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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7891 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 15356 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall' Avv. Nicolò Ettore Zito – Parte_1 ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Alessia Faddili – convenuto, opposto
rappr.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Dario Scimè – convenuta, opposta
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara (nuovamente) l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 397 2017 0005525750 000, e la conseguente illegittimità “in parte qua”, dell'intimazione di pagamento n. 097 2025 9006546076 000. b) condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in €. 30,00 per spese e €. 5.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
compensa rispetto all'Agenzia.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 24/4/2025 conveniva qui in Parte_1 giudizio l' e la , proponendo CP_1 Controparte_2 opposizione avverso intimazione di pagamento n. 097 2025 9006546076 000, notificatale il 24/3/2025, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di €. 12.126,80, per i seguenti titoli: 1) avviso di addebito n. 397 2017 0005525750 000, dato per notificato il 29/9/2017, avente ad oggetti contributi Ivs fissi omessi nella Gestione commercianti relativi agli anni 2015 e 2016, e relativi accessori;
per €. 9.127,22; 2) avviso di addebito n. 397 2019 0005523991 000, dato per notificato il 24/7/2019, avente ad oggetti contributi Ivs fissi omessi nella Gestione commercianti relativi agli anni 2015 e 2016, e relativi accessori. ~ 2 ~
A fondamento dell'opposizione, volta all'accertamento negativo della pretesa relativamente all'avviso sopra indicato sub a), deduceva (in sintesi): a) che detto avviso era già stato dichiarato inefficace, per insussistenza dell'obbligo contributivo, dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.697 del 19/12/2021; insussistenza ulteriormente accertata, a fronte di precedente avviso di addebito, da Trib. Roma n.7611 del 18/9/2019; e ulteriormente palesata dal fatto che ella lavorava come dipendente dal 1993, nonché dal fatto di non aver mai prestato lavoro abituale soggetto all'assicurazione nella Gestione commercianti;
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2 deducendo di aver dovuto perseguire il credito in questione in forza della trasmissione del titolo da parte dell alla quale era peraltro seguìto il rigetto CP_1 in primo grado dell'opposizione proposta dalla (Trib. Roma Parte_1
n.5552/2018), a seguito di che essa aveva altresì notificato (il 5/12/2019) preavviso di fermo, anch'esso opposto dalla in giudizio definito da questo Parte_1
Tribunale con sentenza n.4191 del 7/7/2020, che, per quanto atteneva al titolo in questione, aveva respinto l'opposizione, rilevando che questa era già stata proposta e respinta nel 2018; dopo di che essa non aveva avuto notizia della sentenza della Corte di Appello del 2021, non avendo essa partecipato al giudizio di opposizione ad avviso di addebito, né l' ne aveva disposto e comunque comunicato il CP_1 discarico. Eccepiva pertanto il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque chiedeva di essere manlevata da responsabilità processuale. Si costituiva in giudizio l' deducendo e documentando, quanto al titolo CP_1 contestato, di averlo annullato in corso di causa il 18/6/2025. Rimarcava peraltro che nessuna contestazione era mossa riguardo all'avviso di addebito sub b), né poteva essere mosso contro di questo, posto che il medesimo era stato regolarmente notificato il 24/7/19, e non opposto nel termine perentorio di cui all'art. 24, co.5, del d.lgs n.46/99; come peraltro già accertato in sede di opposizione a preavviso di fermo con sentenza n. 3709 del 11/4/2023. Quanto ai pretesi vizi formali dell'intimazione, l'opposizione era tardiva, né esso aveva legittimazione passiva. Chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi il ricorso inammissibile, ed il proprio difetto di legittimazione passiva sui pretesi vizi formali;
nel merito, riguardo al titolo sub 1), dichiararsi cessata la materia del contendere;
quanto al resto, respingersi l'opposizione e confermarsi l'avviso di addebito sub 2). All'odierna udienza la difesa attorea aderiva all'istanza di cessazione, insistendo per il favore delle spese. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&
1. Incomprensibilmente l' , pur dato atto del fatto che l'avviso di addebito CP_1 rubricato in espositiva sub 1) fosse già stato annullato nel 2021 con sentenza passata in giudicato, e dopo aver dedotto e documentato di averne già disposto lo sgravio, chiede in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile, senza enunciarne le ragioni;
e sempre in via preliminare eccepisce il proprio ~ 3 ~
difetto di legittimazione passiva, ancora una volta senza fondamento, visto che l'intimazione di pagamento è opposta per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria (e nient'affatto per motivi afferenti alla forma dell'intimazione di pagamento).
2. Tanto impedisce al giudicante di pronunciare una altrimenti evidente cessazione della materia del contendere, imponendogli di constatare e dichiarare ancora una volta il fatto, pacifico, che il credito portato dall'avviso di addebito in questione ha già formato oggetto di accertamento negativo da parte di App. Roma n. 697 del 19/12/2021, peraltro incontestatamente passata in giudicato;
con conseguente illegittimità “in parte qua”, dell'intimazione di pagamento opposta.
3. Prive di pertinenza si palesano le argomentazioni e le domande svolte dalla difesa dell'Istituto quanto al fatto che l'intimazione di pagamento sia invece efficace riguardo all'avviso di addebito rubricato in espositiva sub 2), visto che il ricorso, sia nelle conclusioni che dall'esame complessivo dell'atto, impugna espressamente ed inequivocabilmente l'intimazione di pagamento solo nella parte in cui vi si intima il pagamento dell'avviso sub 1). Dal che segue che manifestamente l nemmeno ha interesse a sentir accertare che CP_1
l'intimazione è invece efficace quanto all'altro avviso, cosa del tutto incontestata, come ribadito in modo persino superfluo oggi della difesa attorea in udienza.
4. L' , contrariamente a quanto Controparte_2 adduce, è anch'essa, ad avviso del giudicante, passivamente legittimata, perché l'intimazione di pagamento è un atto pretensivo della stessa. Tuttavia essa merita compensazione delle spese, perché la soccombenza è determinata dall'aver ingiustamente dato causa al giudizio o dall'aver ingiustamente resistito, e malgrado il primo presupposto ricorra, perché formalmente è la notifica dell'intimazione di pagamento ad aver dato causa all'opposizione, fondatamente la difesa dell' osserva di aver dovuto intimare, CP_2 nell'adempimento del suo dovere di esazione dei titoli ad essa affidati per la riscossione, in mancanza di comunicazione di sgravio da parte dell' ed in CP_1 mancanza di partecipazione al processo nel quale l'avviso di addebito oggetto di causa è stato annullato, con conseguente ignoranza incolpevole.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono invece la soccombenza dell' , che ha invece sia pure indirettamente dato CP_1 causa all'opposizione, astenendosi, a quanto consta (anche per mancata contestazione) com'era suo onere, di comunicare all'Agenzia che il titolo era stato giudizialmente annullato. Esse sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 3 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 15356 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall' Avv. Nicolò Ettore Zito – Parte_1 ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Alessia Faddili – convenuto, opposto
rappr.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Dario Scimè – convenuta, opposta
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara (nuovamente) l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 397 2017 0005525750 000, e la conseguente illegittimità “in parte qua”, dell'intimazione di pagamento n. 097 2025 9006546076 000. b) condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in €. 30,00 per spese e €. 5.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
compensa rispetto all'Agenzia.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 24/4/2025 conveniva qui in Parte_1 giudizio l' e la , proponendo CP_1 Controparte_2 opposizione avverso intimazione di pagamento n. 097 2025 9006546076 000, notificatale il 24/3/2025, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di €. 12.126,80, per i seguenti titoli: 1) avviso di addebito n. 397 2017 0005525750 000, dato per notificato il 29/9/2017, avente ad oggetti contributi Ivs fissi omessi nella Gestione commercianti relativi agli anni 2015 e 2016, e relativi accessori;
per €. 9.127,22; 2) avviso di addebito n. 397 2019 0005523991 000, dato per notificato il 24/7/2019, avente ad oggetti contributi Ivs fissi omessi nella Gestione commercianti relativi agli anni 2015 e 2016, e relativi accessori. ~ 2 ~
A fondamento dell'opposizione, volta all'accertamento negativo della pretesa relativamente all'avviso sopra indicato sub a), deduceva (in sintesi): a) che detto avviso era già stato dichiarato inefficace, per insussistenza dell'obbligo contributivo, dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.697 del 19/12/2021; insussistenza ulteriormente accertata, a fronte di precedente avviso di addebito, da Trib. Roma n.7611 del 18/9/2019; e ulteriormente palesata dal fatto che ella lavorava come dipendente dal 1993, nonché dal fatto di non aver mai prestato lavoro abituale soggetto all'assicurazione nella Gestione commercianti;
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2 deducendo di aver dovuto perseguire il credito in questione in forza della trasmissione del titolo da parte dell alla quale era peraltro seguìto il rigetto CP_1 in primo grado dell'opposizione proposta dalla (Trib. Roma Parte_1
n.5552/2018), a seguito di che essa aveva altresì notificato (il 5/12/2019) preavviso di fermo, anch'esso opposto dalla in giudizio definito da questo Parte_1
Tribunale con sentenza n.4191 del 7/7/2020, che, per quanto atteneva al titolo in questione, aveva respinto l'opposizione, rilevando che questa era già stata proposta e respinta nel 2018; dopo di che essa non aveva avuto notizia della sentenza della Corte di Appello del 2021, non avendo essa partecipato al giudizio di opposizione ad avviso di addebito, né l' ne aveva disposto e comunque comunicato il CP_1 discarico. Eccepiva pertanto il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque chiedeva di essere manlevata da responsabilità processuale. Si costituiva in giudizio l' deducendo e documentando, quanto al titolo CP_1 contestato, di averlo annullato in corso di causa il 18/6/2025. Rimarcava peraltro che nessuna contestazione era mossa riguardo all'avviso di addebito sub b), né poteva essere mosso contro di questo, posto che il medesimo era stato regolarmente notificato il 24/7/19, e non opposto nel termine perentorio di cui all'art. 24, co.5, del d.lgs n.46/99; come peraltro già accertato in sede di opposizione a preavviso di fermo con sentenza n. 3709 del 11/4/2023. Quanto ai pretesi vizi formali dell'intimazione, l'opposizione era tardiva, né esso aveva legittimazione passiva. Chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi il ricorso inammissibile, ed il proprio difetto di legittimazione passiva sui pretesi vizi formali;
nel merito, riguardo al titolo sub 1), dichiararsi cessata la materia del contendere;
quanto al resto, respingersi l'opposizione e confermarsi l'avviso di addebito sub 2). All'odierna udienza la difesa attorea aderiva all'istanza di cessazione, insistendo per il favore delle spese. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&
1. Incomprensibilmente l' , pur dato atto del fatto che l'avviso di addebito CP_1 rubricato in espositiva sub 1) fosse già stato annullato nel 2021 con sentenza passata in giudicato, e dopo aver dedotto e documentato di averne già disposto lo sgravio, chiede in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile, senza enunciarne le ragioni;
e sempre in via preliminare eccepisce il proprio ~ 3 ~
difetto di legittimazione passiva, ancora una volta senza fondamento, visto che l'intimazione di pagamento è opposta per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria (e nient'affatto per motivi afferenti alla forma dell'intimazione di pagamento).
2. Tanto impedisce al giudicante di pronunciare una altrimenti evidente cessazione della materia del contendere, imponendogli di constatare e dichiarare ancora una volta il fatto, pacifico, che il credito portato dall'avviso di addebito in questione ha già formato oggetto di accertamento negativo da parte di App. Roma n. 697 del 19/12/2021, peraltro incontestatamente passata in giudicato;
con conseguente illegittimità “in parte qua”, dell'intimazione di pagamento opposta.
3. Prive di pertinenza si palesano le argomentazioni e le domande svolte dalla difesa dell'Istituto quanto al fatto che l'intimazione di pagamento sia invece efficace riguardo all'avviso di addebito rubricato in espositiva sub 2), visto che il ricorso, sia nelle conclusioni che dall'esame complessivo dell'atto, impugna espressamente ed inequivocabilmente l'intimazione di pagamento solo nella parte in cui vi si intima il pagamento dell'avviso sub 1). Dal che segue che manifestamente l nemmeno ha interesse a sentir accertare che CP_1
l'intimazione è invece efficace quanto all'altro avviso, cosa del tutto incontestata, come ribadito in modo persino superfluo oggi della difesa attorea in udienza.
4. L' , contrariamente a quanto Controparte_2 adduce, è anch'essa, ad avviso del giudicante, passivamente legittimata, perché l'intimazione di pagamento è un atto pretensivo della stessa. Tuttavia essa merita compensazione delle spese, perché la soccombenza è determinata dall'aver ingiustamente dato causa al giudizio o dall'aver ingiustamente resistito, e malgrado il primo presupposto ricorra, perché formalmente è la notifica dell'intimazione di pagamento ad aver dato causa all'opposizione, fondatamente la difesa dell' osserva di aver dovuto intimare, CP_2 nell'adempimento del suo dovere di esazione dei titoli ad essa affidati per la riscossione, in mancanza di comunicazione di sgravio da parte dell' ed in CP_1 mancanza di partecipazione al processo nel quale l'avviso di addebito oggetto di causa è stato annullato, con conseguente ignoranza incolpevole.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono invece la soccombenza dell' , che ha invece sia pure indirettamente dato CP_1 causa all'opposizione, astenendosi, a quanto consta (anche per mancata contestazione) com'era suo onere, di comunicare all'Agenzia che il titolo era stato giudizialmente annullato. Esse sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 3 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)