Decreto cautelare 9 aprile 2025
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 8328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8328 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08328/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01767/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2025, proposto da CA EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Telematica Pegaso S.r.l., non costituita in giudizio;
nei confronti
Controinteressati Inseriti nella Graduatoria del 4/4/25 Giusto D.R. 140/2025 Corso "B022-Puglia", non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- Del decreto n. 111 del 24 marzo 2025 denominato “Bando d’iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grafo ex art. 7 del d.P.C.M. del 4 agosto 2023” per l’anno accademico 2024/2025;
- Del decreto n. 120 del 31 marzo 2025 per mezzo del quale sono stati prorogati i termini di cui agli artt. 4 e 5 del D.R. n. 111 del 24 marzo 2025 nella parte in cui non consente ai soggetti che, nelle more del nuovo termine di scadenza, abbiano conseguito ulteriori titoli valevoli ai fini della partecipazione alla procedura, di integrare la domanda già presentata e/o di reinserire ex novo la domanda e/o di consentire in qualunque modo agli aspiranti candidati di poter prendere parte alla procedura a parità di condizioni con gli altri candidati;
- Del decreto n. 140 del 4 aprile per mezzo del quale sono stati approvati gli atti della procedura relativi al D.R. 111/2025 comprensivi delle relative graduatorie;
- Della graduatoria relativa al corso di interesse di parte ricorrente, vale a dire il percorso universitario “B022-PUGLIA-laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali nella scuola secondaria di ii grado (ALFO1199)” nella parte in cui include la ricorrente tra i soggetti non ammessi in ragione della mancata computazione del punteggio relativo al titolo accademico conseguito in data 1 aprile 2025 per mezzo del quale avrebbe ottenuto la collocazione in graduatoria in posizione utile ai fini dell’ammissione;
- Di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso con gli atti impugnati e non conosciuti e o pubblicati da parte dell’Ateneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. BI Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria depositata in corso di giudizio parte ricorrente ha comunicato l’intervenuta cessata materia del contendere, avendo ottenuto l’iscrizione al percorso universitario
di interesse a seguito di scorrimento della graduatoria, chiedendo altresì la compensazione delle spese in ragione dell’accordo stragiudiziale raggiunto con l’Ateneo mediante il quale è stato regolato il regime di ripartizione delle spese legali tra le parti;
Ritenuto che, alla luce di tale dichiarazione di parte ricorrente, è cessata la materia del contendere, e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI AL, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di OR | VI AL |
IL SEGRETARIO