CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 820/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
GA TA presidente
AR AT consigliera
IL AS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 820 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
– Sede territoriale di Catanzaro e Crotone, Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – P.IVA_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalle funzionarie CP_1
, ), e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 appellato in proprio e nella qualità di rappresentante legale di
[...]
(C.F.: – entrambi rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_1 difesi dall'avvocato Natale Filiberto).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. La sentenza n. 248/2025 del Tribunale di Crotone ha accolto l'opposizione proposta da – agente in proprio e quale rappresentante Controparte_4 legale di – contro l'ordinanza d'ingiunzione n. CP_4 Parte_2
21/2023, emessa dall' . Controparte_5
4. L'ordinanza ha contestato al sanzionato la stipula d'un contratto d'appalto di servizi privo dei requisiti di genuinità (previsti dall'art. 29, I c., d.lgs. 276/2003), per l'impiego di otto lavoratori, formalmente assunti da ma ritenuti CP_6 di fatto alle dipendenze della committente ( poi incorporata da CP_7 [...]
. Parte_2
5. Il giudice – in particolare – ha ritenuto non convincente la ricostruzione ispettiva, evidenziando l'assenza del requisito dell'eterodirezione (quale elemento centrale per qualificare un appalto come non genuino).
6. Le dichiarazioni dei lavoratori – più specificamente – avrebbero confermato come le direttive date ai lavoratori fossero impartite da , dipendente della Per_1
e non da (poi : ciò, in CP_6 CP_7 Parte_2 coerenza con il disciplinare tecnico del contratto.
7. Il giudice – al riguardo – ha ritenuto insufficienti gli indizi addotti dagli ispettori
(come la coincidenza – per i lavoratori – delle mansioni esercitate in precedenza e successivamente all'instaurazione dell'appalto, l'uso di attrezzature del committente, e il pagamento delle retribuzioni da parte della società appaltante), sottolineando come tali elementi non inficiassero la legittimità del contratto.
8. Il Tribunale ha – quindi – annullato l'ordinanza-ingiunzione, e condannato l al pagamento delle spese. Parte_1
9. L' ha – pertanto – impugnato la sentenza, sostenendo come il Parte_1 giudice di primo grado abbia omesso l'applicazione degli artt. 29, I c., e 18, c. 5- bis, d. lgs. 276/2003, travisando le prove documentali e testimoniali.
2 10. L'appello – più partitamente – ripercorre l'iter ispettivo (avviato a seguito della denuncia del lavoratore e ricostruisce il rapporto tra (poi – Pt_3 CP_7 come detto – incorporata in e Parte_2 Controparte_8
evidenziando come il contratto d'appalto stipulato tra le due società fosse
[...] privo di genuinità.
11. Secondo l , l'appaltatore non aveva una propria organizzazione, Parte_1 non assumeva il rischio d'impresa, e utilizzava attrezzature del committente;
i lavoratori – altresì – svolgevano mansioni identiche a quelle precedenti, con orari simili a quelli dei dipendenti di d'altra parte, il Parte_2 pagamento delle retribuzioni da parte del committente, anche se giustificato dalla solidarietà prevista dalla legge, avrebbe dovuto ritenersi indicativo d'interposizione illecita.
12. L'appello sottolinea anche come , indicato quale preposto da Per_1 [...]
fosse – in realtà – egli stesso un ex dipendente di e agisse CP_6 CP_7 alla stregua d'un alter ego del committente, così realizzando una forma d'eterodirezione vietata.
13. L' contesta – infine – anche la condanna alle spese, ritenendola Parte_1 ingiusta (avendo l'Amministrazione agito in conformità alla normativa vigente), e chiede – in ultima analisi – di riformare la sentenza e confermare l'ordinanza- ingiunzione.
14. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
15. Occorre rammentare – con Cass., Sez. Lav., ord. n. 16153/2025 – come «Si configur[i] intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n.
23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n.
10057 del 2016; n. 7820 del 2013). [...] Il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio,
3 possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale».
16. L' ha fondato l'ordinanza-ingiunzione n. 21/2023 su una serie di Parte_1 prove raccolte durante l'attività ispettiva.
17. Il Verbale unico d'accertamento e notificazione n. KR00000/2022-290-01 del primo settembre 2022 – in particolare – ha dato conto delle dichiarazioni provenute dagli otto lavoratori (impiegati presso ma Parte_2 assunti da ascoltati durante l'ispezione. CP_6
18. L 'Ispettorato – a ben vedere – ha intervistato i lavoratori Arcuro, , Per_2
, e Per_3 Per_4
19. Sebbene tali dichiaranti abbiano confermato come le direttive lavorative provenissero da , le circostanze (incontestate dalle controparti) per le Per_1 quali a) il medesimo fosse un ex dipendente di e b) Per_1 CP_7 continuasse a operare in connessione con le esigenze aziendali del committente
(a lui rivolgendosi i lavoratori per ferie, permessi e turni, e in lui riconoscendo essi una figura direttiva), hanno determinato l nel senso di ritenere Parte_1
l'organizzazione e la direzione del lavoro continuativamente in capo al committente, e non all'appaltatore.
20. Nemmeno è smentito il dato per il quale e CP_4 Parte_2 non abbiano presentato scritti difensivi né chiesto d'essere ascoltati, in fase
[...] procedimentale: e sebbene al silenzio endoprocedimentale degli ispezionati non possa ascriversi il significato d'acquiescenza o ammissione implicita di responsabilità, a fronte del numero elevato (pari a otto) dei rapporti lavorativi esaminati, della specificità delle deduzioni dell' (avuto riguardo alla Parte_1 cronologia degli accadimenti, alle tempistiche del transito di da un Per_1 datore all'altro, e alla segnalata assenza – in capo a – d'autonomia CP_6 organizzativa e rischio imprenditoriale), nonché dell'entità della sanzione, il disinteresse di (e della compagine da lui amministrata) serbato nei CP_4 confronti del procedimento ispettivo può essere valorizzato – come compiuto
4 correttamente dall'Amministrazione – ai fini della valutazione d'illiceità dell'operazione negoziale realizzata, una volta inscritto tale silenzio nella più ampia cornice probatoria addotta dall'Ente pubblico.
21. Peculiare – in vista delle conclusioni cui poter giungere, circa la genuinità (o meno) dell'appalto – deve ritenersi, poi, la data di stipulazione del contratto oggetto d'indagine, se raffrontata con quella d'esordio di quale Per_1 dipendente di CP_6
22. Laddove – infatti – (poi incorporata in CP_7 Parte_2 conferiva la commessa a il 29 maggio 2018, il referente aziendale CP_6
transitava da alle dipendenze di il primo giugno Per_1 CP_7 CP_6
2018.
23. (e la compagine, le cui difese sono sovrapponibili a quelle del CP_4 relativo rappresentante legale) osserva come a) l'appalto fosse labour intensive,
b) il pagamento degli stipendi sia provenuto direttamente dalla committente in adempimento della solidarietà prevista per legge (fra appaltante e appaltatore), e c) la previa sussistenza d'un rapporto lavorativo fra diversi dipendenti dell'appaltatrice e la committente sarebbe ininfluente ai fini probatori. CP_7
24. La Corte ritiene – tuttavia – come le considerazioni degli appellati non valgano a scalfire l'univoco quadro indiziario raccolto dall' . Parte_1
25. Molti dipendenti – invero – cessavano la propria contrattualizzazione presso un giorno prima d'essere assunti dall'appaltatrice (come avvenuto CP_7 esattamente per tutti i lavoratori esaminati, a eccezione di ): costoro – Pt_4 pertanto – senza soluzione di continuità sono stati adibiti a) all'interno dello stesso stabilimento, b) alle medesime mansioni, c) rapportandosi a un riferimento aziendale ( ) la cui cronistoria contrattuale sarebbe risultata identica a Per_1 quella dei restanti colleghi.
26. L'argomento per il quale il pagamento degli stipendi provenisse fisiologicamente da data la sussistenza della solidarietà ex art. 29, II c., CP_7
d. lgs. 276/2003, non si confronta con la natura di tale solidarietà, posta a garanzia della maggiore realizzabilità degli stipendi da parte dei lavoratori coinvolti nell'appalto; a fronte – allora – d'una disposizione dalla quale risulta inderivabile un generalizzato obbligo – per il committente – di provvedere continuativamente e immediatamente al soddisfacimento – in luogo dell'appaltatore – dei crediti retributivi (ancorché vantati da lavoratori formalmente
5 estranei alla compagine dell'appaltante), la condotta di quest'ultimo – da cui un tale pagamento sia purtuttavia provenuto sistematicamente – è indicativa della mera esteriorità, apparenza e fittizietà dello schema negoziale divisato (nelle forme dell'appalto) fra e data la puntuale tacitazione CP_7 CP_6 dell'obbligazione retributiva a iniziativa spontanea della committente.
27. Non è superfluo evidenziare come – giusta Cass., Sez. Trib., sent. n.
33537/2024, resa in materia di non detraibilità dei costi derivanti dall'accertata fittizietà di un appalto, stipulato allo scopo di dissimulare un'illecita somministrazione di manodopera – «Ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio dell'Ufficio, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza (Cass. n. 13807 del
22/05/2019; Cass. n. 4168 del 21/02/2018; Cass. n. 17833 del 19/07/2017; Cass.
n. 25129 del 7/12/2016; già Cass. S.U. n. 9961 del 13/11/1996)».
28. Nella vicenda in discorso, a) la storica assunzione presso la committente di tutti i lavoratori ispezionati, b) l'adempimento dell'obbligazione retributiva da parte dell'appaltante, c) l'inesistenza di iati temporali fra la cessazione dei contratti lavorativi pregressi (intercorsi tra i dipendenti e l'appaltante) e l'inaugurazione di quelli successivi (stipulati dai medesimi lavoratori, ma con l'appaltatrice), d) la sovrapponibilità dell'oggetto sociale della committente e dell'appaltatrice, e) la continuità delle mansioni espletate dai lavoratori coinvolti nell'operazione, e l'uso degli stessi macchinari e ambienti impegnati per la realizzazione del ciclo produttivo, in uno alla f) mancata offerta avversaria d'elementi a sostegno della genuinità ed effettività dell'appalto (essendosi le difese avversarie limitate a contraddire la ricostruzione dell' , ma senza provare a fornire – degli Parte_1 accadimenti e dell'assetto societario – una versione alternativa e plausibile), costituiscono elementi della cui lettura complessiva la prospettazione dell' risulta più convincente di quella avversaria, secondo un criterio di Parte_1 normalità conforme al principio del più probabile che non.
29. S'impone conseguentemente l'accoglimento dell'appello, la conferma dell'ordinanza ingiunzionale, e la condanna degli appellati alla rifusione delle spese d'ambo i gradi (senza compensazione alcuna, anche alla luce della
6 condotta tenuta dalla società ispezionata in costanza di procedimento amministrativo, nel corso del quale – come chiarito sopra – l'azienda interessata dall'ispezione non si è proposta di chiarire i termini della questione, in sede di contraddittorio).
30. Le competenze giudiziali vengono – allora – liquidate ai sensi del d. m.
55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (con applicazione della decurtazione ex art. 9, II c., d. lgs.
149/2015):
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Spettanze dovute previa riduzione del venti percento: € 2.032,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
Spettanze dovute previa riduzione del venti percento: € 3.996,00
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dall' Parte_5
di Catanzaro e Crotone, in persona del rappresentante legale pro
[...] tempore, nei confronti di , appellato in proprio e in qualità Controparte_4 di rappresentante legale di disattese ogni altra Parte_2 istanza ed eccezione, così provvede:
7 - accoglie l'appello;
- conseguentemente conferma l'ordinanza d'ingiunzione impugnata, e respinge la domanda proposta in primo grado da , e CP_4 CP_4 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore; Parte_2
- condanna solidalmente – infine – , e Controparte_4 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, alla Parte_2 rifusione delle spese e competenze sostenute per ambo i gradi processuali dall' Crotone, Controparte_9 CP_5 in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate in 6.028,00 euro complessivi, oltre agli accessori di legge;
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IL AS
La presidente
GA TA
8
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
GA TA presidente
AR AT consigliera
IL AS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 820 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
– Sede territoriale di Catanzaro e Crotone, Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – P.IVA_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalle funzionarie CP_1
, ), e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 appellato in proprio e nella qualità di rappresentante legale di
[...]
(C.F.: – entrambi rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_1 difesi dall'avvocato Natale Filiberto).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. La sentenza n. 248/2025 del Tribunale di Crotone ha accolto l'opposizione proposta da – agente in proprio e quale rappresentante Controparte_4 legale di – contro l'ordinanza d'ingiunzione n. CP_4 Parte_2
21/2023, emessa dall' . Controparte_5
4. L'ordinanza ha contestato al sanzionato la stipula d'un contratto d'appalto di servizi privo dei requisiti di genuinità (previsti dall'art. 29, I c., d.lgs. 276/2003), per l'impiego di otto lavoratori, formalmente assunti da ma ritenuti CP_6 di fatto alle dipendenze della committente ( poi incorporata da CP_7 [...]
. Parte_2
5. Il giudice – in particolare – ha ritenuto non convincente la ricostruzione ispettiva, evidenziando l'assenza del requisito dell'eterodirezione (quale elemento centrale per qualificare un appalto come non genuino).
6. Le dichiarazioni dei lavoratori – più specificamente – avrebbero confermato come le direttive date ai lavoratori fossero impartite da , dipendente della Per_1
e non da (poi : ciò, in CP_6 CP_7 Parte_2 coerenza con il disciplinare tecnico del contratto.
7. Il giudice – al riguardo – ha ritenuto insufficienti gli indizi addotti dagli ispettori
(come la coincidenza – per i lavoratori – delle mansioni esercitate in precedenza e successivamente all'instaurazione dell'appalto, l'uso di attrezzature del committente, e il pagamento delle retribuzioni da parte della società appaltante), sottolineando come tali elementi non inficiassero la legittimità del contratto.
8. Il Tribunale ha – quindi – annullato l'ordinanza-ingiunzione, e condannato l al pagamento delle spese. Parte_1
9. L' ha – pertanto – impugnato la sentenza, sostenendo come il Parte_1 giudice di primo grado abbia omesso l'applicazione degli artt. 29, I c., e 18, c. 5- bis, d. lgs. 276/2003, travisando le prove documentali e testimoniali.
2 10. L'appello – più partitamente – ripercorre l'iter ispettivo (avviato a seguito della denuncia del lavoratore e ricostruisce il rapporto tra (poi – Pt_3 CP_7 come detto – incorporata in e Parte_2 Controparte_8
evidenziando come il contratto d'appalto stipulato tra le due società fosse
[...] privo di genuinità.
11. Secondo l , l'appaltatore non aveva una propria organizzazione, Parte_1 non assumeva il rischio d'impresa, e utilizzava attrezzature del committente;
i lavoratori – altresì – svolgevano mansioni identiche a quelle precedenti, con orari simili a quelli dei dipendenti di d'altra parte, il Parte_2 pagamento delle retribuzioni da parte del committente, anche se giustificato dalla solidarietà prevista dalla legge, avrebbe dovuto ritenersi indicativo d'interposizione illecita.
12. L'appello sottolinea anche come , indicato quale preposto da Per_1 [...]
fosse – in realtà – egli stesso un ex dipendente di e agisse CP_6 CP_7 alla stregua d'un alter ego del committente, così realizzando una forma d'eterodirezione vietata.
13. L' contesta – infine – anche la condanna alle spese, ritenendola Parte_1 ingiusta (avendo l'Amministrazione agito in conformità alla normativa vigente), e chiede – in ultima analisi – di riformare la sentenza e confermare l'ordinanza- ingiunzione.
14. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
15. Occorre rammentare – con Cass., Sez. Lav., ord. n. 16153/2025 – come «Si configur[i] intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n.
23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n.
10057 del 2016; n. 7820 del 2013). [...] Il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio,
3 possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale».
16. L' ha fondato l'ordinanza-ingiunzione n. 21/2023 su una serie di Parte_1 prove raccolte durante l'attività ispettiva.
17. Il Verbale unico d'accertamento e notificazione n. KR00000/2022-290-01 del primo settembre 2022 – in particolare – ha dato conto delle dichiarazioni provenute dagli otto lavoratori (impiegati presso ma Parte_2 assunti da ascoltati durante l'ispezione. CP_6
18. L 'Ispettorato – a ben vedere – ha intervistato i lavoratori Arcuro, , Per_2
, e Per_3 Per_4
19. Sebbene tali dichiaranti abbiano confermato come le direttive lavorative provenissero da , le circostanze (incontestate dalle controparti) per le Per_1 quali a) il medesimo fosse un ex dipendente di e b) Per_1 CP_7 continuasse a operare in connessione con le esigenze aziendali del committente
(a lui rivolgendosi i lavoratori per ferie, permessi e turni, e in lui riconoscendo essi una figura direttiva), hanno determinato l nel senso di ritenere Parte_1
l'organizzazione e la direzione del lavoro continuativamente in capo al committente, e non all'appaltatore.
20. Nemmeno è smentito il dato per il quale e CP_4 Parte_2 non abbiano presentato scritti difensivi né chiesto d'essere ascoltati, in fase
[...] procedimentale: e sebbene al silenzio endoprocedimentale degli ispezionati non possa ascriversi il significato d'acquiescenza o ammissione implicita di responsabilità, a fronte del numero elevato (pari a otto) dei rapporti lavorativi esaminati, della specificità delle deduzioni dell' (avuto riguardo alla Parte_1 cronologia degli accadimenti, alle tempistiche del transito di da un Per_1 datore all'altro, e alla segnalata assenza – in capo a – d'autonomia CP_6 organizzativa e rischio imprenditoriale), nonché dell'entità della sanzione, il disinteresse di (e della compagine da lui amministrata) serbato nei CP_4 confronti del procedimento ispettivo può essere valorizzato – come compiuto
4 correttamente dall'Amministrazione – ai fini della valutazione d'illiceità dell'operazione negoziale realizzata, una volta inscritto tale silenzio nella più ampia cornice probatoria addotta dall'Ente pubblico.
21. Peculiare – in vista delle conclusioni cui poter giungere, circa la genuinità (o meno) dell'appalto – deve ritenersi, poi, la data di stipulazione del contratto oggetto d'indagine, se raffrontata con quella d'esordio di quale Per_1 dipendente di CP_6
22. Laddove – infatti – (poi incorporata in CP_7 Parte_2 conferiva la commessa a il 29 maggio 2018, il referente aziendale CP_6
transitava da alle dipendenze di il primo giugno Per_1 CP_7 CP_6
2018.
23. (e la compagine, le cui difese sono sovrapponibili a quelle del CP_4 relativo rappresentante legale) osserva come a) l'appalto fosse labour intensive,
b) il pagamento degli stipendi sia provenuto direttamente dalla committente in adempimento della solidarietà prevista per legge (fra appaltante e appaltatore), e c) la previa sussistenza d'un rapporto lavorativo fra diversi dipendenti dell'appaltatrice e la committente sarebbe ininfluente ai fini probatori. CP_7
24. La Corte ritiene – tuttavia – come le considerazioni degli appellati non valgano a scalfire l'univoco quadro indiziario raccolto dall' . Parte_1
25. Molti dipendenti – invero – cessavano la propria contrattualizzazione presso un giorno prima d'essere assunti dall'appaltatrice (come avvenuto CP_7 esattamente per tutti i lavoratori esaminati, a eccezione di ): costoro – Pt_4 pertanto – senza soluzione di continuità sono stati adibiti a) all'interno dello stesso stabilimento, b) alle medesime mansioni, c) rapportandosi a un riferimento aziendale ( ) la cui cronistoria contrattuale sarebbe risultata identica a Per_1 quella dei restanti colleghi.
26. L'argomento per il quale il pagamento degli stipendi provenisse fisiologicamente da data la sussistenza della solidarietà ex art. 29, II c., CP_7
d. lgs. 276/2003, non si confronta con la natura di tale solidarietà, posta a garanzia della maggiore realizzabilità degli stipendi da parte dei lavoratori coinvolti nell'appalto; a fronte – allora – d'una disposizione dalla quale risulta inderivabile un generalizzato obbligo – per il committente – di provvedere continuativamente e immediatamente al soddisfacimento – in luogo dell'appaltatore – dei crediti retributivi (ancorché vantati da lavoratori formalmente
5 estranei alla compagine dell'appaltante), la condotta di quest'ultimo – da cui un tale pagamento sia purtuttavia provenuto sistematicamente – è indicativa della mera esteriorità, apparenza e fittizietà dello schema negoziale divisato (nelle forme dell'appalto) fra e data la puntuale tacitazione CP_7 CP_6 dell'obbligazione retributiva a iniziativa spontanea della committente.
27. Non è superfluo evidenziare come – giusta Cass., Sez. Trib., sent. n.
33537/2024, resa in materia di non detraibilità dei costi derivanti dall'accertata fittizietà di un appalto, stipulato allo scopo di dissimulare un'illecita somministrazione di manodopera – «Ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio dell'Ufficio, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza (Cass. n. 13807 del
22/05/2019; Cass. n. 4168 del 21/02/2018; Cass. n. 17833 del 19/07/2017; Cass.
n. 25129 del 7/12/2016; già Cass. S.U. n. 9961 del 13/11/1996)».
28. Nella vicenda in discorso, a) la storica assunzione presso la committente di tutti i lavoratori ispezionati, b) l'adempimento dell'obbligazione retributiva da parte dell'appaltante, c) l'inesistenza di iati temporali fra la cessazione dei contratti lavorativi pregressi (intercorsi tra i dipendenti e l'appaltante) e l'inaugurazione di quelli successivi (stipulati dai medesimi lavoratori, ma con l'appaltatrice), d) la sovrapponibilità dell'oggetto sociale della committente e dell'appaltatrice, e) la continuità delle mansioni espletate dai lavoratori coinvolti nell'operazione, e l'uso degli stessi macchinari e ambienti impegnati per la realizzazione del ciclo produttivo, in uno alla f) mancata offerta avversaria d'elementi a sostegno della genuinità ed effettività dell'appalto (essendosi le difese avversarie limitate a contraddire la ricostruzione dell' , ma senza provare a fornire – degli Parte_1 accadimenti e dell'assetto societario – una versione alternativa e plausibile), costituiscono elementi della cui lettura complessiva la prospettazione dell' risulta più convincente di quella avversaria, secondo un criterio di Parte_1 normalità conforme al principio del più probabile che non.
29. S'impone conseguentemente l'accoglimento dell'appello, la conferma dell'ordinanza ingiunzionale, e la condanna degli appellati alla rifusione delle spese d'ambo i gradi (senza compensazione alcuna, anche alla luce della
6 condotta tenuta dalla società ispezionata in costanza di procedimento amministrativo, nel corso del quale – come chiarito sopra – l'azienda interessata dall'ispezione non si è proposta di chiarire i termini della questione, in sede di contraddittorio).
30. Le competenze giudiziali vengono – allora – liquidate ai sensi del d. m.
55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (con applicazione della decurtazione ex art. 9, II c., d. lgs.
149/2015):
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Spettanze dovute previa riduzione del venti percento: € 2.032,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
Spettanze dovute previa riduzione del venti percento: € 3.996,00
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dall' Parte_5
di Catanzaro e Crotone, in persona del rappresentante legale pro
[...] tempore, nei confronti di , appellato in proprio e in qualità Controparte_4 di rappresentante legale di disattese ogni altra Parte_2 istanza ed eccezione, così provvede:
7 - accoglie l'appello;
- conseguentemente conferma l'ordinanza d'ingiunzione impugnata, e respinge la domanda proposta in primo grado da , e CP_4 CP_4 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore; Parte_2
- condanna solidalmente – infine – , e Controparte_4 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, alla Parte_2 rifusione delle spese e competenze sostenute per ambo i gradi processuali dall' Crotone, Controparte_9 CP_5 in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate in 6.028,00 euro complessivi, oltre agli accessori di legge;
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IL AS
La presidente
GA TA
8