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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 13.03.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. come modificato dal
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 4170/2024 R.G.
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Crisci, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario Giulio Sassoli, CP_1
presso il quale elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.08.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che con decreto di omologa del 12.04.2024 (nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 8699/2024) il GL riconosceva la sussistenza del requisito sanitario volto ad ottenere la corresponsione dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dall'8.11.2022; che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto, in data 12.04.2024, e l'invio a mezzo pec del modello AP70, in data 18.04.2024, nulla veniva erogato da parte dell' a titolo di assegno di invalidità civile;
CP_1
chiedeva pertanto condannarsi l'ente convenuto al pagamento dei ratei scaduti e non liquidati, al netto di somme eventualmente già corrisposte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' , il quale, premessa la liquidazione dei ratei in data 30.04.2024, nonché l'avvenuto CP_1 pagamento degli stessi a settembre 2024, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con note di trattazione del 12.03.2025, parte ricorrente si associava alla richiesta dell' , atteso il CP_1
pagamento dei ratei richiesti in data 2.09.2024, con vittoria di spese e attribuzione.
All'udienza del 13.03.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Nel caso di specie, il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile avvenuto in data 2.09.2024
– come da cedolino di pagamento versato in atti – è idoneo senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo giudicante che le stesse – nella misura di cui in dispositivo – debbano essere poste a carico dell' , che ha provveduto al pagamento dei ratei dopo la scadenza CP_1
del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa (in data 12.04.2024), oltre che successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1
1200,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 13.03.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. come modificato dal
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 4170/2024 R.G.
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Crisci, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario Giulio Sassoli, CP_1
presso il quale elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.08.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che con decreto di omologa del 12.04.2024 (nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 8699/2024) il GL riconosceva la sussistenza del requisito sanitario volto ad ottenere la corresponsione dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dall'8.11.2022; che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto, in data 12.04.2024, e l'invio a mezzo pec del modello AP70, in data 18.04.2024, nulla veniva erogato da parte dell' a titolo di assegno di invalidità civile;
CP_1
chiedeva pertanto condannarsi l'ente convenuto al pagamento dei ratei scaduti e non liquidati, al netto di somme eventualmente già corrisposte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' , il quale, premessa la liquidazione dei ratei in data 30.04.2024, nonché l'avvenuto CP_1 pagamento degli stessi a settembre 2024, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con note di trattazione del 12.03.2025, parte ricorrente si associava alla richiesta dell' , atteso il CP_1
pagamento dei ratei richiesti in data 2.09.2024, con vittoria di spese e attribuzione.
All'udienza del 13.03.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Nel caso di specie, il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile avvenuto in data 2.09.2024
– come da cedolino di pagamento versato in atti – è idoneo senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo giudicante che le stesse – nella misura di cui in dispositivo – debbano essere poste a carico dell' , che ha provveduto al pagamento dei ratei dopo la scadenza CP_1
del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa (in data 12.04.2024), oltre che successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1
1200,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori