Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 367/2023 R.G.AA.CC.
OGGETTO: opposizione a d.i.
VERTENTE
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Marsala nella Via Parte_1 C.F._1
Libertà, 12 presso lo Studio dell'Avv. Angelo DI GIROLAMO ( c. f.: – pec C.F._2
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di Email_1 mandato in atti
//OPPONENTE//
E
c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. Controparte_1
, REA n. 432072, P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., quale procuratrice P.IVA_1 P.IVA_2 generale di c.f- e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Controparte_2 al n. , REA n. 420580, PI , in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e P.IVA_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Roberto Franco ( ) ed elettivamente domiciliata, giusta procura alle CodiceFiscale_3 liti in atti, presso lo studio del nominato avvocato in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3, nonché presso il seguente recapito PEC Email_2
//OPPOSTA//
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
07.10.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.904/2022, emesso dal Tribunale di Marsala il 28.12.2022, con il quale le veniva ingiunto, in qualità di coobbligata, il pagamento di € 9.540,29, oltre gli interessi e le spese per saldo debitore del finanziamento “Prestito Personale e Carta di Credito ” n° 88280 concluso tra CP_3 [...] ed il Sig. (debitore principale) il 18 ottobre 2005. Controparte_4 Parte_2
Si costituiva l'opposta e contestando quanto ex adverso sostenuto, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate da parte opponente, la conferma del d.i. opposto con condanna dell'opponente al pagamento di quanto all'esito dovuto;
in subordine, la condanna dell'opponente alla restituzione a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. ed in via istruttoria, la verificazione delle scritture e delle firme disconosciute.
Negata la provvisoria esecutività del d.i. opposto e disposta la mediazione obbligatoria, l'opponente, alla prima udienza utile, chiedeva che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc e depositate dall'opponente memorie n.1,2 e 3 e dall'opposta memoria n.2 e 3, la causa, istruita solo con documentazione, veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. , ridotti a gg 30 per il deposito di comparse conclusionali e a gg 20 per il deposito di eventuali repliche..
L'opposizione proposta va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Va però preliminarmente respinta l'eccepita improcedibilità della domanda.
Infatti, in merito all' eccezione di improcedibilità della domanda per svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad organismo territorialmente incompetente e per difetto di procura dell'avv. Roberto
Franco a rappresentare la parte in sede di mediazione, è sufficiente, per il suo rigetto, esaminare il verbale di mediazione in atti, da cui evincere, da un lato, che il procedimento di mediazione ha avuto regolare svolgimento davanti all'Organismo di mediazione InMEDIO territorialmente competenze, poiché avente sede in Marsala e, dall'altro, che l'avv. Roberto Franco, procuratore legale, interveniva alla mediazione quale procuratore sostanziale, essendo munito di procura speciale inviata all'Organismo e al mediatore e ciò senza sottacere che l'opponente ha aderito e partecipato all'incontro di mediazione, senza sollevare alcuna contestazione in punto di incompetenza e difetto di procura (cfr.verbale di mediazione in atti).
Sempre preliminarmente va esaminata anche l'eccepita carenza di legittimazione attiva.
Invero, richiamando al riguardo la recente pronuncia della Suprema Corte ( Cass. Civ., Sez.III, 20 novembre 2024, n.29872) che ha affermato che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo ( capitale, interessi, spese, danni, etc), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'AL
(in tal senso anche Cass. N.10860/2024; Cass. N.4277/2023; Cass. N.17944/2023; Cass. N.21821/2023;
Cass., 9412/2023), va osservato che l'opposta ha provato per tabulas la titolarità del suo diritto, provando l'avvenuta cessione e la riconducibilità del credito de quo alla suddetta cessione in blocco, avendo depositato : l'avviso di cessione credito pro soluto da a pubblicato su G.U. n. 32 del CP_4 CP_5
15.3.2014 (cfr. Doc. 1 all. memoria 183 n. 2 c.p.c.); l'avviso di cessione crediti pro soluto da a Pt_3 [...]
, pubblicato per estratto su Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 136 del 16/11/2021 (doc. CP_2 all. 4 fasc. monitorio); il contratto di cessione dei crediti (cfr. doc. all. 5 fasc. monitorio); l'estratto del dettaglio dei crediti ceduti, omissato in relazione ai dati sensibili, ove la posizione debitoria intestata all'odierno opponente è chiaramente indicata (cfr. doc. all. 3 comparsa di risposta – in cui si rinviene, da sinistra verso destra, il numero di pratica ed il numero del contratto (10088280); la comunicazione di cessione del credito in cui risulta stampato il numero di riferimento del rapporto di finanziamento (cfr. doc.
4 all. comparsa di risposta – doc. all. 2 memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c.); la dichiarazione redatta e sottoscritta per conto della società in cui la cedente conferma che il credito per cui si procede, CP_6 avente ad oggetto il contratto di finanziamento n. 10088280 stipulato con Controparte_4 rientra tra i crediti oggetto di cessione in blocco (cfr. doc. 5 al. comparsa di risposta); verbale assemblea conferimento ramo d'azienda (cfr. doc. 3 all. memoria 183 n. 2 c.p.c); visura camerale Controparte_2
(cfr. doc.4 all. memoria 183 n. 2 c.p.c); Mandato da “ a “ Controparte_2 Controparte_1
(cfr. doc.5 all. memoria 183 n. 2 c.p.c); verbale di assemblea del 20.4.2020 (cfr. doc.6 all. memoria
[...]
183 n. 2 c.p.c e procura del 5.8.2022 (cfr. doc.7 all. memoria 183 n. 2 c.p.c).
Documentazione tutta che, valutata unitamente al possesso da parte della cessionaria del titolo esecutivo, porta a far ritenere (astrattamente) sussistente la legittimazione attiva della Controparte_7
Concretamente però detta legittimazione attiva è risultata, all'esito della compiuta istruttoria, carente nei confronti dell'odierna opponente, essendo risultato provato che le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento in questione non siano riferibili all'opponente, con conseguente impossibilità dell'opposta di far valere la propria pretesa nei confronti della coobbligata ingiunta.
E' successo infatti che l'opponente ha disconosciuto in modo chiaro, inequivoco, specifico e determinato, le apparenti sue sottoscrizioni apposte sul contratto di “Prestito Personale e Carta di Credito CP_3
” n° 88280 del 18 ottobre 2005, in ordine alle quali ha proposto istanza di verificazione ex
[...] CP_2 art.216 c.p.c. anche a mezzo di ctu grafologica, che però non è stata disposta, non tanto perché sollevata in modo condizionato e dipendente, affermando la giurisprudenza costante (da ultimo, Cass., sentenza n.20533 del 17 luglio 2023) financo una verificazione implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, quanto perché gli elementi già acquisiti si ritengono sufficienti per una pronuncia al riguardo.
Ed invero, rammentato che il giudice non è obbligato a disporre la ctu grafologica ogni qual volta vi sia un'istanza di verificazione e che la ctu possa risultare superflua qualora possa desumersi la veridicità/non veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite (cfr. Cass., 12695/2008) ed escluso che le firme della apposte sul finanziamento possano considerarsi tacitamente riconosciute, atteso che Parte_1 non vi è prova che l'opponente, e non invece il debitore principale, prima del giudizio abbia dato parziale volontaria esecuzione al contratto di finanziamento in questione e considerato che l'opponente, entro il termine perentorio della prima difesa successiva alla produzione, ha disconosciuto anche la sottoscrizione dell'avviso di consegna del 15.02.2022 (cfr.all 2 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, cpc), non può non evidenziarsi che attraverso un semplice esame visivo delle firme disconosciute e da verificare e di quelle (di comparazione) apposte sulla carta d'identità e sulla procura ad litem versate in atti e non contestate, è possibile riscontrare significative divergenze e quindi accertare la non veridicità delle firme in verifica. Infatti, evidenti e manifeste sono le differenze grafico-letterali che ictu oculi emergono;
basti ad esempio attenzionare, nelle firme di comparazione, le lettere “a” finale di e la lettera “S” di , Pt_1 Parte_1 che hanno, rispettivamente, nella loro anatomia un ^occhiello^ che chiude in basso, a sinistra ed una
^spina^ in linea retta verticale con un ^occhiello^ chiuso sulla sua parte superiore, elementi questi non presenti nelle sottoscrizioni del finanziamento contestato.
Vanno quindi dichiarate non autentiche le sottoscrizioni del finanziamento con conseguente inutilizzabilità assoluta, nei riguardi della parte che lo ha disconosciuto, del contratto di finanziamento de quo, a cui non può attribuirsi alcuna rilevanza probatoria, con l'ulteriore conseguenza dell'assorbimento degli ulteriori motivi d'opposizione e della revoca del d.i. opposto limitatamente alla condanna in solido della
. Parte_1
Va invece rigettata la domanda di condanna dell'opposta per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c a fronte della totale mancanza di prova del danno quale conseguenza dell'azione processuale prima di CA IFIS, poi di . CP_1
In conclusione, l'opposizione va accolta.
Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza, per cui le stesse vanno poste a carico dell' opposta e si liquidano come in dispositivo ex DM
55/2014, aggiornati al DM 147/2022 , tenuto conto del valore della causa (Scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00), della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, dei risultati utili conseguiti e della mancanza di istruttoria, se non documentale (valore medio per ogni fase, ad eccezione della fase istruttoria con valore minimo).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 367/2023, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca, limitatamente a , il decreto ingiuntivo n. Parte_1
904/2022 emesso dal Tribunale di Marsala il 28-30/12/2022.
Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv Angelo Di Girolamo.
Cosi' deciso in Marsala, 02.01.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo