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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/10/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa DI AL AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3852/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. MICHELE TOMMASONI e dell'avv. PETTOELLO GIOVANNI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in -37122- Verona, via dei Montecchi n. 9,
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come segue:
“nel merito accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice
- della sig.ra in forza della successione legittima, del di lei marito, sig. ; Controparte_2 CP_3
- del sig. , in forza di successione legittima, del di lui padre, sig. ; CP_4 CP_3
- del sig. , in forza di successione legittima, della di lui madre, sig.ra CP_4 Controparte_2
e ciò in ragione delle rispettive accettazioni tacite di entrambe le eredità comprovate dai documenti dimessi in atti. in ogni caso pagina 1 di 5 con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I genitori del resistente erano comproprietari dell'immobile meglio descritto in atti al 50%, dagli stessi acquistato nel 1987 (doc. 1).
Il padre del resistente, , è deceduto il 27.09.2000. CP_3
La madre, è deceduta il 19.11.2020. Controparte_2
AL doc. 1 di parte ricorrente, ossia dalle visure catastali relativi ai passaggi di intestazione del suddetto immobile, risulta – per quel che qui rileva – l'intestazione catastale, a seguito del decesso paterno, per
¼ in favore del resistente e per i ¾ della madre, e ciò a seguito del decesso e della successione mortis causa del signor . CP_3
Allega la ricorrente che l'immobile in questione, ove risiedeva la sig.ra è censito al Controparte_2
Catasto Fabbricati del Comune di Verona al foglio 243, particella 68, sub 1, catastalmente identificato in via Corso Milano n. 35/A, ma con accesso dalla via traversa, ovvero da via Calderara n. 2 (ove risulta la residenza del resistente in base al certificato prodotto). Tale dato logistico trova conferma nel doc. 3, ossia nella comunicazione di assunzione, in cui la signora dichiarava quale sede del CP_2 lavoro domestico della ricorrente, proprio Verona, via Calderara 2. Trova altresì conferma nella sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Verona, liberamente valutabile in questa sede ex art. 116 c.p.c., laddove si dà atto, appunto, che l'odierno resistente (lo era anche in quel procedimento) era proprietario per il 25% dell'unico bene immobile ereditario.
Non consta che nessuna contestazione sia stata operata dal convenuto/resistente in ordine al fatto di essere già proprietario per ¼ dell'immobile, in ragione della successione paterna. Il dato è altresì confermato dalle visure catastali (doc.1), ove risulta tale intestazione in forza della successione del padre, intestazione perdurante da decenni (il padre è deceduto nel 2020). D'altro canto e specularmente risulta che la signora sia rimasta a vivere nell'immobile in questione dopo il decesso del CP_2 marito, non solo in ragione del 50% di comproprietà originaria, ma – come da visura catastale – in ragione della più ampia quota dei ¾, di necessità derivanti dalla successione del marito. Proprio la perdurante intestazione di tale maggior quota fa escludere che il pieno possesso dell'immobile anche per la quota spettante all'eredità del marito sia ascrivibile al solo diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, e che si estingue con il suo decesso. Anche in questo caso appare significativo che non vi siano state contestazioni o variazioni in oltre 20 anni circa l'intestazione catastale dell'immobile per ¼ al resistente e per ¾ alla madre. pagina 2 di 5 Tale significativo dato fa ritenere che, al di là di chi abbia disposto la voltura catastale a suo tempo (lo stesso ricorrente o la madre), lo abbia fatto anche per conto del coerede, sì da poter configurare quanto meno un'accettazione tacitata dell'eredità del signor , tanto da parte della coniuge, tanto da Parte_2 parte del figlio.
Deve poi evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza, ai fini dell'acquisto dell'eredità ex art. 485 c.c., vale non solo il mero possesso di beni ereditari ma anche il compossesso (Cass. 6167 del 01/03/2019;
Cass. 15690/2020).
Quanto alla posizione del resistente va aggiunto un altro elemento: le notifiche in favore del resistente relative al procedimento giuslavorastico (ove si è costituito) sono avvenute presso l'indirizzo di
Verona, via Sgulmero 4/B. AL certificato di residenza del resistente aggiornato al giugno 2024, egli risulta invece residente proprio in Verona, via Calderara 2, ossia nell'immobile ove la madre viveva prima del ricovero e dove la ricorrente aveva prestato attività di lavoro domestico.
Tutto ciò fa quindi ritenere che anche per tale ragione il resistente sia erede puramente e semplicemente del padre, tanto da avere acquistato a tale titolo ¼ della piena proprietà del bene immobile.
Venendo ora e più specificamente all'eredità della madre, è condivisibile quanto già indicato dal
Giudice del lavoro nella sentenza depositata in atti, laddove si afferma, testualmente:
“Deve preliminarmente confermarsi la legittimazione passiva del resistente, poiché è chiamato all'eredità – benché non l'abbia ancora accettata a distanza di quasi quattro anni dal decesso della madre – e si trova nel possesso di beni ereditari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 485 comma II°
c.c. senza aver provveduto ad eseguire l'inventario: “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Il che è quanto è avvenuto nel caso in esame anche alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali: “Questa Corte spiega da tempo che il possesso dei beni ereditari previsto dall'art.
485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (nella specie, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza;
nè deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio
pagina 3 di 5 ereditario (cfr. Cass. 14.5.1994, n. 4707; Cass. 5.5.2008, n. 11018; Cass. 5.4.1977, n. 1301)” (Cass.,
4456/19).
L'espletata istruttoria ha confermato il possesso in caso al ricorrente del principale (e, a quanto consta, sostanzialmente unico) bene ereditario, costituito dall'immobile nel quale la madre viveva e del quale egli era, già da prima, comproprietario nella quota del 25 %, laddove era onere del resistente smentire la qualità di possessore e dare dimostrazione del mancato perfezionamento della fattispecie contemplata dall'art. 485 comma 2° c.c. già richiamata.
ALl'interpello del resistente già si traggono convincenti elementi del possesso, avendo egli confermato il cap. 13 di parte ricorrente, ovvero di essere rientrato in possesso delle chiavi dell'appartamento a lui consegnate subito dopo il decesso della Ed il fatto che il resistente CP_2 accedesse liberamente all'immobile dopo il decesso di sua madre è stato “involontariamente” confermato anche dalla moglie del convenuto, : “Io non ho cercato l'agenda ma Testimone_1 ricordo che mio marito, quando era andato a casa della sig.ra , dopo la sua morte, non ha più CP_2 trovato l'agenda: questo me lo aveva detto lui”.
Ad ulteriore conforto di quanto già accertato dal giudice del lavoro sta il certificato di residenza anagrafico del resistente, aggiornato al giugno 2024, di cui si è detto: sul piano probatorio deve darsi atto che la certificazione anagrafica relativa alla residenza di fatto fonda la presunzione – in assenza di prova contraria (non fornita dal resistente/contumace) – che detto luogo coincida con l'abitazione effettiva (Cass. 32575/2024, in tema di notifica), il che avvalora ancor più il perdurante possesso del bene in capo al chiamato all'eredità materna e, quindi, l'accertamento dell'acquisizione della qualità di erede ex art. 485 c.c. Sul punto giova rilevare come dagli atti del procedimento giuslavoristico, ove si era costituito, non siano emerse contestazioni sul fatto che l'immobile di via Calderara 2 fosse in proprietà/comproprietà della madre del resistente. È peraltro significativo che la notifica presso questo indirizzo sia andata a buon fine, al di là del mancato ritiro del plico.
Le domande della ricorrente vanno quindi accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta la qualità di erede puro e semplice: pagina 4 di 5 - della sig.ra in forza della successione legittima, del di lei marito, sig. Controparte_2 CP_3
[...]
- del sig. , in forza di successione legittima, del di lui padre, sig. ; CP_4 CP_3
- del sig. , in forza di successione legittima, della di lui madre, sig.ra CP_4 [...]
CP_2
- condanna il resistente/convenuto a rifondere le spese di lite alla ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 4.385,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Verona, 11 ottobre 2025
La Giudice
DI AL AR
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