Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9007/2023 promossa da:
c.f. , ass. Avv. Giacomo Lesca - Silvia Parte_1 C.F._1
Boldrini, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 21.12.2023, ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento del TFS CP_1 quantificato in euro 29.143,16 lordi, ho diverso importo da accertarsi nel corso del giudizio, oltre accessori di legge;
l' costituendosi in giudizio ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente, CP_1 rappresentando di essere riuscito al calcolo dell'importo spettante atteso l'inserimento di dati erronei da parte dell'Azienda Ospedaliera datrice di lavoro.
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pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore
(considerato che la prima udienza è stata celebrata in data 4.4.2024), le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità della questione proposta e trattata e della natura della presente decisione vanno poste a carico dell' , con la CP_1 richiesta distrazione di onorari e spese in favore del Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 3.290,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore degli avv.ti Boldrini e Lesca;
Torino, 6.3.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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