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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25.02.2025, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. MORANDI FRANCESCA ROMANA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ), nata in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza del 25.02.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio civile con a NI (PAPUA Parte_1 Controparte_1
NUOVA GUINEA) in data 27.01.2010 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile di PONTERANICA,
1 anno 2013, atto n. 12, parte II, serie C,) dalla cui unione non sono nati i figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale.
All'udienza di comparizione del 25.02.2025, il Giudice relatore, rilevata la rituale notificazione del ricorso- decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, ne dichiarava la contumacia ex art. 171 c.p.c.; il difensore dell'attore rilevava poi che il signor non era potuto Pt_1 comparire in udienza per problemi di salute e dichiarava che il proprio assistito non aveva contatti con la signora da quando lo stesso aveva lasciato la Papua Nuova Guinea, avendo totalmente perso i contatti con la CP_1 stessa. Il difensore dell'attore chiedeva pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione, stante l'assenza di istanze di natura istruttoria, precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati, seppur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinava la discussione orale della causa in udienza e tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale della convenuta, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione personale di e , i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile a NI (PAPUA NUOVA GUINEA), in data 27.01.2010 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile di PONTERANICA, anno 2013, atto n. 12, parte II, serie C); dichiara irripetibili le spese di lite.
2 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di PONTERANICA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25.02.2025, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. MORANDI FRANCESCA ROMANA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ), nata in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza del 25.02.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio civile con a NI (PAPUA Parte_1 Controparte_1
NUOVA GUINEA) in data 27.01.2010 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile di PONTERANICA,
1 anno 2013, atto n. 12, parte II, serie C,) dalla cui unione non sono nati i figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale.
All'udienza di comparizione del 25.02.2025, il Giudice relatore, rilevata la rituale notificazione del ricorso- decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, ne dichiarava la contumacia ex art. 171 c.p.c.; il difensore dell'attore rilevava poi che il signor non era potuto Pt_1 comparire in udienza per problemi di salute e dichiarava che il proprio assistito non aveva contatti con la signora da quando lo stesso aveva lasciato la Papua Nuova Guinea, avendo totalmente perso i contatti con la CP_1 stessa. Il difensore dell'attore chiedeva pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione, stante l'assenza di istanze di natura istruttoria, precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati, seppur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinava la discussione orale della causa in udienza e tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale della convenuta, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione personale di e , i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile a NI (PAPUA NUOVA GUINEA), in data 27.01.2010 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile di PONTERANICA, anno 2013, atto n. 12, parte II, serie C); dichiara irripetibili le spese di lite.
2 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di PONTERANICA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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