessivi
€ 31.074,24, oltre interessi dall'accertamento all'effettivo soddisfo.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “per ivi sentir dichiarare il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 responsabile dei danni tutti subiti dal ricorrente e, per l'effetto, dopo aver svolto opportuna istruttoria, condannarlo al pagamento in favore di della somma complessiva di €.31.074,24 così come Parte_1 accertato nell'ATP ovvero quella somma maggiore o minore a determinarsi anche a seguito di un'ulteriore indagine peritale in relazione alla ulteriori piante da frutto morte e/o avente una vegetazione stentata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'accertamento al soddisfo. Vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento di ATP e del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario".
…
Con comparsa depositata in data 24.02.2022, si costituiva il
[...]
, che eccepiva: Controparte_1
- l'eccezionalità delle piogge verificatesi nel mese di novembre 2019; - la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il terreno del ricorrente è inserito in una zona fortemente depressa, che rende difficile il normale deflusso delle acque zenitali in caso di fenomeni piovosi a carattere temporalesco e che, inoltre, il canale Pacchianella è stato oggetto di continui lavori di ordinaria manutenzione;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio, atteso che l'asserita perdita di prodotti agricoli avrebbe dovuto essere dimostrata con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali e del quaderno di campagna;
- la genericità della relazione di accertamento tecnico preventivo, in particolare in relazione alla spiegazione del nesso causale;
- l'errata quantificazione dei danni, in quanto il CTU ha quantificato la perdita di raccolto presupponendo variazioni peggiorative delle condizioni agronomiche di fertilità, che però non sono state dimostrate né documentate.
Tutto ciò eccepito, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
"Affinché l'adìta Giustizia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa voglia così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare la genericità ed infondatezza della CTU espletata nel giudizio per ATP promosso dai ricorrenti;
2. Dichiarare l'assenza di responsabilità del
[...]
e per l'effetto rigettare le Controparte_1 domande attoree in quanto improcedibile, inammissibile, ed infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata.
Vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Napoli Nord, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, erano precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del
2.05.2023 e, successivamente, il processo era trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dai contratti di affitto di fondo rustico, nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti il ricorrente conduceva i terreni per cui è causa.
Tale circostanza legittima il ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, risulta accertato come da dichiarazioni testimoniale che all'origine dell'evento esondativo, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché il deve ritenersi legittimato passivo salva dimostrazione del CP_1 caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass.
n. 15761/2016; Cass. 2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22.11.2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11.02.2022, est. ). Pt_3
Non merita accoglimento, infatti, l'eccezione della convenuta sull'eccezionalità delle piogge, poiché al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico non è sufficiente che esso sia di notevole intensità. È invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21;
Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Inoltre, il Tribunale Superiore delle Acque ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n.
265 del 16/09/2016).
Nel caso di specie, non è stato accertato che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno superiore ad anni 200. Infatti, a tal proposito il
CTU dott. agr. in sede di ATP ha accertato che "nel Persona_1 periodo compreso tra l'8-25/11/2019 si sono avute piogge medie di circa 15 mm. di acqua giornaliera, le quali si sono ripetute il mese successivo nella settimana compresa tra il giorno 18 e il giorno 23.
Piogge da considerarsi di normale intensità nel periodo considerato"
(cfr. pag. 22 della CTU).
Va, pertanto, esclusa la natura eccezionale dell'evento, e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Peraltro, il , quale ente istituzionalmente competente, si è CP_1 limitato a dedurre di aver eseguito l'attività manutentiva del canale con la necessaria regolarità, ma non ha documentato o chiesto di dimostrare tale circostanza.
Parimenti, deve ritenersi infondata, in quanto generica, l'eccezione formulata da parte resistente sulla mancata spiegazione del nesso di causalità da parte del CTU. Infatti, in ordine al nesso di causalità, il CTU ha accertato che “si può affermare che la mancata manutenzione del canale di bonifica
“Pacchianella” determina un innalzamento del livello di acqua e la sua stagnazione, impedendo il regolare scorrimento dell'acqua nelle scoline, determina un ristagno dell'acqua sul terreno con conseguente saturazione" (cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale).
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Nella relazione di accertamento tecnico preventivo, il CTU ha calcolato i danni complessivi subiti dal ricorrente in € 31.074,24, di cui € 558,00 per le anticipazioni colturali (costo dei semi e della messa a dimora), €
2.037,00 per i mancati redditi derivanti dall'impossibilità di impiantare una coltura sostitutiva, € 2.448,00 per ripristino della fertilità del terreno ed € 26.448,00 per mancati redditi attuali e futuri del pescheto e albicoccheto.
Ebbene, in relazione alla prima voce di danno delle anticipazioni colturali per le colture di broccoli rapa e di piselli da mensa, il CTU ha dichiarato che "nel caso di specie, è stato accertato che il prolungato ristagno si è verificato solamente in quella fascia di terreno (circa 50 metri) prospiciente il canale di bonifica “Pacchianella”, cagionando danni sia al terreno che alle coltivazioni in esso presenti (broccoli di rapa e piselli da mensa). Difatti il ristagno idrico, avvenuto subito dopo la semina, ha bloccato la germinazione dei semi, motivo per cui in entrambe le zone interessate non è stato riscontrato alcun residuo delle indicate coltivazioni" (cfr. pag. 25 dell'elaborato peritale).
Ebbene, si osserva che il CTU ha espressamente dichiarato di non aver riscontrato la presenza delle coltivazioni di broccoli e piselli danneggiate dall'allagamento in occasione dei sopralluoghi effettuati, per cui la asserita mancata germinazione dei semi rappresenta una valutazione dal carattere ipotetico e non riscontrabile.
Inoltre, i testi e non hanno Parte_1 Testimone_1 dichiarato nulla di specifico sul punto ma si sono limitati a confermare genericamente il capo di domanda n. 4 relativo alla tipologia di colture. Per tali ragioni, i danni alle coltivazioni di broccoli e piselli non possono ritenersi provati.
Nulla può essere riconosciuto anche per la voce di danno consistente nei mancati redditi derivanti dall'impossibilità di impiantare una coltura sostitutiva, in quanto il CTU non ha spiegato le ragioni tecniche per cui, nonostante le operazioni di ripristino della fertilità, non sia stato possibile per il ricorrente impiantare una nuova coltivazione.
Infine, per quanto concerne i danni per mancati redditi attuali e futuri del , si osserva che il contratto di affitto Parte_4 Parte_5 relativo al fondo riportato al Foglio 72, particella n. 2235, risulta stipulato il 24.05.2019, per la durata di anni cinque.
Ebbene, poiché il contratto è stato stipulato solo pochi mesi prima l'allagamento dei fondi, avvenuto nel novembre 2019, non può escludersi che la morte degli alberi sia avvenuta in conseguenza di fattori causali diversi dall'allagamento, quale uno stato di abbandono delle coltivazioni precedente la stipula del contratto.
Infatti, non è stata depositata in giudizio documentazione fotografica raffigurante lo stato vegetativo degli alberi al momento della stipula del contratto.
Inoltre, il CTU avrebbe dovuto chiarire le ragioni tecnico agrarie per cui, in un lasso di tempo tanto breve, il ristagno dell'acqua abbia potuto provocare sia l'asfissia radicale delle radici sia la conseguente totale essiccazione e morte degli alberi, come risulta dai rilievi fotografici agi atti.
Pertanto, non risulta provato che l'allagamento dei fondi avvenuto nel novembre 2019 sia stato fattore causale a provocare la morte degli alberi e, conseguentemente, nulla può essere riconosciuto per tale voce di danno.
Diversamente, deve ritenersi che le operazioni di ripristino della fertilità dei terreni risultano coerenti con la necessità di ristabilire le condizioni agronomiche compromesse dall'allagamento, per cui la relativa voce di danno può essere integralmente riconosciuta.
In particolare, si rileva, però, che il ricorrente non ha depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Dunque, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata deve si applicarsi una riduzione del 60% su quella determinata dal CTU in € 2.448,00, per cui deve riconoscersi al ricorrente la somma di euro 979,20.
Su detto importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data di accertamento tecnico preventivo (30.06.2020) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del
25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite difensive, comprese quelle relative al procedimento di
ATP, stante il parziale e minimo accoglimento della domanda, devono essere dichiarate integralmente compensate fra le parti.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU, come liquidate nel suddetto procedimento, devono essere poste a carico della parti in quote eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, disattesa ogni ulteriore Controparte_1 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dal ricorrente e, per effetto, condanna il Controparte_1 , in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei
[...] danni di euro 979,20 in favore di oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo (30.06.2020) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
dichiara le spese di lite difensive, comprese quelle relative al procedimento di ATP, integralmente compensate fra le parti;
pone a carico delle parti in quote eguali le spese di CTU.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 3640/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 01.10.1962, rappresentato e difeso, come da procura alle liti agli atti, dall'avv. Mattia Palumbo (C.F.: ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Calvizzano
(NA) al viale della Resistenza n. 127 ricorrente
E
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del
[...] P.IVA_1
Commissario Straordinario Regionale e legale rappresentante pro tempore (D.P.G.R. Campania n. 114 del Parte_2
016.07.2021), con sede in Caserta alla via Roma n. 80, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Pignata (C.F.: , in virtù di C.F._3 mandato in calce alla comparsa di costituzione ed in esecuzione della
Delibera di incarico n. 144/FT del 16.02.2022 ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Roma n. 80 resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 20.12.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha citato in giudizio il Controparte_1
, affinché, previo riconoscimento della sua
[...] esclusiva responsabilità per l'allagamento dei fondi dal medesimo condotti verificatosi a causa della non adeguata manutenzione del canale consortile denominato “Pacchianella”, in occasione delle precipitazioni occorse dai giorni dall'otto al ventuno novembre 2019, venisse condannata a risarcire in suo favore tutti i danni subiti.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, conduceva due appezzamenti di terreno siti in agro di Giugliano in Campania (NA), località Varcaturo, in virtù di contratti di affitto di fondo rustico;
- che, precisamente, coltivava il terreno individuato in catasto al Foglio
72, particella n. 2575, coltivato in parte a piselli da orto ed in parte a frutteto specializzato di pesco varietà Baby Gold 9 e Royal Glory;
il terreno individuato in catasto al Foglio 72, particella n. 2235, diviso in nove corpi aziendali, di cui due corpi aziendali coltivati a broccoli di rapa, sette corpi aziendali coltivati a frutteto specializzato di cinque anni per complessivi 57 filari, di cui 49 filari di pesco (varietà Puma,
Big Bang, Baby Gold 9, Isabelle d'Este, Puetolana, Sweet Dream e
Tebbana), e 8 filari di albicocco (varietà Orange Rubis).
- che tali fondi confinano ad ovest con il canale di bonifica denominato
“Pacchianella” del Controparte_1
e sono attraversati da un sistema di scoline;
[...]
- che nei giorni dall'otto al ventuno novembre 2019, a seguito alle copiose piogge ed alla cattiva e/o assente manutenzione del canale del , l'acqua invadeva i terreni, arrecando danni ai fondi ed CP_1 alle piantagioni ivi presenti;
- che l'allagamento interessava il fondo individuato con la particella
2235 fino a 60 metri lineari dal canale di bonifica, sommergendo 1225 alberi di pesco e 200 alberi di albicocco;
- che anche l'altro fondo, individuato con la particella n. 2575, si presentava, nella parte prossima il canale, sommerso dall'acqua fino alla decima pianta dei sette filari;
- che, poiché il terreno veniva ripetutamente sommerso dall'acqua nel corso dell'anno, il frutteto subiva danni derivanti dall'asfissia totale e/o parziale delle radici, con la conseguenza che una parte delle piante sono morte ed altre hanno uno sviluppo stentato;
- che, con ricorso depositato in data 13.12.2019, veniva richiesto un accertamento tecnico preventivo al fine di verificare lo stato dei luoghi;
- che i danni erano stimati dal CTU in € 558,00 per le anticipazioni colturali, € 2.037,00 per i mancati redditi derivanti dall'impossibilità di impiantare una coltura sostitutiva, € 2.448,00 per il ripristino della fertilità del terreno ed € 26.031,24 per i mancati redditi (attuali e futuri relativi alle piantagioni di pesche ed albicocche), per complessivi
€ 31.074,24, oltre interessi dall'accertamento all'effettivo soddisfo.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “per ivi sentir dichiarare il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 responsabile dei danni tutti subiti dal ricorrente e, per l'effetto, dopo aver svolto opportuna istruttoria, condannarlo al pagamento in favore di della somma complessiva di €.31.074,24 così come Parte_1 accertato nell'ATP ovvero quella somma maggiore o minore a determinarsi anche a seguito di un'ulteriore indagine peritale in relazione alla ulteriori piante da frutto morte e/o avente una vegetazione stentata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'accertamento al soddisfo. Vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento di ATP e del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario".
…
Con comparsa depositata in data 24.02.2022, si costituiva il
[...]
, che eccepiva: Controparte_1
- l'eccezionalità delle piogge verificatesi nel mese di novembre 2019; - la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il terreno del ricorrente è inserito in una zona fortemente depressa, che rende difficile il normale deflusso delle acque zenitali in caso di fenomeni piovosi a carattere temporalesco e che, inoltre, il canale Pacchianella è stato oggetto di continui lavori di ordinaria manutenzione;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio, atteso che l'asserita perdita di prodotti agricoli avrebbe dovuto essere dimostrata con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali e del quaderno di campagna;
- la genericità della relazione di accertamento tecnico preventivo, in particolare in relazione alla spiegazione del nesso causale;
- l'errata quantificazione dei danni, in quanto il CTU ha quantificato la perdita di raccolto presupponendo variazioni peggiorative delle condizioni agronomiche di fertilità, che però non sono state dimostrate né documentate.
Tutto ciò eccepito, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
"Affinché l'adìta Giustizia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa voglia così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare la genericità ed infondatezza della CTU espletata nel giudizio per ATP promosso dai ricorrenti;
2. Dichiarare l'assenza di responsabilità del
[...]
e per l'effetto rigettare le Controparte_1 domande attoree in quanto improcedibile, inammissibile, ed infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata.
Vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Napoli Nord, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, erano precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del
2.05.2023 e, successivamente, il processo era trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dai contratti di affitto di fondo rustico, nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti il ricorrente conduceva i terreni per cui è causa.
Tale circostanza legittima il ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, risulta accertato come da dichiarazioni testimoniale che all'origine dell'evento esondativo, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché il deve ritenersi legittimato passivo salva dimostrazione del CP_1 caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass.
n. 15761/2016; Cass. 2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22.11.2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11.02.2022, est. ). Pt_3
Non merita accoglimento, infatti, l'eccezione della convenuta sull'eccezionalità delle piogge, poiché al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico non è sufficiente che esso sia di notevole intensità. È invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21;
Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Inoltre, il Tribunale Superiore delle Acque ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n.
265 del 16/09/2016).
Nel caso di specie, non è stato accertato che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno superiore ad anni 200. Infatti, a tal proposito il
CTU dott. agr. in sede di ATP ha accertato che "nel Persona_1 periodo compreso tra l'8-25/11/2019 si sono avute piogge medie di circa 15 mm. di acqua giornaliera, le quali si sono ripetute il mese successivo nella settimana compresa tra il giorno 18 e il giorno 23.
Piogge da considerarsi di normale intensità nel periodo considerato"
(cfr. pag. 22 della CTU).
Va, pertanto, esclusa la natura eccezionale dell'evento, e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Peraltro, il , quale ente istituzionalmente competente, si è CP_1 limitato a dedurre di aver eseguito l'attività manutentiva del canale con la necessaria regolarità, ma non ha documentato o chiesto di dimostrare tale circostanza.
Parimenti, deve ritenersi infondata, in quanto generica, l'eccezione formulata da parte resistente sulla mancata spiegazione del nesso di causalità da parte del CTU. Infatti, in ordine al nesso di causalità, il CTU ha accertato che “si può affermare che la mancata manutenzione del canale di bonifica
“Pacchianella” determina un innalzamento del livello di acqua e la sua stagnazione, impedendo il regolare scorrimento dell'acqua nelle scoline, determina un ristagno dell'acqua sul terreno con conseguente saturazione" (cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale).
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Nella relazione di accertamento tecnico preventivo, il CTU ha calcolato i danni complessivi subiti dal ricorrente in € 31.074,24, di cui € 558,00 per le anticipazioni colturali (costo dei semi e della messa a dimora), €
2.037,00 per i mancati redditi derivanti dall'impossibilità di impiantare una coltura sostitutiva, € 2.448,00 per ripristino della fertilità del terreno ed € 26.448,00 per mancati redditi attuali e futuri del pescheto e albicoccheto.
Ebbene, in relazione alla prima voce di danno delle anticipazioni colturali per le colture di broccoli rapa e di piselli da mensa, il CTU ha dichiarato che "nel caso di specie, è stato accertato che il prolungato ristagno si è verificato solamente in quella fascia di terreno (circa 50 metri) prospiciente il canale di bonifica “Pacchianella”, cagionando danni sia al terreno che alle coltivazioni in esso presenti (broccoli di rapa e piselli da mensa). Difatti il ristagno idrico, avvenuto subito dopo la semina, ha bloccato la germinazione dei semi, motivo per cui in entrambe le zone interessate non è stato riscontrato alcun residuo delle indicate coltivazioni" (cfr. pag. 25 dell'elaborato peritale).
Ebbene, si osserva che il CTU ha espressamente dichiarato di non aver riscontrato la presenza delle coltivazioni di broccoli e piselli danneggiate dall'allagamento in occasione dei sopralluoghi effettuati, per cui la asserita mancata germinazione dei semi rappresenta una valutazione dal carattere ipotetico e non riscontrabile.
Inoltre, i testi e non hanno Parte_1 Testimone_1 dichiarato nulla di specifico sul punto ma si sono limitati a confermare genericamente il capo di domanda n. 4 relativo alla tipologia di colture. Per tali ragioni, i danni alle coltivazioni di broccoli e piselli non possono ritenersi provati.
Nulla può essere riconosciuto anche per la voce di danno consistente nei mancati redditi derivanti dall'impossibilità di impiantare una coltura sostitutiva, in quanto il CTU non ha spiegato le ragioni tecniche per cui, nonostante le operazioni di ripristino della fertilità, non sia stato possibile per il ricorrente impiantare una nuova coltivazione.
Infine, per quanto concerne i danni per mancati redditi attuali e futuri del , si osserva che il contratto di affitto Parte_4 Parte_5 relativo al fondo riportato al Foglio 72, particella n. 2235, risulta stipulato il 24.05.2019, per la durata di anni cinque.
Ebbene, poiché il contratto è stato stipulato solo pochi mesi prima l'allagamento dei fondi, avvenuto nel novembre 2019, non può escludersi che la morte degli alberi sia avvenuta in conseguenza di fattori causali diversi dall'allagamento, quale uno stato di abbandono delle coltivazioni precedente la stipula del contratto.
Infatti, non è stata depositata in giudizio documentazione fotografica raffigurante lo stato vegetativo degli alberi al momento della stipula del contratto.
Inoltre, il CTU avrebbe dovuto chiarire le ragioni tecnico agrarie per cui, in un lasso di tempo tanto breve, il ristagno dell'acqua abbia potuto provocare sia l'asfissia radicale delle radici sia la conseguente totale essiccazione e morte degli alberi, come risulta dai rilievi fotografici agi atti.
Pertanto, non risulta provato che l'allagamento dei fondi avvenuto nel novembre 2019 sia stato fattore causale a provocare la morte degli alberi e, conseguentemente, nulla può essere riconosciuto per tale voce di danno.
Diversamente, deve ritenersi che le operazioni di ripristino della fertilità dei terreni risultano coerenti con la necessità di ristabilire le condizioni agronomiche compromesse dall'allagamento, per cui la relativa voce di danno può essere integralmente riconosciuta.
In particolare, si rileva, però, che il ricorrente non ha depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Dunque, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata deve si applicarsi una riduzione del 60% su quella determinata dal CTU in € 2.448,00, per cui deve riconoscersi al ricorrente la somma di euro 979,20.
Su detto importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data di accertamento tecnico preventivo (30.06.2020) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del
25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite difensive, comprese quelle relative al procedimento di
ATP, stante il parziale e minimo accoglimento della domanda, devono essere dichiarate integralmente compensate fra le parti.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU, come liquidate nel suddetto procedimento, devono essere poste a carico della parti in quote eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, disattesa ogni ulteriore Controparte_1 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dal ricorrente e, per effetto, condanna il Controparte_1 , in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei
[...] danni di euro 979,20 in favore di oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo (30.06.2020) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
dichiara le spese di lite difensive, comprese quelle relative al procedimento di ATP, integralmente compensate fra le parti;
pone a carico delle parti in quote eguali le spese di CTU.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo