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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1154/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.12.1974 e residente in [...], elettivamente domiciliato a
SORTINO (SR), VIA R. IT N. 20/A, presso lo studio legale dell'avv. MARIA
LO CA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Trav. “Serramendola” n. 80, elettivamente domiciliata a SORTINO (SR), VIA R. IT
N. 20/A, presso lo studio legale dell'avv. MARIA LO CA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 8.5.2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 14.4.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 1.9.1999 (Atto n. 31,
Parte II, Serie A, Anno 1999).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio a Capo d'Orlando (ME) il giorno 1.9.1999;
-che nel corso del quale è nata la figlia il 9.10.2002, maggiorenne e non economicamente Per_1 indipendente;
-di essersi separati con sentenza n. 1675/2023 del Tribunale di Siracusa, emessa il 25.9.2023, e di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 20.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione summenzionata, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
- Porre a carico del signor un contributo al mantenimento ordinario della figlia nella misura Pt_1 di euro 250,00 mensili, da rivalutare annualmente, secondo gli indici ISTAT. Quanto alle modalità di pagamento del predetto contributo, si precisa che per tutta la durata del contratto di locazione, stipulato per esigenze di studio ed avente ad oggetto immobile sito in Catania, l'importo sarà versato direttamente al locatore;
successivamente al compimento degli studi universitari, sarà versato direttamente alla figlia, in ragione della maggiore età;
- Ciascuno dei coniugi provvederà, nella misura del 50% ciascuno, alle spese di natura straordinaria necessarie per la figlia, individuate secondo le “Linee guida sul mantenimento dei figli minori”, in vigore presso l'intestato Tribunale;
pagina 2 di 3 - Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
- I coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto economico tra gli stessi pendente e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo e/o causale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_3 CP_1
, a Capo d'Orlando, il giorno 1.9.1999 (Atto n. 31, Parte II, Serie A, Anno 1999), in
[...] conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di CAPO D'ORLANDO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1154/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.12.1974 e residente in [...], elettivamente domiciliato a
SORTINO (SR), VIA R. IT N. 20/A, presso lo studio legale dell'avv. MARIA
LO CA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Trav. “Serramendola” n. 80, elettivamente domiciliata a SORTINO (SR), VIA R. IT
N. 20/A, presso lo studio legale dell'avv. MARIA LO CA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 8.5.2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 14.4.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 1.9.1999 (Atto n. 31,
Parte II, Serie A, Anno 1999).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio a Capo d'Orlando (ME) il giorno 1.9.1999;
-che nel corso del quale è nata la figlia il 9.10.2002, maggiorenne e non economicamente Per_1 indipendente;
-di essersi separati con sentenza n. 1675/2023 del Tribunale di Siracusa, emessa il 25.9.2023, e di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 20.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione summenzionata, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
- Porre a carico del signor un contributo al mantenimento ordinario della figlia nella misura Pt_1 di euro 250,00 mensili, da rivalutare annualmente, secondo gli indici ISTAT. Quanto alle modalità di pagamento del predetto contributo, si precisa che per tutta la durata del contratto di locazione, stipulato per esigenze di studio ed avente ad oggetto immobile sito in Catania, l'importo sarà versato direttamente al locatore;
successivamente al compimento degli studi universitari, sarà versato direttamente alla figlia, in ragione della maggiore età;
- Ciascuno dei coniugi provvederà, nella misura del 50% ciascuno, alle spese di natura straordinaria necessarie per la figlia, individuate secondo le “Linee guida sul mantenimento dei figli minori”, in vigore presso l'intestato Tribunale;
pagina 2 di 3 - Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
- I coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto economico tra gli stessi pendente e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo e/o causale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_3 CP_1
, a Capo d'Orlando, il giorno 1.9.1999 (Atto n. 31, Parte II, Serie A, Anno 1999), in
[...] conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di CAPO D'ORLANDO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3