TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 67
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della normativa ex Legge 23 febbraio 1999, n. 44/99. Eccesso di potere: errore nella valutazione dei presupposti di legge, travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà; difetto di motivazione (violazione dell’art. 3 L. 241/90)

    La Procura della Repubblica ha ritenuto di rendere parere negativo alla concessione dell’elargizione economica, rilevando la mancata piena collaborazione del ricorrente nella persecuzione degli autori delle condotte delittuose di cui egli è stato vittima. La ratio della condizione di ammissione al beneficio economico è il pieno e incondizionato apporto collaborativo offerto dal richiedente. Nel caso di specie, tale piena collaborazione resta esclusa dalle condotte reticenti del ricorrente, che ha dichiarato di non aver ricevuto richieste estorsive nonostante vi fosse evidenza agli atti del giudizio di una vicenda estorsiva subita.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della normativa ex Legge n. 44/99. Violazione degli artt. 97, 3 Cost. Eccesso di potere: irragionevolezza e sproporzione; manifesta ingiustizia; difetto di motivazione; sviamento dell’azione amministrativa. Violazione della Direttiva 2004/80/CE del 29.04.2004

    La ratio della condizione di ammissione al beneficio economico è il pieno e incondizionato apporto collaborativo offerto dal richiedente. Nel caso di specie, tale piena collaborazione resta esclusa dalle condotte reticenti del ricorrente, che ha dichiarato di non aver ricevuto richieste estorsive nonostante vi fosse evidenza agli atti del giudizio di una vicenda estorsiva subita.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 97, 3 Cost. Eccesso di potere: irragionevolezza e sproporzione; manifesta ingiustizia; difetto di motivazione; sviamento dell’azione amministrativa. Violazione della Direttiva 2004/80/CE del 29.04.2004. Violazione e falsa applicazione della normativa ex Legge n. 44/99

    La Procura della Repubblica ha ritenuto di rendere parere negativo alla concessione dell’elargizione economica, rilevando la mancata piena collaborazione del ricorrente nella persecuzione degli autori delle condotte delittuose di cui egli è stato vittima. La ratio della condizione di ammissione al beneficio economico è il pieno e incondizionato apporto collaborativo offerto dal richiedente. Nel caso di specie, tale piena collaborazione resta esclusa dalle condotte reticenti del ricorrente, che ha dichiarato di non aver ricevuto richieste estorsive nonostante vi fosse evidenza agli atti del giudizio di una vicenda estorsiva subita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 67
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 67
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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