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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/10/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4804/2021 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno” vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Celestino Ardolino, dom.ta come in atti;
Parte_1
-attore-
E
, in persona del Sindaco legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Carmen Pedicino, dom,to come in atti;
-convenuto-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, in persona del sindaco e l.r.p.t., deducendo che in data 17/05/2020 verso le ore 9.00 circa,
[...] mentre si trovava presso gli uffici della , cadeva al suolo all'altezza della Controparte_2 prima rampa di scale a causa della presenza di gradini usurati e privi dei nastri antisdrucciolo, oltre che per l'assenza di un'idonea illuminazione, riportando una frattura sottocapitata al femore sinistro.
Chiedeva di dichiararsi la responsabilità del quale ente proprietario della struttura, Controparte_1 per la causazione dell'evento e, per l'effetto la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, con vittoria di spese.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite, Controparte_1 con attribuzione.
La domanda è infondata.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c. atteso che i fatti dedotti si riferiscono ad un difetto custodiale.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c. a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento. In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha configurato, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti da terzi a seguito dell'utilizzo di strade e luoghi pubblici.
L'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 cc prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 cc per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva tranne a prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa. I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione ha, al riguardo, precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017,
n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
Parte attrice deduceva che in data 17.05.2020 verso le ore 9.00 mentre si trovava presso gli uffici della Società , cadeva al suolo all'altezza della prima rampa di scale a causa della Controparte_2 presenza di gradini usurati e privi dei nastri antisdrucciolo, oltre che per l'assenza di un'idonea illuminazione. A causa della caduta riportava una “frattura sottocapitata al femore sinistro”. Istruita la causa, durante l'escussione testimoniale, il teste di parte attrice sig.ra Testimone_1 riferiva, sul capo 2 della memoria ex art 183 VI comma, n.2 cpc, che “la rampa di scala è priva dei nastri antisdrucciolo, sebbene sia adeguatamente illuminata essendo presenti in loco una serie di sensori di passaggio che permettono l'accensione delle luci dopo pochi secondi, oltre alla presenza di lucernai e di luce proveniente dal portone d'ingresso”. Sullo stesso capo, l'altro teste di parte attrice, sig. riferiva “ricordo che vi è ivi presente un'illuminazione adeguata anche se Testimone_2 non fortissima, non ricordo se vi fossero idonei sistemi di sicurezza antiscivolo”.
Da quanto emerge dalla prova testimoniale esperita, si ritiene non raggiunta la prova sul nesso di causalità tra le condizioni della cosa -gradino- e l'evento lamentato, onere gravante su parte attrice.
E' risultato provato infatti che l'evento lesivo si è verificato alle ore 9.00 di mattina del mese di maggio, in una situazione di buona visibilità all'interno dell'immobile, comunque provvisto di una illuminazione con accensione comandata da sensori di passaggio e di lucernai, senza che sia stato provata la presenza di dissesto del gradino o di fratture o scheggiature dello stesso;
da ciò il carattere inerte e privo di pericolosità intrinseca dello stesso non avendo l'attrice provato l'esistenza di una situazione di obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile il verificarsi dell'evento lesivo.
La prova del nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno lamentato non è emersa neppure dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. , in quanto contraddittoria in Persona_1 più punti: “La visita medica veniva effettuata il 11.05.2015”, laddove la caduta si verificava in data
17.05.2020; “Sulla base delle risultanze dell'esame clinico, dei documenti sanitari agli atti, la ricorrente …. a seguito dell'investimento automobilistico in oggetto”, mentre la Parte_1 fattispecie ha ad oggetto una caduta avvenuta su di una rampa di scale. Inoltre, non risultano ampiamente soddisfatti i criteri volti a stabilire la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e il danno, in quanto non specificatamente e dettagliatamente individuati, limitandosi il ctu a concludere genericamente che esiste il nesso causale tra il trauma occorso e le lesioni riportate, in quanto si sono verificate a seguito della caduta in oggetto, senza ulteriori specificazioni nel corpo della consulenza.
La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti. Nel caso in esame, il ctu ha ripercorso in maniera generica gli interventi cui è stata sottoposta parte attrice a partire dall'incidente, per poi concludere che esiste il nesso causale tra il trauma occorso e le lesioni riportate, senza ulteriori accertamenti specifici. Di conseguenza, questo giudice ritiene di non condividere le conclusioni cui
è giunto il consulente tecnico d'ufficio. Inoltre, la più recente giurisprudenza ha evidenziato due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526; cfr. sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919,
e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).
Più in particolare, la prevedibilità va intesa come “ concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con la conseguenza che
“ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza
( v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919 e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo
2015, n. 4661 e 6 luglio 2015 n. 13930)”.
Dati questi presupposti, sulla base della prova testimoniale esperita e della produzione di parte attrice, in cui risultano allegati rilievi fotografici ritraenti soltanto lo stato dei luoghi oggetto di controversia, non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato avente ad oggetto il fatto dannoso ed il rapporto di causalità con le lesioni riportate. Dalle prove assunte non risulta fornita da parte attrice la prova in ordine alla situazione di pericolosità del bene né l'assunzione da parte del danneggiato di tutte le cautele necessarie allo scopo né il nesso di causalità con i danni riportati. Si aggiunga che dalla documentazione prodotta emerge che gli scalini fossero ben visibili poiché sul posto vi è un'adeguata illuminazione, tenendo, al più, conto che la caduta si è verificata intono alle 9:00 di mattina del mese di maggio. Le foto, come allegate da parte attrice, attestano, dunque, l'assenza di qualsiasi situazione di pericolo o di insidia.
Alla luce di quanto esposto la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
4000,00 per compensi, oltre rimborso forf., iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Pone definitivamente a carico di parte soccombente anche le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4804/2021 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno” vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Celestino Ardolino, dom.ta come in atti;
Parte_1
-attore-
E
, in persona del Sindaco legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Carmen Pedicino, dom,to come in atti;
-convenuto-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, in persona del sindaco e l.r.p.t., deducendo che in data 17/05/2020 verso le ore 9.00 circa,
[...] mentre si trovava presso gli uffici della , cadeva al suolo all'altezza della Controparte_2 prima rampa di scale a causa della presenza di gradini usurati e privi dei nastri antisdrucciolo, oltre che per l'assenza di un'idonea illuminazione, riportando una frattura sottocapitata al femore sinistro.
Chiedeva di dichiararsi la responsabilità del quale ente proprietario della struttura, Controparte_1 per la causazione dell'evento e, per l'effetto la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, con vittoria di spese.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite, Controparte_1 con attribuzione.
La domanda è infondata.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c. atteso che i fatti dedotti si riferiscono ad un difetto custodiale.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c. a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento. In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha configurato, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti da terzi a seguito dell'utilizzo di strade e luoghi pubblici.
L'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 cc prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 cc per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva tranne a prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa. I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione ha, al riguardo, precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017,
n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
Parte attrice deduceva che in data 17.05.2020 verso le ore 9.00 mentre si trovava presso gli uffici della Società , cadeva al suolo all'altezza della prima rampa di scale a causa della Controparte_2 presenza di gradini usurati e privi dei nastri antisdrucciolo, oltre che per l'assenza di un'idonea illuminazione. A causa della caduta riportava una “frattura sottocapitata al femore sinistro”. Istruita la causa, durante l'escussione testimoniale, il teste di parte attrice sig.ra Testimone_1 riferiva, sul capo 2 della memoria ex art 183 VI comma, n.2 cpc, che “la rampa di scala è priva dei nastri antisdrucciolo, sebbene sia adeguatamente illuminata essendo presenti in loco una serie di sensori di passaggio che permettono l'accensione delle luci dopo pochi secondi, oltre alla presenza di lucernai e di luce proveniente dal portone d'ingresso”. Sullo stesso capo, l'altro teste di parte attrice, sig. riferiva “ricordo che vi è ivi presente un'illuminazione adeguata anche se Testimone_2 non fortissima, non ricordo se vi fossero idonei sistemi di sicurezza antiscivolo”.
Da quanto emerge dalla prova testimoniale esperita, si ritiene non raggiunta la prova sul nesso di causalità tra le condizioni della cosa -gradino- e l'evento lamentato, onere gravante su parte attrice.
E' risultato provato infatti che l'evento lesivo si è verificato alle ore 9.00 di mattina del mese di maggio, in una situazione di buona visibilità all'interno dell'immobile, comunque provvisto di una illuminazione con accensione comandata da sensori di passaggio e di lucernai, senza che sia stato provata la presenza di dissesto del gradino o di fratture o scheggiature dello stesso;
da ciò il carattere inerte e privo di pericolosità intrinseca dello stesso non avendo l'attrice provato l'esistenza di una situazione di obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile il verificarsi dell'evento lesivo.
La prova del nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno lamentato non è emersa neppure dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. , in quanto contraddittoria in Persona_1 più punti: “La visita medica veniva effettuata il 11.05.2015”, laddove la caduta si verificava in data
17.05.2020; “Sulla base delle risultanze dell'esame clinico, dei documenti sanitari agli atti, la ricorrente …. a seguito dell'investimento automobilistico in oggetto”, mentre la Parte_1 fattispecie ha ad oggetto una caduta avvenuta su di una rampa di scale. Inoltre, non risultano ampiamente soddisfatti i criteri volti a stabilire la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e il danno, in quanto non specificatamente e dettagliatamente individuati, limitandosi il ctu a concludere genericamente che esiste il nesso causale tra il trauma occorso e le lesioni riportate, in quanto si sono verificate a seguito della caduta in oggetto, senza ulteriori specificazioni nel corpo della consulenza.
La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti. Nel caso in esame, il ctu ha ripercorso in maniera generica gli interventi cui è stata sottoposta parte attrice a partire dall'incidente, per poi concludere che esiste il nesso causale tra il trauma occorso e le lesioni riportate, senza ulteriori accertamenti specifici. Di conseguenza, questo giudice ritiene di non condividere le conclusioni cui
è giunto il consulente tecnico d'ufficio. Inoltre, la più recente giurisprudenza ha evidenziato due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526; cfr. sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919,
e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).
Più in particolare, la prevedibilità va intesa come “ concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con la conseguenza che
“ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza
( v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919 e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo
2015, n. 4661 e 6 luglio 2015 n. 13930)”.
Dati questi presupposti, sulla base della prova testimoniale esperita e della produzione di parte attrice, in cui risultano allegati rilievi fotografici ritraenti soltanto lo stato dei luoghi oggetto di controversia, non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato avente ad oggetto il fatto dannoso ed il rapporto di causalità con le lesioni riportate. Dalle prove assunte non risulta fornita da parte attrice la prova in ordine alla situazione di pericolosità del bene né l'assunzione da parte del danneggiato di tutte le cautele necessarie allo scopo né il nesso di causalità con i danni riportati. Si aggiunga che dalla documentazione prodotta emerge che gli scalini fossero ben visibili poiché sul posto vi è un'adeguata illuminazione, tenendo, al più, conto che la caduta si è verificata intono alle 9:00 di mattina del mese di maggio. Le foto, come allegate da parte attrice, attestano, dunque, l'assenza di qualsiasi situazione di pericolo o di insidia.
Alla luce di quanto esposto la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
4000,00 per compensi, oltre rimborso forf., iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Pone definitivamente a carico di parte soccombente anche le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino