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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/05/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2395 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2395 del 2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommasina Parte_1 C.F._1
Sbandi e Maria Rosaria Pistilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cori
(LT), via Ninfina n. 8, giusta procura speciale in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Tiziana Agostini e Alessandro D'Angelis, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica dei suddetti difensori, giusta procura speciale in atti, e Email_1
ec (come indicati nella memoria di costituzione) Email_2 CP_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c ha chiesto di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni indicate in ricorso.
Pagina 1 Il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
I suddetti atti sono stati ritualmente notificati al resistente che si è costituito il 14 aprile 2025 in giudizio, chiedendo in via preliminare di disporre “la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della domanda di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico pendente presso la Corte di Appello di Roma RG 1849/2025” e di
“rinviare l'udienza di comparizione ad altra data e, nel rispetto dei termini a comparire, ordinare
a controparte – qualora intenda coltivare la domanda di assegno divorzile – di depositare tutta la documentazione prescritta dall'art. 473bis.12 c.p.c. comma 3 lett. b) e c) nonché dal decreto di fissazione di udienza, aggiornando anche la dichiarazione dei redditi alle ultime tre annualità
(2024/2023/2022)” , pure ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della resistente a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio che vive a Corneliano d'Alba e ha rassegnato le ulteriori conclusioni come indicate in memoria di costituzione.
All'udienza odierna, sentite le parti, il Giudice rel ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva: “Il padre provvederà a versare il 75 delle spese straordinarie per il figlio, mentre il 25
% rimane a carico della madre, per il resto entrambi i genitori manterranno direttamente il figlio nei periodi di rispettiva permanenza presso la propria casa, viene revocata l'assegnazione della casa coniugale, con obbligo della ricorrente ad allontanarsene entro due mesi;
il resistente verserà alla ricorrente un assegno divorzile una tantum di € 20.000,00 entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, con compensazione delle spese di lite”.
Parte resistente ha riferito di concordare sulla proposta transattiva, mentre parte resistente ha ritenuto troppo stretto il termine per il rilascio della casa coniugale.
Come si legge nel verbale di udienza odierno, “l'Avv. Agostini a questo punto propone di lasciare la disponibilità della casa sino al 31 maggio 2026 e di prevedere il pagamento della somma una tantum, 10.000,00 entro una settimana dalla pubblicazione della sentenza e 10.000,00 subordinato al rilascio dell'immobile, entro sette giorni dal rilascio dell'immobile, con compensazione delle spese di lite”, proposta cui ha aderito parte resistente.
Il Giudice a questo punto ha invitato le parti a discutere la causa e le stesse hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.
***
Considerato il raggiungimento dell'accordo, deve ritenersi rinunciata da parte resistente l'eccezione volta ad ottenere la sospensione del procedimento e quella volta ad ottenere un rinvio della prima udienza.
Pagina 2 D'altronde, per quanto riguarda il primo profilo, condivide il Collegio il principio espresso dalla
Suprema Corte per cui tra “il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, così che il secondo debba essere necessariamente sospeso, ex art. 295 c.p.c., a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti diversi, di specifico rilievo in ordinamenti distinti” (Cass. ord. 5670 del 2018). “Né un rapporto di pregiudizialità è configurabile ove si prenda in considerazione…in luogo del giudizio ecclesiastico il successivo giudizio civile di delibazione della sentenza che lo conclude: quest'ultimo giudizio, infatti, non ha ad oggetto la nullità del matrimonio, bensì la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica che l'ha pronunciata” (Cass. sent. n. 1526 del 2013).
1. SULLO STATUS
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti merita accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dal certificato di Matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio religioso in Monte San Biagio (LT) il 07.08.1997, matrimonio trascritto al
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Monte San Biagio al n. 10, parte II, serie A, anno 1997; pure è stata depositata la copia conforme all'originale della sentenza parziale che ha pronunciato la separazione personale delle parti, n. 2075 del 2021, con attestazione di passaggio in giudicato.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 6 giugno 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale esperito dal Giudice rel. in udienza e le allegazioni e produzioni delle parti inducono il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti (quanto previsto nella proposta transattiva, salvo quanto successivamente concordato dalle parti sull'obbligo di rilascio dell'abitazione per la resistente entro il 31 maggio 2026 e sull'obbligo in capo al ricorrente di pagare l'assegno divorzile con corresponsione una tantum, pagando 10.000,00 entro una settimana dalla pubblicazione della sentenza e 10.000,00 subordinato al rilascio dell'immobile, entro sette giorni dal rilascio dell'immobile).
Pagina 3 Il figlio delle parti, nelle more del processo, è divenuto maggiorenne, e lo stesso, seppur residente anagraficamente con la madre, vive pacificamente nel Nord Italia, praticando basket a livello agonistico, con vitto e alloggio spesati. Si reputa pertanto congruo quanto concordato dalle parti sul mantenimento del suddetto in adesione alla proposta transattiva del Giudice rel.
L'entità dell'assegno divorzile una tantum concordato dalle parti, in conformità alla proposta transattiva del Giudice rel. appare equa, alla luce della durata del matrimonio e delle peculiarità che hanno caratterizzato lo stesso.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti sui tempi del rilascio della casa coniugale da parte della resistente e sul pagamento dell'assegno in due tranches.
Le spese vanno compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 2395 del 2024, così provvede:
“Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Monte San Biagio
(LT) il 07.08.1997, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Monte San
Biagio al n. 10, parte II, serie A, anno 1997 alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte San Biagio (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Compensa integralmente le spese di lite.
4. Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della sentenza, di comunicare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Monte San Biagio (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2395 del 2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommasina Parte_1 C.F._1
Sbandi e Maria Rosaria Pistilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cori
(LT), via Ninfina n. 8, giusta procura speciale in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Tiziana Agostini e Alessandro D'Angelis, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica dei suddetti difensori, giusta procura speciale in atti, e Email_1
ec (come indicati nella memoria di costituzione) Email_2 CP_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c ha chiesto di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni indicate in ricorso.
Pagina 1 Il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
I suddetti atti sono stati ritualmente notificati al resistente che si è costituito il 14 aprile 2025 in giudizio, chiedendo in via preliminare di disporre “la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della domanda di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico pendente presso la Corte di Appello di Roma RG 1849/2025” e di
“rinviare l'udienza di comparizione ad altra data e, nel rispetto dei termini a comparire, ordinare
a controparte – qualora intenda coltivare la domanda di assegno divorzile – di depositare tutta la documentazione prescritta dall'art. 473bis.12 c.p.c. comma 3 lett. b) e c) nonché dal decreto di fissazione di udienza, aggiornando anche la dichiarazione dei redditi alle ultime tre annualità
(2024/2023/2022)” , pure ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della resistente a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio che vive a Corneliano d'Alba e ha rassegnato le ulteriori conclusioni come indicate in memoria di costituzione.
All'udienza odierna, sentite le parti, il Giudice rel ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva: “Il padre provvederà a versare il 75 delle spese straordinarie per il figlio, mentre il 25
% rimane a carico della madre, per il resto entrambi i genitori manterranno direttamente il figlio nei periodi di rispettiva permanenza presso la propria casa, viene revocata l'assegnazione della casa coniugale, con obbligo della ricorrente ad allontanarsene entro due mesi;
il resistente verserà alla ricorrente un assegno divorzile una tantum di € 20.000,00 entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, con compensazione delle spese di lite”.
Parte resistente ha riferito di concordare sulla proposta transattiva, mentre parte resistente ha ritenuto troppo stretto il termine per il rilascio della casa coniugale.
Come si legge nel verbale di udienza odierno, “l'Avv. Agostini a questo punto propone di lasciare la disponibilità della casa sino al 31 maggio 2026 e di prevedere il pagamento della somma una tantum, 10.000,00 entro una settimana dalla pubblicazione della sentenza e 10.000,00 subordinato al rilascio dell'immobile, entro sette giorni dal rilascio dell'immobile, con compensazione delle spese di lite”, proposta cui ha aderito parte resistente.
Il Giudice a questo punto ha invitato le parti a discutere la causa e le stesse hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.
***
Considerato il raggiungimento dell'accordo, deve ritenersi rinunciata da parte resistente l'eccezione volta ad ottenere la sospensione del procedimento e quella volta ad ottenere un rinvio della prima udienza.
Pagina 2 D'altronde, per quanto riguarda il primo profilo, condivide il Collegio il principio espresso dalla
Suprema Corte per cui tra “il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, così che il secondo debba essere necessariamente sospeso, ex art. 295 c.p.c., a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti diversi, di specifico rilievo in ordinamenti distinti” (Cass. ord. 5670 del 2018). “Né un rapporto di pregiudizialità è configurabile ove si prenda in considerazione…in luogo del giudizio ecclesiastico il successivo giudizio civile di delibazione della sentenza che lo conclude: quest'ultimo giudizio, infatti, non ha ad oggetto la nullità del matrimonio, bensì la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica che l'ha pronunciata” (Cass. sent. n. 1526 del 2013).
1. SULLO STATUS
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti merita accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dal certificato di Matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio religioso in Monte San Biagio (LT) il 07.08.1997, matrimonio trascritto al
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Monte San Biagio al n. 10, parte II, serie A, anno 1997; pure è stata depositata la copia conforme all'originale della sentenza parziale che ha pronunciato la separazione personale delle parti, n. 2075 del 2021, con attestazione di passaggio in giudicato.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 6 giugno 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale esperito dal Giudice rel. in udienza e le allegazioni e produzioni delle parti inducono il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti (quanto previsto nella proposta transattiva, salvo quanto successivamente concordato dalle parti sull'obbligo di rilascio dell'abitazione per la resistente entro il 31 maggio 2026 e sull'obbligo in capo al ricorrente di pagare l'assegno divorzile con corresponsione una tantum, pagando 10.000,00 entro una settimana dalla pubblicazione della sentenza e 10.000,00 subordinato al rilascio dell'immobile, entro sette giorni dal rilascio dell'immobile).
Pagina 3 Il figlio delle parti, nelle more del processo, è divenuto maggiorenne, e lo stesso, seppur residente anagraficamente con la madre, vive pacificamente nel Nord Italia, praticando basket a livello agonistico, con vitto e alloggio spesati. Si reputa pertanto congruo quanto concordato dalle parti sul mantenimento del suddetto in adesione alla proposta transattiva del Giudice rel.
L'entità dell'assegno divorzile una tantum concordato dalle parti, in conformità alla proposta transattiva del Giudice rel. appare equa, alla luce della durata del matrimonio e delle peculiarità che hanno caratterizzato lo stesso.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti sui tempi del rilascio della casa coniugale da parte della resistente e sul pagamento dell'assegno in due tranches.
Le spese vanno compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 2395 del 2024, così provvede:
“Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Monte San Biagio
(LT) il 07.08.1997, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Monte San
Biagio al n. 10, parte II, serie A, anno 1997 alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte San Biagio (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Compensa integralmente le spese di lite.
4. Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della sentenza, di comunicare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Monte San Biagio (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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