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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4485/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17155/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120162364273000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120162364273000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130090997167000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130090997167000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130090997167000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130090997167000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130130508120000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130130508120000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130130508120000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130130508120000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140427758440000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140427758440000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140427758440000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140427758440000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7515/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO, E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, il ricorrente, Ricorrente_1
, impugnava intimazione di pagamento n. 071 2024
9006394454/000, notificata in data 16/02/2024 per un importo di euro 965.706,78.
Il contribuente eccepiva, anzitutto, la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 ed omessa allegazione degli atti richiamati nell'intimazione.
Rilevava, altresì, l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento e l'intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata, in subordine anche solo in ordine alle sanzioni amministrative connesse a tributi erariali in quanto soggetti a prescrizione quinquennale in base alle sentenze di cassazione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate SC, la quale replicava punto per punto alle avverse eccezioni e argomentando ampiamente circa la regolarità e legittimità della notifica delle cartelle e di tutti gli atti prodromici all'intimazione opposta.
L'Ufficio, inoltre, evidenziava la corretta formazione dell'intimazione, sufficientemente motivata e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti prodromici di competenza esclusiva dell'Ente
Impositore.
Si costituiva, altresì, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, la quale evidenziava la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa impositiva chiedendo, dunque, il rigetto dell'avverso ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 17155/14/2024 depositata in data
29.11.2024 rigettava il ricorso e condannava il contribuente alla refusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente.
La Corte riteneva provata la regolarità dell'iter riscossivo da parte degli Uffici resistenti mediante produzione in giudizio delle relate di notifica che attestavano l'avvenuta consegna degli atti prodromici al contribuente.
Da tanto, dunque, il Collegio riteneva di dover confermare l'intimazione opposta. Avverso la cennata decisione proponeva appello il RA MI sostenendo la propria tesi in ordine alla mancata prova da parte degli Uffici resistenti della regolarità dell'iter notificatorio degli atti prodromici, in quanto recapitati a soggetto diverso dal destinatario senza alcun invio di raccomandata informativa, così come prescritto dalla normativa e dalla Giurisprudenza di legittimità.
Per tali ragioni, dunque, il contribuente chiedeva la riforma della sentenza con conseguente annullamento della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, la quale ribadiva in questa sede, come fossero stati ritualmente notificati alla controparte tutti gli atti prodromici su cui fondava l'intimazione oggetto dell'odierna impugnativa.
L'Ufficio, infine, evidenziava come il contribuente avesse a conti fatti confermato l'avvenuta ricezione ed effettiva conoscenza degli atti prodromici, non effettuando alcun disconoscimento degli stessi ma limitandosi a precisare che gli atti presupposti all'intimazione e le ulteriori intimazioni di pagamento notificate erano state recapitate nelle mani della moglie Nominativo_1 la quale avrebbe “nascosto” al coniuge di aver ricevuto atti dell'amministrazione finanziaria recanti l'invito all'adempimento delle obbligazioni tributarie.
Per tali ragioni, dunque, l'Agenzia chiedeva la riforma della sentenza con conseguente conferma dell'intimazione impugnata.
Non si costituiva Agenzia delle Entrate SC.
All'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato è va' rigettato.
Bisogna chiarire che la sentenza gravata è da ritenersi legittima e correttamente redatta.
È infatti stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei
Giudici di prime cure.
Giova precisare in tema di motivazione della sentenza che la stessa costituisce la ratio decidendi ed è la rappresentazione e documentazione dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice per giungere alla decisione e consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione
(art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.).
La motivazione del provvedimento tende alla persuasione, prospettando la soluzione più probabile, e dunque più accettabile, attraverso un ragionamento giuridico di tipo logico-argomentativo-deduttivo che consiste nell'esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, rispettando i canoni dell'ordine espositivo, della concisione, della sufficienza e logicità.
Per quanto attiene, poi, il merito dell'appello si deve precisare che l'Agenzia delle Entrate SC ha provato ampiamente l'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Giova precisare che, nel processo tributario, vige la regola posta dall'art. 2697 c.c. secondo cui sull'attore grava l'onere di provare i fatti costitutivi ed il convenuto i fatti modificativi od estintivi su cui l'eccezione si fonda.
Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria volta a contestare la pretesa tributaria mediante l'impugnazione del provvedimento recante la pretesa stessa, l'onere della prova è declinato come segue:
- L'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale, cui adempie motivando adeguatamente l'atto impositivo;
- L'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.
Atteso quanto appena specificato, dunque, bisogna precisare che nel caso di specie l'Agenzia ha dimostrato la regolare notifica e conoscenza degli atti prodromici e della pretesa tributaria da parte del contribuente che, dal canto suo, si è limitato a contestare una presunta irregolarità dell'iter notificatorio per mancata produzione della cd. “CAN” da parte del Riscossore, circostanza, anche questa, disattesa dal compendio probatorio offerto in I grado dall'Agenzia che ha dimostrato, non solo, la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione opposta ma, altresì, la notifica di ulteriori atti interruttivi medio tempore recapitati al contribuente quali:
1. Intimazione n. 07120189009423132000 e 07120179067650752000 recapitate entrambe in data
25.10.2018 a mani della moglie convivente con successivo invio di raccomandata informativa
2. Intimazione n. 07120179045323674000 e 07120179025239318000 recapitate entrambe in data
20.09.2018, a mani della moglie convivente con successivo invio di raccomandata informativa
3. Intimazione n. 07120189030391804000 e 07120189043697874000 recapitate entrambe in data
22.01.2019, a mani della moglie convivente con successivo invio di raccomandata informativa
Per tali ragioni, anche in questa sede, dovrà essere confermata l'intimazione opposta.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 17155/14/2024 depositata in data 29.11.2024 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Napoli. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli e che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4485/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17155/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 9006394454-000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090052489377000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120090126856225000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220672563000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120128709290000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120162364273000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120162364273000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130090997167000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130090997167000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130090997167000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130090997167000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130130508120000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130130508120000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130130508120000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130130508120000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140427758440000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140427758440000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140427758440000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140427758440000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7515/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO, E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, il ricorrente, Ricorrente_1
, impugnava intimazione di pagamento n. 071 2024
9006394454/000, notificata in data 16/02/2024 per un importo di euro 965.706,78.
Il contribuente eccepiva, anzitutto, la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 ed omessa allegazione degli atti richiamati nell'intimazione.
Rilevava, altresì, l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento e l'intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata, in subordine anche solo in ordine alle sanzioni amministrative connesse a tributi erariali in quanto soggetti a prescrizione quinquennale in base alle sentenze di cassazione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate SC, la quale replicava punto per punto alle avverse eccezioni e argomentando ampiamente circa la regolarità e legittimità della notifica delle cartelle e di tutti gli atti prodromici all'intimazione opposta.
L'Ufficio, inoltre, evidenziava la corretta formazione dell'intimazione, sufficientemente motivata e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti prodromici di competenza esclusiva dell'Ente
Impositore.
Si costituiva, altresì, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, la quale evidenziava la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa impositiva chiedendo, dunque, il rigetto dell'avverso ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 17155/14/2024 depositata in data
29.11.2024 rigettava il ricorso e condannava il contribuente alla refusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente.
La Corte riteneva provata la regolarità dell'iter riscossivo da parte degli Uffici resistenti mediante produzione in giudizio delle relate di notifica che attestavano l'avvenuta consegna degli atti prodromici al contribuente.
Da tanto, dunque, il Collegio riteneva di dover confermare l'intimazione opposta. Avverso la cennata decisione proponeva appello il RA MI sostenendo la propria tesi in ordine alla mancata prova da parte degli Uffici resistenti della regolarità dell'iter notificatorio degli atti prodromici, in quanto recapitati a soggetto diverso dal destinatario senza alcun invio di raccomandata informativa, così come prescritto dalla normativa e dalla Giurisprudenza di legittimità.
Per tali ragioni, dunque, il contribuente chiedeva la riforma della sentenza con conseguente annullamento della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, la quale ribadiva in questa sede, come fossero stati ritualmente notificati alla controparte tutti gli atti prodromici su cui fondava l'intimazione oggetto dell'odierna impugnativa.
L'Ufficio, infine, evidenziava come il contribuente avesse a conti fatti confermato l'avvenuta ricezione ed effettiva conoscenza degli atti prodromici, non effettuando alcun disconoscimento degli stessi ma limitandosi a precisare che gli atti presupposti all'intimazione e le ulteriori intimazioni di pagamento notificate erano state recapitate nelle mani della moglie Nominativo_1 la quale avrebbe “nascosto” al coniuge di aver ricevuto atti dell'amministrazione finanziaria recanti l'invito all'adempimento delle obbligazioni tributarie.
Per tali ragioni, dunque, l'Agenzia chiedeva la riforma della sentenza con conseguente conferma dell'intimazione impugnata.
Non si costituiva Agenzia delle Entrate SC.
All'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato è va' rigettato.
Bisogna chiarire che la sentenza gravata è da ritenersi legittima e correttamente redatta.
È infatti stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei
Giudici di prime cure.
Giova precisare in tema di motivazione della sentenza che la stessa costituisce la ratio decidendi ed è la rappresentazione e documentazione dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice per giungere alla decisione e consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione
(art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.).
La motivazione del provvedimento tende alla persuasione, prospettando la soluzione più probabile, e dunque più accettabile, attraverso un ragionamento giuridico di tipo logico-argomentativo-deduttivo che consiste nell'esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, rispettando i canoni dell'ordine espositivo, della concisione, della sufficienza e logicità.
Per quanto attiene, poi, il merito dell'appello si deve precisare che l'Agenzia delle Entrate SC ha provato ampiamente l'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Giova precisare che, nel processo tributario, vige la regola posta dall'art. 2697 c.c. secondo cui sull'attore grava l'onere di provare i fatti costitutivi ed il convenuto i fatti modificativi od estintivi su cui l'eccezione si fonda.
Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria volta a contestare la pretesa tributaria mediante l'impugnazione del provvedimento recante la pretesa stessa, l'onere della prova è declinato come segue:
- L'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale, cui adempie motivando adeguatamente l'atto impositivo;
- L'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.
Atteso quanto appena specificato, dunque, bisogna precisare che nel caso di specie l'Agenzia ha dimostrato la regolare notifica e conoscenza degli atti prodromici e della pretesa tributaria da parte del contribuente che, dal canto suo, si è limitato a contestare una presunta irregolarità dell'iter notificatorio per mancata produzione della cd. “CAN” da parte del Riscossore, circostanza, anche questa, disattesa dal compendio probatorio offerto in I grado dall'Agenzia che ha dimostrato, non solo, la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione opposta ma, altresì, la notifica di ulteriori atti interruttivi medio tempore recapitati al contribuente quali:
1. Intimazione n. 07120189009423132000 e 07120179067650752000 recapitate entrambe in data
25.10.2018 a mani della moglie convivente con successivo invio di raccomandata informativa
2. Intimazione n. 07120179045323674000 e 07120179025239318000 recapitate entrambe in data
20.09.2018, a mani della moglie convivente con successivo invio di raccomandata informativa
3. Intimazione n. 07120189030391804000 e 07120189043697874000 recapitate entrambe in data
22.01.2019, a mani della moglie convivente con successivo invio di raccomandata informativa
Per tali ragioni, anche in questa sede, dovrà essere confermata l'intimazione opposta.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 17155/14/2024 depositata in data 29.11.2024 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Napoli. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli e che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti.