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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/09/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 649 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Verona, 23 95128 C.F._1
Catania Italia presso lo studio dell'Avv. SALVA' SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
INPS VIA TOMMASO CAPRA MESSINA presso lo studio dell'Avv. OLLA
MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20.02.2018 parte ricorrente impugnava avviso di addebito n. 59520170003973615000, notificato il 10.01.2018.
Deduceva che con tale avviso gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 11.137,94 per mancato pagamento di contributi I.V.S.
Coltivatori diretti e somme aggiuntive dovuto per la gestione agricola relativa all'anno 2016.
Il ricorrente eccepiva la carenza del presupposto contributivo chiarendo di aver svolto prevalentemente attività di commerciante e non direttamente attività agricola. Dichiarava, altresì, di aver cessato ogni attività lavorativa dal 2012, con espressa comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Rilevava la sussistenza di giudicati favorevoli aventi ad oggetti ulteriori avvisi di addebito relativi ad altre annualità (2011-2013 e 2014).
Richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e il relativo annullamento.
Si costitutiva con memoria depositata il 23.05.2018 l' , eccependo in CP_1 via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato iscritto a ruolo oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso (depositato il 41° giorno).
Nel merito contestava la fondatezza delle deduzioni avverse.
Deduceva l'irrilevanza delle sentenze versate in atti da controparte in quanto relative ad altre cartelle e ad altri periodi contributivi.
Rilevava che sussistevano i presupposti per l'imposizione contributiva non avendo mai il ricorrente comunicato all' la cessazione dell'attività CP_1 lavorativa.
Si opponeva alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in quanto sfornita della prova del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della legittimità dell'avviso di addebito, con vittoria di spese di lite.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Acquisita la documentazione in atti, all'udienza odierna, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa viene decisa nei termini di seguito indicati.
Va osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto va osservato se sussistono nella fattispecie problemi di inammissibilità o improcedibilità della domanda.
L' preliminarmente eccepisce la tardività del ricorso in quanto CP_1 depositato oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dalla legge per le opposizioni avverso l'avviso di addebito.
L'eccezione è fondata.
L'impugnazione atteneva al merito della pretesa e, di conseguenza, andava presentata entro 40 giorni dalla notifica dell'addebito.
Nel caso di specie l'addebito è stato notificato il 10.01.2018,
l'impugnazione depositata il 20.02.2018, quindi, è fuori termine perché i quaranta giorni andavano a scadere il 19.02.2018.
Come osservato dalla Suprema Corte infatti: “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatosi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del
d.lgs n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo”. (Cass. Civ. n. 22/03/2023 n.
8198).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. lav. n. 17877/2011) ha stabilito che la tardiva proposizione dell'opposizione determina l'inammissibilità del ricorso e l'intangibilità del credito iscritto a ruolo.
Ne consegue che l'opposizione proposta è inammissibile per tardività. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
L'accoglimento della eccezione di decadenza comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti resta assorbita e non va scrutinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M.
147/22 in base al valore della controversia, come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
, con ricorso depositato in data 20.02.2018 nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso proposto da avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 59520170003973615000; CP_1
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , CP_1 che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Patti 26/09/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo