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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 9.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13246 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vito Petrarota;
Ricorrente
E
ASL BA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Anna Faretra;
RESISTENTE
*******
Con ricorso depositato il 30.10.2024, ha proposto le Parte_1 seguenti domande giudiziali:
“
1. condannare la a dare integrale Controparte_1 esecuzione alla sentenza n. 10211/2012 emessa dal Tribunale di Bari sez.
Lavoro in data 18.10.2012 … passata in giudicato … adottando tutti i provvedimenti necessari al corretto inquadramento nel V livello retributivo a decorrere dall'assunzione sino alla vigenza del CCNL approvato con DPR n.
384/1990 e nella categoria BS a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL approvato il 07.04.1999 ed oggi nel livello C5; 2. per l'effetto, condannare la ASL Ba, alla ricostruzione della graduale progressione giuridico/contrattuale nel livello che compete al ricorrente alla stregua della disposizioni di cui alla citata sentenza n. 10211/2012 e delle modifiche contrattuali generali verificatesi nelle more del rapporto di lavoro comparando detta ricostruzione con la posizione funzionale formalmente e gradualmente attribuita al ricorrente onde quantificare il pregiudizio, sul piano giuridico economico e previdenziale, che tale condotta della PA ha cagionato alla posizione del ricorrente;
3. condannare conseguentemente la Asl BA ad adottare tutti i provvedimenti sia in termini di indennità risarcitoria, nella misura processualmente ad accertarsi oltre interessi e svalutazione che di integrazione previdenziale tesi
a ripristinare con effetto integralmente ex tunc il ricorrente nella posizione funzionale che egli avrebbe ricoperto ove fosse stato ab origine correttamente inquadrato, come disposto dalla sentenza del Tribunale di
Bari sez. Lavoro n. 1211/2012 adottandosi ogni ulteriore conseguenziale provvedimento e dunque riconosca il livello C5 secondo le fasce contrattuali per effetto della ricostruzione ex tunc della posizione funzionale correttamente spettante in sede di primo inquadramento e dunque riconosca ad oggi il livello C5.
4. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patito per perdita di chance, da determinarsi in via equitativa, per le ragioni innanzi evidenziate cosi quantificando il pregiudizio che sul piano giuridico economico e previdenziale tale condotta della PA ha cagionato alla posizione del ricorrente condannando conseguentemente la Asl BA ad adottare tutti i provvedimenti sia in termini di indennità risarcitoria nella misura processualmente ad accertarsi oltre interessi e svalutazione che di integrazione previdenziale tesi a ripristinare con effetto integralmente ex tunc il ricorrente nella posizione funzionale che egli avrebbe ricoperto ove fosse stato ab origine correttamente inquadrato adottandosi ogni ulteriore
Pag. 2 di 15 consequenziale provvedimento ed in ogni caso riconosca il livello B5 secondo le fasce contrattuali dal 2005 per effetto della ricostruzione ex tunc della posizione funzionale correttamente spettante in sede di primo inquadramento e da ultimo il livello C5 almeno dal 2010;
5. condannare la ASL come sub 3);
6. In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nella posizione funzionale corrispondente al livello C avendo quest'ultimo svolto da oltre 20 anni mansione di autista di ambulanza soccorritore, con conseguente condanna dell' alla CP_2 corresponsione delle differenze retributive e contributive unitamente ad interessi e svalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio, l'ASL BA ha richiesto il rigetto della domanda.
Preliminarmente, essa ha eccepito la prescrizione del diritto all'esecuzione della sentenza.
Nel merito, invece, ha evidenziato che la pronuncia non aveva riconosciuto al ricorrente il diritto a un inquadramento superiore, stante il difetto dei titoli necessari.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In rito e in via pregiudiziale, per economia processuale e sulla scorta del principio della ragione più liquida, non si è proceduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , altrimenti necessaria sulla scorta della CP_3 più recente giurisprudenza di legittimità relativa alle domande di versamento contributivo (Cass. n. n. 29637/2021).
Attesa la veste pubblica della resistente, infatti, le questioni di carattere previdenziale sono rimesse alla giurisdizione della Corte dei Conti ex artt. 13
e 62 R.D. 12 Luglio 1934, n. 1214.
Peraltro, a fronte della mancanza di atti interruttivi nei confronti dell' , si CP_3 deve dichiarare l'intervenuta prescrizione, non rinunciabile e rilevabile
Pag. 3 di 15 d'ufficio ex art. 3, comma 9, lettera b), L. 8 Agosto 1995, n. 335, dei crediti contributivi spettanti all' a causa della maggiore retribuzione imponibile. CP_3
Per quel che concerne, poi, l'azione contrattuale ex art. 2116, comma 2,
c.p.c., vale in senso ostativo il rilievo in base al quale l'odierno ricorrente non ha provveduto ad allegare e, a maggior ragione, a dimostrare quale sia il pregiudizio patito, nella prospettiva del conseguimento del trattamento pensionistico.
Infatti, perché sia esperibile l'azione risarcitoria deve ricorrere l'elemento soggettivo, consistente nella colpa dell'autore della condotta oggettivamente illecita, nonché una effettiva lesione del diritto patrimoniale, riscontrabile solo al momento di maturazione delle condizioni che consentono l'esercizio del diritto a pensione (compimento dell'età, sopravvenienza di uno stato invalidante o inabilitante, perfezionamento del requisito contributivo richiesto per la pensione di anzianità, ove sia stata versata la contribuzione omessa).
Si richiede, cioè, che sussista una relazione causale diretta tra la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale e la mancata o irregolare contribuzione.
Se non sussistono contestazioni in ordine alla inoperatività dell'automaticità delle prestazioni, la correlazione tra omissione contributiva e danno pensionistico può ritenersi ricorrente senza ulteriore necessità di prova, quando la pensione sia determinata con criteri contributivi, e cioè commisurata alla contribuzione versata durata l'intera vita lavorativa (art. 1, comma 6, L. 335/1995).
Quando, invece, la pensione sia determinata con criteri retributivi e cioè tenendo conto dell'ammontare della retribuzione pensionabile relativa agli anni finali del rapporto, la correlazione tra contribuzione e pensione si attenua, ed esige volta per volta di essere accertata in relazione alla singola fattispecie.
Pag. 4 di 15 Infatti, l'omissione contributiva parziale (per mancato assoggettamento a contribuzione di alcune componenti del trattamento economico) potrebbe risultare priva di rilievo sul calcolo della pensione, se essa si colloca al di fuori del periodo preso in considerazione ai fini della formazione della retribuzione pensionabile, senza incidere sulla anzianità contributiva.
Ma anche l'omissione contributiva totale potrebbe risultare senza pregiudizio per l'assicurato, qualora questi abbia comunque raggiunto, al momento della maturazione del diritto a pensione, l'anzianità contributiva massima utile.
Per effetto dell'aleatorietà del danno, solo eventualmente collegabile con l'omissione contributiva totale o parziale, difetta l'interesse concreto ad agire, richiesto per l'esperibilità della azione risarcitoria, fin quando non si siano verificate le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del diritto a pensione (non solo di vecchiaia, ma anche di anzianità o di invalidità), giacché solo in quel momento è possibile riscontrare l'esistenza e la consistenza del danno (Cass. 14680/1999). Va, infine, rilevato che il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale
(Cass. 12517/2003).
In effetti, una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi, il lavoratore ha una ragione di danno risarcibile, poiché il secondo comma dell'art. 2116 c.c. accorda al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subìto, consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante.
L'azione risarcitoria può quindi essere esercitata nel momento in cui il danno
(costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato (per
Pag. 5 di 15 esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto.
Prima di questo momento (e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi) il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente (Cass. n. 15947/2021).
Orbene, nella presente fattispecie, alcuna allegazione specifica è avvenuta circa la consistenza del pregiudizio patrimoniale in oggetto.
2. Procedendo, poi, all'esame delle domande giudiziali nella parte non relativa ai contributi previdenziali, dev'essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Con sentenza 10211/2012, passata in giudicato, il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, previo riconoscimento incidentale del diritto del ricorrente a un diverso in quadramento lavorativo, condannò la resistente a corrispondere le “differenze economiche tra quanto percepito e quanto spettante in virtù dell'inquadramento suddetto a decorrere dall'1.7.1998, oltre accessori come per legge”.
In virtù del disposto di cui all'art. 2953 c.c., “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Per effetto della citata disposizione, perciò, i crediti che hanno formato oggetto di condanna, ancorché sottoposti a termine quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c., si giovano del più lungo termine di prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
Ebbene, differentemente da quanto eccepito da parte resistente, il lavoratore ricorrente, avanzando domanda di ottemperanza dinanzi al giudice
Pag. 6 di 15 amministrativo con ricorso notificato il 17.10.2022 e depositato il 27.10.2022, ha utilmente interrotto il termine di prescrizione del diritto all'esecuzione del dictum giudiziale ex artt. 2943, 2946, 2953 c.c. e 114 c.p.a.
Invero, manifestando inequivocabilmente la volontà che venisse soddisfatta la pretesa confluita nel giudicato e ponendo fine all'inerzia nell'esercizio del diritto, deve ritenersi che il creditore abbia posto in essere atti idonei a interrompere il termine di prescrizione.
Né induce a diverse considerazioni la sentenza del T.A.R. Puglia - che, CP_1 per ragioni di rito connesse al riparto di giurisdizione e ai poteri in executivis del giudice amministrativo, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda.
A questo riguardo, come confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, è opportuno evidenziare che il difetto di giurisdizione non incide sull'effetto interruttivo-sospensivo determinato dalla domanda giudiziale ex art. 2945 commi 1 e 2 c.c. (Cass. n. 16032/2002; n. 13662/2007; n.
8686/2013).
D'altra parte, l'ipotetica prescrizione antecedente alla maturazione del giudicato, fermo restando l'effetto interruttivo-sospensivo suddetto prodotto dalla domanda giudiziale e saldatosi con il giudicato stesso, non è suscettibile di essere rimessa nuovamente in discussione, tenuto conto della natura di eccezione in senso stretto dell'eccezione di prescrizione e dei principi dell'onere di impugnazione e dell'efficacia preclusiva del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Detto altrimenti, la prescrizione dei crediti accertati dalla sentenza
10211/2012 costituisce una circostanza che le parti avrebbero potuto dedurre nel precedente giudizio e che è oramai definitivamente coperta dal giudicato.
Dirimenti sul punto le parole degli secondo cui “l'autorità del Tes_1 giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al
Pag. 7 di 15 medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)” (Cass. n.
32547/2024).
3. Così superata l'eccezione di prescrizione, può procedersi ad analizzare il merito della controversia, tenendo presente che il lavoratore ricorrente ha domandato, parallelamente, il riconoscimento del superiore inquadramento anche per il periodo antecedente all'anno 2014, la ricostruzione del trattamento economico e giuridico che gli sarebbero spettati ove fosse stato
– sin dall'assunzione – correttamente inquadrato (anche in relazione alle possibili progressioni ed alle previsioni di contrattazione collettiva medio tempore intervenute) e, da ultimo, il risarcimento dei danni correlati alla perdita di chances professionali / di superiore inquadramento.
3.a. Sul versante delle pretese di inquadramento nel livello IV e poi Bs - anche per il periodo anteriore rispetto a quello in cui parte datoriale vi ha provveduto - occorre tenere ben presente che, nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro, il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n.
387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall' art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dall'art. 62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime
Pag. 8 di 15 del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui lo “esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore” (art. 52, ultima parte del primo comma).
Invece, quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori,
l'art. 52 contiene due diversi ordini di disposizioni.
In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione.
In secondo luogo, si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (si precisa che in quest'ultima disposizione l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo, nel senso che non va intesa quale “qualifica immediatamente superiore”, espressione utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori;
una diversa conclusione non è giustificata né dalla lettera della disposizione in esame, né dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36 Cost., cfr. Cass. n. 20692/2004).
Ne deriva che l'accertamento della qualifica superiore vale solo quale presupposto logico e giuridico per la condanna al pagamento delle relative differenze retributive come avvenuto nella sentenza del Tribunale di Bari dalla quale ha tratto le mosse l'odierna controversia.
Pag. 9 di 15 Va quindi ritenuto che alcun inadempimento della convenuta si è verificato in merito all'omesso inquadramento.
3.b. A quest'ultimo proposito, è opportuno rimarcare che, mediante delibera n. 1269 del 14.7.2014, il Direttore Generale dell'ASL BA, in esecuzione della sentenza, ha riconosciuto le differenze retributive già maturate a favore del ricorrente, con decorrenza dal 1998, nei limiti quindi della giurisdizione del giudice ordinario.
Parallelamente, a partire dal mese di agosto 2014, come reso evidente dalle buste paga versate in atti, il trattamento retributivo dell'odierno istante è stato parametrato al livello B5, sicchè, anche rispetto a tale periodo, non residuano delle differenze da corrispondere al lavoratore.
3.c. Per quel che poi concerne la domanda di riconoscimento nel livello C, occorre ricordare che le progressioni non possono essere accordate dalle
Aziende sanitarie sulla scorta del mero presupposto dell'anzianità di servizio, pena la nullità degli accordi integrativi che abbiano introdotto previsioni di questo tipo (Cass. n. 19073/2023).
In altri termini, è necessario risultare vincitori di procedura selettiva appositamente bandita dall'ente ed implicante la valutazione di una pluralità di criteri di carattere meritocratico, in modo tale da garantire che la progressione avvenga tenendo effettivamente conto della programmazione e delle risorse finanziarie disponibili.
Nel caso di specie, la domanda del lavoratore ricorrente, per come da lui stesso prospettata, si basa sull'erroneo presupposto che il conseguimento delle progressioni fosse possibile sulla scorta della sola anzianità di servizio maturata per il tramite dell'accertato svolgimento di mansioni superiori.
Dunque, la pretesa è da giudicarsi infondata: se, infatti, l'ASL Ba ha posto in essere delle procedure selettive facenti leva anche su valutazioni differenti rispetto all'anzianità di servizio, ai fini dell'accoglimento della domanda il
Pag. 10 di 15 lavoratore odierno istante avrebbe dovuto specificamente allegare in quanti e quali casi concreti si sia visto penalizzato/escluso, articolando sufficienti elementi di giudizio per affermare le sue possibilità di conseguimento del bene della vita anelato.
A tale ultimo proposito, occorre ricordare che, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12049/2024), nei casi in cui l'anzianità di servizio non produce effetti automatici sul trattamento retributivo, costituendo solo un requisito per la partecipazione a procedure selettive, la tutela da assicurare non potrà essere diversa da quella che l'ordinamento riconosce al dipendente a tempo indeterminato escluso dalla partecipazione o non correttamente valutato, tutela in relazione alla quale, a seconda delle situazioni, "il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n.
23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. n. 22029/2022)".
4. In merito, quindi, al danno da perdita di chance, parte ricorrente non ha fornito prova sufficiente a giustificare la richiesta risarcitoria.
Com'è noto, la chance costituisce l'aspettativa apprezzabile, seria e consistente di conseguire un risultato favorevole (Cass. n. 12211/2015).
Pag. 11 di 15 Opportuno sottolineare, a tal proposito, che essa non configura una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di essere sottoposta a valutazione autonoma sul piano giuridico ed economico
(Cass. n. 17047/2025).
Qualora, in ragione di un comportamento illecito, si subisca la perdita di questa possibilità, il danno non coincide con il risultato utile al quale si aspirava, ma in ottica equitativa va commisurato alla probabilità del danneggiato di conseguire il bene avuto di mira (Cass. n. 4400/2004).
In riferimento al riparto degli oneri probatori, tuttavia, si rammenta che la giurisprudenza consolidata ripone sul danneggiato l'onere di provare, anche mediante dati valorizzabili ai fini del ragionamento presuntivo, la probabilità di ottenere il risultato utile sperato (Cass. n. 11165/2018; Cass. n.
13483/2018 e Cass. n. 32234/2021).
Siffatta prova è indispensabile anche ai fini di una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., che presuppone pur sempre l'accertamento di un danno risarcibile (Cass. n. 852/2006).
A questo riguardo, peraltro, nell'occuparsi specificamente del danno derivante da perdita di chance connessa a selezioni pubbliche, le Sezioni
Unite della Cassazione hanno statuito che “incombe sul singolo dipendente non promosso ed attore in giudizio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità di promozione (c.d. perdita di chance), l'onere di provare - alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale - il nesso di causalità tra il detto inadempimento datoriale ed il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore
(sentenza 6.06.06 n. 13241). Il lavoratore/creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e
Pag. 12 di 15 impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (sentenze 20.06.08 n. 16877 e 18.01.06 n.
852, quest'ultima citata anche dal giudice di appello). E', in altre parole, necessaria l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (sentenza 23.01.09 n. 1715)” (Cass. Sez. Un. n.
21678/2013).
Ciò premesso, il ricorrente non ha offerto elementi sufficienti a dimostrare che il comportamento dell'ASL Ba abbia comportato, in virtù di una valutazione ex ante, la perdita della consistente probabilità di partecipare proficuamente a determinate procedure selettive.
Non solo, infatti, non risultano essere stati specificamente indicati i requisiti in possesso del ricorrente e i presupposti delineati dai bandi di concorso, con conseguente impossibilità di appurare l'effettivo impatto della condotta dell'ente sulle progressioni in carriera del lavoratore, ma anche la richiesta di prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo risulta generica e inconferente, valendo solo a dare atto di circostanze, quali il lavoro svolto,
l'anzianità di servizio e le procedure bandite, supportate da documenti e comunque non dirimenti ai fini dell'asserita lesione.
Una volta limitato, d'altra parte, il riconoscimento operato dalla sentenza
10211/2011 ai soli fini della corresponsione delle differenze retributive ed escluso che il predetto giudicato abbia accertato un vero e proprio diritto all'inquadramento superiore, resta ferma l'applicabilità dell'art. 52 del D.lgs.
30 marzo 2001 n.165 per cui “l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore”.
Pag. 13 di 15 Ne deriva, pertanto, che la domanda risarcitoria, fondata sul presupposto del possesso di un inquadramento superiore riconosciuto in sentenza e in realtà mai conseguito mediante le necessarie procedure selettive, risulta essere doppiamente ipotetica e, di conseguenza, insuscettibile di accoglimento: detto altrimenti, si esclude che la perdita della possibilità di conseguire una possibilità ulteriore soddisfi i requisiti di serietà e consistenza pretesi per il risarcimento del danno da perdita di chance.
E ciò anche in considerazione della celebrazione delle procedure selettive in un arco temporale concomitante con la pendenza del giudizio per l'accertamento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori e, perciò, precedente all'effettivo conseguimento del diverso livello legittimante la partecipazione.
Vale, a questo proposito, il principio in base al quale, nel pubblico impiego contrattualizzato lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non ha rilievo ai fini della progressione in carriera nelle procedure di riqualificazione del personale, in applicazione del principio di cui all'art. 52 del d.lgs n. 165 del
2001, che sancisce la nullità della corrispondente assegnazione, né è configurabile una diversa previsione da parte della normativa contrattuale, la quale non è autorizzata a prevedere fattispecie in deroga nel caso di esercizio di fatto di mansioni superiori (Cass. n. 24985/2016).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente rigettato.
6. Quanto, da ultimo, alle spese processuali, esse vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la controvertibilità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Pag. 14 di 15 Bari, 9.7.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Francesco Rinaldi, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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