Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
rappresentata e difesa dall'avv. MARRONE STEFANO, Parte_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
contro
rappresentato e difeso dall'avv. MERLIN ANGELO, Controparte_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
- Resistente -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con domiciliazione presso la madre a Camponogara.
Pag. 1 di 9
dal venerdì pomeriggio, quando l'andrà a prendere all'uscita da scuola, dal centro estivo o a casa della madre, al lunedì mattina quando la riporterà a scuola, al centro estivo o a casa della madre;
ove il papà per problemi di lavoro non potesse riportare la bambina il lunedì mattina, la riporterà la domenica sera entro le ore 21.00,
avvertendo del cambiamento tempestivamente la mamma;
Il padre terrà con sé un giorno, nella settimana in cui non Per_1
trascorrerà con lei il week end, il mercoledì dall'uscita da scuola,
dal centro estivo o da casa della mamma, dove il padre l'andrà a prendere, fino alla mattina del giovedì quando la riaccompagnerà a scuola, al centro estivo o a casa della mamma. Ove il papà non possa tenerla con sé il mercoledì potrà tenerla con le stesse modalità il martedì, previo tempestivo avviso alla madre. Durante le vacanze di
Natale, trascorrerà con la mamma la vigilia e con il papà il Per_1
pranzo di Natale e, a settimana alterne, una settimana dal 24 al 30
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascuno dei genitori.
Quest'anno la mamma terrà con sé la figlia la settimana dal 24 al
30 dicembre. Le parti possono comunque sempre accordarsi diversamente con congruo anticipo. I genitori rimarranno ad anni alterni con durante le vacanze pasquali, salvo diversi accordi. Per_1
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto alle ulteriori festività e/o ponti scolastici, la figlia li trascorrerà ad anni alterni con
Pag. 2 di 9 ciascun genitore (ponte del 1/11 e ponte del 8/12 da un lato e il
25 aprile ed il 1 maggio dall'altro).
Il sig. si impegna a versare alla madre a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia la somma di 300,00 euro Per_1
mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza da dicembre 2024, entro il 5 di ogni mese. Il sig.
rinuncia alla percezione dell'Assegno Unico in favore CP_1
della SI , dichiarando di rimettere la querela sporta in Pt_1
data 23.1.2024 al riguardo con accettazione della rinuncia della
SI . Inoltre verserà il 50% delle spese straordinarie come CP_2
da protocollo di questo Tribunale.
Il tutto a spese compensate, con rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 12.6.2024 la ricorrente Parte_1
esponeva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale nasceva il 23.9.2017 a Chioggia Chiereghin
Gaia, minorenne;
che, in seguito, venuti meno i presupposti per la continuazione della relazione, aveva presentato ricorso il 18.4.2019
per la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi della minore. All'esito del
Pag. 3 di 9 procedimento, il Tribunale di Venezia disponeva con decreto del
23.09.2019:
“- dispone l'affidamento condiviso della minore ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
; Parte_1
- dispone il padre possa vedere e tenere con sé secondo le Per_1
modalità indicate dalla ricorrente e a partire dal compimento de
terzo anno di età della minore a week-end alternati dal sabato dalle
ore 10,00 alla domenica 12,00 ed un pomeriggio alla settimana dalle
ore 16,00 alle ore 19 e 30; a partire dal quarto anno di età, oltre
a dette modalità, anche per metà delle vacanze natalizie e pasquali,
alternando di anno in anno le diverse festività, e per un periodo
di due settimane anche non consecutive in estate, da concordare entro
il 31 maggio di ogni anno tra genitori;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di Parte_1
contributo nel mantenimento della figlia minore, la somma di €250,00,
soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al
concorso nella misura del 50%”.
Tuttavia, come asserito dalla ricorrente, il , rispetto CP_1
alle suddette disposizioni, rimaneva inadempiente sotto vari profili, a tal punto che la assumeva la decisione di proporre Pt_1
domanda volta a modificare, nell'interesse della minore, le precedenti statuizioni del Tribunale di Venezia in punto di affido ed esercizio del diritto di visita da parte del padre, nei seguenti termini:
Pag. 4 di 9 “1) disporre l'affidamento esclusivo di in capo alla Persona_2
ricorrente attesa la tenera età della piccola e la condotta ostativa
paterna, con residenza presso la stessa;
2) limitare a favore del padre l'esercizio del diritto di visita con
modalità protetta o con quella ritenuta di giustizia quantomeno pro
tempore;
3) Imporre in capo a l'obbligo di corrispondere Controparte_1
un assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento della figlia
minore , dell'importo di almeno euro 500,00 ovvero del diverso Per_1
ritenuto di giustizia, oltre ai due terzi delle spese straordinarie,
mediche, scolastiche, sportive e ricreative della minore come da
protocollo vigente oltre alla corresponsione integrale dell'assegno
unico alla madre con cui la piccola vive”.
Regolarmente notificato, il resistente si costituiva in data
15.10.2024, contestando integralmente i fatti come rappresentati da controparte e chiedendo:
“1) Disporre che la figlia minore resti affidata in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per lei
decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte
singolarmente dal genitore con il quale la figlia di volta in volta
si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
2) Disporre che la figlia rimanga collocata prevalentemente Per_1
presso la Madre e che il Padre abbia facoltà di tenerla con sé
secondo le seguenti modalità:
Pag. 5 di 9 - A fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine della
scuola alla domenica sera, mentre nel periodo estivo fino al lunedì
mattina alle ore 11:00;
- Un giorno a settimana con pernottamento il giovedì dalle ore 9:00
durante il periodo estivo o dal termine della scuola, mentre durante
il periodo scolastico dal termine della scuola fino alle 21:00;
- Durante le vacanze di Natale il Padre trascorrerà con la figlia,
ad anni alterni con la madre, il giorno di Natale o di Capodanno e
una settimana dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Durante le vacanze Pasquali il Padre trascorrerà con la figlia, ad
anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo e metà delle vacanze. Durante le vacanze estive il Padre
potrà trascorrere con la figlia almeno due settimane, anche non
consecutive, da concordarsi con la Madre entro il 31 maggio di ogni
anno.
- Quanto alle ulteriori festività e/o ponti scolastici, la figlia
li trascorrerà con il genitore che è di turno in quel momento.
- I genitori concorderanno inoltre di comune accordo altre modalità
di visita, compatibilmente agli impegni degli stessi ed in base alle
esigenze della figlia. I genitori, inoltre, vista la distanza della
nuova residenza della figlia minore, si troveranno a metà strada per
favorire il ritiro e la riconsegna.
- Disporre che il padre contribuisca al mantenimento di con il Per_1
versamento alla Madre, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo
di € 250,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre
Pag. 6 di 9 all'50% delle spese straordinarie, così come individuate dal
Protocollo del Tribunale di Venezia”.
All'udienza del 14.11.2024 le parti comparivano personalmente e rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle questioni controverse e i rispettivi procuratori concludevano conformemente all'accordo raggiunto, rinunciando ai termini di cui all'art. 473
bis.28 c.p.c. Il Giudice, di conseguenza, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati, ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata dalle parti, questo Giudice
ritiene di poter recepire le condizioni concordate dai genitori in punto di regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse della figlia minore.
Considerato l'esito del procedimento e attesa la concorde richiesta delle parti, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui al decreto n. cron.
12940/2019 del Tribunale di Venezia del 23.09.2024 in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della figlia
[...]
, nata il [...], nei seguenti termini: Per_2
- La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, con domiciliazione presso la madre a Camponogara.
Pag. 7 di 9 - Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati,
dal venerdì pomeriggio, quando l'andrà a prendere all'uscita da scuola, dal centro estivo o a casa della madre, al lunedì mattina quando la riporterà a scuola, al centro estivo o a casa della madre;
ove il papà per problemi di lavoro non potesse riportare la bambina il lunedì mattina, la riporterà la domenica sera entro le ore 21.00,
avvertendo del cambiamento tempestivamente la mamma;
- Il padre terrà con sé un giorno, nella settimana in cui non Per_1
trascorrerà con lei il week end, il mercoledì dall'uscita da scuola,
dal centro estivo o da casa della mamma, dove il padre l'andrà a prendere, fino alla mattina del giovedì quando la riaccompagnerà a scuola, al centro estivo o a casa della mamma. Ove il papà non possa tenerla con sé il mercoledì potrà tenerla con le stesse modalità il martedì, previo tempestivo avviso alla madre. Durante le vacanze di
Natale, trascorrerà con la mamma la vigilia e con il papà il Per_1
pranzo di Natale e, a settimana alterne, una settimana dal 24 al 30
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascuno dei genitori.
Quest'anno la mamma terrà con sé la figlia la settimana dal 24 al
30 dicembre. Le parti possono comunque sempre accordarsi diversamente con congruo anticipo. I genitori rimarranno ad anni alterni con durante le vacanze pasquali, salvo diversi accordi. Per_1
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto alle ulteriori festività e/o ponti scolastici, la figlia li trascorrerà ad anni alterni con
Pag. 8 di 9 ciascun genitore (ponte del 1/11 e ponte del 8/12 da un lato e il
25 aprile ed il 1 maggio dall'altro).
- Il sig. si impegna a versare alla madre a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia la somma di 300,00 euro Per_1
mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza da dicembre 2024., entro il 5 di ogni mese, oltre al 50%
delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
- Il sig. rinuncia alla percezione dell'Assegno Unico in CP_1
favore della SI , dichiarando di rimettere la querela Pt_1
sporta in data 23.1.2024 al riguardo con accettazione della rinuncia della SI . CP_2
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 9 di 9