Articolo 348 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 347Articolo 349
Versione
6 maggio 1952
Art. 348.
(Visite ed ispezioni alle navi)


Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 166 del codice, all'accertamento delle altre condizioni previste dall'articolo 164 del codice si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952