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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4344/2025 depositato il 13/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Palazzo Di Citta' 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72630 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Salerno, con avviso di accertamento n. 72630 del 23 giugno 2025, ha accertato nei confronti del sig. Ricorrente_1 l'omessa denuncia TARI per l'anno 2019 relativa all'utenza domestica sita in Salerno, Indirizzo_1 , Scala B (utenza n. 203031), richiedendo il pagamento di euro 1.399,00 comprensivo di imposta, addizionale provinciale, sanzioni e interessi. L'atto è stato notificato al contribuente in data 21 luglio 2025 mediante relata di notifica a firma del messo notificatore. Avverso tale atto, il sig.
Ricorrente_1, per mezzo dell'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso notificato a mezzo PEC in data 13 settembre 2025 e depositato telematicamente nella medesima data presso questa Corte, come risulta dalla ricevuta di iscrizione a ruolo. Il ricorso è stato regolarmente munito del contributo unificato di euro 30,00, versato in data 25 settembre 2025 come da ricevuta F23 depositata agli atti. Nel ricorso, il contribuente ha dedotto tre ordini di motivi. In via principale, ha eccepito di non essere soggetto passivo del tributo TARI per l'anno 2019, non essendo proprietario, conduttore, possessore o detentore dell'immobile de quo, sostenendo che l'onere probatorio circa l'assoggettabilità al tributo compete all'ente impositore ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. 175/2024. In via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, trattandosi di tributo locale soggetto al termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. In via ulteriormente subordinata, ha contestato l'erroneità del calcolo della tassazione, effettuato considerando un nucleo familiare di quattro componenti anziché di uno solo, come risultante dal certificato di stato di famiglia prodotto, che attesta che il ricorrente, pur coniugatosi il 10 ottobre 2019 con la sig.ra Nominativo_1, non ha figli a carico e la moglie non risulta residente nell'immobile oggetto di tassazione. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con condanna dell'ente alle spese processuali e loro distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Comune di Salerno si è costituito tardivamente in data 13 novembre 2025, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, depositando controdeduzioni con le quali ha sostenuto la legittimità dell'accertamento. Nelle difese, l'ente ha affermato che il contribuente ha mantenuto la residenza anagrafica nell'immobile dal 2019 fino al 2023 e che lo stesso è stato occupato da quattro persone, come risultante dalle banche dati anagrafiche in possesso dell'amministrazione, precisando che l'annualità 2019 non è prescritta e che l'attribuzione di quattro componenti per ciascuna annualità è corretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. L'atto impugnato è un avviso di accertamento TARI per omessa denuncia, relativo all'anno d'imposta 2019, recante provvedimento n. 72630 del 23/06/2025, notificato al contribuente il 21/07/2025. Ebbene, per i tributi degli enti locali, il potere di accertamento è soggetto al termine di decadenza fissato dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, secondo cui gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Tale disciplina, nella sua natura decadenziale e non prescrizionale, è costantemente richiamata anche dalla giurisprudenza di legittimità in tema di entrate locali.
Applicando il parametro normativo al caso concreto, per l'anno d'imposta 2019 il termine ultimo di notifica dell'avviso di accertamento scadeva il 31/12/2024. L'avviso qui controverso, invece, risulta notificato soltanto il 21/07/2025, dunque oltre il termine decadenziale. Ne deriva che l'ente impositore ha esercitato il potere di accertamento quando ormai lo stesso doveva ritenersi consumato per decorso del termine perentorio stabilito dalla legge. La decadenza dall'esercizio del potere impositivo incide sul fondamento stesso della pretesa e impone l'annullamento dell'atto, senza che occorra addentrarsi, ai fini decisori, in ulteriori profili che restano assorbiti. Ciò posto, giova comunque chiarire, nei limiti del necessario, che le ulteriori doglianze del ricorrente, incentrate sulla detenzione dell'immobile e sul numero dei componenti applicato in tariffa, si collocano su un piano diverso rispetto alla questione preliminare qui accolta. Invero, dagli allegati del Comune emergono elementi amministrativi (posizione anagrafico-fiscale e riscontri su utenze) che l'ente ha inteso utilizzare per sostenere l'attribuzione dell'utenza domestica e della relativa tariffazione;
tuttavia, trattandosi di profili di merito, la loro valutazione risulta superata dalla constatazione dell'intervenuta decadenza, che rende l'atto invalido “a monte”. Parimenti assorbita è l'eccezione di prescrizione: la prescrizione attiene al diritto di credito in una fase successiva e presuppone, di regola, una pretesa validamente portata a conoscenza del contribuente e consolidata nei suoi effetti;
nel caso in esame, invece, l'atto genetico della pretesa risulta tardivamente notificato rispetto al termine decadenziale e, pertanto, non può produrre effetti utili. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dalla parte ricorrente deve essere accolto integralmente, con conseguente soccombenza della parte resistente. Per quanto attiene alle spese processuali, trovando applicazione il principio generale di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, richiamato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, così decide: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento TARI 2019; b)condanna il Comune di
Salerno al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 250,00, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso in Salerno, il 16/01/2026 Il Giudice relatore dott. Vincenzo Teora
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4344/2025 depositato il 13/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Palazzo Di Citta' 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72630 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Salerno, con avviso di accertamento n. 72630 del 23 giugno 2025, ha accertato nei confronti del sig. Ricorrente_1 l'omessa denuncia TARI per l'anno 2019 relativa all'utenza domestica sita in Salerno, Indirizzo_1 , Scala B (utenza n. 203031), richiedendo il pagamento di euro 1.399,00 comprensivo di imposta, addizionale provinciale, sanzioni e interessi. L'atto è stato notificato al contribuente in data 21 luglio 2025 mediante relata di notifica a firma del messo notificatore. Avverso tale atto, il sig.
Ricorrente_1, per mezzo dell'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso notificato a mezzo PEC in data 13 settembre 2025 e depositato telematicamente nella medesima data presso questa Corte, come risulta dalla ricevuta di iscrizione a ruolo. Il ricorso è stato regolarmente munito del contributo unificato di euro 30,00, versato in data 25 settembre 2025 come da ricevuta F23 depositata agli atti. Nel ricorso, il contribuente ha dedotto tre ordini di motivi. In via principale, ha eccepito di non essere soggetto passivo del tributo TARI per l'anno 2019, non essendo proprietario, conduttore, possessore o detentore dell'immobile de quo, sostenendo che l'onere probatorio circa l'assoggettabilità al tributo compete all'ente impositore ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. 175/2024. In via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, trattandosi di tributo locale soggetto al termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. In via ulteriormente subordinata, ha contestato l'erroneità del calcolo della tassazione, effettuato considerando un nucleo familiare di quattro componenti anziché di uno solo, come risultante dal certificato di stato di famiglia prodotto, che attesta che il ricorrente, pur coniugatosi il 10 ottobre 2019 con la sig.ra Nominativo_1, non ha figli a carico e la moglie non risulta residente nell'immobile oggetto di tassazione. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con condanna dell'ente alle spese processuali e loro distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Comune di Salerno si è costituito tardivamente in data 13 novembre 2025, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, depositando controdeduzioni con le quali ha sostenuto la legittimità dell'accertamento. Nelle difese, l'ente ha affermato che il contribuente ha mantenuto la residenza anagrafica nell'immobile dal 2019 fino al 2023 e che lo stesso è stato occupato da quattro persone, come risultante dalle banche dati anagrafiche in possesso dell'amministrazione, precisando che l'annualità 2019 non è prescritta e che l'attribuzione di quattro componenti per ciascuna annualità è corretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. L'atto impugnato è un avviso di accertamento TARI per omessa denuncia, relativo all'anno d'imposta 2019, recante provvedimento n. 72630 del 23/06/2025, notificato al contribuente il 21/07/2025. Ebbene, per i tributi degli enti locali, il potere di accertamento è soggetto al termine di decadenza fissato dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, secondo cui gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Tale disciplina, nella sua natura decadenziale e non prescrizionale, è costantemente richiamata anche dalla giurisprudenza di legittimità in tema di entrate locali.
Applicando il parametro normativo al caso concreto, per l'anno d'imposta 2019 il termine ultimo di notifica dell'avviso di accertamento scadeva il 31/12/2024. L'avviso qui controverso, invece, risulta notificato soltanto il 21/07/2025, dunque oltre il termine decadenziale. Ne deriva che l'ente impositore ha esercitato il potere di accertamento quando ormai lo stesso doveva ritenersi consumato per decorso del termine perentorio stabilito dalla legge. La decadenza dall'esercizio del potere impositivo incide sul fondamento stesso della pretesa e impone l'annullamento dell'atto, senza che occorra addentrarsi, ai fini decisori, in ulteriori profili che restano assorbiti. Ciò posto, giova comunque chiarire, nei limiti del necessario, che le ulteriori doglianze del ricorrente, incentrate sulla detenzione dell'immobile e sul numero dei componenti applicato in tariffa, si collocano su un piano diverso rispetto alla questione preliminare qui accolta. Invero, dagli allegati del Comune emergono elementi amministrativi (posizione anagrafico-fiscale e riscontri su utenze) che l'ente ha inteso utilizzare per sostenere l'attribuzione dell'utenza domestica e della relativa tariffazione;
tuttavia, trattandosi di profili di merito, la loro valutazione risulta superata dalla constatazione dell'intervenuta decadenza, che rende l'atto invalido “a monte”. Parimenti assorbita è l'eccezione di prescrizione: la prescrizione attiene al diritto di credito in una fase successiva e presuppone, di regola, una pretesa validamente portata a conoscenza del contribuente e consolidata nei suoi effetti;
nel caso in esame, invece, l'atto genetico della pretesa risulta tardivamente notificato rispetto al termine decadenziale e, pertanto, non può produrre effetti utili. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dalla parte ricorrente deve essere accolto integralmente, con conseguente soccombenza della parte resistente. Per quanto attiene alle spese processuali, trovando applicazione il principio generale di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, richiamato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, così decide: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento TARI 2019; b)condanna il Comune di
Salerno al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 250,00, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso in Salerno, il 16/01/2026 Il Giudice relatore dott. Vincenzo Teora