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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10274 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25867/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25867/2022
tra
ATTORE Parte_1
e
Controparte_1
CONVENUTI
[...]
Il 10/11/2025 alle ore 9.56 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi:
Per presente di persona l'avv. . Parte_1 CP_2
e per presente di persona l'avv. REA RAFFAELE . I procuratori Controparte_1 discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti . L'avv insiste in CP_2 particolare per il rinnovo della ctu e l'avv Rea si oppone e dichiara che ove il giudice lo ritenga il suo assistito oggi può rendere interrogatorio formale.
L'avv si oppone alla ultima richiesta perché tardiva. CP_2
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni
1
proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 429-281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 25867/2022 R.Gen.Aff.Cont., resa all'udienza del 10.11.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
(C.F. ), elettivamente domici- Parte_1 C.F._1 liato in Napoli, alla Piazza Garibaldi 39, presso lo studio dell'Avv. che CP_2 lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Esposito in virtù di procura in atti
-RICORRENTE -
E
(C.F. ), in proprio e nella qua- Controparte_1 C.F._2 lità di legale rappresentante p.t. della Controparte_3
(codice fiscale ,cancellata dal registro delle imprese in data
[...] P.IVA_1
2
25.06.2021, elettivamente domiciliato in Casoria (NA), alla via Caserta 34, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Rea che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-RESISTENTE IN RICONVENZIONALE -
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni (Cod. SICID 144999).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 702 bis cpc, depositato presso il Tribunale di Napoli in data
10.11.2022 e notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione della udienza di di- scussione, conveniva in giudizio , in proprio Parte_1 Controparte_1
e quale legale rappresentante della società per sentir accogliere le se- Controparte_1 guenti conclusioni:”1) Dichiarare che tra le parti del presente procedimento è intercor- so contratto di locazione di immobile adibito ad uso commerciale;
2) Per tale effetto condannare sia nella indicata qualità che in proprio a pagare in Controparte_1 favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 13.500,00 (tredicimilacinque- cento,00) ai su indicati titoli e cioè quota di spettanza canoni di locazione dal maggio
2019 al giugno 2021, oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla data di cia- scun periodo mensile fino all'effettivo soddisfo;
3) Sempre per il medesimo effetto con- dannare parte resistente al pagamento in favore del sottoscritto procuratore costituito delle spese e competenze professionali facendone attribuzione al medesimo che se ne dichiara anticipatario.
In punto di fatto deduceva:
che era comproprietario, unitamente al germano dell'immobile Controparte_1 sito in Napoli, alla via dei Tribunali 130/131, identificato all'NCEU del Comune di Na- poli al foglio SLO/2, p.lla 100, sub 9, Z.C. 13, Cat. C/1, classe 6, mq 85; Cont che l'immobile veniva concesso, dai comproprietari, in locazione alla società
[...]
con contratto del 10.04.2018, regolarmente registra- Parte_2 to in data 18.04.2018, al n. 003665/3T, per un canone mensile di € 1.000,00 a partire dal 1.05.2019 (essendo la prima annualità gratuita) sino al 30/4/2020 nonché per un canone di € 1.500,00 dal 1.05.2021 al 30.04.2023 ; che la società non aveva mai pagato i canoni locatizi , si rendeva morosa nel pagamen- to dei canoni di locazione dei mesi da gennaio 2019 a giugno 2021, per un ammontare complessivo pari ad € 27.000,00;
3
che ricorreva in giudizio per ottenere il rimborso della quota di ½ Parte_1 del canone locativo del periodo da gennaio 2019 a giugno 2021, per un importo pari €
13.500,00, stante la cancellazione nel mese di giugno 2021 della società dal Registro delle imprese .
In data 10.03.2023, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzio- nale si costituiva in giudizio il quale eccepiva: Controparte_1
1) Inosservanza del termine per la notifica del ricorso;
2) Improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. N. 28/2010;
3) Inesistenza delle condizioni per il rito sommario di cognizione;
4) Inesistenza e falsità del contratto di locazione esibito del quale veniva discono- sciuta la sottoscrizione;
5) In via subordinata , in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la com- pensazione del credito vantato da parte ricorrente con il controcredito vantato da contro la Trattoria Pizzeria dal AT RL ( con Controparte_1 codice fiscale e partita Iva ) di cui era socio P.IVA_2 Parte_1 al 100 % oltre che rappresentante di fatto per occupazione senza titolo dell'immobile dal mese di luglio 2021 .
Il convenuto concludeva chiedendo:
“1) In via preliminare Voglia l'ecc.mo Giudicante adito rinviare la prima udienza, con salvezza dei diritti ad essa collegati, assegnando nuovo termine al resistente per
l'articolazione delle sue difese e richieste istruttorie;
2) Sempre in via preliminare Vo- glia l'ecc.mo Giudicante adito dichiarare improcedibile la domanda avanzata dal ri- corrente per non aver previamente esperito la domanda di mediazione;
3) In ogni caso
Voglia l'ecc.mo Giudicante adito, stante la complessità della vicenda, ritenere non sus- sistenti i presupposti per il rito sommario di cognizione e quindi fissare l'udienza ex art.
183 c.p.c.; 4) Nel merito dichiarare infondata l'avversa domanda stante il disconosci- mento della sottoscrizione da parte del sig. del contratto di loca- Controparte_1 zione depositato da controparte;
5) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimen- to della avversa domanda, compensare il preteso credito vantato da controparte con il credito che il sig. vanta nei confronti della società Controparte_1 CP_4 di cui è socio unico e rappresentante di fatto per occupazione Parte_1 senza titolo;
6) Con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.
4
All'udienza del 22.03.2023, ribadiva di non aver mai sottoscritto Controparte_1 il contratto di locazione e ne disconosceva la relativa sottoscrizione. Il ricorrente avan- zava istanza di verificazione della scrittura privata.
Il giudice rinviava all'udienza del 03.07.2023, assegnando a parte attrice termine per in- trodurre il procedimento di mediazione.
Parte istante presentava istanza di mediazione innanzi all'organismo SR MEDIAZIONE
E FORMAZIONE, la quale si concludeva con il verbale negativo (cfr. in atti), per l'impossibilità delle parti di addivenire ad un accordo.
Il convenuto con memoria del 23.06.2023 chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la (C.F./P.I. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., sig. sede legale in Via dei Tribunale 130/131, CP_6
80139-Napoli, domicilio digitale e chiedeva conseguentemente Email_1 di differire la udienza successiva al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge nonché all'esito della chiamata in causa del terzo, accertare e di- chiarare la compensazione del preteso credito del sig. con il debito Parte_1 che la di cui il era socio Controparte_5 Parte_1 unico e rappresentante di fatto, aveva nei confronti del sig. Controparte_1
Il Giudice, all'udienza del 03.07.2023 mutava il rito ex art 426 cpc in rito locatizio ex art 447 bis cpc assegnando alle parti termine per integrare i rispettivi scritti e precisa- mente rinviando la causa all'udienza di discussione del 06.12.2023 ore 9.00, assegnando a parte attrice termine fino a 30 giorni prima e a parte convenuta fino a 10 giorni prima per integrare gli atti mediante il deposito di memorie ed atti in cancelleria.
L'attore in memoria integrativa del 02.11.2023 si riportava alle precedenti conclusioni chiedendo all'adito Tribunale di : “(…)- dichiarare che tra le parti del presente proce- dimento è intercorso contratto di locazione di immobile adibito ad uso commerciale nei modi e termini di cui alla presente domanda;
- per tale effetto condannare sia nella indicata qualità che in Controparte_1 proprio a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro. 13.500,00
(tredicimilacinquecento,00) ai su indicati titoli, e cioè quale quota di spettanza canoni di locazione dal maggio 2019 al giugno 2021, oltre interessi moratori maturati e matu- randi dalla data di ciascun periodo mensile fino all'effettivo soddisfo;
- condannare parte resistente al pagamento in favore del procuratore anticipatario co- stituito delle spese e competenze professionali del procedimento.
5
Il convenuto, in memoria integrativa del 25.11.2023 concludeva come segue: “1) Riget- tare in toto la domanda contenuta nel ricorso del ricorrente dichiarandola infondata stante non solo quanto sopra esposto e documentato ma anche in virtù della palese nul- lità del contratto di locazione depositato in atti per i motivi indicati ai capi j) k) ed l) della presente memoria e anche per il disconoscimento della sottoscrizione da parte del sig. del contratto di locazione depositato da controparte;
2) Nel- Controparte_1 la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda, compensare il preteso credito vantato da controparte con il credito vantato dal sig. Parte_3
e comunque applicare una compensazione con le somme sottratte dal sig.
[...] [...]
e indicate e documentate al capo n) della presente memoria;
3) Con Parte_4 vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Con ordinanza del 13/6/2024 erano ammesse le prove orali articolate dall'attore, ma non le prove articolate dal resistente , per tardività (cfr ordinanza in atti) e disposta
CTU calligrafica.
All'udienza del 10.02.2025 veniva escusso il teste di parte ricorrente, sig. , il Tes_1 quale dichiarava: ADR Capo 1):“(vero è che, ed con- Parte_1 CP_1 vennero la formulazione di un contratto di locazione sulla base della consulenza del commercialista della società conduttrice, il rag. , che al fine di formalizzare Tes_1 sul piano contabile la prestazione locativa suggerì ai predetti di regolarizzare il rap- porto, tra i medesimi quali comproprietari e la società essenzialmente riferibile ad
con un contratto di locazione) E' vero”. CP_1
ADR Capo 2): “(vero che le parti ebbero alcuni incontri con il consulente e quindi gli diedero incarico di redigere il contratto di locazione avente ad oggetto il loro immobile di via Tribunali 130/131, in favore della ). Parte_5
È vero. Se ricordo ci furono due incontri non ricordo se presso il mio studio o presso la pizzeria, uno per trattativa ed uno per firma. Non ricordo precisamente anno, giorno e mese degli incontri che mi sembra si tennero nel 2018, ma non ne sono sicuro come da- ta”.
ADR Capo 3): (vero che il rag. , sulla base delle indicazioni ricevute, prov- Tes_1 vide a predisporre il contratto di locazione e si recò per consentirne la sottoscrizione alle parti presso la sede di Napoli alla via dei Tribunali 130/131, ove la CP_1 svolgeva la sua attività di ristorazione, ed entrambi i fratelli erano occupati nella loro attività lavorativa). “Sono certo di aver predisposto il contratto e che lo stesso fu firma-
6
to dinanzi a me dalle parti, ma non ricordo se detta firma avvenne in pizzeria come ho detto rispondendo al capo che precede”.
ADR Capo 4): (vero i germani sottoscrissero in quell'occasione alla pre- CP_1 senza del commercialista il contratto di locazione de quo). Già ho risposto”.
ADR Capo 5: (vero che il Rag. provvide quindi anche agli adempimenti ne- Tes_1 cessari per la registrazione della scrittura su indicazione dell'amministratore ed acco- mandatario della ).” È vero;
la registrazio- Parte_5 ne fu telematica;
si fecero due copie del contratto, una fu data alla società, una altra forse la tengo ancora io allo studio ma non ne sono certo”.
ADR su domanda dell'Avv. Rea: “Preciso che ci incontrammo tutti e tre ovvero
[...]
, quest'ultimo anche come rappresentate della Parte_4 Controparte_1
e tutti convennero che dovevo fare gli adempimenti fiscali e io li fe- Parte_5 ci, il contratto serviva anche per la licenza di pizzeria. Mi fu dato incarico verbale di procedere agli incombenti successivi alla stipula del contratto”.
ADR: “Allo stato non ho avuto alcuna notizia dalla Procura della Repubblica di Napoli in merito alla denuncia contro di me fatta per la stipula di detto contratto di locazione;
apprendo solo ora di essere stato denunciato penalmente e mi riservo ogni valutazione;
io attualmente sono agli arresti domiciliari perché indagato di reati tributari ed esibi- sco in questa sede il permesso ricevuto dall'Autorità giudiziaria per venire a deporre e chiedo anche che mi venga annotato l'orario di fine udienza dovendo tornare al domici- lio coatto per i controlli”.
ADR: “All'epoca della firma del contratto i fratelli e andavano CP_1 Parte_1
d'accordo, entrambi insieme al loro padre erano nella compagine sociale della Cardi- nale Sas, all'epoca io ero il commercialista di tutti e tre i soggetti coinvolti nel presente giudizio e ciò sicuramente da quando avevano aperto la pizzeria;
nella pizzeria lavora- no entrambi i fratelli, ma non conosco le specifiche mansioni rivestite;
non so se qual- cuno dei due fratelli fosse pizzaiolo. aveva l'attestato specifico per poter CP_1 svolgere attività di ristorazione;
l'astio tra i fratelli è venuto in epoca successiva per problemi di tipo economico e non di tipo sentimentale che io sappia. Ad un certo punto la società non andava bene e sorsero questioni tra fratelli che sono sfociati in lite che io sappia. Attualmente continuo a seguire fiscalmente ”. Parte_1
Era inoltre conferito incarico al CTU dott.ssa per accertare “se il Persona_1 contratto di locazione depositato in atti sia originale, e verificare se sia autentica o apocrifa la sottoscrizione in calce al medesimo del signor .” Controparte_1
7
Il CTU dott.ssa , con perizia depositata in data 24.07.2025, conclude- Persona_1 va nei seguenti termini:”Il contratto di locazione depositato è in originale. Le firme ad apparente nome di ad esso apposte non sono autentiche. Esse Controparte_1 non sono attribuibili a . Controparte_1
Indi la causa viene decisa all'udienza del 10.11.2025, ex art. 429 -281 sexies cpc, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
********************
In via preliminare, la domanda è procedibile per intervenuta mediazione esperita con esito negativo (cfr. verbale di mediazione in atti).
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Nello spiegare le sue difese nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.03.2023, ha disconosciuto la sua sottoscrizione in calce al Controparte_1 contratto di locazione del 10.04.2018 registrato telematicamente il 18/4/2018 tramite intermediario ( ) . Tes_1
A fronte di tale disconoscimento, ha richiesto la verificazione del- Parte_1 la sottoscrizione della scrittura contestata, ai sensi dell'art. 216 cpc, indicando le scrittu- re di comparazione per poter procedere all'accertamento (contratto di compravendita, cambiali e mandato).
Questo Tribunale, a fronte della istanza di verificazione, ha disposto l'accertamento grafologico che ha accertato la falsità della sottoscrizione di Controparte_1
(all'epoca rappresentante della . Né tale accertamento appare Parte_5 superato dall'unica testimonianza assunta che è apparsa oltremodo generica e non in grado di supportare la veridicità della sottoscrizione della conduttrice (ed in particolare di all'epoca rappresentante della cancellata società DAL CAR- Controparte_1
DINALE SAS DI BRANCACCIO EMANUELE).
Va, infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 216 cpc, la parte che intende avvalersi del- la scrittura disconosciuta, può dare prova della veridicità con ogni mezzo, anche attra- verso presunzioni, e, non necessariamente deve richiedere la verificazione (Cass. n.
5574/2015). Ovviamente è rimesso alla parte, interessata all'accertamento della veridi- cità della sottoscrizione, scegliere quale mezzo di prova utilizzare. Ove venga richiesta la verificazione, come nel caso in esame, il giudice, ove ritenga il documento rilevante, non può che disporre la verificazione.
8
All' esito della CTU grafologica il perito ha concluso nel senso che l'indagine compara- tiva effettuata nel raffronto con gli scritti autografi, ha avvalorato la tesi dell'apocrifia del documento in verifica, ad apparente nominativo del sig. Controparte_1 all'esito della valutazione delle differenze e delle discordanze segniche riscontrate.
Le verifiche effettuate hanno, infatti, evidenziato differenze stilistiche. Particolarmente significative si sono dimostrate le differenze attinenti alle spinte vettoriali, alla direzione del rigo, all'inclinazione grafica, allo stile, all'ideazione e all'esecuzione del movimento grafico: indizi probanti e chiare rappresentazioni della differente gestualità grafica. Per- tanto, il CTU ha concluso nel senso della non riferibilità della firma all'alveo scrittorio del sig. per non essere stata apposta dallo stesso. Controparte_1
Il testimone , intermediario incaricato della registrazione telematica, ha di- Tes_1 chiarato nel presente giudizio di aver predisposto il contratto e di essere stato presente alla firma ma non ha potuto ricordare se detta firma avvenne in pizzeria o al suo stu- dio, né la data della firma.
Egli non ha ricordato il luogo in cui sarebbe stato sottoscritto dalle parti il contratto e se la firma si riferisse a documento precontrattuale .
Il teste afferma: “Si ricordo ci furono due incontri non ricordo se presso il mio studio o presso la pizzeria, uno per trattativa ed uno per firma. Non ricordo precisamente anno, giorno e mese degli incontri che mi sembra si tennero nel 2018 ma non ne sono sicuro come data” .
All'uopo vi è da evidenziare che il testimone è il consulente del sig. Tes_1 Parte_1
, come confermato in udienza ( alla domanda risponde: “(…)attualmente con-
[...] tinuo a seguire fiscalmente AC ”). Parte_1
In ogni caso , proprio il vago ricordo in merito al momento di firma del contratto origi- nale , non può valere a sconfessare il chiaro contenuto della CTU, essendo possibile che il consulente si sia riferito alla bozza precontrattuale e non al contratto depositato in originale nel presente giudizio . Ancora più singolare è che il teste abbia dichiarato che la registrazione fu telematica (fatto incontroverso e documentale), che si fecero due co- pie del contratto , che una fu data alla società ed una altra sarebbe ancora nella sua disponibilità (“la tengo ancora io allo studio ma non ne sono certo”) perché il contratto
è stato depositato in originale in udienza il 22/3/2023 ed il 3/7/2023 dal procuratore di
, il quale avrebbe dovuto riceverlo proprio dal medesimo dr . Parte_1 Tes_1
Oppure, stando alla resa deposizione testimoniale l'atto su cui si è compiuta la veri-
9
ficazione dovrebbe essere il terzo , posto che uno sarebbe nella disponibilità del teste ed un altro nella disponibilità della cancellata società. Tes_1
Il fatto poi che non sia comparso a rendere il deferito interroga- Controparte_1 torio formale non vale a costituire prova certa della originalità di un contratto .
Né rileva la circostanza che in data 10.08.2018 sia stata presentata dalla CP_1
(pag. 6 visura) denuncia di inizio attività presso il Comune di Napoli e presso la ASL competente con superfice dichiarata di vendita di mq 144 e settore merceologico ali- mentare, sempre riferito all'unica sede operativa e legale e cioè l'immobile sito in Na- poli alla Via Dei Tribunali n. 131 (130 e 131 è un unico locale) .
Invero in questa sede non occorre scriminare le ragioni per le quali i germani CP_1
e che avevano interessi comuni nella compagine della società Parte_1 CP_1
[... abbiano consentito a quest'ultima l'utilizzo dell'immobile.
La domanda azionata verte soltanto sul pagamento di quota parte (50 %) dei canoni di locazione e quindi per fondare l'accoglimento di tale unica domanda è necessaria la pro- va certa inconfutabile della esistenza e validità del contratto medesimo che prevedeva un canone specifico.
Anzi proprio la complessità di rapporti tra le parti documentati dalla sentenza civile del
Tribunale di Napoli XII Sez. civile n. 8506/2025, e dal medesimo testimone Tes_1 ed il fatto che sino al giugno 2021 ( epoca di cancellazione della società dal registro del- le imprese) non siano stati reclamati i canoni, costituisce un elemento indicativo del fat- to che potrebbero esservi molteplici titoli ( es comodato, contratto di locazione diverso per canone differente , affitto di azienda , occupazione senza titolo ) sottostanti l'occu- pazione dell'immobile in oggetto.
Vanno pertanto integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risultanze do- cumentali.
Pertanto, va confermata l'apocrifia della sottoscrizione attribuita a Controparte_3
[.
. A seguito della conferma dell'apocrifia della sottoscrizione, non è necessario analiz- zare se fosse o meno necessario proporre querela di falso avverso il foglio sottoscritto in bianco, né analizzare l'eccezione di compensazione tra i crediti, atteso che tali questioni fanno parte delle istanze proposte solo in via subordinata dal resistente.
Tutto ciò premesso, va dichiarata la nullità del contratto di locazione, con conseguente rigetto della domanda avanzata da . Parte_1
10
Invero, il contratto con firma apocrifa è nullo, anzi giuridicamente inesistente, ai sensi dell'art. 1418 comma 2 cc, che rinvia all'art. 1325 cc.
Il contratto è nullo per mancanza di un elemento essenziale, ovvero, l'accordo delle par- ti.
La firma falsa, infatti, comporta un'assenza totale del consenso della parte la cui firma
è stata apposta, rendendo l'atto giuridicamente inesistente.
Conforme in tal senso Cassazione n. 3265/2024: “ Nell'ipotesi di stipulazione di un con- tratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento -, e non già che questi abbia falsificato la firma della par- te, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conse- guenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso” .
Le spese di lite e mediazione (per le prime due fasi di attivazione e negoziazione di rispettivi euro 441 ed euro 882) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex dm 147/2022 (sul valore compreso tra 5.200,00 ed euro 26.000,00), con distrazione in favore del procuratore anticipatario per complessivi euro 6.400/00 (€ 441+€ 882+€
5.077) oltre accessori di legge se dovuti.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata
Palmieri, così provvede:
1) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da Parte_1
;
[...]
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_3 le, de spese di mediazione e di lite , che si liquidano in € 6.400/00 per compen- si, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di leg- ge, con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Rea per dichiarato anticipo;
3) Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di . Parte_1
11
Così deciso in Napoli il 10.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
12
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25867/2022
tra
ATTORE Parte_1
e
Controparte_1
CONVENUTI
[...]
Il 10/11/2025 alle ore 9.56 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi:
Per presente di persona l'avv. . Parte_1 CP_2
e per presente di persona l'avv. REA RAFFAELE . I procuratori Controparte_1 discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti . L'avv insiste in CP_2 particolare per il rinnovo della ctu e l'avv Rea si oppone e dichiara che ove il giudice lo ritenga il suo assistito oggi può rendere interrogatorio formale.
L'avv si oppone alla ultima richiesta perché tardiva. CP_2
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni
1
proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 429-281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 25867/2022 R.Gen.Aff.Cont., resa all'udienza del 10.11.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
(C.F. ), elettivamente domici- Parte_1 C.F._1 liato in Napoli, alla Piazza Garibaldi 39, presso lo studio dell'Avv. che CP_2 lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Esposito in virtù di procura in atti
-RICORRENTE -
E
(C.F. ), in proprio e nella qua- Controparte_1 C.F._2 lità di legale rappresentante p.t. della Controparte_3
(codice fiscale ,cancellata dal registro delle imprese in data
[...] P.IVA_1
2
25.06.2021, elettivamente domiciliato in Casoria (NA), alla via Caserta 34, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Rea che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-RESISTENTE IN RICONVENZIONALE -
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni (Cod. SICID 144999).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 702 bis cpc, depositato presso il Tribunale di Napoli in data
10.11.2022 e notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione della udienza di di- scussione, conveniva in giudizio , in proprio Parte_1 Controparte_1
e quale legale rappresentante della società per sentir accogliere le se- Controparte_1 guenti conclusioni:”1) Dichiarare che tra le parti del presente procedimento è intercor- so contratto di locazione di immobile adibito ad uso commerciale;
2) Per tale effetto condannare sia nella indicata qualità che in proprio a pagare in Controparte_1 favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 13.500,00 (tredicimilacinque- cento,00) ai su indicati titoli e cioè quota di spettanza canoni di locazione dal maggio
2019 al giugno 2021, oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla data di cia- scun periodo mensile fino all'effettivo soddisfo;
3) Sempre per il medesimo effetto con- dannare parte resistente al pagamento in favore del sottoscritto procuratore costituito delle spese e competenze professionali facendone attribuzione al medesimo che se ne dichiara anticipatario.
In punto di fatto deduceva:
che era comproprietario, unitamente al germano dell'immobile Controparte_1 sito in Napoli, alla via dei Tribunali 130/131, identificato all'NCEU del Comune di Na- poli al foglio SLO/2, p.lla 100, sub 9, Z.C. 13, Cat. C/1, classe 6, mq 85; Cont che l'immobile veniva concesso, dai comproprietari, in locazione alla società
[...]
con contratto del 10.04.2018, regolarmente registra- Parte_2 to in data 18.04.2018, al n. 003665/3T, per un canone mensile di € 1.000,00 a partire dal 1.05.2019 (essendo la prima annualità gratuita) sino al 30/4/2020 nonché per un canone di € 1.500,00 dal 1.05.2021 al 30.04.2023 ; che la società non aveva mai pagato i canoni locatizi , si rendeva morosa nel pagamen- to dei canoni di locazione dei mesi da gennaio 2019 a giugno 2021, per un ammontare complessivo pari ad € 27.000,00;
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che ricorreva in giudizio per ottenere il rimborso della quota di ½ Parte_1 del canone locativo del periodo da gennaio 2019 a giugno 2021, per un importo pari €
13.500,00, stante la cancellazione nel mese di giugno 2021 della società dal Registro delle imprese .
In data 10.03.2023, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzio- nale si costituiva in giudizio il quale eccepiva: Controparte_1
1) Inosservanza del termine per la notifica del ricorso;
2) Improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. N. 28/2010;
3) Inesistenza delle condizioni per il rito sommario di cognizione;
4) Inesistenza e falsità del contratto di locazione esibito del quale veniva discono- sciuta la sottoscrizione;
5) In via subordinata , in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la com- pensazione del credito vantato da parte ricorrente con il controcredito vantato da contro la Trattoria Pizzeria dal AT RL ( con Controparte_1 codice fiscale e partita Iva ) di cui era socio P.IVA_2 Parte_1 al 100 % oltre che rappresentante di fatto per occupazione senza titolo dell'immobile dal mese di luglio 2021 .
Il convenuto concludeva chiedendo:
“1) In via preliminare Voglia l'ecc.mo Giudicante adito rinviare la prima udienza, con salvezza dei diritti ad essa collegati, assegnando nuovo termine al resistente per
l'articolazione delle sue difese e richieste istruttorie;
2) Sempre in via preliminare Vo- glia l'ecc.mo Giudicante adito dichiarare improcedibile la domanda avanzata dal ri- corrente per non aver previamente esperito la domanda di mediazione;
3) In ogni caso
Voglia l'ecc.mo Giudicante adito, stante la complessità della vicenda, ritenere non sus- sistenti i presupposti per il rito sommario di cognizione e quindi fissare l'udienza ex art.
183 c.p.c.; 4) Nel merito dichiarare infondata l'avversa domanda stante il disconosci- mento della sottoscrizione da parte del sig. del contratto di loca- Controparte_1 zione depositato da controparte;
5) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimen- to della avversa domanda, compensare il preteso credito vantato da controparte con il credito che il sig. vanta nei confronti della società Controparte_1 CP_4 di cui è socio unico e rappresentante di fatto per occupazione Parte_1 senza titolo;
6) Con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.
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All'udienza del 22.03.2023, ribadiva di non aver mai sottoscritto Controparte_1 il contratto di locazione e ne disconosceva la relativa sottoscrizione. Il ricorrente avan- zava istanza di verificazione della scrittura privata.
Il giudice rinviava all'udienza del 03.07.2023, assegnando a parte attrice termine per in- trodurre il procedimento di mediazione.
Parte istante presentava istanza di mediazione innanzi all'organismo SR MEDIAZIONE
E FORMAZIONE, la quale si concludeva con il verbale negativo (cfr. in atti), per l'impossibilità delle parti di addivenire ad un accordo.
Il convenuto con memoria del 23.06.2023 chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la (C.F./P.I. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., sig. sede legale in Via dei Tribunale 130/131, CP_6
80139-Napoli, domicilio digitale e chiedeva conseguentemente Email_1 di differire la udienza successiva al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge nonché all'esito della chiamata in causa del terzo, accertare e di- chiarare la compensazione del preteso credito del sig. con il debito Parte_1 che la di cui il era socio Controparte_5 Parte_1 unico e rappresentante di fatto, aveva nei confronti del sig. Controparte_1
Il Giudice, all'udienza del 03.07.2023 mutava il rito ex art 426 cpc in rito locatizio ex art 447 bis cpc assegnando alle parti termine per integrare i rispettivi scritti e precisa- mente rinviando la causa all'udienza di discussione del 06.12.2023 ore 9.00, assegnando a parte attrice termine fino a 30 giorni prima e a parte convenuta fino a 10 giorni prima per integrare gli atti mediante il deposito di memorie ed atti in cancelleria.
L'attore in memoria integrativa del 02.11.2023 si riportava alle precedenti conclusioni chiedendo all'adito Tribunale di : “(…)- dichiarare che tra le parti del presente proce- dimento è intercorso contratto di locazione di immobile adibito ad uso commerciale nei modi e termini di cui alla presente domanda;
- per tale effetto condannare sia nella indicata qualità che in Controparte_1 proprio a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro. 13.500,00
(tredicimilacinquecento,00) ai su indicati titoli, e cioè quale quota di spettanza canoni di locazione dal maggio 2019 al giugno 2021, oltre interessi moratori maturati e matu- randi dalla data di ciascun periodo mensile fino all'effettivo soddisfo;
- condannare parte resistente al pagamento in favore del procuratore anticipatario co- stituito delle spese e competenze professionali del procedimento.
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Il convenuto, in memoria integrativa del 25.11.2023 concludeva come segue: “1) Riget- tare in toto la domanda contenuta nel ricorso del ricorrente dichiarandola infondata stante non solo quanto sopra esposto e documentato ma anche in virtù della palese nul- lità del contratto di locazione depositato in atti per i motivi indicati ai capi j) k) ed l) della presente memoria e anche per il disconoscimento della sottoscrizione da parte del sig. del contratto di locazione depositato da controparte;
2) Nel- Controparte_1 la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda, compensare il preteso credito vantato da controparte con il credito vantato dal sig. Parte_3
e comunque applicare una compensazione con le somme sottratte dal sig.
[...] [...]
e indicate e documentate al capo n) della presente memoria;
3) Con Parte_4 vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Con ordinanza del 13/6/2024 erano ammesse le prove orali articolate dall'attore, ma non le prove articolate dal resistente , per tardività (cfr ordinanza in atti) e disposta
CTU calligrafica.
All'udienza del 10.02.2025 veniva escusso il teste di parte ricorrente, sig. , il Tes_1 quale dichiarava: ADR Capo 1):“(vero è che, ed con- Parte_1 CP_1 vennero la formulazione di un contratto di locazione sulla base della consulenza del commercialista della società conduttrice, il rag. , che al fine di formalizzare Tes_1 sul piano contabile la prestazione locativa suggerì ai predetti di regolarizzare il rap- porto, tra i medesimi quali comproprietari e la società essenzialmente riferibile ad
con un contratto di locazione) E' vero”. CP_1
ADR Capo 2): “(vero che le parti ebbero alcuni incontri con il consulente e quindi gli diedero incarico di redigere il contratto di locazione avente ad oggetto il loro immobile di via Tribunali 130/131, in favore della ). Parte_5
È vero. Se ricordo ci furono due incontri non ricordo se presso il mio studio o presso la pizzeria, uno per trattativa ed uno per firma. Non ricordo precisamente anno, giorno e mese degli incontri che mi sembra si tennero nel 2018, ma non ne sono sicuro come da- ta”.
ADR Capo 3): (vero che il rag. , sulla base delle indicazioni ricevute, prov- Tes_1 vide a predisporre il contratto di locazione e si recò per consentirne la sottoscrizione alle parti presso la sede di Napoli alla via dei Tribunali 130/131, ove la CP_1 svolgeva la sua attività di ristorazione, ed entrambi i fratelli erano occupati nella loro attività lavorativa). “Sono certo di aver predisposto il contratto e che lo stesso fu firma-
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to dinanzi a me dalle parti, ma non ricordo se detta firma avvenne in pizzeria come ho detto rispondendo al capo che precede”.
ADR Capo 4): (vero i germani sottoscrissero in quell'occasione alla pre- CP_1 senza del commercialista il contratto di locazione de quo). Già ho risposto”.
ADR Capo 5: (vero che il Rag. provvide quindi anche agli adempimenti ne- Tes_1 cessari per la registrazione della scrittura su indicazione dell'amministratore ed acco- mandatario della ).” È vero;
la registrazio- Parte_5 ne fu telematica;
si fecero due copie del contratto, una fu data alla società, una altra forse la tengo ancora io allo studio ma non ne sono certo”.
ADR su domanda dell'Avv. Rea: “Preciso che ci incontrammo tutti e tre ovvero
[...]
, quest'ultimo anche come rappresentate della Parte_4 Controparte_1
e tutti convennero che dovevo fare gli adempimenti fiscali e io li fe- Parte_5 ci, il contratto serviva anche per la licenza di pizzeria. Mi fu dato incarico verbale di procedere agli incombenti successivi alla stipula del contratto”.
ADR: “Allo stato non ho avuto alcuna notizia dalla Procura della Repubblica di Napoli in merito alla denuncia contro di me fatta per la stipula di detto contratto di locazione;
apprendo solo ora di essere stato denunciato penalmente e mi riservo ogni valutazione;
io attualmente sono agli arresti domiciliari perché indagato di reati tributari ed esibi- sco in questa sede il permesso ricevuto dall'Autorità giudiziaria per venire a deporre e chiedo anche che mi venga annotato l'orario di fine udienza dovendo tornare al domici- lio coatto per i controlli”.
ADR: “All'epoca della firma del contratto i fratelli e andavano CP_1 Parte_1
d'accordo, entrambi insieme al loro padre erano nella compagine sociale della Cardi- nale Sas, all'epoca io ero il commercialista di tutti e tre i soggetti coinvolti nel presente giudizio e ciò sicuramente da quando avevano aperto la pizzeria;
nella pizzeria lavora- no entrambi i fratelli, ma non conosco le specifiche mansioni rivestite;
non so se qual- cuno dei due fratelli fosse pizzaiolo. aveva l'attestato specifico per poter CP_1 svolgere attività di ristorazione;
l'astio tra i fratelli è venuto in epoca successiva per problemi di tipo economico e non di tipo sentimentale che io sappia. Ad un certo punto la società non andava bene e sorsero questioni tra fratelli che sono sfociati in lite che io sappia. Attualmente continuo a seguire fiscalmente ”. Parte_1
Era inoltre conferito incarico al CTU dott.ssa per accertare “se il Persona_1 contratto di locazione depositato in atti sia originale, e verificare se sia autentica o apocrifa la sottoscrizione in calce al medesimo del signor .” Controparte_1
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Il CTU dott.ssa , con perizia depositata in data 24.07.2025, conclude- Persona_1 va nei seguenti termini:”Il contratto di locazione depositato è in originale. Le firme ad apparente nome di ad esso apposte non sono autentiche. Esse Controparte_1 non sono attribuibili a . Controparte_1
Indi la causa viene decisa all'udienza del 10.11.2025, ex art. 429 -281 sexies cpc, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
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In via preliminare, la domanda è procedibile per intervenuta mediazione esperita con esito negativo (cfr. verbale di mediazione in atti).
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Nello spiegare le sue difese nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.03.2023, ha disconosciuto la sua sottoscrizione in calce al Controparte_1 contratto di locazione del 10.04.2018 registrato telematicamente il 18/4/2018 tramite intermediario ( ) . Tes_1
A fronte di tale disconoscimento, ha richiesto la verificazione del- Parte_1 la sottoscrizione della scrittura contestata, ai sensi dell'art. 216 cpc, indicando le scrittu- re di comparazione per poter procedere all'accertamento (contratto di compravendita, cambiali e mandato).
Questo Tribunale, a fronte della istanza di verificazione, ha disposto l'accertamento grafologico che ha accertato la falsità della sottoscrizione di Controparte_1
(all'epoca rappresentante della . Né tale accertamento appare Parte_5 superato dall'unica testimonianza assunta che è apparsa oltremodo generica e non in grado di supportare la veridicità della sottoscrizione della conduttrice (ed in particolare di all'epoca rappresentante della cancellata società DAL CAR- Controparte_1
DINALE SAS DI BRANCACCIO EMANUELE).
Va, infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 216 cpc, la parte che intende avvalersi del- la scrittura disconosciuta, può dare prova della veridicità con ogni mezzo, anche attra- verso presunzioni, e, non necessariamente deve richiedere la verificazione (Cass. n.
5574/2015). Ovviamente è rimesso alla parte, interessata all'accertamento della veridi- cità della sottoscrizione, scegliere quale mezzo di prova utilizzare. Ove venga richiesta la verificazione, come nel caso in esame, il giudice, ove ritenga il documento rilevante, non può che disporre la verificazione.
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All' esito della CTU grafologica il perito ha concluso nel senso che l'indagine compara- tiva effettuata nel raffronto con gli scritti autografi, ha avvalorato la tesi dell'apocrifia del documento in verifica, ad apparente nominativo del sig. Controparte_1 all'esito della valutazione delle differenze e delle discordanze segniche riscontrate.
Le verifiche effettuate hanno, infatti, evidenziato differenze stilistiche. Particolarmente significative si sono dimostrate le differenze attinenti alle spinte vettoriali, alla direzione del rigo, all'inclinazione grafica, allo stile, all'ideazione e all'esecuzione del movimento grafico: indizi probanti e chiare rappresentazioni della differente gestualità grafica. Per- tanto, il CTU ha concluso nel senso della non riferibilità della firma all'alveo scrittorio del sig. per non essere stata apposta dallo stesso. Controparte_1
Il testimone , intermediario incaricato della registrazione telematica, ha di- Tes_1 chiarato nel presente giudizio di aver predisposto il contratto e di essere stato presente alla firma ma non ha potuto ricordare se detta firma avvenne in pizzeria o al suo stu- dio, né la data della firma.
Egli non ha ricordato il luogo in cui sarebbe stato sottoscritto dalle parti il contratto e se la firma si riferisse a documento precontrattuale .
Il teste afferma: “Si ricordo ci furono due incontri non ricordo se presso il mio studio o presso la pizzeria, uno per trattativa ed uno per firma. Non ricordo precisamente anno, giorno e mese degli incontri che mi sembra si tennero nel 2018 ma non ne sono sicuro come data” .
All'uopo vi è da evidenziare che il testimone è il consulente del sig. Tes_1 Parte_1
, come confermato in udienza ( alla domanda risponde: “(…)attualmente con-
[...] tinuo a seguire fiscalmente AC ”). Parte_1
In ogni caso , proprio il vago ricordo in merito al momento di firma del contratto origi- nale , non può valere a sconfessare il chiaro contenuto della CTU, essendo possibile che il consulente si sia riferito alla bozza precontrattuale e non al contratto depositato in originale nel presente giudizio . Ancora più singolare è che il teste abbia dichiarato che la registrazione fu telematica (fatto incontroverso e documentale), che si fecero due co- pie del contratto , che una fu data alla società ed una altra sarebbe ancora nella sua disponibilità (“la tengo ancora io allo studio ma non ne sono certo”) perché il contratto
è stato depositato in originale in udienza il 22/3/2023 ed il 3/7/2023 dal procuratore di
, il quale avrebbe dovuto riceverlo proprio dal medesimo dr . Parte_1 Tes_1
Oppure, stando alla resa deposizione testimoniale l'atto su cui si è compiuta la veri-
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ficazione dovrebbe essere il terzo , posto che uno sarebbe nella disponibilità del teste ed un altro nella disponibilità della cancellata società. Tes_1
Il fatto poi che non sia comparso a rendere il deferito interroga- Controparte_1 torio formale non vale a costituire prova certa della originalità di un contratto .
Né rileva la circostanza che in data 10.08.2018 sia stata presentata dalla CP_1
(pag. 6 visura) denuncia di inizio attività presso il Comune di Napoli e presso la ASL competente con superfice dichiarata di vendita di mq 144 e settore merceologico ali- mentare, sempre riferito all'unica sede operativa e legale e cioè l'immobile sito in Na- poli alla Via Dei Tribunali n. 131 (130 e 131 è un unico locale) .
Invero in questa sede non occorre scriminare le ragioni per le quali i germani CP_1
e che avevano interessi comuni nella compagine della società Parte_1 CP_1
[... abbiano consentito a quest'ultima l'utilizzo dell'immobile.
La domanda azionata verte soltanto sul pagamento di quota parte (50 %) dei canoni di locazione e quindi per fondare l'accoglimento di tale unica domanda è necessaria la pro- va certa inconfutabile della esistenza e validità del contratto medesimo che prevedeva un canone specifico.
Anzi proprio la complessità di rapporti tra le parti documentati dalla sentenza civile del
Tribunale di Napoli XII Sez. civile n. 8506/2025, e dal medesimo testimone Tes_1 ed il fatto che sino al giugno 2021 ( epoca di cancellazione della società dal registro del- le imprese) non siano stati reclamati i canoni, costituisce un elemento indicativo del fat- to che potrebbero esservi molteplici titoli ( es comodato, contratto di locazione diverso per canone differente , affitto di azienda , occupazione senza titolo ) sottostanti l'occu- pazione dell'immobile in oggetto.
Vanno pertanto integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risultanze do- cumentali.
Pertanto, va confermata l'apocrifia della sottoscrizione attribuita a Controparte_3
[.
. A seguito della conferma dell'apocrifia della sottoscrizione, non è necessario analiz- zare se fosse o meno necessario proporre querela di falso avverso il foglio sottoscritto in bianco, né analizzare l'eccezione di compensazione tra i crediti, atteso che tali questioni fanno parte delle istanze proposte solo in via subordinata dal resistente.
Tutto ciò premesso, va dichiarata la nullità del contratto di locazione, con conseguente rigetto della domanda avanzata da . Parte_1
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Invero, il contratto con firma apocrifa è nullo, anzi giuridicamente inesistente, ai sensi dell'art. 1418 comma 2 cc, che rinvia all'art. 1325 cc.
Il contratto è nullo per mancanza di un elemento essenziale, ovvero, l'accordo delle par- ti.
La firma falsa, infatti, comporta un'assenza totale del consenso della parte la cui firma
è stata apposta, rendendo l'atto giuridicamente inesistente.
Conforme in tal senso Cassazione n. 3265/2024: “ Nell'ipotesi di stipulazione di un con- tratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento -, e non già che questi abbia falsificato la firma della par- te, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conse- guenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso” .
Le spese di lite e mediazione (per le prime due fasi di attivazione e negoziazione di rispettivi euro 441 ed euro 882) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex dm 147/2022 (sul valore compreso tra 5.200,00 ed euro 26.000,00), con distrazione in favore del procuratore anticipatario per complessivi euro 6.400/00 (€ 441+€ 882+€
5.077) oltre accessori di legge se dovuti.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata
Palmieri, così provvede:
1) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da Parte_1
;
[...]
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_3 le, de spese di mediazione e di lite , che si liquidano in € 6.400/00 per compen- si, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di leg- ge, con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Rea per dichiarato anticipo;
3) Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di . Parte_1
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Così deciso in Napoli il 10.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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