Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-', rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Del Decreto commissariale n.-OMISSIS- con cui il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha chiesto il rigetto della richiesta proveniente dal Sig.-OMISSIS-, ottenere il contributo al ristoro del danno patrimoniale subito dai soggetti danneggiati da attività estorsive, previsto dalla Legge 23/2/99, n. 44 (“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”);
- Del provvedimento di rigetto dell'istanza del Sig. -OMISSIS- notificato dalla Prefettura Prot. N. -OMISSIS- (notificato in data 27.04.2021), in adesione alla suddetta richiesta del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
- Di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ad essi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 15/4/2022:
- Del sopravvenuto Decreto Commissariale n. -OMISSIS-con il quale il Commissario Straordinario del Governo rigetta la richiesta, proveniente dal Sig.-OMISSIS-, riguardante la spettanza del contributo al ristoro del danno patrimoniale subito dai soggetti danneggiati da attività estorsive previsto da Legge 23/2/99 n. 44 (“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”).
- Del provvedimento di rigetto dell'istanza del Sig. -OMISSIS- notificato dalla Prefettura Prot. N.-OMISSIS-, in adesione alla suddetta richiesta del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
- Di ogni atto ad essi connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ID LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 2 agosto 2018, il ricorrente presentava al Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura istanza di concessione dell’elargizione economica prevista dalla legge n. 44/99, perché in data -OMISSIS- egli era stato vittima di un incendio doloso a scopo estorsivo, che determinava ingenti danni allo stabilimento balneare denominato “ -OMISSIS- ”, sito in località -OMISSIS- e dal medesimo gestito in regime di concessione demaniale.
Tuttavia, il Commissario Straordinario adottava il provvedimento di diniego oggetto di impugnazione, che era fondato sulle seguenti ragioni:
- nel denunciare il fatto di reato, il ricorrente dichiarava di non aver subito richieste estorsive o minacce;
- il procedimento penale conseguente alla predetta denuncia era ancora in itinere ;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva reso parere contrario alla concessione del beneficio economico per difetto della condizione prevista dall’art. 4, comma 1, lett. d), della legge n. 44/99, sulla ritenuta insufficienza degli apporti collaborativi forniti dal ricorrente per la persecuzione delle condotte delittuose perpetrate a suo danno sin dal 2001, reticenze che avevano condotto la stessa Procura della Repubblica ad iscriverlo nel registro degli indagati nel 2016 per false informazioni al pubblico ministero.
2. Avverso, il diniego impugnato il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
- “ 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA EX LEGGE 23 FEBBRAIO 1999, N. 44/99. ECCESSO DI POTERE: ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, TRAVISAMENTO DEI FATTI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’; DIFETTO DI MOTIVAZIONE (VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90). ”.
- “ 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA EX LEGGE N. 44/99. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 3 COST. ECCESSO DI POTERE: IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE; MANIFESTA INGIUSTIZIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; SVIAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE DEL 29.04.2004. ”.
In sostanza, con i predetti mezzi il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per travisamento dei fatti.
In particolare, egli ritiene di avere fornito agli inquirenti tutte le informazioni in suo possesso per perseguire gli autori delle condotte delittuose perpetrate a suo danno sin dal 2001 e che, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per erroneità dei presupposti di fatto su cui lo stesso si fonda.
3. Dopo l’introduzione del giudizio, il ricorrente presentava istanza di riesame di un precedente diniego oppostogli dallo stesso ufficio del Commissario Straordinario su un’istanza di concessione della elargizione economica presentata nel 2009 e relativo ad altri episodi di danneggiamento di propri beni aziendali a fini estorsivi.
Tuttavia, anche la predetta istanza era denegata dall’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo, a seguito di una nuova valutazione negativa espressa dall’apposito Comitato su parere reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
4. Avverso il prefato provvedimento di conferma, il ricorrente ha prospettato, oltre i motivi già proposti con il ricorso introduttivo, il seguente, ulteriore motivo di gravame:
- “ 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 3 COST. ECCESSO DI POTERE: IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE; MANIFESTA INGIUSTIZIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; SVIAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE DEL 29.04.2004. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA EX LEGGE N. 44/99. ”.
Con il predetto mezzo, il ricorrente ritiene che anche il provvedimento di conferma del diniego del 2009 sia illegittimo per travisamento dei fatti, attesa la piena disponibilità del ricorrente a collaborare con l’Autorità Giudiziaria al fine di assicurare alla giustizia gli autori delle condotte estorsive di cui egli è stato vittima.
Inoltre, egli ha assunto che il beneficio economico gli spetterebbe sulla base della direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri di prevedere idonee misure indennitarie in favore dei soggetti vittime di reato.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2026 l’Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario e, all’esito della discussione, la causa è stata posta in decisione.
6. In via preliminare, il Collegio ritiene che l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale sia infondata sulla base delle seguenti ragioni.
6.1 In detta prospettiva, si osserva che, con il ricorso in scrutinio, come implementato da motivi aggiunti, il ricorrente ha fatto valere l’interesse legittimo alla concessione del beneficio economico in esame asseritamente leso dai provvedimenti oggetto delle domande caducatorie proposte.
Deve infatti rilevarsi che i provvedimenti impugnati costituiscono l’esito di procedimenti amministrativi caratterizzati non dal mero riscontro di requisiti e presupposti compiutamente predeterminati dalla norma attributiva del potere, ma dall’esercizio di una discrezionalità valutativa a cui non può che specularmente corrispondere una posizione di interesse legittimo in capo al ricorrente.
Invero, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, “ La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. ”, a condizione che “ a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. ” (art. 4, comma 1, legge n. 44/99).
In sostanza, soprattutto con riferimento alla condizione prevista dalla lettera d) del citato art. 4 legge n. 44/99, ai fini della concessione dell’elargizione l’autorità procedente deve compiere una valutazione dell’attività collaborativa del richiedente, che è espressione di discrezionalità amministrativa e che comporta la qualificazione in termini di interesse legittimo della posizione giuridica soggettiva in sua titolarità e fatta valere in giudizio.
Va, pertanto, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Ciò posto in via preliminare, nel merito il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente perché fondati sulle medesime ragioni fattuali, sono infondati alla luce delle seguenti considerazioni.
7.1 Come detto, i dinieghi avversati si fondano sulla ritenuta insussistenza della condizione per l’ammissione al beneficio economico prevista dall’art. 4, comma 1, lett. d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, id est essi si fondano sull’assunto della mancata esposizione all’Autorità Giudiziaria da parte del ricorrente “… di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza … ”, in relazione agli episodi estorsivi di cui egli è stato vittima a partire dal 2001.
Il ricorrente ha avversato la predetta motivazione, adducendo le numerose denunce che egli ha presentato sin dal 2001 e riferendo dei numerosi episodi di danneggiamenti estorsivi subiti sui propri beni aziendali a partire dalla medesima data.
7.2 Tuttavia, ritiene il Collegio che i provvedimenti impugnati si fondino su rilievi motivazionali non scalfiti dalle censure veicolate con i mezzi di impugnazione.
Invero, la Procura della Repubblica ha ritenuto di rendere parere negativo alla concessione della richiesta elargizione economica, rilevando la mancata piena collaborazione del ricorrente nella persecuzione degli autori delle condotte delittuose di cui egli è stato vittima, che ha comportato anche l’apertura di un procedimento penale a suo carico per false informazioni al P.M., procedimento ancora pendente con richiesta di archiviazione.
7.2 Ciò posto in punto di fatto, in via generale, il Collegio osserva che la ratio della condizione di ammissione al beneficio economico recata dalla lett. d) della legge n. 44/99, deve ravvisarsi nel pieno e incondizionato apporto collaborativo offerto dal richiedente al fine di assicurare alla giustizia gli autori delle condotte costituenti reato di cui è stato vittima.
In sostanza, la normativa in esame richiede, non solo che l’istante sia persona offesa di condotte delittuose finalizzate all’estorsione, ma che egli offra all’Autorità Giudiziaria tutti gli apporti finalizzati alla persecuzione degli autori dei delitti commessi; in sintesi, la legge richiede che venga spezzato il legame estorsivo tra autore e vittima affinché questi possa beneficiare delle provvidenze economiche dalla stessa previste.
7.3 Nel predetto contesto normativo, ritiene il Collegio che i provvedimenti impugnati vadano immuni dalle censure proposte con i mezzi in scrutinio, perché la riconosciuta condizione del ricorrente di vittima di numerose condotte delittuose non è di per sé sola sufficiente al riconoscimento dell’elargizione in parola.
Ai fini dell’ammissione al beneficio economico è altresì necessaria la prestazione da parte del richiedente di una piena collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per il perseguimento degli autori delle condotte delittuose di cui egli è stato vittima.
Nel caso di specie, siffatta piena collaborazione resta esclusa dalle condotte reticenti del ricorrente, le quali – in disparte la rilevanza penale delle stesse, siccome esclusa dall’Autorità Giudiziaria che pure lo aveva indagato per false informazioni – trovano conferma proprio nella documentazione allegata al ricorso.
Ed invero, in sede di denuncia dell’incendio doloso subito in data -OMISSIS-, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere “ mai ricevuto richieste estorsive o/o di altra natura ” (così nel verbale di ricezione di querela del -OMISSIS-; doc. all. 7 al ricorso).
Tuttavia, vi è evidenza agli atti del giudizio della circostanza che, nel mese di ottobre del 2015, il ricorrente era stato vittima proprio di una vicenda estorsiva (art. 629 c.p.), sia pure tentata (art. 56 c.p.), posta in essere, avvalendosi di modalità mafiose, da un individuo ritenuto vicino alla cosca di ‘-OMISSIS-, attiva nel comune di -OMISSIS- (cfr. capo F di imputazione di cui al decreto che disposte giudizio immediato, adottato dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. GIP-GUP in data -OMISSIS-, nell’ambito del Proc. Penale n.-OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A.).
7.4 La circostanza di fatto sottesa ai contestati dinieghi, secondo cui il ricorrente non ha offerto quella piena collaborazione necessaria ad accedere all’elargizione richiesta, non risulta, quindi, efficacemente confutata.
8. In definitiva, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è complessivamente infondato.
9. La particolarità della vicenda costituisce giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra la parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER LL, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
ID LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID LE | ER LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.