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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa IZ Di AU in data 05/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n.715/2024 R.g. Tra n.24/01/1956 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Sesto Stefania
RICORRENTE E
in p.l.r.p.t. (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Enrico Fronticelli Baldelli RESISTENTE OGGETTO: previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso iscritto in data 28/03/2024, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: INAUDITA ALTERA PARTE ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, reietta ogni contraria istanza, valutati i fatti così come esposti, sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato ricorrendone i presupposti in fatto e diritto ed in accoglimento del presente ricorso così statuire: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria portata dall'intimazione di pagamento n. 13920249000933024000 in relazione alla cartella di pagamento n. 13920100011526590000 e alla cartella di pagamento n. 13920110001881867000 e per l'effetto - dichiarare non dovute le somme in essa portate in relazione alle predette cartelle per l'ammontare di € 17.185,01 ed annullare l'intimazione di pagamento n. 13920249000933024000 poiché infondata in fatto ed in diritto, priva dei presupposti di legge e comunque illegittima per i motivi indicati in premessa;
- condannare l'ente resistente al rimborso di tutte le somme riconosciute non dovute ed eventualmente versate nelle more del presente giudizio al solo fine di interrompere l'esecuzione forzata. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione. Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del
1 14.01.2025 e all'udienza del 04.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione , nei termini di seguito precisati, di cui dispone la comunicazione alle parti . L'azione spiegata è improponibile. Trova, infatti, applicazione, nel caso di specie, la statuizione resa dalla S.C. a Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) – cui il Giudice scrivente presta adesione
– in base alla quale, con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che deve ritersi, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore;
dall'altro, che non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ciò in quanto nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario e, dunque, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti
2 nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo. Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. Il difetto di “legitimatio ad causam” è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010). L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta che la causa non poteva essere proposta. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono integralmente
3 compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse e delle motivazioni della decisione.
P.Q.M.
- Dichiara il ricorso improponibile.
- Compensa le spese di lite. Si comunichi. Vibo Valentia, 05 novembre 2025
Il Giudice
IZ Di AU
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