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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1656/22 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 1656/22 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
preso atto che l'udienza del 19 dicembre 2024, destinata alla discussione e decisione della causa è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che solo la parte resistente ha depositato note sostitutive dell'udienza in cui ha chiesto che la causa venga decisa;
provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1656/2022 del Registro Generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Zangari, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Musumeci n. 171, presso lo studio dell'Avv. Luca Giammusso che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
1 CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 5.1.2023, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Parte_1
n. 09476202200001746000, notificatagli da il 25.11.2022, Controparte_2
contestando esclusivamente le cartelle di pagamento recanti numero: 09420160003960334000, relativa a canone idrico anno 2000, per complessive € 6.029,51; 09420160022955580000, relativa a canone idrico anno 2003, per complessive € 4.595,52; 09420170003277268000, relativa a canone idrico annualità 2004 e 2005, per complessive € 4.030,01; 09420190018909524000, relativa a canone idrico anno 2006, per complessive € 668,23.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'omessa notifica delle menzionate cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale successivo alla notifica delle cartelle di pagamento. Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, previa adozione del provvedimento di sospensione, di “annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001746000, notificata in data
25.11.2022, illegittima per le ragioni esposte;
annullare le cartelle di pagamento contenute nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché non notificate e le pretese prescritte”, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.02.2023, Controparte_2
si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione
[...]
spiegata poiché tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nonché, in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle doglianze articolate da controparte. Concludeva, quindi, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio innanzi al giudice onorario precedentemente titolare del fascicolo, dopo due rinvii dovuti alla concessione in favore di parte ricorrente di un termine per l'esame della memoria di costituzione di controparte e all'impedimento a comparire del procuratore della stessa parte, all'udienza del 18.5.2023, la ricorrente chiedeva che fosse accertato l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento.
2 Con ordinanza depositata il 26.06.2023, il giudice onorario onerava parte resistente alla produzione in atti delle copie conformi all'originale delle relate di notifica, unitamente alle buste ed agli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle sottese all'atto opposto;
la causa, istruita documentalmente, era quindi rinviata all'udienza del 4 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni. Riassegnata solo dopo tale momento la trattazione del fascicolo alla scrivente giudicante, la causa era rinviata per la discussione all'udienza del 19 dicembre 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, si reputa opportuno delineare il thema decidendum del presente giudizio.
Infatti, con l'atto introduttivo della causa, la ricorrente, impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001746000, ha originariamente fatto valere: 1) l'omessa notifica di talune cartelle di pagamento sottese;
2) la prescrizione della pretesa creditoria successiva alla notifica delle suddette cartelle (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo ove si afferma espressamente
“questa difesa non può esimersi dall'eccepire l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alle cartelle di pagamento suddette essendo abbondantemente decorso, dalla data di notifica delle stesse, il previsto termine prescrizionale quinquennale e nessun atto interruttivo sia mai stato validamente notificato alla parte ricorrente.”).
Solo all'udienza del 18.05.2023, la parte opponente ha fatto valere la prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine prescrizionale con riferimento al periodo precedente alla notifica delle cartelle di pagamento. Tale motivo di doglianza, tuttavia, è inammissibile in quanto costituisce un ampliamento del thema decidendum che non trova giustificazione nelle difese formulate dall' (cfr. in senso conforme Corte di Appello di Controparte_2
Ancona, n. 274/24). E, infatti, come precisato dalla Suprema Corte “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, pronunciandosi su opposizione avverso ruolo esattoriale per crediti previdenziali fondata sulla prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle, correttamente non aveva preso in esame l'eventuale prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica delle cartelle medesime)” (Cass. n. 14135 del 23/05/2019). Nel momento in cui la parte ricorrente ha fatto valere quale fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione non già la notifica delle cartelle di pagamento
– come originariamente dedotto in ricorso - bensì la loro omessa notifica ha, di fatto, formulato una nuova domanda, non rispettando così le scansioni processuali e le preclusioni assertive e istruttorie
3 previste dalla legge a tutela non solo dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo. Tale profilo di inammissibilità è sempre rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 24040 del 26/09/2019) e il suo rilievo è sufficiente ad impedire in nuce
l'esame della doglianza.
Sempre in via preliminare, è opportuno precisare che la documentazione prodotta dall'
[...]
in copia fotostatica relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento e Controparte_2
degli asseriti atti interruttivi è utilizzabile ai fini del decidere, sebbene la parte ricorrente abbia contestato l'omessa produzione in giudizio delle “copie autentiche delle relate di notifica, munite di attestazione di conformità all'originale” (cfr. verbale di udienza del 18.05.2023).
Al riguardo, va precisato – non condividendosi sul punto le osservazioni formulate dal giudice onorario precedentemente designato per la trattazione della causa, nell'ordinanza depositata il
26.06.2023 - che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “l'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l.
n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni” (Cass. n. 26200 del 7/10/2024).
Va, dunque, più correttamente richiamato, nella specie, il disposto dell'articolo 2719 c.c., secondo cui “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Nonostante l'espresso riferimento alle copie fotografiche, dottrina e giurisprudenza sono pacificamente concordi nel ritenere che ad esse siano pienamente equiparate le copie fotostatiche o fotocopie di scritture, le quali costituiscono un'evoluzione della tecnica di riproduzione del documento. L'efficacia probatoria della copia fotografica – alla quale, come si è detto, è equiparata quella fotostatica – è dunque subordinata, alternativamente, all'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale competente o all'assenza di espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta. Sul punto, si rileva che la lettera della norma onera la parte ad effettuare un disconoscimento espresso e che tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza quale impugnazione di specifico e chiaro contenuto atta a contestare tempestivamente la conformità della copia al documento originale. In questo senso, pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, si ritiene che “in tema di prova documentale l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di
4 disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi” (cfr. Cass. n. 21842 del 15/10/2014; cfr., più di recente, Cass. n. 26200 del
7/10/2024 secondo cui “Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato,
a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art.
215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità.”). Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale" (Cass. n.
7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall' si vedano anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. Controparte_3
16557 del 20/06/2019; Cass. n. 14279 del 25/05/2021; Cass. n. 40750 del 20/12/2021).
Nella specie, nella prima difesa utile, parte ricorrente non ha puntualmente disconosciuto la conformità delle copie alle originali, limitandosi ad eccepire genericamente l'omessa produzione in giudizio delle “copie autentiche delle relate di notifica, munite dell'attestazione di conformità all'originale”, senza neppure allegare gli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, sicché, non potendosi ritenere efficace un tale disconoscimento e non disponendo il giudice di poteri officiosi in tale ambito, la documentazione prodotta dall'agente della riscossione deve dirsi utilizzabile ai fini del decidere.
Tanto premesso, e così delineato il thema decidendum, l'opposizione formulata da parte ricorrente non è meritevole di accoglimento.
In linea generale, va rammentato che, a fronte di un processo esecutivo non ancora iniziato e pure innanzi alla notifica di una misura alternativa all'espropriazione forzata, volta ad indurre il contribuente all'adempimento, l'ordinario strumento messo a disposizione dell'obbligato per contestare l'altrui pretesa creditoria è quello del giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato (si vedano in tal senso ex plurimis Cass., n.28509 del
5 30/09/2022, Cass. n. 18041 del 04/07/2019). Dopo talune pronunce che hanno qualificato la contestazione del diritto dell'esattore di iscrivere ipoteca – come nella specie - o di procedere al fermo come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ovvero come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., a seconda dei vizi formali o di merito fatti valere, altre pronunce, che questo giudice ritiene di condividere, hanno invece qualificato l'impugnazione de qua come azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione che dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione che si conclude con sentenza appellabile (cfr. Cass. n. 24234 del
27/11/2015; da ultimo, Cass., n. 4871 del 23/02/2021). Tale conclusione trova la sua ratio nella particolare natura dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo che, come affermato dalle
Sezioni Unite della Cassazione, non costituiscono atto dell'espropriazione forzata bensì misure ad essa alternative, puramente afflittive, volte ad indurre il debitore all'adempimento (Cass., S.U., n.
19667 del 18/09/2014, in materia di iscrizione ipotecaria e, in linea di continuità, in materia di fermo amministrativo di beni mobili registrati, Cass., S.U., n. 15354 del 22/07/2015). Logico corollario, sul piano processuale, è che il relativo giudizio di impugnazione non soggiace alla disciplina dettata in materia di opposizioni esecutive, bensì alle regole del processo di cognizione, sottratto, anche quando risulti affidato a motivi formali, al termine decadenziale di cui all'art. 617
c.p.c. (Cass., n. 10272, 19/04/2021; Cass., n. 14801, 7/06/2018; Cass. n. 25745 del 22/12/2015; cfr. anche Cass. S. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014).
Così qualificata la domanda, nella specie, come visto, l'opponente, con l'originario ricorso introduttivo, ha fatto valere l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e il decorso del termine prescrizionale maturato per il periodo successivo alla notifica delle cartelle di pagamento.
Nella parte in cui il ricorrente ha eccepito ex se l'omessa notifica delle cartelle esattoriali, la domanda è prima facie infondata.
E, infatti, l' ha depositato in atti prova delle notifiche delle Controparte_2
cartelle.
Nella specie, la cartella di pagamento di cui al n. 09420160003960334000 è stata notificata il
15.04.2016; la cartella di pagamento n. 09420160022955580000 è stata notificata il 29.11.2016; la cartella di pagamento n. 09420170003277268000 è stata notificata il 9.5.2017; la cartella di pagamento n. 09420190018909524000 è stata notificata il 4.10.2019. Tutte le notifiche si sono perfezionate per rifiuto della destinataria di ricevere l'atto, a parte l'ultima, consegnata personalmente, e sono tutte validamente riferibili alle cartelle, attraverso i numeri identificativi stampati sulle cartoline di ricevimento (cfr., ex multis, Cass. n. 23902 del 11/10/2017 e Cass. n.
6 17841 del 21/06/2023) quindi non può essere revocata in dubbio la loro rilevanza probatoria in punto di dimostrazione della ricezione degli atti esattoriali.
Alla pari infondata è l'eccezione di prescrizione fatta valere dalla parte ricorrente per il momento successivo alla notifica delle cartelle di pagamento.
Al riguardo, deve osservarsi quanto segue.
Poiché l'opposizione si riferisce alle sole cartelle di pagamento richiamate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto canoni idrici relativi ad anni antecedenti al primo gennaio 2020, il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale (cfr., in ordine a tale termine, Cass., S.U., n. 3162 del 09/02/2011 secondo cui “in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.”). Sul punto, deve precisarsi che il regime prescrizionale rimane legato alla natura del credito qualora quest'ultimo non sia stato oggetto di scrutinio giudiziale, dovendosi ritenere che un ruolo divenuto esecutivo non possa in alcun modo essere equiparato ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Ne consegue che non si determina alcun effetto di c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., pur a fronte della notifica delle cartelle di pagamento (Cass. S.U., n. 23397 del 17/11/2016).
Accertata nei termini anzidetti la notifica delle cartelle di pagamento, giova considerare che non può valere ad interrompere la prescrizione l'asserita notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420199009336275000 avvenuta il 15.11.2019. L , infatti, non Controparte_2 ha depositato in atti l'intimazione di pagamento, sicché, non essendo possibile accertare il contenuto di un tale documento, non può essere verificato se esso contenga tutte le indicazioni necessarie a valere quale atto interruttivo della prescrizione in relazione alle pretese creditorie oggetto del presente giudizio (cfr. in senso analogo, Corte di Appello di Palermo, n. 1479/2020).
Ciononostante, considerato che tra la data di notifica delle cartelle esattoriali e l'8.03.2020
(momento nel quale ha iniziato ad operare la disciplina emergenziale COVID-19 in materia di sospensione della prescrizione) non è trascorso più di un quinquennio, ai fini dell'accertamento del maturarsi del termine prescrizionale, occorre avere riguardo alla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 (richiamato espressamente dalla prima norma).
7 Si tratta di una disciplina complessa, frutto di un'ampia stratificazione normativa, che ha fatto sorgere non sempre univoci orientamenti giurisprudenziali;
questo Tribunale ritiene di dover condividere l'interpretazione offerta in plurime pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib. Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di
Appello di Roma n. 3012/24) nei termini di seguito esposti.
È noto che, con il D.L. n. 18 del 2020 (e successive modifiche), a fronte della situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della diffusione della pandemia COVID 19, il legislatore ha dettato specifiche disposizioni sia con riguardo all'attività degli uffici degli Enti Impositori (art. 67) sia con riguardo all'attività dell'Agente della Riscossione (art. 68).
Per quel che rileva nel presente giudizio, afferente all'attività dell' , si deve Controparte_3 rilevare che il citato art. 68, intitolato “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevede al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159”.
Quanto all'ambito di applicazione della citata disposizione, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 non può che ragionevolmente essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quei versamenti i cui termini, per la prima volta, sarebbero scaduti in quell'arco temporale. D'altro canto, il richiamo generico e integrale all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 (norma già dettata in tema di riscossione nel caso di soggetti interessati da eventi eccezionali), senza distinzione alcuna fra i vari commi, implica la piana applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, e quindi anche con riferimento ai canoni idrici, oggetto del presente giudizio.
E' ragionevole ritenere, infatti, che il legislatore abbia voluto estendere la portata di quest'ultimo articolo, da norma prevista per situazioni eccezionali (ad esempio, calamità naturali, quali terremoti, alluvioni, ecc.), “nell'ambito di territori ristretti”, a norma operante in un periodo contingente
(quello dell'emergenza COVID, ricompresa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ma estesa e vigente “su tutto il territorio nazionale”, e riferita non solo ai “tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi ma anche “a tutte le entrate tributarie e non tributarie”. In particolare, ai sensi
8 del primo comma dell'art. 12 del D.lgs n. 159/2015, il periodo di sospensione previsto per i versamenti, comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
In altri termini, i naturali termini di prescrizione e di decadenza, aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si è verificata la sospensione (e, quindi, con riferimento al
COVID, aventi scadenza entro il 31.12.2021), a fronte della natura eccezionale dell'evento pandemico e considerata la scadenza proprio nel corso di detto evento, sono stati prorogati dal legislatore fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al 31.12.2023.
Accanto a tale disciplina, nel D.L. n. 18/20 è previsto altresì, con riferimento ai soli carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente di Riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'art. 68, che “sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” (cfr. comma 4-bis dell'art. 68).
Dunque, il legislatore, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, ha previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti e delle notifiche degli atti esecutivi della riscossione e, conseguentemente, ha ritenuto congruo concedere all'Agente della Riscossione una proroga, diversamente modulata a seconda che il carico fosse o meno affidato durante il periodo di sospensione, per poter smaltire il notevole arretrato
(incolpevolmente) accumulatosi.
Orbene, dal combinato disposto di queste norme, nel tentativo di fornirne un'interpretazione sistematica, coordinata e non riduttiva che tenga conto della ratio sottesa alla normativa, sostanzialmente coincidente con la volontà del legislatore di sospendere, durante l'emergenza
9 pandemica, tutte le attività di riscossione esattoriale (e, quindi, non solo la notifica delle cartelle esattoriali in sé ma anche degli ulteriori atti volti ad intimare il pagamento in vista del soddisfacimento coattivo del credito), si traggono le seguenti conseguenze:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un arco temporale corrispondente
(art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n. 18/2020);
- i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (art.12, comma 2,
D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68, D.L. n. 18/2020).
In via esemplificativa, possono, dunque, astrattamente verificarsi le seguenti diverse ipotesi:
a) viene notificata una cartella di pagamento relativa a crediti tributari e non tributari, i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti in data successiva alla sospensione di cui all'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020: in questo caso, ai termini naturali, occorrere aggiungere, ex art. 12 comma 1, D.lgs. n. 159/2015 (richiamato dall'art. 68, comma 1), solo il predetto periodo di sospensione, pari a 542 giorni;
b) viene notificata una cartella di pagamento, relativa a crediti tributari e non tributari, i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti nel corso della sospensione di cui all'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020: in questo caso, si applica la proroga di 24 mesi di cui al secondo comma dell'art. 12 cit., con conseguente scadenza dei termini di prescrizione e decadenza al
31.12.2023;
c) viene notificata un atto della riscossione, con carico affidato all' proprio Controparte_3
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo 68, comma 1, del
D.L. n. 18/2020: in questo caso, trova applicazione il comma 4 bis del menzionato articolo.
10 Orbene, nel caso in esame, le cartelle di pagamento impugnate non si riferiscono a carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68, sicché sicuramente non trova applicazione il comma 4 bis.
Trova, invece, applicazione il combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/15.
In particolare, quanto alla cartella n. 09420160003960334000, essa è stata notificata il 15.04.2016, per rifiuto della destinataria di ricevere l'atto; il termine di prescrizione quinquennale sarebbe, dunque, decorso il 15.04.2021, e, quindi, durante il periodo di sospensione di cui all'art. 68, comma
1, del D.L. n. 18/20, con conseguente proroga del termine di prescrizione al 31.12.2023; poiché
l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 25.11.2022 ed essa vale come atto interruttivo della prescrizione, il termine quinquennale non era decorso a tale data.
Quanto alla cartella di pagamento n. 09420160022955580000, essa è stata notificata il 29.11.2016, per rifiuto della destinataria di ricevere l'atto; il termine di prescrizione quinquennale avrebbe dovuto maturarsi il 29.11.2021, quindi entro l'anno durante il quale si è verificata la sospensione di cui all'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/20, con conseguente proroga del termine di prescrizione al
31.12.2023; poiché l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 25.11.2022 ed essa vale come atto interruttivo della prescrizione, il termine quinquennale non era decorso a tale data.
Quanto alla cartella di pagamento n. 09420170003277268000, essa è stata notificata il 9.5.2017, per rifiuto della destinataria di ricevere l'atto; il termine di prescrizione quinquennale avrebbe dovuto maturarsi il 9.5.2022 ma, configurandosi l'ipotesi di cui al sub a), esso deve intendersi essere stato sospeso per un periodo di 542 giorni;
poiché l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 25.11.2022 ed essa vale come atto interruttivo della prescrizione, il termine quinquennale non poteva dirsi decorso a tale data.
Quanto alla cartella di pagamento n. 09420190018909524000, essa è stata notificata personalmente alla destinataria il 4.10.2019; il termine di prescrizione quinquennale sarebbe, dunque, decorso il
4.10.2024 e, considerato anche il termine di sospensione della prescrizione di 542 giorni, non poteva certamente dirsi maturato al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 25.11.2022.
In definitiva, dunque, tenuto conto della disciplina emergenziale COVID e del fatto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, notificata il 25.11.2022, vale come idoneo atto interruttivo della prescrizione, alcuna prescrizione successiva al momento della notifica di ciascuna delle sottese cartelle di pagamento può dirsi maturata.
L'opposizione promossa deve, dunque, essere integralmente rigettata.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione dei parametri prossimi ai minimi previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147/22, considerato il valore della causa, tenuto conto della natura documentale del giudizio, dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e della natura seriale delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione o difesa, disattesa o assorbita, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in
[...] complessivi € 2.695,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 20 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Sarah Previti)
12
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 1656/22 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
preso atto che l'udienza del 19 dicembre 2024, destinata alla discussione e decisione della causa è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che solo la parte resistente ha depositato note sostitutive dell'udienza in cui ha chiesto che la causa venga decisa;
provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1656/2022 del Registro Generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Zangari, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Musumeci n. 171, presso lo studio dell'Avv. Luca Giammusso che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
1 CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 5.1.2023, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Parte_1
n. 09476202200001746000, notificatagli da il 25.11.2022, Controparte_2
contestando esclusivamente le cartelle di pagamento recanti numero: 09420160003960334000, relativa a canone idrico anno 2000, per complessive € 6.029,51; 09420160022955580000, relativa a canone idrico anno 2003, per complessive € 4.595,52; 09420170003277268000, relativa a canone idrico annualità 2004 e 2005, per complessive € 4.030,01; 09420190018909524000, relativa a canone idrico anno 2006, per complessive € 668,23.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'omessa notifica delle menzionate cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale successivo alla notifica delle cartelle di pagamento. Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, previa adozione del provvedimento di sospensione, di “annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001746000, notificata in data
25.11.2022, illegittima per le ragioni esposte;
annullare le cartelle di pagamento contenute nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché non notificate e le pretese prescritte”, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.02.2023, Controparte_2
si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione
[...]
spiegata poiché tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nonché, in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle doglianze articolate da controparte. Concludeva, quindi, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio innanzi al giudice onorario precedentemente titolare del fascicolo, dopo due rinvii dovuti alla concessione in favore di parte ricorrente di un termine per l'esame della memoria di costituzione di controparte e all'impedimento a comparire del procuratore della stessa parte, all'udienza del 18.5.2023, la ricorrente chiedeva che fosse accertato l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento.
2 Con ordinanza depositata il 26.06.2023, il giudice onorario onerava parte resistente alla produzione in atti delle copie conformi all'originale delle relate di notifica, unitamente alle buste ed agli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle sottese all'atto opposto;
la causa, istruita documentalmente, era quindi rinviata all'udienza del 4 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni. Riassegnata solo dopo tale momento la trattazione del fascicolo alla scrivente giudicante, la causa era rinviata per la discussione all'udienza del 19 dicembre 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, si reputa opportuno delineare il thema decidendum del presente giudizio.
Infatti, con l'atto introduttivo della causa, la ricorrente, impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001746000, ha originariamente fatto valere: 1) l'omessa notifica di talune cartelle di pagamento sottese;
2) la prescrizione della pretesa creditoria successiva alla notifica delle suddette cartelle (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo ove si afferma espressamente
“questa difesa non può esimersi dall'eccepire l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alle cartelle di pagamento suddette essendo abbondantemente decorso, dalla data di notifica delle stesse, il previsto termine prescrizionale quinquennale e nessun atto interruttivo sia mai stato validamente notificato alla parte ricorrente.”).
Solo all'udienza del 18.05.2023, la parte opponente ha fatto valere la prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine prescrizionale con riferimento al periodo precedente alla notifica delle cartelle di pagamento. Tale motivo di doglianza, tuttavia, è inammissibile in quanto costituisce un ampliamento del thema decidendum che non trova giustificazione nelle difese formulate dall' (cfr. in senso conforme Corte di Appello di Controparte_2
Ancona, n. 274/24). E, infatti, come precisato dalla Suprema Corte “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, pronunciandosi su opposizione avverso ruolo esattoriale per crediti previdenziali fondata sulla prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle, correttamente non aveva preso in esame l'eventuale prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica delle cartelle medesime)” (Cass. n. 14135 del 23/05/2019). Nel momento in cui la parte ricorrente ha fatto valere quale fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione non già la notifica delle cartelle di pagamento
– come originariamente dedotto in ricorso - bensì la loro omessa notifica ha, di fatto, formulato una nuova domanda, non rispettando così le scansioni processuali e le preclusioni assertive e istruttorie
3 previste dalla legge a tutela non solo dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo. Tale profilo di inammissibilità è sempre rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 24040 del 26/09/2019) e il suo rilievo è sufficiente ad impedire in nuce
l'esame della doglianza.
Sempre in via preliminare, è opportuno precisare che la documentazione prodotta dall'
[...]
in copia fotostatica relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento e Controparte_2
degli asseriti atti interruttivi è utilizzabile ai fini del decidere, sebbene la parte ricorrente abbia contestato l'omessa produzione in giudizio delle “copie autentiche delle relate di notifica, munite di attestazione di conformità all'originale” (cfr. verbale di udienza del 18.05.2023).
Al riguardo, va precisato – non condividendosi sul punto le osservazioni formulate dal giudice onorario precedentemente designato per la trattazione della causa, nell'ordinanza depositata il
26.06.2023 - che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “l'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l.
n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni” (Cass. n. 26200 del 7/10/2024).
Va, dunque, più correttamente richiamato, nella specie, il disposto dell'articolo 2719 c.c., secondo cui “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Nonostante l'espresso riferimento alle copie fotografiche, dottrina e giurisprudenza sono pacificamente concordi nel ritenere che ad esse siano pienamente equiparate le copie fotostatiche o fotocopie di scritture, le quali costituiscono un'evoluzione della tecnica di riproduzione del documento. L'efficacia probatoria della copia fotografica – alla quale, come si è detto, è equiparata quella fotostatica – è dunque subordinata, alternativamente, all'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale competente o all'assenza di espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta. Sul punto, si rileva che la lettera della norma onera la parte ad effettuare un disconoscimento espresso e che tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza quale impugnazione di specifico e chiaro contenuto atta a contestare tempestivamente la conformità della copia al documento originale. In questo senso, pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, si ritiene che “in tema di prova documentale l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di
4 disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi” (cfr. Cass. n. 21842 del 15/10/2014; cfr., più di recente, Cass. n. 26200 del
7/10/2024 secondo cui “Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato,
a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art.
215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità.”). Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale" (Cass. n.
7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall' si vedano anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. Controparte_3
16557 del 20/06/2019; Cass. n. 14279 del 25/05/2021; Cass. n. 40750 del 20/12/2021).
Nella specie, nella prima difesa utile, parte ricorrente non ha puntualmente disconosciuto la conformità delle copie alle originali, limitandosi ad eccepire genericamente l'omessa produzione in giudizio delle “copie autentiche delle relate di notifica, munite dell'attestazione di conformità all'originale”, senza neppure allegare gli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, sicché, non potendosi ritenere efficace un tale disconoscimento e non disponendo il giudice di poteri officiosi in tale ambito, la documentazione prodotta dall'agente della riscossione deve dirsi utilizzabile ai fini del decidere.
Tanto premesso, e così delineato il thema decidendum, l'opposizione formulata da parte ricorrente non è meritevole di accoglimento.
In linea generale, va rammentato che, a fronte di un processo esecutivo non ancora iniziato e pure innanzi alla notifica di una misura alternativa all'espropriazione forzata, volta ad indurre il contribuente all'adempimento, l'ordinario strumento messo a disposizione dell'obbligato per contestare l'altrui pretesa creditoria è quello del giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato (si vedano in tal senso ex plurimis Cass., n.28509 del
5 30/09/2022, Cass. n. 18041 del 04/07/2019). Dopo talune pronunce che hanno qualificato la contestazione del diritto dell'esattore di iscrivere ipoteca – come nella specie - o di procedere al fermo come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ovvero come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., a seconda dei vizi formali o di merito fatti valere, altre pronunce, che questo giudice ritiene di condividere, hanno invece qualificato l'impugnazione de qua come azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione che dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione che si conclude con sentenza appellabile (cfr. Cass. n. 24234 del
27/11/2015; da ultimo, Cass., n. 4871 del 23/02/2021). Tale conclusione trova la sua ratio nella particolare natura dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo che, come affermato dalle
Sezioni Unite della Cassazione, non costituiscono atto dell'espropriazione forzata bensì misure ad essa alternative, puramente afflittive, volte ad indurre il debitore all'adempimento (Cass., S.U., n.
19667 del 18/09/2014, in materia di iscrizione ipotecaria e, in linea di continuità, in materia di fermo amministrativo di beni mobili registrati, Cass., S.U., n. 15354 del 22/07/2015). Logico corollario, sul piano processuale, è che il relativo giudizio di impugnazione non soggiace alla disciplina dettata in materia di opposizioni esecutive, bensì alle regole del processo di cognizione, sottratto, anche quando risulti affidato a motivi formali, al termine decadenziale di cui all'art. 617
c.p.c. (Cass., n. 10272, 19/04/2021; Cass., n. 14801, 7/06/2018; Cass. n. 25745 del 22/12/2015; cfr. anche Cass. S. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014).
Così qualificata la domanda, nella specie, come visto, l'opponente, con l'originario ricorso introduttivo, ha fatto valere l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e il decorso del termine prescrizionale maturato per il periodo successivo alla notifica delle cartelle di pagamento.
Nella parte in cui il ricorrente ha eccepito ex se l'omessa notifica delle cartelle esattoriali, la domanda è prima facie infondata.
E, infatti, l' ha depositato in atti prova delle notifiche delle Controparte_2
cartelle.
Nella specie, la cartella di pagamento di cui al n. 09420160003960334000 è stata notificata il
15.04.2016; la cartella di pagamento n. 09420160022955580000 è stata notificata il 29.11.2016; la cartella di pagamento n. 09420170003277268000 è stata notificata il 9.5.2017; la cartella di pagamento n. 09420190018909524000 è stata notificata il 4.10.2019. Tutte le notifiche si sono perfezionate per rifiuto della destinataria di ricevere l'atto, a parte l'ultima, consegnata personalmente, e sono tutte validamente riferibili alle cartelle, attraverso i numeri identificativi stampati sulle cartoline di ricevimento (cfr., ex multis, Cass. n. 23902 del 11/10/2017 e Cass. n.
6 17841 del 21/06/2023) quindi non può essere revocata in dubbio la loro rilevanza probatoria in punto di dimostrazione della ricezione degli atti esattoriali.
Alla pari infondata è l'eccezione di prescrizione fatta valere dalla parte ricorrente per il momento successivo alla notifica delle cartelle di pagamento.
Al riguardo, deve osservarsi quanto segue.
Poiché l'opposizione si riferisce alle sole cartelle di pagamento richiamate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto canoni idrici relativi ad anni antecedenti al primo gennaio 2020, il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale (cfr., in ordine a tale termine, Cass., S.U., n. 3162 del 09/02/2011 secondo cui “in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.”). Sul punto, deve precisarsi che il regime prescrizionale rimane legato alla natura del credito qualora quest'ultimo non sia stato oggetto di scrutinio giudiziale, dovendosi ritenere che un ruolo divenuto esecutivo non possa in alcun modo essere equiparato ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Ne consegue che non si determina alcun effetto di c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., pur a fronte della notifica delle cartelle di pagamento (Cass. S.U., n. 23397 del 17/11/2016).
Accertata nei termini anzidetti la notifica delle cartelle di pagamento, giova considerare che non può valere ad interrompere la prescrizione l'asserita notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420199009336275000 avvenuta il 15.11.2019. L , infatti, non Controparte_2 ha depositato in atti l'intimazione di pagamento, sicché, non essendo possibile accertare il contenuto di un tale documento, non può essere verificato se esso contenga tutte le indicazioni necessarie a valere quale atto interruttivo della prescrizione in relazione alle pretese creditorie oggetto del presente giudizio (cfr. in senso analogo, Corte di Appello di Palermo, n. 1479/2020).
Ciononostante, considerato che tra la data di notifica delle cartelle esattoriali e l'8.03.2020
(momento nel quale ha iniziato ad operare la disciplina emergenziale COVID-19 in materia di sospensione della prescrizione) non è trascorso più di un quinquennio, ai fini dell'accertamento del maturarsi del termine prescrizionale, occorre avere riguardo alla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 (richiamato espressamente dalla prima norma).
7 Si tratta di una disciplina complessa, frutto di un'ampia stratificazione normativa, che ha fatto sorgere non sempre univoci orientamenti giurisprudenziali;
questo Tribunale ritiene di dover condividere l'interpretazione offerta in plurime pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib. Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di
Appello di Roma n. 3012/24) nei termini di seguito esposti.
È noto che, con il D.L. n. 18 del 2020 (e successive modifiche), a fronte della situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della diffusione della pandemia COVID 19, il legislatore ha dettato specifiche disposizioni sia con riguardo all'attività degli uffici degli Enti Impositori (art. 67) sia con riguardo all'attività dell'Agente della Riscossione (art. 68).
Per quel che rileva nel presente giudizio, afferente all'attività dell' , si deve Controparte_3 rilevare che il citato art. 68, intitolato “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevede al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159”.
Quanto all'ambito di applicazione della citata disposizione, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 non può che ragionevolmente essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quei versamenti i cui termini, per la prima volta, sarebbero scaduti in quell'arco temporale. D'altro canto, il richiamo generico e integrale all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 (norma già dettata in tema di riscossione nel caso di soggetti interessati da eventi eccezionali), senza distinzione alcuna fra i vari commi, implica la piana applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, e quindi anche con riferimento ai canoni idrici, oggetto del presente giudizio.
E' ragionevole ritenere, infatti, che il legislatore abbia voluto estendere la portata di quest'ultimo articolo, da norma prevista per situazioni eccezionali (ad esempio, calamità naturali, quali terremoti, alluvioni, ecc.), “nell'ambito di territori ristretti”, a norma operante in un periodo contingente
(quello dell'emergenza COVID, ricompresa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ma estesa e vigente “su tutto il territorio nazionale”, e riferita non solo ai “tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi ma anche “a tutte le entrate tributarie e non tributarie”. In particolare, ai sensi
8 del primo comma dell'art. 12 del D.lgs n. 159/2015, il periodo di sospensione previsto per i versamenti, comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
In altri termini, i naturali termini di prescrizione e di decadenza, aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si è verificata la sospensione (e, quindi, con riferimento al
COVID, aventi scadenza entro il 31.12.2021), a fronte della natura eccezionale dell'evento pandemico e considerata la scadenza proprio nel corso di detto evento, sono stati prorogati dal legislatore fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al 31.12.2023.
Accanto a tale disciplina, nel D.L. n. 18/20 è previsto altresì, con riferimento ai soli carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente di Riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'art. 68, che “sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” (cfr. comma 4-bis dell'art. 68).
Dunque, il legislatore, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, ha previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti e delle notifiche degli atti esecutivi della riscossione e, conseguentemente, ha ritenuto congruo concedere all'Agente della Riscossione una proroga, diversamente modulata a seconda che il carico fosse o meno affidato durante il periodo di sospensione, per poter smaltire il notevole arretrato
(incolpevolmente) accumulatosi.
Orbene, dal combinato disposto di queste norme, nel tentativo di fornirne un'interpretazione sistematica, coordinata e non riduttiva che tenga conto della ratio sottesa alla normativa, sostanzialmente coincidente con la volontà del legislatore di sospendere, durante l'emergenza
9 pandemica, tutte le attività di riscossione esattoriale (e, quindi, non solo la notifica delle cartelle esattoriali in sé ma anche degli ulteriori atti volti ad intimare il pagamento in vista del soddisfacimento coattivo del credito), si traggono le seguenti conseguenze:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un arco temporale corrispondente
(art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n. 18/2020);
- i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (art.12, comma 2,
D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68, D.L. n. 18/2020).
In via esemplificativa, possono, dunque, astrattamente verificarsi le seguenti diverse ipotesi:
a) viene notificata una cartella di pagamento relativa a crediti tributari e non tributari, i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti in data successiva alla sospensione di cui all'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020: in questo caso, ai termini naturali, occorrere aggiungere, ex art. 12 comma 1, D.lgs. n. 159/2015 (richiamato dall'art. 68, comma 1), solo il predetto periodo di sospensione, pari a 542 giorni;
b) viene notificata una cartella di pagamento, relativa a crediti tributari e non tributari, i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti nel corso della sospensione di cui all'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020: in questo caso, si applica la proroga di 24 mesi di cui al secondo comma dell'art. 12 cit., con conseguente scadenza dei termini di prescrizione e decadenza al
31.12.2023;
c) viene notificata un atto della riscossione, con carico affidato all' proprio Controparte_3
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo 68, comma 1, del
D.L. n. 18/2020: in questo caso, trova applicazione il comma 4 bis del menzionato articolo.
10 Orbene, nel caso in esame, le cartelle di pagamento impugnate non si riferiscono a carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68, sicché sicuramente non trova applicazione il comma 4 bis.
Trova, invece, applicazione il combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/15.
In particolare, quanto alla cartella n. 09420160003960334000, essa è stata notificata il 15.04.2016, per rifiuto della destinataria di ricevere l'atto; il termine di prescrizione quinquennale sarebbe, dunque, decorso il 15.04.2021, e, quindi, durante il periodo di sospensione di cui all'art. 68, comma
1, del D.L. n. 18/20, con conseguente proroga del termine di prescrizione al 31.12.2023; poiché
l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 25.11.2022 ed essa vale come atto interruttivo della prescrizione, il termine quinquennale non era decorso a tale data.
Quanto alla cartella di pagamento n. 09420160022955580000, essa è stata notificata il 29.11.2016, per rifiuto della destinataria di ricevere l'atto; il termine di prescrizione quinquennale avrebbe dovuto maturarsi il 29.11.2021, quindi entro l'anno durante il quale si è verificata la sospensione di cui all'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/20, con conseguente proroga del termine di prescrizione al
31.12.2023; poiché l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 25.11.2022 ed essa vale come atto interruttivo della prescrizione, il termine quinquennale non era decorso a tale data.
Quanto alla cartella di pagamento n. 09420170003277268000, essa è stata notificata il 9.5.2017, per rifiuto della destinataria di ricevere l'atto; il termine di prescrizione quinquennale avrebbe dovuto maturarsi il 9.5.2022 ma, configurandosi l'ipotesi di cui al sub a), esso deve intendersi essere stato sospeso per un periodo di 542 giorni;
poiché l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 25.11.2022 ed essa vale come atto interruttivo della prescrizione, il termine quinquennale non poteva dirsi decorso a tale data.
Quanto alla cartella di pagamento n. 09420190018909524000, essa è stata notificata personalmente alla destinataria il 4.10.2019; il termine di prescrizione quinquennale sarebbe, dunque, decorso il
4.10.2024 e, considerato anche il termine di sospensione della prescrizione di 542 giorni, non poteva certamente dirsi maturato al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 25.11.2022.
In definitiva, dunque, tenuto conto della disciplina emergenziale COVID e del fatto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, notificata il 25.11.2022, vale come idoneo atto interruttivo della prescrizione, alcuna prescrizione successiva al momento della notifica di ciascuna delle sottese cartelle di pagamento può dirsi maturata.
L'opposizione promossa deve, dunque, essere integralmente rigettata.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione dei parametri prossimi ai minimi previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147/22, considerato il valore della causa, tenuto conto della natura documentale del giudizio, dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e della natura seriale delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione o difesa, disattesa o assorbita, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in
[...] complessivi € 2.695,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 20 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Sarah Previti)
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