Articolo 6 della Legge 31 luglio 1956, n. 991
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 settembre 1956
Art. 6.
Il testo dell' art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"E' dovuto a la Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:
a) sentenze di qualunque autorita' giurisdizionale, anche se emesse in camera di consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;
b) decreti penali di condanna;
c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell' art. 588 Codice procedura civile ;
d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 stesso Codice;
e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'art. 789, ultimo comma, stesso Codice;
f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell' art. 825, secondo comma, del Codice di procedura civile ;
g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio.
Il contributo e' corrisposto nella seguente misura:
lire 250 per le sentenze dei conciliatori;
lire 300 per i decreti penali;
lire 800 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative;
lire 1500 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise e delle giurisdizioni speciali;
lire 2000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;
lire 3000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.
Il contributo e' unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.
Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.
Per tutti gli altri provvedimenti il contributo e' riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954 , a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed a carico di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non puo' aver luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da, chi richiede la prima copia sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.
L'Ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento".
Entrata in vigore il 22 settembre 1956
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