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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/12/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MENDITTO LUIGI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato LUPOLI MARIA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI pagina 1 di 7 N. R.G. 486/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 486/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. MENDITTO LUIGI Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proponeva opposizione avverso avviso di Parte_1
addebito 32820230000867353 (per totali € 350.581,93).
resisteva al ricorso. CP_1
pagina 2 di 7 Con la prima questione parte ricorrente lambisce (“Per quanto sopra e venendo a quanto ci impegna, il dato rilevante nelle scritturazioni sul Libro unico è la necessaria corrispondenza tra quanto di fatto erogato al lavoratore e quanto, invece, risultante sul
LUL, per cui la sanzione prevista dall'art. 39 del D.L. 112/2008, convertito dalla L.
133/2008, non è applicabile nei casi in cui le somme erogate al lavoratore siano effettivamente quelle risultanti dal LUL, pur differenziandosi da quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. Difatti se le somme erogate corrispondono a quelle formalizzate nel LUL, l'eventuale accertamento, da parte del personale ispettivo, di inosservanze ai precetti contrattuali collettivi, non determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ma l'attivazione dell'istituto della diffida accertativa.”) il tema di cui al minimale contributivo (L. n. 389/1989), ma senza toccare la contestazione di , che ha riguardo alla contribuzione e non a sanzioni erogate dall'autorità CP_1
amministrativa a mezzo di ordinanza ingiunzione (ed al netto della questione – avanzata dalla difesa in memoria difensiva – dell'applicabilità al caso di specie anche CP_1
dell'istituto dell'imponibile virtuale di cui all'art.29 del D.L. n.244/1995, conv. in
L.341/1995 [l'opponente lavorava nel campo dell'edilizia, nonché dell'impiantistica idraulica collegata all'edilizia], fermo restando che la giurisprudenza della S.C. sembra interpretare l'istituto del minimale contributivo di cui alla L. del 1989 in chiave in imponibile virtuale – Cass. n. 23360/2021 : “In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989
(conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo” – ciò che renderebbe la successiva previsione predisposta per il settore edile nel 1995 di difficile utilità).
Peraltro, c'è certamente evasione, con applicazione del relativo regime di interessi e sanzioni nell'ipotesi di difformità tra importi indicati a titolo di retribuzione (in busta paga) e quelli realmente spettanti (L. 23 dicembre 2000, n.388, art. 116, 8° comma: “I
pagina 3 di 7 soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: … b) in caso di evasione connessa a registrazioni
o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”).
Sulla questione delle spese relative alle trasferte parte opponente si limita ad esporre il dato normativo, ma senza entrare nel merito delle contestazioni, anche contabili, che gli ha analiticamente quanto specificamente mosso . CP_1
Considerato che in materia di esenzione contributiva è il contribuente ad essere onerato della prova, il rigetto della censura (“Ciò posto, anche sotto tale profilo, l'ente impositore ha cercato di imputare somme maggiori che sfuggivano dalla tassazione”), che è del tutto generica ancora prima di essere manifestamente infondata, porta alla conseguenza che i contributi sono dovuti così come calcolati nel verbale.
Stessa impostazione circa i rimborsi spese (“Le spese sostenute non possono essere ricondotte per puro sospetto a retribuzione e considerarla base imponibile ai fini previdenziali e fiscali, come è stato e ciò merita sistemazione, con l'annullamento dell'atto opposto.”), alla luce del principio sopra enunciato e tenuto conto delle dichiarazioni dello stesso L.R.P.T. ( ) rese in fase ispettiva e Persona_1
secondo il quale i lavoratori erano essenzialmente spesati di tutto per le loro trasferte
(dal che non si comprendono gli enormi importi a titolo di rimborso spese presenti nelle buste paga e che correttamente non può che imputare ad imponibile evaso), salvo CP_1
alcune spese anticipate dai lavoratori e poi rimborsate dal datore dietro presentazione degli scontrini (poi ovviamente scomparsi e non prodotti in questa sede, né tantomeno in sede ispettiva).
pagina 4 di 7 Sul primo (marzo-giugno 2020) periodo VI (in relazione al quale ha CP_1
evidenziato (1) che alcuni lavoratori in cassa integrazione risultano avere svolto giornate lavorative presso la committenza, oltre al fatto (2) che risultano inseriti anche qui rimborsi spese indimostrate nelle buste paga) parte opponente sostiene che tali spese fossero dovute ad esigenze di mantenere i lavoratori bloccati in trasferta dalla normativa emergenziale.
Formula all'uopo anche un capitolato testimoniale (“a) Vero che nel mese di marzo 2020 nessun operaio ha prestato giornate lavorative;
b) Vero che a causa delle restrizioni siete rimasti bloccati presso i luoghi di lavoro e quindi fuori regione rispetto a quella di appartenenza;
c) Vero che lei si occupava della gestione delle necessità degli operai;
d)
Vero che lei anticipava tali costi che le venivano poi rimborsati in busta;
e) Vero che allo stesso modo la società datrice le anticipava nella busta paga somme per la gestione delle spese degli operai;
f) Vero che lei era persona di fiducia del sig. Per_1
”).
[...]
Sul punto, in realtà, vale quanto detto sopra sulle spese in generale, ossia che esse, per di più se rilevanti, non possono non avere una traccia contabile, una giustificazione da esibire prima ad e poi in questa sede giudiziale. CP_1
Non a caso il teste , pur dando atto di una verosimiglianza degli Testimone_1
assunti attorei, ha chiaramente indicato di essere rientrato presso la propria residenza (al sud) l' 8.3.2020, dal che ne risulta non verosimiglianza circa il fatto che egli abbia effettuato con denaro proprio in loco (nelle città del nord presso le quali si trovavano alcuni dipendenti dell'azienda, ma nelle quali lui in quel momento non si trovava) tali spese.
Circa gli altri testi, premesso che ovviamente gli stessi possono riferire solo circa quanto hanno direttamente avuto modo di fare o di vedere (e p.e. Parte_2
non ha indicato di quali e quanti lavoratori si occupasse: “ADR. “ Nel mese di marzo
2020 non abbiamo lavorato. Noi eravamo a Faenza e dovevamo lavorare nel cantiere presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Faenza, ci recavamo al mattino presso il
pagina 5 di 7 cantiere per vedere se potevamo lavorare o meno e siamo stati sempre rimandati a casa dal capocantiere”; del tutto identicamente “Nel mese di Controparte_2
marzo 2020 noi ci trovavamo a Faenza e dovevamo lavorare in un cantiere in un ospedale. Poiché non sapevamo se potevamo lavorare o meno al mattino ci recavamo sul cantiere per sapere cosa fare ed in quel periodo ci hanno sempre rimandato nei nostri alloggi senza lavorare”), va ritenuto che tali generiche testimonianze, per giunta
“parentali”, non possano evidentemente prevalere sul risultato dell'acquisizione documentale delle presenze dei lavoratori (in appalto/trasferta) risultanti presso le committenti (va segnalato che l'opponente ha addirittura fatturato alla controparte le prestazioni rese dai lavoratori in distacco nel cantiere di Faenza nel periodo di marzo del
2020, per quasi 18.000,00 euro: doc. 13 con correlata contabilità di cantiere CP_1
dimostrativa).
Circa le spese, poi, appurato che le stesse erano pagate direttamente dall'azienda (v. informazioni del LRPT), le testimonianze di semplici dipendenti chiamati ad anticipare notevoli moli di denaro proprio per esigenze datoriali per poi vederseli rimborsate successivamente in busta paga non risulta credibile (e non a caso Parte_2
dopo essere partito in quarta, ritratta: “Cap.d) “ E' vero. Normalmente io
[...]
Par anticipavo i soldi per le necessità dei ragazzi ed mi rimborsava in busta paga. Mi spiego meglio, le spese mi venivano anticipate in busta paga all'inizio ed io utilizzavo tali soldi se avevo delle spese in eccesso io le anticipavo e poi mi venivano rimborsate in Par busta paga da ”; poco convincenti anche le dichiarazioni di
[...]
secondo il quale “Cap.d) “ E' vero. I costi per i pasti li anticipavo io e poi CP_2
mi venivano rimborsati dall'azienda” Cap.e) “ L'azienda mi anticipava in busta i soldi per le spese dei materiali che servivano agli operai”).
E ciò al netto del fatto che, come detto, non è presente la documentazione contabile a comprova di questo.
In conclusione, l'opposizione va respinta, non risultando provata l'esistenza delle – contestate da – somme esenti da contribuzione così come genericamente allegato CP_1
pagina 6 di 7 in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
10.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MENDITTO LUIGI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato LUPOLI MARIA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI pagina 1 di 7 N. R.G. 486/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 486/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. MENDITTO LUIGI Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proponeva opposizione avverso avviso di Parte_1
addebito 32820230000867353 (per totali € 350.581,93).
resisteva al ricorso. CP_1
pagina 2 di 7 Con la prima questione parte ricorrente lambisce (“Per quanto sopra e venendo a quanto ci impegna, il dato rilevante nelle scritturazioni sul Libro unico è la necessaria corrispondenza tra quanto di fatto erogato al lavoratore e quanto, invece, risultante sul
LUL, per cui la sanzione prevista dall'art. 39 del D.L. 112/2008, convertito dalla L.
133/2008, non è applicabile nei casi in cui le somme erogate al lavoratore siano effettivamente quelle risultanti dal LUL, pur differenziandosi da quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. Difatti se le somme erogate corrispondono a quelle formalizzate nel LUL, l'eventuale accertamento, da parte del personale ispettivo, di inosservanze ai precetti contrattuali collettivi, non determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ma l'attivazione dell'istituto della diffida accertativa.”) il tema di cui al minimale contributivo (L. n. 389/1989), ma senza toccare la contestazione di , che ha riguardo alla contribuzione e non a sanzioni erogate dall'autorità CP_1
amministrativa a mezzo di ordinanza ingiunzione (ed al netto della questione – avanzata dalla difesa in memoria difensiva – dell'applicabilità al caso di specie anche CP_1
dell'istituto dell'imponibile virtuale di cui all'art.29 del D.L. n.244/1995, conv. in
L.341/1995 [l'opponente lavorava nel campo dell'edilizia, nonché dell'impiantistica idraulica collegata all'edilizia], fermo restando che la giurisprudenza della S.C. sembra interpretare l'istituto del minimale contributivo di cui alla L. del 1989 in chiave in imponibile virtuale – Cass. n. 23360/2021 : “In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989
(conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo” – ciò che renderebbe la successiva previsione predisposta per il settore edile nel 1995 di difficile utilità).
Peraltro, c'è certamente evasione, con applicazione del relativo regime di interessi e sanzioni nell'ipotesi di difformità tra importi indicati a titolo di retribuzione (in busta paga) e quelli realmente spettanti (L. 23 dicembre 2000, n.388, art. 116, 8° comma: “I
pagina 3 di 7 soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: … b) in caso di evasione connessa a registrazioni
o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”).
Sulla questione delle spese relative alle trasferte parte opponente si limita ad esporre il dato normativo, ma senza entrare nel merito delle contestazioni, anche contabili, che gli ha analiticamente quanto specificamente mosso . CP_1
Considerato che in materia di esenzione contributiva è il contribuente ad essere onerato della prova, il rigetto della censura (“Ciò posto, anche sotto tale profilo, l'ente impositore ha cercato di imputare somme maggiori che sfuggivano dalla tassazione”), che è del tutto generica ancora prima di essere manifestamente infondata, porta alla conseguenza che i contributi sono dovuti così come calcolati nel verbale.
Stessa impostazione circa i rimborsi spese (“Le spese sostenute non possono essere ricondotte per puro sospetto a retribuzione e considerarla base imponibile ai fini previdenziali e fiscali, come è stato e ciò merita sistemazione, con l'annullamento dell'atto opposto.”), alla luce del principio sopra enunciato e tenuto conto delle dichiarazioni dello stesso L.R.P.T. ( ) rese in fase ispettiva e Persona_1
secondo il quale i lavoratori erano essenzialmente spesati di tutto per le loro trasferte
(dal che non si comprendono gli enormi importi a titolo di rimborso spese presenti nelle buste paga e che correttamente non può che imputare ad imponibile evaso), salvo CP_1
alcune spese anticipate dai lavoratori e poi rimborsate dal datore dietro presentazione degli scontrini (poi ovviamente scomparsi e non prodotti in questa sede, né tantomeno in sede ispettiva).
pagina 4 di 7 Sul primo (marzo-giugno 2020) periodo VI (in relazione al quale ha CP_1
evidenziato (1) che alcuni lavoratori in cassa integrazione risultano avere svolto giornate lavorative presso la committenza, oltre al fatto (2) che risultano inseriti anche qui rimborsi spese indimostrate nelle buste paga) parte opponente sostiene che tali spese fossero dovute ad esigenze di mantenere i lavoratori bloccati in trasferta dalla normativa emergenziale.
Formula all'uopo anche un capitolato testimoniale (“a) Vero che nel mese di marzo 2020 nessun operaio ha prestato giornate lavorative;
b) Vero che a causa delle restrizioni siete rimasti bloccati presso i luoghi di lavoro e quindi fuori regione rispetto a quella di appartenenza;
c) Vero che lei si occupava della gestione delle necessità degli operai;
d)
Vero che lei anticipava tali costi che le venivano poi rimborsati in busta;
e) Vero che allo stesso modo la società datrice le anticipava nella busta paga somme per la gestione delle spese degli operai;
f) Vero che lei era persona di fiducia del sig. Per_1
”).
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Sul punto, in realtà, vale quanto detto sopra sulle spese in generale, ossia che esse, per di più se rilevanti, non possono non avere una traccia contabile, una giustificazione da esibire prima ad e poi in questa sede giudiziale. CP_1
Non a caso il teste , pur dando atto di una verosimiglianza degli Testimone_1
assunti attorei, ha chiaramente indicato di essere rientrato presso la propria residenza (al sud) l' 8.3.2020, dal che ne risulta non verosimiglianza circa il fatto che egli abbia effettuato con denaro proprio in loco (nelle città del nord presso le quali si trovavano alcuni dipendenti dell'azienda, ma nelle quali lui in quel momento non si trovava) tali spese.
Circa gli altri testi, premesso che ovviamente gli stessi possono riferire solo circa quanto hanno direttamente avuto modo di fare o di vedere (e p.e. Parte_2
non ha indicato di quali e quanti lavoratori si occupasse: “ADR. “ Nel mese di marzo
2020 non abbiamo lavorato. Noi eravamo a Faenza e dovevamo lavorare nel cantiere presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Faenza, ci recavamo al mattino presso il
pagina 5 di 7 cantiere per vedere se potevamo lavorare o meno e siamo stati sempre rimandati a casa dal capocantiere”; del tutto identicamente “Nel mese di Controparte_2
marzo 2020 noi ci trovavamo a Faenza e dovevamo lavorare in un cantiere in un ospedale. Poiché non sapevamo se potevamo lavorare o meno al mattino ci recavamo sul cantiere per sapere cosa fare ed in quel periodo ci hanno sempre rimandato nei nostri alloggi senza lavorare”), va ritenuto che tali generiche testimonianze, per giunta
“parentali”, non possano evidentemente prevalere sul risultato dell'acquisizione documentale delle presenze dei lavoratori (in appalto/trasferta) risultanti presso le committenti (va segnalato che l'opponente ha addirittura fatturato alla controparte le prestazioni rese dai lavoratori in distacco nel cantiere di Faenza nel periodo di marzo del
2020, per quasi 18.000,00 euro: doc. 13 con correlata contabilità di cantiere CP_1
dimostrativa).
Circa le spese, poi, appurato che le stesse erano pagate direttamente dall'azienda (v. informazioni del LRPT), le testimonianze di semplici dipendenti chiamati ad anticipare notevoli moli di denaro proprio per esigenze datoriali per poi vederseli rimborsate successivamente in busta paga non risulta credibile (e non a caso Parte_2
dopo essere partito in quarta, ritratta: “Cap.d) “ E' vero. Normalmente io
[...]
Par anticipavo i soldi per le necessità dei ragazzi ed mi rimborsava in busta paga. Mi spiego meglio, le spese mi venivano anticipate in busta paga all'inizio ed io utilizzavo tali soldi se avevo delle spese in eccesso io le anticipavo e poi mi venivano rimborsate in Par busta paga da ”; poco convincenti anche le dichiarazioni di
[...]
secondo il quale “Cap.d) “ E' vero. I costi per i pasti li anticipavo io e poi CP_2
mi venivano rimborsati dall'azienda” Cap.e) “ L'azienda mi anticipava in busta i soldi per le spese dei materiali che servivano agli operai”).
E ciò al netto del fatto che, come detto, non è presente la documentazione contabile a comprova di questo.
In conclusione, l'opposizione va respinta, non risultando provata l'esistenza delle – contestate da – somme esenti da contribuzione così come genericamente allegato CP_1
pagina 6 di 7 in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
10.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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