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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/09/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 177/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8 novembre 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, nata Barcellona P.G. (ME) il 16.10.1952, C.F. Parte_1 [...]
; , nato a [...] P.G. il 20.04.1951, C.F. C.F._1 Parte_2 [...]
, nato a [...] P.G. il 15.11.1960, C.F._2 Parte_3
C.F. in proprio e n.q. di eredi della sig.ra CodiceFiscale_3 Per_1
, nata a [...] P.G. il 12.07.1930 e deceduta in Messina il 27.08.2006,
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Lanfranco del Foro di Messina (C.F.:
[...]
) per procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di C.F._4
appello,
appellanti contro
, in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, C.F. / P.Iva , elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Terme Vigliatore Via IV Novembre n. 54/C presso lo studio dell'Avv. Domenico
Branca C.F. dal quale è rappresentato e difeso, giusta C.F._5
procura alle liti, autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale nr. 103 del
08/05/2023,
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. del 5
agosto 2022, n. 1023 – “responsabilità professionale”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 19 febbraio 1999 i signori , ing. Persona_1 [...]
, e (rispettivamente madre e figli) hanno Pt_2 Parte_3 Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. il Controparte_2
premettendo di essere comproprietari di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, sito in quel Comune, Via G.A. Cambria n° 346,
che nel mese di dicembre 1983, in virtù di concessione edilizia n° 1089/1966,
avevano iniziato lavori di ristrutturazione del piano terra e la costruzione del primo piano, per renderlo idoneo sia ad uso abitazione che a studio professionale da parte del deducente ing. ; Parte_2
che con ordinanza sindacale n. 349/83, notificata il 31 dicembre 1983, era stata loro ingiunta la sospensione dei lavori, con diffida alla demolizione, sulla base del verbale dei Vigili urbani redatto il 28 dicembre precedente, sul presupposto, errato, della realizzazione abusiva del primo piano;
che il Pretore penale di con decreto del 17 luglio 1984 aveva Controparte_2
archiviato il procedimento promosso contro gli istanti;
che, accogliendo il ricorso straordinario proposto dalla , il Presidente Per_1
della Regione siciliana, sulla base del parere n. 27/92 del Consiglio di Giustizia
amministrativa, con provvedimento n. 237/92 aveva annullato l'ordinanza sindacale n. 349/1983 e il conseguente verbale di apposizione dei sigilli del 20
febbraio 1984, sulla base della considerazione che l'art. 18 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 faceva salve le licenze edilizie precedentemente rilasciate,
consentendo l'ultimazione dei lavori prima entro il 1981 e, quindi, sino al 31
dicembre 1985, ex d.l. 8 gennaio 1981;
che vani erano stati tutti i solleciti e le istanze inviati al Comune.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto condannarsi il al CP_1
risarcimento dei danni da essi subìti (materiali, morali e biologici) per la sua condotta illecita anche “con pronuncia disponente la “condanna generica alla
prestazione” con la congrua provvisionale prevista dallo stesso art. 278 c.p.c. (da
quantificarsi equamente)”, così specificando le domande, sinteticamente di seguito riportate, eventualmente previa nomina di c.t.u.:
a) per avere impedito il godimento e l'utilizzazione del bene di proprietà
degli attori;
b) per avere impedito la prosecuzione dei lavori di completamento dell'immobile, avere determinato un maggior onere finanziario per la futura definitiva sistemazione e ristrutturazione e una perdita notevole del valore dello stesso, rimasto allo stato rustico;
c) per avere leso il prestigio e la dignità della famiglia, determinando nell'opinione pubblica il convincimento che gli attori sono cittadini malviventi ed adusi a violare la legge;
d) per il danno morale, fisico-psichico e biologico subìto dagli attori per aver subìto lungi periodi di sbandamento, sofferenza, scoraggiamento, stato di prostrazione;
e) per le rilevanti spese sostenute per la pluriennale assistenza dell'avv.
D'Agostino.
2. A seguito di eccezione preliminare del il tribunale adito, con CP_1
sentenza 5 aprile 2004 ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Tale pronuncia è stata ribaltata, su appello degli originari attori, con sentenza
di questa Corte 21 gennaio 2009, n. 40, che, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, ha rimesso le parti innanzi al Tribunale predetto.
3. La causa è stata riassunta dai soli germani in proprio (nelle more Pt_2
essendo deceduta la madre signora ), con citazione notificata il 23 aprile Per_1
2009, reiterando le precedenti domande risarcitorie, con ulteriori specificazioni e richieste:
a) risarcimento del danno per le spese sostenute dall'ing. per Parte_2
locare una abitazione, al canone di € 350,00 al mese;
b) risarcimento del danno da perdita di chances, per essere stato impedito all'ing. di svolgere la professione di ingegnere, con mancati guadagni e i Pt_2
dannosi riflessi anche sull'immagine personale e professionale, nonché sul trattamento pensionistico;
c) risarcimento del danno per la perdita della madre, “deceduta per non essere più stata in grado di sostenere gli ineluttabili e disumani stress e disperazione
conseguenti a quel corteo di comportamenti illeciti e penalmente rilevanti
compiuti dal Comune di . Controparte_2
3.1 - Il nel costituirsi in giudizio, ha reiterato l'eccezione, svolta nella CP_1
prima fase di giudizio, di prescrizione dell'azione risarcitoria, essendo decorso il termine quinquennale dalla data di annullamento degli atti amministrativi,
contestando anche nel merito le pretese risarcitorie, delle quali ha chiesto il rigetto. Ha quindi chiesto che il Tribunale rigetti “tutte le domande formulate con
l'atto di riassunzione perché infondate in fatto e diritto e comunque non pertinenti
e conducenti ai fini del presente giudizio”.
4. Con sentenza del 5 agosto 2022, n. 1023 il giudice di primo grado ha rigettato tutte le domande proposte, compensando le spese, così motivando (per quel che qui interessa):
“Nel caso in ispecie, invero, rivestirebbe accertamento indifferibile in ordine
all'elemento soggettivo della responsabilità della P.A., quello circa la validità e
l'efficacia della licenza edilizia n°1089 del 09.10.1966 alla data del dicembre
1983, di inizio dei lavori edili nel fabbricato di proprietà degli attori e ciò in quanto
la licenza edilizia, sebbene non revocata, è giuridicamente valida ed efficace per
legge per tre anni dal rilascio, termine quest'ultimo abbondantemente scaduto
alla data del dicembre 1983 di inizio dei lavori.
Nel caso in esame, tuttavia, vista l'assenza di attività istruttoria espletata, non
emerge alcuna prova dagli atti di causa, il cui onere incombeva su parte attrice,
circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art 2043 cod.civ. al fine di affermare
la responsabilità extracontrattuale della P.A. e, ciò nonostante, la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di sospensione dei lavori ed apposizione dei sigilli
sull'immobile di proprietà di parte attrice, insufficiente a fine di cui sopra”.
5. Avverso tale sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Pt_2
, , in proprio e n.q. di eredi della sig.ra
[...] Parte_3 Persona_1
deceduta in Messina il 27.08.2006, chiedendone l'integrale riforma, con accoglimento delle originarie domande risarcitorie, con le ulteriori specificazioni in punto di quantificazione delle pretese (sinteticamente: euro 222.000,00 per canoni di affitto per 37 anni, ed euro 104.300,00 per danni all'immobile diventato nel frattempo un rudere, per un totale di euro 326.300,00, oltre al danno non patrimoniale).
6. La preliminare eccezione del appellato di CP_1
inammissibilità/nullità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e del principio di sinteticità e chiarezza del gravame va rigettata.
A giudizio della Corte, infatti, pur se l'atto di impugnazione, nelle sue 54
pagine, appare esorbitante e ridondante, dilungandosi in lunghe disamine di giurisprudenza e in argomentazioni non sempre di agevole lettura nella loro conseguenzialità logico-giuridica, è comunque sufficientemente idoneo a individuare le parti della sentenza oggetto di gravame, i motivi di contestazione e la alternativa decisoria richiesta, consentendo pertanto il pieno diritto di difesa alla controparte.
7. Con il primo motivo di appello gli originari attori si dolgono che il Tribunale
abbia errato nella valutazione e qualificazione dei fatti, dei documenti prodotti e della domanda giudiziale e della relativa causa petendi (risarcimento danni avente a oggetto diritti soggettivi violati da controparte), non applicando i principi in materia di responsabilità da contatto sociale.
Assumono gli appellanti che a) erano in possesso di una regolare licenza edilizia n. 1089 del 09 ottobre 1966
(che prevedeva la costruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra),
mai revocata e/o annullata da controparte come del resto attestato anche ex
adverso, con cui stavano ultimando il loro progetto edificatorio, avendo già
realizzato il primo piano dell'immobile oggetto di causa sito in P.G. CP_2
Via Angelo Cambria, n. 346.
b) I Vigili Urbani del Comune di , in data 28.12.1983 (doc. 3 dell'atto CP_2
di citazione del 18.02.1999), eseguivano un sopralluogo, senza rilevare irregolarità
c) Il ha violato i doveri di correttezza e buona fede, Controparte_2
perché, dopo aver originariamente emesso la licenza edilizia del 1966 ed ingenerato un legittimo affidamento, aveva emesso provvedimenti illegittimi e arbitrari e basati su una falsa rappresentazione della realtà, che erano stati poi annullati su ricorso degli istanti;
e “ha continuato anche dopo l'emissione
delle pronunce del 1992 a ostacolare tutti i tentativi di controparte di
ricondurre a legittimità l'intera questione, come evidenziato in atti..
d) Al riguardo, il Giudice ha omesso di evidenziare e prendere in considerazione
che con le racc.te del 02.12.92 e 25.09.93 (docc. 24 e 27 atto di citazione
originario del 18.02.1999) come integrate e sollecitate con l'ulteriore racc.ta
del 01.12.1998 (doc. 29 dello stesso atto di citazione del 18.02.1999), parte
appellante, in possesso delle pronunce a essa ormai favorevoli, chiedeva di ottenere dei motivi/chiarimenti su quanto ancora l'ente stesse attuando,
nonostante il comportamento illegittimo dell'ente fosse stato già censurato in
via giudiziale, non ricevendo mai alcun riscontro e, quindi, con evidente e
palese violazione da parte del P.G., già soccombente Controparte_2
nei giudizi di cui sopra, delle regole di cui agli artt. 1175, 1375 cc. e dovere
di correttezza e buona fede di matrice anche Costituzionale (art. 2 e 97
Cost.), che fondano proprio la responsabilità da contatto sociale qualificato
e) Si tratta, allora, di una responsabilità che prende la forma dalla violazione
degli obblighi derivanti da detto rapporto e che, pertanto, va ricondotta allo
schema della responsabilità relazionale, o da contatto sociale qualificato, da
inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale e, quindi, con onere
della prova liberatoria a carico di controparte, che non ha mai assolto a tale
onere”.
8. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la sentenza impugnata per mancata applicazione del giudicato formatosi sul punto centrale della vicenda, avendo totalmente disatteso la decisione amministrativa del
Presidente della Regione Siciliana che, sul ricorso straordinario dei deducenti,
aveva annullato l'ordine di sospensione e il verbale di apposizione dei sigilli, per la ritenuta validità ed efficacia della licenza edilizia n. 1089 del 9 ottobre 1966:
conseguentemente, ha errato il Tribunale nel ritenere che quella licenza fosse scaduta e nel disconoscere la mala fede del e, quindi, dell'elemento CP_1
soggettivo in capo alla P.A., idoneo per addivenire alla prova dell'an debeatur ex
art. 2043 c.c.
9. In via preliminare di merito, al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione
del diritto risarcitorio avanzato dagli attori/appellanti, sollevato dal CP_1
occorre inquadrare giuridicamente la fattispecie risarcitoria azionata dagli attori/appellanti.
Essa, a giudizio della Corte, va collocata nel novero della responsabilità della
P.A. per attività provvedimentale illegittima o per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, che presuppone
➢ un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento
➢ il collegamento eziologico tra un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa e l'evento stesso, non essendo sufficiente la mera illegittimità
dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità.
In tale contesto, il criterio di imputazione della responsabilità in esame non è
correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto (Cass. 22
novembre 2017, n. 27800; Cass. 28 ottobre 2015, n. 21931, secondo cui la colpa della PA è esclusa ove la condotta della stessa risponda ad una prassi consolidata, avallata da normativa regolamentare e da precedenti giurisprudenziali;
Cass. 31 ottobre 2014, n. 23170).
9.1 – Ciò posto, ritiene la Corte che non sia condivisibile la prospettazione degli appellanti, funzionale, con tutta evidenza, all'applicazione del termine prescrizionale decennale, in luogo di quello quinquennale ex art. 2043 c.c. ed alla individuazione del conseguente onere probatorio ricadente su ciascuna parte.
Essi, infatti, assumono che trattasi di responsabilità che si fonderebbe sul c.d.
"contatto sociale qualificato", come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c., ovvero una forma di responsabilità che si colloca "ai confini tra
contratto e torto", in quanto radicata in un "contatto sociale" tra le parti che, in quanto dà adito ad un reciproco affidamento dei contraenti, è "qualificata"
dall'obbligo di "buona fede" e dai correlati "obblighi di informazione e di protezione (Cass. 25 luglio 2018, n. 19775).
9.2 – Osserva il Collegio che tale tipologia di responsabilità, tuttavia, sulla base della giurisprudenza di legittimità, attiene in generale alla fattispecie – qui non ricorrente – di danno cagionato da una parte all'altra nel corso delle trattative (nel caso sotteso alla citata pronuncia di legittimità, si trattava di contratto di appalto pubblico, risolto dalla P.A. dopo l'annullamento della gara e dell'aggiudicazione da parte del TAR) in quanto ha la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi (buona fede, protezione, informazione) precedenti quelli che deriveranno dal contratto, se ed allorquando verrà concluso, e non del generico dovere del
neminem laedere.
9.3 – Vero è che le Sezioni Unite (Cass. SSUU 19 gennaio 2023, n. 1567)
hanno di recente sostenuto che la responsa-
bilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.): e ciò sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo (come nel caso in esame), sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato. Tuttavia, a giudizio della Corte siffatto principio va interpretato alla luce della considerazione a monte che occorre distinguere tra la fattispecie in cui il privato subisce un'attività - poi accertata come illecita - della P.A. che lo colpisca e pregiudichi al di fuori da qualsiasi contatto sociale preventivo, da quella in cui sussista un procedimento da lui stesso attivato. Si tratta, in sostanza, di una responsabilità provvedimentale di natura “speciale” o “sui generis”, come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (es. Tar Liguria,
Sez. I, sent. del 9 gennaio 2020, n. 6), dovendosi distinguere per l'appunto tra l'interesse del privato di natura oppositiva (come nel caso oggetto di questa controversia, nel quale gli appellanti sono stati danneggiati dal provvedimento illegittimo poi annullato, al quale si sono opposti) e l'interesse pretensivo (che coincide – in linea di massima - con le fattispecie di “procedimento ad istanza di parte”): solo in tale ultimo caso non può negarsi l'instaurazione di una relazione o contatto giuridicamente rilevante e tale da integrare un'ipotesi di responsabilità
“paracontrattuale”, ai sensi dell'art. 1173, n. 3 c.c.
9.4 – Ne consegue da quanto detto che al diritto risarcitorio azionato dagli appellanti/attori per il fatto illecito della P.A. da attività provvedimentale, non rientrando nella invocata responsabilità da contato sociale e, quindi, di natura
(latamente) contrattuale, si applica il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 c.c., che decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere, deve ritenersi che tale dies a quo coincide con l'emissione del provvedimento, divenuto irrevocabile, del Presidente della Regione Siciliana
che nel 1992 ha annullato l'atto illegittimo, a partire dal quale gli interessati hanno avuto piena contezza della condotta contra ius del (cfr. Cass. lav. 5 CP_1
marzo 2019, n. 6343 e Cass. 21 giugno 2012, n. 10395, secondo cui l'esercizio dell'azione giurisdizionale che esprime la volontà del danneggiato di reagire all'azione autoritativa illegittima interrompe per tutta la durata del processo amministrativo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria).
Pertanto, quel diritto, nelle sue varie sfaccettature, è inesorabilmente prescritto per quanto attiene alle voci di danno originariamente fatte valere con l'originaria citazione del 1999.
9.5 – Né, in contrario, risultano prodotti atti interruttivi, tali non potendosi considerare le invocate raccomandate del 2 dicembre 1992, del 25 settembre
1992, del 25 settembre 1993 e dell'1 dicembre 1998: premesso che le prime due comunque non avrebbero impedito il maturarsi di un nuovo termine prescrizionale, tutte, in ogni caso, non possono avere efficacia interruttiva, in ragione del loro contenuto, che attiene alla richiesta di chiarimenti circa la condotta del a seguito dell'accoglimento del ricorso straordinario. CP_1
9.6 – Analogamente, non può avere alcuna valenza la dedotta pendenza di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ed infatti, gli appellanti espongono che, con produzione documentale del 24 settembre 2020, hanno depositato una nota (prot. n. 32408 del 05.08.2020) del Controparte_2
in cui si attestava che “ricorso straordinario del 24/10/1990 (costituente il
[...]
doc. 17 dell'atto di citazione originario del 18.02.1999) è stato trasmesso da
questo Ente al Presidente della Repubblica”. Osserva la Corte che, premesso che nessun documento risulta prodotto dagli interessati e che, con tutta evidenza,
dato il lungo tempo trascorso, avrebbe potuto essere depositato l'esito del procedimento, quel ricorso era stato proposto – come dagli stessi dedotto -
“contro il silenzio adottato pur rispetto al suo ricorso gerarchico del 18/5/1990”.
Con tale ricorso gerarchico, il IG. aveva chiesto al Parte_2 CP_2 di rispondere alla domanda “di attestare, per l'appunto, se l'ordinanza
[...]
349/83, così come seguita dal verbale di apposizione sigilli del 20/2/1984,
costituiva un provvedimento di sospensione lavori o altro definitivo da qualificare”.
Ora, prescindendo, dunque, dalla conclusione di tale procedimento (il cu esito non è mai stato documentato), deve tuttavia darsi atti che ciò che rileva, ai nostri fini, e cioè per il decorso del termine prescrizionale quinquennale e non decennale, è il momento in cui il Presidente della Regione siciliana, accogliendo il ricorso straordinario della IG.ra , sulla base del parere n. 27/92 del Per_1
Consiglio di Giustizia amministrativa, con provvedimento n. 237/92, ha annullato l'ordinanza sindacale n. 349/1983, perché è da tale momento, secondo la relativa disciplina, che decorre il termine prescrizionale del diritto al risarcimento da provvedimento illegittimo della PA.
10. Potrebbero residuare, a tutto voler concedere, le pretese risarcitorie che sono state chieste e prospettate in sede di riassunzione nel 2009 (a tacere della loro eventuale inammissibilità, quali domande nuove): si tratta della richiesta di
“risarcimento del danno da perdita di chances, per essere stato impedito all'ing.
di svolgere la professione di ingegnere, con mancati guadagni e i dannosi Pt_2
riflessi anche sull'immagine personale e professionale, nonché sul trattamento
pensionistico” (per il vero azionabile da subito) e di quella per la perdita della madre, “deceduta per non essere più stata in grado di sostenere gli ineluttabili e
disumani stress e disperazione conseguenti a quel corteo di comportamenti illeciti
e penalmente rilevanti compiuti dal . Controparte_2
Osserva la Corte che entrambe le pretese risultano del tutto sfornite di qualsiasi prova, non essendo allegato né documentato come il mancato utilizzo del bene in contesa abbia impedito in modo assoluto all'ing. di esercitare Pt_2
la professione ed essendo indimostrata la riconducibilità causale del decesso della signora (classe 1930) all'illegittima attività procedimentale. Per_1
Peraltro, la Corte evidenzia come l'atto di riassunzione sia stato effettuato dai germani in proprio e non quali eredi della , mentre l'appello risulta Pt_2 Per_1
essere fatto anche in tale ultima qualità.
11. In conclusione l'appello va rigettato, dovendosi confermare la sentenza di primo grado sia pure con una diversa motivazione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal CP_1
convenuto/appellato.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al petitum nella seguente misura per compensi: € 22.333,00 (fase di studio € 5.706,00, fase introduttiva € 3.318,00, fase di trattazione € 3.822,00 al minimo, per l'attività
concretamente svolta, fase decisoria € 9.487,00), oltre spese generali al 15 %,
c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 ,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
13. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 177/2023 R.G., sull'appello proposto da
, e contro il Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2
P.G., per la riforma dell'ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G. del
[...]
5 agosto 2022, n. 1023:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del appellato nella misura di euro 22.333,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali, c.p.a. e IVA.
3. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 18 settembre 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 177/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8 novembre 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, nata Barcellona P.G. (ME) il 16.10.1952, C.F. Parte_1 [...]
; , nato a [...] P.G. il 20.04.1951, C.F. C.F._1 Parte_2 [...]
, nato a [...] P.G. il 15.11.1960, C.F._2 Parte_3
C.F. in proprio e n.q. di eredi della sig.ra CodiceFiscale_3 Per_1
, nata a [...] P.G. il 12.07.1930 e deceduta in Messina il 27.08.2006,
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Lanfranco del Foro di Messina (C.F.:
[...]
) per procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di C.F._4
appello,
appellanti contro
, in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, C.F. / P.Iva , elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Terme Vigliatore Via IV Novembre n. 54/C presso lo studio dell'Avv. Domenico
Branca C.F. dal quale è rappresentato e difeso, giusta C.F._5
procura alle liti, autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale nr. 103 del
08/05/2023,
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. del 5
agosto 2022, n. 1023 – “responsabilità professionale”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 19 febbraio 1999 i signori , ing. Persona_1 [...]
, e (rispettivamente madre e figli) hanno Pt_2 Parte_3 Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. il Controparte_2
premettendo di essere comproprietari di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, sito in quel Comune, Via G.A. Cambria n° 346,
che nel mese di dicembre 1983, in virtù di concessione edilizia n° 1089/1966,
avevano iniziato lavori di ristrutturazione del piano terra e la costruzione del primo piano, per renderlo idoneo sia ad uso abitazione che a studio professionale da parte del deducente ing. ; Parte_2
che con ordinanza sindacale n. 349/83, notificata il 31 dicembre 1983, era stata loro ingiunta la sospensione dei lavori, con diffida alla demolizione, sulla base del verbale dei Vigili urbani redatto il 28 dicembre precedente, sul presupposto, errato, della realizzazione abusiva del primo piano;
che il Pretore penale di con decreto del 17 luglio 1984 aveva Controparte_2
archiviato il procedimento promosso contro gli istanti;
che, accogliendo il ricorso straordinario proposto dalla , il Presidente Per_1
della Regione siciliana, sulla base del parere n. 27/92 del Consiglio di Giustizia
amministrativa, con provvedimento n. 237/92 aveva annullato l'ordinanza sindacale n. 349/1983 e il conseguente verbale di apposizione dei sigilli del 20
febbraio 1984, sulla base della considerazione che l'art. 18 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 faceva salve le licenze edilizie precedentemente rilasciate,
consentendo l'ultimazione dei lavori prima entro il 1981 e, quindi, sino al 31
dicembre 1985, ex d.l. 8 gennaio 1981;
che vani erano stati tutti i solleciti e le istanze inviati al Comune.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto condannarsi il al CP_1
risarcimento dei danni da essi subìti (materiali, morali e biologici) per la sua condotta illecita anche “con pronuncia disponente la “condanna generica alla
prestazione” con la congrua provvisionale prevista dallo stesso art. 278 c.p.c. (da
quantificarsi equamente)”, così specificando le domande, sinteticamente di seguito riportate, eventualmente previa nomina di c.t.u.:
a) per avere impedito il godimento e l'utilizzazione del bene di proprietà
degli attori;
b) per avere impedito la prosecuzione dei lavori di completamento dell'immobile, avere determinato un maggior onere finanziario per la futura definitiva sistemazione e ristrutturazione e una perdita notevole del valore dello stesso, rimasto allo stato rustico;
c) per avere leso il prestigio e la dignità della famiglia, determinando nell'opinione pubblica il convincimento che gli attori sono cittadini malviventi ed adusi a violare la legge;
d) per il danno morale, fisico-psichico e biologico subìto dagli attori per aver subìto lungi periodi di sbandamento, sofferenza, scoraggiamento, stato di prostrazione;
e) per le rilevanti spese sostenute per la pluriennale assistenza dell'avv.
D'Agostino.
2. A seguito di eccezione preliminare del il tribunale adito, con CP_1
sentenza 5 aprile 2004 ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Tale pronuncia è stata ribaltata, su appello degli originari attori, con sentenza
di questa Corte 21 gennaio 2009, n. 40, che, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, ha rimesso le parti innanzi al Tribunale predetto.
3. La causa è stata riassunta dai soli germani in proprio (nelle more Pt_2
essendo deceduta la madre signora ), con citazione notificata il 23 aprile Per_1
2009, reiterando le precedenti domande risarcitorie, con ulteriori specificazioni e richieste:
a) risarcimento del danno per le spese sostenute dall'ing. per Parte_2
locare una abitazione, al canone di € 350,00 al mese;
b) risarcimento del danno da perdita di chances, per essere stato impedito all'ing. di svolgere la professione di ingegnere, con mancati guadagni e i Pt_2
dannosi riflessi anche sull'immagine personale e professionale, nonché sul trattamento pensionistico;
c) risarcimento del danno per la perdita della madre, “deceduta per non essere più stata in grado di sostenere gli ineluttabili e disumani stress e disperazione
conseguenti a quel corteo di comportamenti illeciti e penalmente rilevanti
compiuti dal Comune di . Controparte_2
3.1 - Il nel costituirsi in giudizio, ha reiterato l'eccezione, svolta nella CP_1
prima fase di giudizio, di prescrizione dell'azione risarcitoria, essendo decorso il termine quinquennale dalla data di annullamento degli atti amministrativi,
contestando anche nel merito le pretese risarcitorie, delle quali ha chiesto il rigetto. Ha quindi chiesto che il Tribunale rigetti “tutte le domande formulate con
l'atto di riassunzione perché infondate in fatto e diritto e comunque non pertinenti
e conducenti ai fini del presente giudizio”.
4. Con sentenza del 5 agosto 2022, n. 1023 il giudice di primo grado ha rigettato tutte le domande proposte, compensando le spese, così motivando (per quel che qui interessa):
“Nel caso in ispecie, invero, rivestirebbe accertamento indifferibile in ordine
all'elemento soggettivo della responsabilità della P.A., quello circa la validità e
l'efficacia della licenza edilizia n°1089 del 09.10.1966 alla data del dicembre
1983, di inizio dei lavori edili nel fabbricato di proprietà degli attori e ciò in quanto
la licenza edilizia, sebbene non revocata, è giuridicamente valida ed efficace per
legge per tre anni dal rilascio, termine quest'ultimo abbondantemente scaduto
alla data del dicembre 1983 di inizio dei lavori.
Nel caso in esame, tuttavia, vista l'assenza di attività istruttoria espletata, non
emerge alcuna prova dagli atti di causa, il cui onere incombeva su parte attrice,
circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art 2043 cod.civ. al fine di affermare
la responsabilità extracontrattuale della P.A. e, ciò nonostante, la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di sospensione dei lavori ed apposizione dei sigilli
sull'immobile di proprietà di parte attrice, insufficiente a fine di cui sopra”.
5. Avverso tale sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Pt_2
, , in proprio e n.q. di eredi della sig.ra
[...] Parte_3 Persona_1
deceduta in Messina il 27.08.2006, chiedendone l'integrale riforma, con accoglimento delle originarie domande risarcitorie, con le ulteriori specificazioni in punto di quantificazione delle pretese (sinteticamente: euro 222.000,00 per canoni di affitto per 37 anni, ed euro 104.300,00 per danni all'immobile diventato nel frattempo un rudere, per un totale di euro 326.300,00, oltre al danno non patrimoniale).
6. La preliminare eccezione del appellato di CP_1
inammissibilità/nullità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e del principio di sinteticità e chiarezza del gravame va rigettata.
A giudizio della Corte, infatti, pur se l'atto di impugnazione, nelle sue 54
pagine, appare esorbitante e ridondante, dilungandosi in lunghe disamine di giurisprudenza e in argomentazioni non sempre di agevole lettura nella loro conseguenzialità logico-giuridica, è comunque sufficientemente idoneo a individuare le parti della sentenza oggetto di gravame, i motivi di contestazione e la alternativa decisoria richiesta, consentendo pertanto il pieno diritto di difesa alla controparte.
7. Con il primo motivo di appello gli originari attori si dolgono che il Tribunale
abbia errato nella valutazione e qualificazione dei fatti, dei documenti prodotti e della domanda giudiziale e della relativa causa petendi (risarcimento danni avente a oggetto diritti soggettivi violati da controparte), non applicando i principi in materia di responsabilità da contatto sociale.
Assumono gli appellanti che a) erano in possesso di una regolare licenza edilizia n. 1089 del 09 ottobre 1966
(che prevedeva la costruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra),
mai revocata e/o annullata da controparte come del resto attestato anche ex
adverso, con cui stavano ultimando il loro progetto edificatorio, avendo già
realizzato il primo piano dell'immobile oggetto di causa sito in P.G. CP_2
Via Angelo Cambria, n. 346.
b) I Vigili Urbani del Comune di , in data 28.12.1983 (doc. 3 dell'atto CP_2
di citazione del 18.02.1999), eseguivano un sopralluogo, senza rilevare irregolarità
c) Il ha violato i doveri di correttezza e buona fede, Controparte_2
perché, dopo aver originariamente emesso la licenza edilizia del 1966 ed ingenerato un legittimo affidamento, aveva emesso provvedimenti illegittimi e arbitrari e basati su una falsa rappresentazione della realtà, che erano stati poi annullati su ricorso degli istanti;
e “ha continuato anche dopo l'emissione
delle pronunce del 1992 a ostacolare tutti i tentativi di controparte di
ricondurre a legittimità l'intera questione, come evidenziato in atti..
d) Al riguardo, il Giudice ha omesso di evidenziare e prendere in considerazione
che con le racc.te del 02.12.92 e 25.09.93 (docc. 24 e 27 atto di citazione
originario del 18.02.1999) come integrate e sollecitate con l'ulteriore racc.ta
del 01.12.1998 (doc. 29 dello stesso atto di citazione del 18.02.1999), parte
appellante, in possesso delle pronunce a essa ormai favorevoli, chiedeva di ottenere dei motivi/chiarimenti su quanto ancora l'ente stesse attuando,
nonostante il comportamento illegittimo dell'ente fosse stato già censurato in
via giudiziale, non ricevendo mai alcun riscontro e, quindi, con evidente e
palese violazione da parte del P.G., già soccombente Controparte_2
nei giudizi di cui sopra, delle regole di cui agli artt. 1175, 1375 cc. e dovere
di correttezza e buona fede di matrice anche Costituzionale (art. 2 e 97
Cost.), che fondano proprio la responsabilità da contatto sociale qualificato
e) Si tratta, allora, di una responsabilità che prende la forma dalla violazione
degli obblighi derivanti da detto rapporto e che, pertanto, va ricondotta allo
schema della responsabilità relazionale, o da contatto sociale qualificato, da
inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale e, quindi, con onere
della prova liberatoria a carico di controparte, che non ha mai assolto a tale
onere”.
8. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la sentenza impugnata per mancata applicazione del giudicato formatosi sul punto centrale della vicenda, avendo totalmente disatteso la decisione amministrativa del
Presidente della Regione Siciliana che, sul ricorso straordinario dei deducenti,
aveva annullato l'ordine di sospensione e il verbale di apposizione dei sigilli, per la ritenuta validità ed efficacia della licenza edilizia n. 1089 del 9 ottobre 1966:
conseguentemente, ha errato il Tribunale nel ritenere che quella licenza fosse scaduta e nel disconoscere la mala fede del e, quindi, dell'elemento CP_1
soggettivo in capo alla P.A., idoneo per addivenire alla prova dell'an debeatur ex
art. 2043 c.c.
9. In via preliminare di merito, al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione
del diritto risarcitorio avanzato dagli attori/appellanti, sollevato dal CP_1
occorre inquadrare giuridicamente la fattispecie risarcitoria azionata dagli attori/appellanti.
Essa, a giudizio della Corte, va collocata nel novero della responsabilità della
P.A. per attività provvedimentale illegittima o per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, che presuppone
➢ un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento
➢ il collegamento eziologico tra un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa e l'evento stesso, non essendo sufficiente la mera illegittimità
dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità.
In tale contesto, il criterio di imputazione della responsabilità in esame non è
correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto (Cass. 22
novembre 2017, n. 27800; Cass. 28 ottobre 2015, n. 21931, secondo cui la colpa della PA è esclusa ove la condotta della stessa risponda ad una prassi consolidata, avallata da normativa regolamentare e da precedenti giurisprudenziali;
Cass. 31 ottobre 2014, n. 23170).
9.1 – Ciò posto, ritiene la Corte che non sia condivisibile la prospettazione degli appellanti, funzionale, con tutta evidenza, all'applicazione del termine prescrizionale decennale, in luogo di quello quinquennale ex art. 2043 c.c. ed alla individuazione del conseguente onere probatorio ricadente su ciascuna parte.
Essi, infatti, assumono che trattasi di responsabilità che si fonderebbe sul c.d.
"contatto sociale qualificato", come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c., ovvero una forma di responsabilità che si colloca "ai confini tra
contratto e torto", in quanto radicata in un "contatto sociale" tra le parti che, in quanto dà adito ad un reciproco affidamento dei contraenti, è "qualificata"
dall'obbligo di "buona fede" e dai correlati "obblighi di informazione e di protezione (Cass. 25 luglio 2018, n. 19775).
9.2 – Osserva il Collegio che tale tipologia di responsabilità, tuttavia, sulla base della giurisprudenza di legittimità, attiene in generale alla fattispecie – qui non ricorrente – di danno cagionato da una parte all'altra nel corso delle trattative (nel caso sotteso alla citata pronuncia di legittimità, si trattava di contratto di appalto pubblico, risolto dalla P.A. dopo l'annullamento della gara e dell'aggiudicazione da parte del TAR) in quanto ha la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi (buona fede, protezione, informazione) precedenti quelli che deriveranno dal contratto, se ed allorquando verrà concluso, e non del generico dovere del
neminem laedere.
9.3 – Vero è che le Sezioni Unite (Cass. SSUU 19 gennaio 2023, n. 1567)
hanno di recente sostenuto che la responsa-
bilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.): e ciò sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo (come nel caso in esame), sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato. Tuttavia, a giudizio della Corte siffatto principio va interpretato alla luce della considerazione a monte che occorre distinguere tra la fattispecie in cui il privato subisce un'attività - poi accertata come illecita - della P.A. che lo colpisca e pregiudichi al di fuori da qualsiasi contatto sociale preventivo, da quella in cui sussista un procedimento da lui stesso attivato. Si tratta, in sostanza, di una responsabilità provvedimentale di natura “speciale” o “sui generis”, come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (es. Tar Liguria,
Sez. I, sent. del 9 gennaio 2020, n. 6), dovendosi distinguere per l'appunto tra l'interesse del privato di natura oppositiva (come nel caso oggetto di questa controversia, nel quale gli appellanti sono stati danneggiati dal provvedimento illegittimo poi annullato, al quale si sono opposti) e l'interesse pretensivo (che coincide – in linea di massima - con le fattispecie di “procedimento ad istanza di parte”): solo in tale ultimo caso non può negarsi l'instaurazione di una relazione o contatto giuridicamente rilevante e tale da integrare un'ipotesi di responsabilità
“paracontrattuale”, ai sensi dell'art. 1173, n. 3 c.c.
9.4 – Ne consegue da quanto detto che al diritto risarcitorio azionato dagli appellanti/attori per il fatto illecito della P.A. da attività provvedimentale, non rientrando nella invocata responsabilità da contato sociale e, quindi, di natura
(latamente) contrattuale, si applica il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 c.c., che decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere, deve ritenersi che tale dies a quo coincide con l'emissione del provvedimento, divenuto irrevocabile, del Presidente della Regione Siciliana
che nel 1992 ha annullato l'atto illegittimo, a partire dal quale gli interessati hanno avuto piena contezza della condotta contra ius del (cfr. Cass. lav. 5 CP_1
marzo 2019, n. 6343 e Cass. 21 giugno 2012, n. 10395, secondo cui l'esercizio dell'azione giurisdizionale che esprime la volontà del danneggiato di reagire all'azione autoritativa illegittima interrompe per tutta la durata del processo amministrativo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria).
Pertanto, quel diritto, nelle sue varie sfaccettature, è inesorabilmente prescritto per quanto attiene alle voci di danno originariamente fatte valere con l'originaria citazione del 1999.
9.5 – Né, in contrario, risultano prodotti atti interruttivi, tali non potendosi considerare le invocate raccomandate del 2 dicembre 1992, del 25 settembre
1992, del 25 settembre 1993 e dell'1 dicembre 1998: premesso che le prime due comunque non avrebbero impedito il maturarsi di un nuovo termine prescrizionale, tutte, in ogni caso, non possono avere efficacia interruttiva, in ragione del loro contenuto, che attiene alla richiesta di chiarimenti circa la condotta del a seguito dell'accoglimento del ricorso straordinario. CP_1
9.6 – Analogamente, non può avere alcuna valenza la dedotta pendenza di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ed infatti, gli appellanti espongono che, con produzione documentale del 24 settembre 2020, hanno depositato una nota (prot. n. 32408 del 05.08.2020) del Controparte_2
in cui si attestava che “ricorso straordinario del 24/10/1990 (costituente il
[...]
doc. 17 dell'atto di citazione originario del 18.02.1999) è stato trasmesso da
questo Ente al Presidente della Repubblica”. Osserva la Corte che, premesso che nessun documento risulta prodotto dagli interessati e che, con tutta evidenza,
dato il lungo tempo trascorso, avrebbe potuto essere depositato l'esito del procedimento, quel ricorso era stato proposto – come dagli stessi dedotto -
“contro il silenzio adottato pur rispetto al suo ricorso gerarchico del 18/5/1990”.
Con tale ricorso gerarchico, il IG. aveva chiesto al Parte_2 CP_2 di rispondere alla domanda “di attestare, per l'appunto, se l'ordinanza
[...]
349/83, così come seguita dal verbale di apposizione sigilli del 20/2/1984,
costituiva un provvedimento di sospensione lavori o altro definitivo da qualificare”.
Ora, prescindendo, dunque, dalla conclusione di tale procedimento (il cu esito non è mai stato documentato), deve tuttavia darsi atti che ciò che rileva, ai nostri fini, e cioè per il decorso del termine prescrizionale quinquennale e non decennale, è il momento in cui il Presidente della Regione siciliana, accogliendo il ricorso straordinario della IG.ra , sulla base del parere n. 27/92 del Per_1
Consiglio di Giustizia amministrativa, con provvedimento n. 237/92, ha annullato l'ordinanza sindacale n. 349/1983, perché è da tale momento, secondo la relativa disciplina, che decorre il termine prescrizionale del diritto al risarcimento da provvedimento illegittimo della PA.
10. Potrebbero residuare, a tutto voler concedere, le pretese risarcitorie che sono state chieste e prospettate in sede di riassunzione nel 2009 (a tacere della loro eventuale inammissibilità, quali domande nuove): si tratta della richiesta di
“risarcimento del danno da perdita di chances, per essere stato impedito all'ing.
di svolgere la professione di ingegnere, con mancati guadagni e i dannosi Pt_2
riflessi anche sull'immagine personale e professionale, nonché sul trattamento
pensionistico” (per il vero azionabile da subito) e di quella per la perdita della madre, “deceduta per non essere più stata in grado di sostenere gli ineluttabili e
disumani stress e disperazione conseguenti a quel corteo di comportamenti illeciti
e penalmente rilevanti compiuti dal . Controparte_2
Osserva la Corte che entrambe le pretese risultano del tutto sfornite di qualsiasi prova, non essendo allegato né documentato come il mancato utilizzo del bene in contesa abbia impedito in modo assoluto all'ing. di esercitare Pt_2
la professione ed essendo indimostrata la riconducibilità causale del decesso della signora (classe 1930) all'illegittima attività procedimentale. Per_1
Peraltro, la Corte evidenzia come l'atto di riassunzione sia stato effettuato dai germani in proprio e non quali eredi della , mentre l'appello risulta Pt_2 Per_1
essere fatto anche in tale ultima qualità.
11. In conclusione l'appello va rigettato, dovendosi confermare la sentenza di primo grado sia pure con una diversa motivazione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal CP_1
convenuto/appellato.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al petitum nella seguente misura per compensi: € 22.333,00 (fase di studio € 5.706,00, fase introduttiva € 3.318,00, fase di trattazione € 3.822,00 al minimo, per l'attività
concretamente svolta, fase decisoria € 9.487,00), oltre spese generali al 15 %,
c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 ,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
13. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 177/2023 R.G., sull'appello proposto da
, e contro il Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2
P.G., per la riforma dell'ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G. del
[...]
5 agosto 2022, n. 1023:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del appellato nella misura di euro 22.333,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali, c.p.a. e IVA.
3. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 18 settembre 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)