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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA AL, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso sentito il difensore, avv. Filippo Castellaneta, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. In parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 16 maggio 2024, la Corte di appello, con sentenza del 25 febbraio 2025, condannava l'imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 253.333,33 di multa, per il delitto di cui agli artt. 110, 12 comma 1 e 3 lett. a), lett. b) e lett. d), comma 3- bis, comma-ter lett, b) del d.lgs. n. 286 del 1998, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 lett. c) del d.lgs. citato e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, escluse le pene accessorie applicate con la sentenza impugnata, applicava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e confermava, nel resto, l'impugnata sentenza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2168 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 06/11/2025 2. Avverso la sentenza ricorre LA AL, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di ricorso ai sensi dell'art. 606 lett. e) e lett. b) cod. proc. pen. che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., vengono riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia reso una motivazione illogica e contraddittoria con riferimento alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. Osserva che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato, su due circostanze: l'essersi questi messo al comando dell'imbarcazione per alcuni tratti della navigazione e l'aver dialogato con il cittadino tunisino organizzatore del viaggio prima della partenza. Avrebbe omesso, invece, di valutarne altri, asseritamente dirimenti, riferiti dalla teste Ibrahim Nour Meryam, quali: la presenza, a bordo dell'imbarcazione, di un uomo, il quale aveva spiegato ad un migrante come condurre il natante, per poi tornare a riva;
l'assenza di acqua, cibo e presidi di salvataggio. In tal modo, la Corte, ad avviso della difesa, ha fatto propria una ricostruzione degli accadimenti che si pone in insanabile contrasto con i fatti evidenziati dalla teste e con alcune considerazioni di carattere logico, che sono rimaste prive di adeguata spiegazione. Obietta che, se LA fosse stato organizzatore del viaggio, non avrebbe necessitato di insegnamenti sulla guida del mezzo, sarebbe tornato a riva con l'altro organizzatore, avrebbe portato seco alimenti e bevande, non avrebbe rischiato la vita, affrontando un viaggio . pericoloso, avrebbe avuto con sé il denaro ricavato dal trasbordo dei migranti. Lamenta, inoltre, che la Corte abbia ritenuto circostanza probante la condotta di "comando" dell'imbarcazione, quanto riferito da uno dei testimoni in ordine al fatto che LA e l'altro concorrente nel reato, fossero "vicino al motore della barca", circostanza ambigua e non univocamente indicativa di una condotta di conduzione del natante. Censura, infine, la circostanza che la testimonianza della teste Ibrahim sia stata svalutata, in base all'assunto, indimostrato, che ella si trovasse su un'altra barca soccorsa dalla nave soccorso Rise Above. Il secondo motivo di ricorso attiene al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 12 comma 3-ter lett. b) d.lgs. citato, denunciando la difesa del ricorrente l'illogicità della motivazione e la violazione di legge. In particolare, censura la decisione laddove ha riconosciuto sussistente la menzionata aggravante, pur in assenza di indizi certi, argomentando sulla base di illazioni e verosimiglianze. Conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
in subordine, l'annullamento con rinvio e, in ulteriore subordine, l'annullamento con 2 rinvio con riferimento all'aggravante contestata ex art. 12 comma 3-bis lett. b) d.lgs n. 286 del 1998. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.In tema di vizio di motivazione, questa Corte ha affermato che <<...il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenuti in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altro e viceversa.» (Sez. 1, sentenza n. 53600 del 24/11/2016, Rv 271635-01). D'altro canto, è ravvisabile una motivazione illogica qualora <<il giudice del merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca parziale. invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di logica nella motivazione;
detta va desunta, più che dalla mancanza parti espositive discorso motivazionale, dall'assenza singoli esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili un percorso logico-argomentativo, deve necessariamente snodarsi tra temi sui è tenuti) a formulare motivazione...» (sez. 5, sentenza n. 4893 16 03 2000, rv 215966-01).
3. caso esame, corte appello reso completa ed esaustiva, illustrando le fonti dalle desunto prova ruolo organizzatore trasportatore contestato all'odierno imputato, ovvero riconoscimento fotografico deposizioni rese dai testimoni mohamed motasim, mohammad khalil gaddoura abdelkader, convergenti riconoscere, abdellah alibay, delle persone guida natante nonché uno organizzatori viaggio, sulla base argomenti ritenuti coerenti univoci (la pregressa conoscenza confidenza con cittadino tunisino aveva condotto migranti spiaggia della partenza, dialogo l'imputato pescatori tunisini avevano guidato verso acque territoriali italiane, ordine alle modalità organizzative circostanza richieste acqua viveri dovevano essere rivolte ai due conducenti l'imbarcazione, l'imputato).
4.rispetto ricostruzione accadimenti quale effettuata censura contraddittorietà illogicità ravvisata riferimento ad fattuale emersa corso dell'istruttoria riferita deposizione testimoniale resa immigrante somala, ibrahim nour 3 meryam, risulta infondata. secondo tesi difensiva, teste, consistente presenza, sull'imbarcazione, uomo avrebbe fornito informazioni migrante su come condurre per poi tornare riva, costituisce argomento inficia, punto vista logico, dei fatti assunta non confrontata. tratta motivo che, prospettato vizio motivazione, realtà sostanzia mero fatto, risultanze prove loro valutazione, proponibile questa sede. territoriale argomentazione logica, ancorata dati fattuali, idonea spiegare difformità narrazione rispetto dagli altri compete rilettura tal modo confrontandosi gli difensivi congrua. aggiunga ogni caso, sia testimone, ulteriori tipo spesi difesa, sono decisivi né e, parte, anche contraddetti istruttorie, riportate impugnata. logicamente incompatibile mancata natante, così comporta, necessariamente, l'odierno imputato tornasse riva insieme al affrontare rischi navigazione, sottoponendosi, anzi, viaggio privazione cibo, risultando altresì privo denaro provento traffico. argomenti, oltre equivoci, sono, smentiti fondatezza (in all'assenza cibo ragioni nocchieri rimasero sull'imbarcazione). È lo stesso teste motasim fornire spiegazione situazione, riportata laddove riferisce sudanesi, ibed (odierno imputato) fidel, erano stati incaricati quanto già suoi collaboratori, «questa volta interessati rimanere europa>>, e a negare che vi fosse stata penuria di cibo o acqua. Non è ravvisabile, quindi, alcuna contraddittorietà e illogicità della motivazione. La Corte si è adeguatamente confrontata con le argomentazioni spese a sostegno dell'estraneità dell'odierno ricorrente al ruolo contestatogli, fornendo tutti gli argomenti idonei a motivare in modo congruo la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli e non compete a questa Corte la rilettura degli elementi già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, più utile per la tesi del ricorrente. 4 5.Parimenti infondato è il vizio di motivazione e di violazione di legge riferito alla circostanza aggravante del fine di profitto che si lamenta essere stata ritenuta provata sulla base di valutazioni di mera verosimiglianza. La Corte territoriale ha indicato le fonti di prova dalle quali desumere che il trasporto avveniva dietro corresponsione di una somma di denaro da parte di ciascun migrante. Tale circostanza, adeguatamente provata sulla base delle testimonianze rese da tutti i testi escussi, valutata unitamente agli altri elementi dai quali desumere che l'imputato avesse contribuito all'organizzazione ad esecuzione del viaggio, costituiscono la base fattuale e razionale dalla quale la Corte ha desunto il fine di profitto, quantomeno indiretto (la gratuità del trasbordo quale possibile corrispettivo della prestazione di trasporto resa) dell'odierno imputato. Questa Corte ha affermato che il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, fondate su base razionale, seppur presuntiva (Sez. 1, sentenza n. 34032 del 01/07/2022, Rv 283987-01). Ebbene, una volta accertato il ruolo di trasportatore nonché di partecipe all'organizzazione, e una volta accertato il pagamento di una somma da parte di ciascun migrante, e in assenza di ogni spiegazione alternativa, il ricorso al criterio di verosimiglianza deve ritenersi ammissibile e idoneo a provare la circostanza del fine di profitto. (Sez. 4, sentenza n. 22790 del 13/04/2018, Rv 272995-01). 6. Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/11/2025 fl
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso sentito il difensore, avv. Filippo Castellaneta, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. In parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 16 maggio 2024, la Corte di appello, con sentenza del 25 febbraio 2025, condannava l'imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 253.333,33 di multa, per il delitto di cui agli artt. 110, 12 comma 1 e 3 lett. a), lett. b) e lett. d), comma 3- bis, comma-ter lett, b) del d.lgs. n. 286 del 1998, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 lett. c) del d.lgs. citato e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, escluse le pene accessorie applicate con la sentenza impugnata, applicava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e confermava, nel resto, l'impugnata sentenza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2168 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 06/11/2025 2. Avverso la sentenza ricorre LA AL, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di ricorso ai sensi dell'art. 606 lett. e) e lett. b) cod. proc. pen. che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., vengono riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia reso una motivazione illogica e contraddittoria con riferimento alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. Osserva che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato, su due circostanze: l'essersi questi messo al comando dell'imbarcazione per alcuni tratti della navigazione e l'aver dialogato con il cittadino tunisino organizzatore del viaggio prima della partenza. Avrebbe omesso, invece, di valutarne altri, asseritamente dirimenti, riferiti dalla teste Ibrahim Nour Meryam, quali: la presenza, a bordo dell'imbarcazione, di un uomo, il quale aveva spiegato ad un migrante come condurre il natante, per poi tornare a riva;
l'assenza di acqua, cibo e presidi di salvataggio. In tal modo, la Corte, ad avviso della difesa, ha fatto propria una ricostruzione degli accadimenti che si pone in insanabile contrasto con i fatti evidenziati dalla teste e con alcune considerazioni di carattere logico, che sono rimaste prive di adeguata spiegazione. Obietta che, se LA fosse stato organizzatore del viaggio, non avrebbe necessitato di insegnamenti sulla guida del mezzo, sarebbe tornato a riva con l'altro organizzatore, avrebbe portato seco alimenti e bevande, non avrebbe rischiato la vita, affrontando un viaggio . pericoloso, avrebbe avuto con sé il denaro ricavato dal trasbordo dei migranti. Lamenta, inoltre, che la Corte abbia ritenuto circostanza probante la condotta di "comando" dell'imbarcazione, quanto riferito da uno dei testimoni in ordine al fatto che LA e l'altro concorrente nel reato, fossero "vicino al motore della barca", circostanza ambigua e non univocamente indicativa di una condotta di conduzione del natante. Censura, infine, la circostanza che la testimonianza della teste Ibrahim sia stata svalutata, in base all'assunto, indimostrato, che ella si trovasse su un'altra barca soccorsa dalla nave soccorso Rise Above. Il secondo motivo di ricorso attiene al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 12 comma 3-ter lett. b) d.lgs. citato, denunciando la difesa del ricorrente l'illogicità della motivazione e la violazione di legge. In particolare, censura la decisione laddove ha riconosciuto sussistente la menzionata aggravante, pur in assenza di indizi certi, argomentando sulla base di illazioni e verosimiglianze. Conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
in subordine, l'annullamento con rinvio e, in ulteriore subordine, l'annullamento con 2 rinvio con riferimento all'aggravante contestata ex art. 12 comma 3-bis lett. b) d.lgs n. 286 del 1998. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.In tema di vizio di motivazione, questa Corte ha affermato che <<...il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenuti in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altro e viceversa.» (Sez. 1, sentenza n. 53600 del 24/11/2016, Rv 271635-01). D'altro canto, è ravvisabile una motivazione illogica qualora <<il giudice del merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca parziale. invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di logica nella motivazione;
detta va desunta, più che dalla mancanza parti espositive discorso motivazionale, dall'assenza singoli esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili un percorso logico-argomentativo, deve necessariamente snodarsi tra temi sui è tenuti) a formulare motivazione...» (sez. 5, sentenza n. 4893 16 03 2000, rv 215966-01).
3. caso esame, corte appello reso completa ed esaustiva, illustrando le fonti dalle desunto prova ruolo organizzatore trasportatore contestato all'odierno imputato, ovvero riconoscimento fotografico deposizioni rese dai testimoni mohamed motasim, mohammad khalil gaddoura abdelkader, convergenti riconoscere, abdellah alibay, delle persone guida natante nonché uno organizzatori viaggio, sulla base argomenti ritenuti coerenti univoci (la pregressa conoscenza confidenza con cittadino tunisino aveva condotto migranti spiaggia della partenza, dialogo l'imputato pescatori tunisini avevano guidato verso acque territoriali italiane, ordine alle modalità organizzative circostanza richieste acqua viveri dovevano essere rivolte ai due conducenti l'imbarcazione, l'imputato).
4.rispetto ricostruzione accadimenti quale effettuata censura contraddittorietà illogicità ravvisata riferimento ad fattuale emersa corso dell'istruttoria riferita deposizione testimoniale resa immigrante somala, ibrahim nour 3 meryam, risulta infondata. secondo tesi difensiva, teste, consistente presenza, sull'imbarcazione, uomo avrebbe fornito informazioni migrante su come condurre per poi tornare riva, costituisce argomento inficia, punto vista logico, dei fatti assunta non confrontata. tratta motivo che, prospettato vizio motivazione, realtà sostanzia mero fatto, risultanze prove loro valutazione, proponibile questa sede. territoriale argomentazione logica, ancorata dati fattuali, idonea spiegare difformità narrazione rispetto dagli altri compete rilettura tal modo confrontandosi gli difensivi congrua. aggiunga ogni caso, sia testimone, ulteriori tipo spesi difesa, sono decisivi né e, parte, anche contraddetti istruttorie, riportate impugnata. logicamente incompatibile mancata natante, così comporta, necessariamente, l'odierno imputato tornasse riva insieme al affrontare rischi navigazione, sottoponendosi, anzi, viaggio privazione cibo, risultando altresì privo denaro provento traffico. argomenti, oltre equivoci, sono, smentiti fondatezza (in all'assenza cibo ragioni nocchieri rimasero sull'imbarcazione). È lo stesso teste motasim fornire spiegazione situazione, riportata laddove riferisce sudanesi, ibed (odierno imputato) fidel, erano stati incaricati quanto già suoi collaboratori, «questa volta interessati rimanere europa>>, e a negare che vi fosse stata penuria di cibo o acqua. Non è ravvisabile, quindi, alcuna contraddittorietà e illogicità della motivazione. La Corte si è adeguatamente confrontata con le argomentazioni spese a sostegno dell'estraneità dell'odierno ricorrente al ruolo contestatogli, fornendo tutti gli argomenti idonei a motivare in modo congruo la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli e non compete a questa Corte la rilettura degli elementi già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, più utile per la tesi del ricorrente. 4 5.Parimenti infondato è il vizio di motivazione e di violazione di legge riferito alla circostanza aggravante del fine di profitto che si lamenta essere stata ritenuta provata sulla base di valutazioni di mera verosimiglianza. La Corte territoriale ha indicato le fonti di prova dalle quali desumere che il trasporto avveniva dietro corresponsione di una somma di denaro da parte di ciascun migrante. Tale circostanza, adeguatamente provata sulla base delle testimonianze rese da tutti i testi escussi, valutata unitamente agli altri elementi dai quali desumere che l'imputato avesse contribuito all'organizzazione ad esecuzione del viaggio, costituiscono la base fattuale e razionale dalla quale la Corte ha desunto il fine di profitto, quantomeno indiretto (la gratuità del trasbordo quale possibile corrispettivo della prestazione di trasporto resa) dell'odierno imputato. Questa Corte ha affermato che il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, fondate su base razionale, seppur presuntiva (Sez. 1, sentenza n. 34032 del 01/07/2022, Rv 283987-01). Ebbene, una volta accertato il ruolo di trasportatore nonché di partecipe all'organizzazione, e una volta accertato il pagamento di una somma da parte di ciascun migrante, e in assenza di ogni spiegazione alternativa, il ricorso al criterio di verosimiglianza deve ritenersi ammissibile e idoneo a provare la circostanza del fine di profitto. (Sez. 4, sentenza n. 22790 del 13/04/2018, Rv 272995-01). 6. Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/11/2025 fl