CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
CA DARIO, Relatore
PU NA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 798/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Avola - Corso Garibaldi 82 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2988202500002239000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1736/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 05.05.2025 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate di Siracusa, REGIONE SICILIA- Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. serv. 2 Tasse Auto e il Comune di Avola avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo beni mobili n. 2988202500002239000, fasc. n.
2024/000037766.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti motivazioni: 1) Nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati;
2) Illegittimita' dell'atto impugnato per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 legge 241/1990 nonché dell'art. 7 legge 212/2000, stante la mancata specificazione del credito, art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'u.e., nonché del diritto di difesa ex art. 24 cost. - errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
3) Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni. Chiedeva pertanto di dichiarare la nullità derivata della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposto (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessario ivi indicati;
- in via gradata, l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione, stante, tra l'altro, la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi di mora o compensi di riscossione;
- in via gradata, dichiarare l'illegittimità dell'atto opposto per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché prescrizione anche delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni. - con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarre in favore del difensore.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 28.05.2025 chiedendo, in via preliminare, di manlevare l'ente impositore da qualsivoglia responsabilità che non derivi da propri atti o attività; sempre in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi sopra specificati;
in via subordinata e nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La REGIONE SICILIA- Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. serv. 2 Tasse Auto si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 19.11.2025 chiedendo di rigettare il presente ricorso e confermare la pretesa tributaria della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo come sopra indicato, relativo alle cartelle di pagamento anni 2017, 2019, 2020 e 2021, nonché delle cartelle medesime, rivolte alla Sig. ra Ricorrente_1; - conseguentemente di condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
Il Comune di Avola non si costituiva in giudizio.
La ricorrente depositava in data 10.11.2025 memorie illustrative. All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
L'art. 10 del D. Lgs. n. 546/1992 prevede che “1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto…”.
Nel caso di specie il ricorso risulta notificato esclusivamente agli Enti impositori (Agenzia delle Entrate,
Regione Sicilia e Comune di Avola) e non anche all'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emesso l'atto impugnato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Al riguardo questa Corte condivide l'orientamento della S.C. secondo il quale “come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicchè il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario (Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)” (cfr., tra le altre, Cass. n. 24927/2011).
Non va dimenticato che quello tributario rimane comunque un giudizio impugnatorio, cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di
2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione 14 n. 4246 del
03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons. St., sez. V, 31/03/2012 n.
1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.191,20, oltre accessori, in favore di AdE e Regione. Così deciso a Siracusa, il 02.12.2025. Il Relatore Il Presidente Dr.
IO VI Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
CA DARIO, Relatore
PU NA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 798/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Avola - Corso Garibaldi 82 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2988202500002239000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1736/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 05.05.2025 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate di Siracusa, REGIONE SICILIA- Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. serv. 2 Tasse Auto e il Comune di Avola avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo beni mobili n. 2988202500002239000, fasc. n.
2024/000037766.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti motivazioni: 1) Nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati;
2) Illegittimita' dell'atto impugnato per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 legge 241/1990 nonché dell'art. 7 legge 212/2000, stante la mancata specificazione del credito, art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'u.e., nonché del diritto di difesa ex art. 24 cost. - errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
3) Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni. Chiedeva pertanto di dichiarare la nullità derivata della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposto (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessario ivi indicati;
- in via gradata, l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione, stante, tra l'altro, la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi di mora o compensi di riscossione;
- in via gradata, dichiarare l'illegittimità dell'atto opposto per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché prescrizione anche delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni. - con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarre in favore del difensore.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 28.05.2025 chiedendo, in via preliminare, di manlevare l'ente impositore da qualsivoglia responsabilità che non derivi da propri atti o attività; sempre in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi sopra specificati;
in via subordinata e nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La REGIONE SICILIA- Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. serv. 2 Tasse Auto si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 19.11.2025 chiedendo di rigettare il presente ricorso e confermare la pretesa tributaria della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo come sopra indicato, relativo alle cartelle di pagamento anni 2017, 2019, 2020 e 2021, nonché delle cartelle medesime, rivolte alla Sig. ra Ricorrente_1; - conseguentemente di condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
Il Comune di Avola non si costituiva in giudizio.
La ricorrente depositava in data 10.11.2025 memorie illustrative. All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
L'art. 10 del D. Lgs. n. 546/1992 prevede che “1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto…”.
Nel caso di specie il ricorso risulta notificato esclusivamente agli Enti impositori (Agenzia delle Entrate,
Regione Sicilia e Comune di Avola) e non anche all'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emesso l'atto impugnato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Al riguardo questa Corte condivide l'orientamento della S.C. secondo il quale “come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicchè il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario (Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)” (cfr., tra le altre, Cass. n. 24927/2011).
Non va dimenticato che quello tributario rimane comunque un giudizio impugnatorio, cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di
2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione 14 n. 4246 del
03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons. St., sez. V, 31/03/2012 n.
1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.191,20, oltre accessori, in favore di AdE e Regione. Così deciso a Siracusa, il 02.12.2025. Il Relatore Il Presidente Dr.
IO VI Dr. Dauno Trebastoni