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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/12/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3947/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. EM RE Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da , nata a [...] 14 luglio Parte_1
1967, residente a [...] - c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
AI RC e da , nato a [...] [...], residente a [...]Parte_2
via Martiri 5/a - c.f. rappresentato e difeso per procura speciale in calce C.F._2 dall'avv Guido Baravaglio
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
scioglimento del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da ricorso congiunto
per il P.M.: ---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Borgosesia (VC) in data 5.9.2009. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Borgosesia (VC), atto n.
12 – Parte I –Anno 2009.
Dal matrimonio è nato il figlio in data 4.8.2010. Per_1
Con ricorso dep. in data 10.10.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c., risultando le parti risiedere in comune del circondario di questo Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile è divenuta procedibile e può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di un precedente provvedimento di omologa della separazione consensuale1
e del superamento del limite temporale di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ex art. 3, ult. comma legge n. 898/1970.
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento del figlio minorenne, in particolare quanto all'affidamento, collocazione e residenza dello stesso.
Il contributo al mantenimento del minore appare poi congruo avuto riguardo alle posizioni reddituali delle parti.
Non si è proceduto all'audizione del minore perché non necessario ex art. 473 bis.4, ult. comma,
c.p.c. in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente provvedendo, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 Parte_2
, celebrato in Borgosesia (VC) in data 5.9.2009 e successivamente iscritto ex art. 63,
[...]
comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di
Borgosesia (VC), atto n. 12 – Parte I - Anno 2009;
- dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Borgosesia (VC) per gli incombenti di legge (atto n. 12 – Parte I - Anno 2009) e del comune di Pray
(atto n. 5, parte II, serie C, anno 2009);
- omologa/ prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti e per l'effetto:
1) dispone che l'affidamento del figlio minore di anni 15 ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
e collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo i desideri del figlio stesso;
2) dispone che concorrerà al mantenimento del figlio con assegno mensile di Parte_2
euro 409,00, annualmente rivalutabile e da versarsi alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella del 19-4-2018;
3) prende atto che, qualora occorra, il padre si rende disponibile a pagare la somma massima di €
120,00 mensili direttamente all'insegnante che dovesse tenere le lezioni al figlio, se ancora frequentante la scuola;
4) prende atto che l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3.12.2025.
Il Presidente est.
EM RE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. provvedimento di omologa della separazione consensuale in data 22.12.2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. EM RE Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da , nata a [...] 14 luglio Parte_1
1967, residente a [...] - c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
AI RC e da , nato a [...] [...], residente a [...]Parte_2
via Martiri 5/a - c.f. rappresentato e difeso per procura speciale in calce C.F._2 dall'avv Guido Baravaglio
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
scioglimento del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da ricorso congiunto
per il P.M.: ---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Borgosesia (VC) in data 5.9.2009. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Borgosesia (VC), atto n.
12 – Parte I –Anno 2009.
Dal matrimonio è nato il figlio in data 4.8.2010. Per_1
Con ricorso dep. in data 10.10.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c., risultando le parti risiedere in comune del circondario di questo Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile è divenuta procedibile e può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di un precedente provvedimento di omologa della separazione consensuale1
e del superamento del limite temporale di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ex art. 3, ult. comma legge n. 898/1970.
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento del figlio minorenne, in particolare quanto all'affidamento, collocazione e residenza dello stesso.
Il contributo al mantenimento del minore appare poi congruo avuto riguardo alle posizioni reddituali delle parti.
Non si è proceduto all'audizione del minore perché non necessario ex art. 473 bis.4, ult. comma,
c.p.c. in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente provvedendo, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 Parte_2
, celebrato in Borgosesia (VC) in data 5.9.2009 e successivamente iscritto ex art. 63,
[...]
comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di
Borgosesia (VC), atto n. 12 – Parte I - Anno 2009;
- dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Borgosesia (VC) per gli incombenti di legge (atto n. 12 – Parte I - Anno 2009) e del comune di Pray
(atto n. 5, parte II, serie C, anno 2009);
- omologa/ prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti e per l'effetto:
1) dispone che l'affidamento del figlio minore di anni 15 ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
e collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo i desideri del figlio stesso;
2) dispone che concorrerà al mantenimento del figlio con assegno mensile di Parte_2
euro 409,00, annualmente rivalutabile e da versarsi alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella del 19-4-2018;
3) prende atto che, qualora occorra, il padre si rende disponibile a pagare la somma massima di €
120,00 mensili direttamente all'insegnante che dovesse tenere le lezioni al figlio, se ancora frequentante la scuola;
4) prende atto che l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3.12.2025.
Il Presidente est.
EM RE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. provvedimento di omologa della separazione consensuale in data 22.12.2021.