Art. 9.
Le cooperative costituite tra produttori agricoli e ittici e relativi consorzi che, per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687 , possono presentarle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che per le operazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 34 siano stati a suo tempo regolarmente osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.
Le cooperative costituite tra produttori agricoli e ittici e relativi consorzi che, per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687 , possono presentarle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che per le operazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 34 siano stati a suo tempo regolarmente osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.