TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/09/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao - Presidente rel.
Dott. Michele Moggi- Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto - Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa per divorzio introdotta congiuntamente da
, nata a [...] il [...], residente in Torrita di Siena (SI), Via Martiri della Libertà n. Parte_1
15, (c.f. ), (diploma di scuola media superiore - impiegata) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], (c.f. Parte_2
), (diploma di scuola media superiore - impiegato) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Rosignoli del Foro di Siena (c.f. ), ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso e nello Studio in Siena, Piazza San Giovanni n.4, giuste procure speciali allegate al ricorso
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: come da note depositate in data 16.9.2025
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 7 .05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2025 al Tribunale di Siena ricorrenti hanno assunto : di aver contratto matrimonio civile in Siena in data 28.07.2007; che dalla loro unione è nata la IG in data Persona_1
02.09.2004; che le parti ottenevano omologa della separazione consensuale dal Tribunale di Siena, con decreto 2161/2023 del 15.03.2023, che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi né è ripresa la convivenza . Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, posto che dalla data di separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e sono decorsi i termini per poter domandare al Tribunale la pronuncia di divorzio.
Il Tribunale può recepire le condizioni indicate di seguito che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico:
Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale - appartamento per civile abitazione posto nel Comune di Siena, Via Caduti di Vicobello n.
40, di proprietà esclusiva del marito, rimane nella sua esclusiva disponibilità. La signora vive infatti Pt_1 nell'indirizzo di cui alla residenza indicata in ricorso.
Assegni reciproci
I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di rinunciare reciprocamente al versamento di assegni.
Altri beni
I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei loro beni comuni.
Per_ Per_ Mantenimento della IG .Con riferimento alla IG , maggiorenne, la quale frequenta l'Università presso la sede di Bologna, i genitori, in ragione della maggiore età, non convengono alcun diritto –obbligo di visita reciproco, impegnandosi comunque entrambi a facilitare gli incontri.
I genitori, considerata anche la differenza di reddito tra i coniugi, convengono che il padre provveda, stante Per_ che pur maggiorenne non è autosufficiente, all'integrale mantenimento ordinario della IG (che, come detto vive in altra città ove frequenta l'Università) e al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
90%, mentre la madre provvederà al loro pagamento (delle sole spese straordinarie) nella misura del 10%, con le modalità che seguono. Le spese saranno da concordare, salvo le urgenze, qualora superiori ad euro
100,00= mensili, e da documentare, per quanto riguarda le altre (con obbligo di rimborso entro un mese dalla presentazione delle relative ricevute). Le spese straordinarie sono quelle indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Siena che i genitori dichiarano di aver visionato e approvato con la sottoscrizione del presente atto.
Per_ Ciò sino alla completa autosufficienza della IG .
Documenti
I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Le spese del presente atto sono compensato tra i coniugi.
Per effetto di tali patti, le parti hanno convenuto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente eccetto quanto contenuto nel presente ricorso.-
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 7.5.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) in Siena (SI), in data 28.07.2007 ,atto registrato all'Ufficio dello Stato Civile di Siena al n.160- P.1 S.2007 alle condizioni indicate in parte motiva
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 19.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao - Presidente rel.
Dott. Michele Moggi- Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto - Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa per divorzio introdotta congiuntamente da
, nata a [...] il [...], residente in Torrita di Siena (SI), Via Martiri della Libertà n. Parte_1
15, (c.f. ), (diploma di scuola media superiore - impiegata) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], (c.f. Parte_2
), (diploma di scuola media superiore - impiegato) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Rosignoli del Foro di Siena (c.f. ), ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso e nello Studio in Siena, Piazza San Giovanni n.4, giuste procure speciali allegate al ricorso
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: come da note depositate in data 16.9.2025
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 7 .05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2025 al Tribunale di Siena ricorrenti hanno assunto : di aver contratto matrimonio civile in Siena in data 28.07.2007; che dalla loro unione è nata la IG in data Persona_1
02.09.2004; che le parti ottenevano omologa della separazione consensuale dal Tribunale di Siena, con decreto 2161/2023 del 15.03.2023, che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi né è ripresa la convivenza . Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, posto che dalla data di separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e sono decorsi i termini per poter domandare al Tribunale la pronuncia di divorzio.
Il Tribunale può recepire le condizioni indicate di seguito che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico:
Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale - appartamento per civile abitazione posto nel Comune di Siena, Via Caduti di Vicobello n.
40, di proprietà esclusiva del marito, rimane nella sua esclusiva disponibilità. La signora vive infatti Pt_1 nell'indirizzo di cui alla residenza indicata in ricorso.
Assegni reciproci
I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di rinunciare reciprocamente al versamento di assegni.
Altri beni
I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei loro beni comuni.
Per_ Per_ Mantenimento della IG .Con riferimento alla IG , maggiorenne, la quale frequenta l'Università presso la sede di Bologna, i genitori, in ragione della maggiore età, non convengono alcun diritto –obbligo di visita reciproco, impegnandosi comunque entrambi a facilitare gli incontri.
I genitori, considerata anche la differenza di reddito tra i coniugi, convengono che il padre provveda, stante Per_ che pur maggiorenne non è autosufficiente, all'integrale mantenimento ordinario della IG (che, come detto vive in altra città ove frequenta l'Università) e al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
90%, mentre la madre provvederà al loro pagamento (delle sole spese straordinarie) nella misura del 10%, con le modalità che seguono. Le spese saranno da concordare, salvo le urgenze, qualora superiori ad euro
100,00= mensili, e da documentare, per quanto riguarda le altre (con obbligo di rimborso entro un mese dalla presentazione delle relative ricevute). Le spese straordinarie sono quelle indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Siena che i genitori dichiarano di aver visionato e approvato con la sottoscrizione del presente atto.
Per_ Ciò sino alla completa autosufficienza della IG .
Documenti
I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Le spese del presente atto sono compensato tra i coniugi.
Per effetto di tali patti, le parti hanno convenuto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente eccetto quanto contenuto nel presente ricorso.-
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 7.5.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) in Siena (SI), in data 28.07.2007 ,atto registrato all'Ufficio dello Stato Civile di Siena al n.160- P.1 S.2007 alle condizioni indicate in parte motiva
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 19.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati