Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1211
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ritiene che l'intimazione di pagamento dell'ente impositore, pur interrompendo la prescrizione, non sia un atto tipizzato tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, pertanto il contribuente non aveva l'onere di impugnarla per far valere la prescrizione maturata. La prescrizione era ampiamente maturata alla data dell'intimazione.

  • Accolto
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte accoglie il ricorso sulla base dell'eccezione di prescrizione, assorbendo ogni altra questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1211
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1211
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo