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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4888/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2004 3T 012172 000 001 001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno, il sig. Ricorrente_1 instava per l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni n. 2024/3T/012172/000/001/001 - ricevuto a mezzo raccomandata in data 10.5.2025 -, afferente il contratto di locazione n. TE324T012172000GG, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 768,00, oltre sanzioni ed interessi. A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, d.lvo 23/2011;
b) la inefficacia della circolare ministeriale quale fonte del diritto.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate, la quale, preliminarmente eccepiva la inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto tardivamente.
Deduceva, altresì, la cessazione della materia del contendere, avendo il coobbligato provveduto al pagamento integrale di quanto richiesto con l'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) la domanda può essere esaminata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dalla resistente inerente la tardività del ricorso.
L'eccezione è fondata.
Rileva, invero, la Corte che il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni n. 2024/3T/012172/000/001/001 veniva notificato alla Agenzia delle
Entrate in violazione dell'art. 21, comma 1, d.lvo 546/1992, il quale, come è noto, pone a carico del ricorrente l'onere di notificare l'atto introduttivo del giudizio nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
Invero, dagli atti di causa si evince che, mentre l'atto impugnato veniva notificato al contribuente in data
10.5.2025, il ricorso veniva notificato a mezzo pec solo l'8.10.2025, ben oltre, dunque, il termine ultimo cadente il 9.7.2025.
In ragione di ciò, pertanto, non può non dichiararsi la inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4888/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2004 3T 012172 000 001 001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno, il sig. Ricorrente_1 instava per l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni n. 2024/3T/012172/000/001/001 - ricevuto a mezzo raccomandata in data 10.5.2025 -, afferente il contratto di locazione n. TE324T012172000GG, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 768,00, oltre sanzioni ed interessi. A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, d.lvo 23/2011;
b) la inefficacia della circolare ministeriale quale fonte del diritto.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate, la quale, preliminarmente eccepiva la inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto tardivamente.
Deduceva, altresì, la cessazione della materia del contendere, avendo il coobbligato provveduto al pagamento integrale di quanto richiesto con l'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) la domanda può essere esaminata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dalla resistente inerente la tardività del ricorso.
L'eccezione è fondata.
Rileva, invero, la Corte che il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni n. 2024/3T/012172/000/001/001 veniva notificato alla Agenzia delle
Entrate in violazione dell'art. 21, comma 1, d.lvo 546/1992, il quale, come è noto, pone a carico del ricorrente l'onere di notificare l'atto introduttivo del giudizio nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
Invero, dagli atti di causa si evince che, mentre l'atto impugnato veniva notificato al contribuente in data
10.5.2025, il ricorso veniva notificato a mezzo pec solo l'8.10.2025, ben oltre, dunque, il termine ultimo cadente il 9.7.2025.
In ragione di ciò, pertanto, non può non dichiararsi la inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.