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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 01/10/2025, dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, prima se- zione civile, composta dai sigg.ri Magistrati dr. Angelo Piraino Presidente rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere con l'assistenza del Cancelliere dr.ssa Marzia Aronica viene chiamata la causa R.G. n. 936 dell'anno 2018 promossa da
Parte_1
,
[...]
CONTRO
, Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Angelo Incardona in sostituzione dell'avv. Franco Maria Merlino per
Parte_1
[...]
Nessuno è comparso per l' Controparte_1
Il difensore di parte appellante discute la causa, riportandosi alle richieste formulate nell'atto di appello e alle difese svolte nelle successive memorie e comparse conclusionali e chiede che la causa venga decisa.
LA CORTE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Si da atto che alle ore 12.30, terminata la camera di consiglio, viene ria- perto il presente processo verbale e che la Corte pronuncia sentenza dan- do lettura dell'allegata sentenza, nell'assenza delle parti, che si sono nelle more allontanate.
Il presente provvedimento viene redatto su do- cumento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Angelo Pi- raino, ai sensi dell'art. 196 quinques disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Angelo Piraino Presidente rel. est. dr.ssa Laura Petitti Consigliere dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere all'udienza del 1/10/2025, all'esito della discussione delle parti ha pro- nunciato e pubblicato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 936 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Franco Maria Merlino (PEC
[...]
e dell'avv. Giuseppe Prinzivalli Email_1
(PEC Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Anna Bucaria (PEC Email_3
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 88/2018, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composi- zione monocratica, in data 30/01/2018
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 d'appello sopra esposti, in accoglimento del presente gravame, previa immediata sospensione nella parte in cui dispone la condanna delle spese di lite a carico dell'odierna appellante, riformare la sentenza n.88/2018, resa in data 30 gennaio 2018 dal Tribunale di Trapani, Giudice dott. Gae- tano Sole, non notificata, nel giudizio di primo grado iscritto al n.1588/2016 R.G. e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dalla
confermando in ogni sua statui- Controparte_1 zione il decreto ingiuntivo n.298/2016 del 31.03.2016 concesso in favore della . Parte_1
Con consequenziale condanna dell' Controparte_1 alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«in via preliminare rigettare la formulata istanza di sospensione dell'appe- lata sentenza. Senza recesso alcuno e sempre in via preliminare, dichiarare inammissibi- le, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, l'appello proposto dalla Parte_2
per le ragioni indicate in atto;
[...] nel merito rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla confermando la sentenza n. Parte_1
88/2018 resa dal Tribunale di Civile di Trapani in data 30-01-2018 oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze profes- sionali difensive del grade di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 20/6/2016, l Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani la società
[...]
e in concordato preventivo, proponendo Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 298/2016 Del 31/03/2016, con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 29.287,82 a titolo di interessi da ritardato pagamento delle somme dovute in virtù dei SAL dal n. 1 al n. 17 relativi al contratto di appalto sottoscritto in data 9 novembre 2005 rep. 61480 avente ad oggetto «lavori di adeguamento ai requisiti minimi previsti dal DPR 14 gennaio 1997 dell'ospedale di Castelvetrano».
2. L'impresa opposta si costituiva con comparsa del 03/10/2016, chieden- do il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 88/2018 del 30/1/2018. Il tribunale di Trapani, acco- gliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condanna- va la società opposta al pagamento delle spese proces-suali, rigettando la
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 domanda proposta dalla medesima di condanna dell'opponente al risar- cimento del danno ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ. .
4. Con citazione del 16/04/2018 la società Parte_1
e in concordato preventivo ha proposto appello avverso la
[...] predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favo- re delle spese.
5. L' si è costituita con comparsa Controparte_1 del 16/7/2018, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
6. La causa è stata inizialmente posta in decisione con ordinanza del 9/2/2024 e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio. Le parti hanno, quindi, discusso la causa oralmente all'udienza del XX/Xx/xXXX, all'esito della quale è stata pronunciata la presente sentenza.
7. Con il primo motivo di impugnazione, la società attrice si duole del fatto che il provvedimento impugnato abbia ritenuto la legittimità del regola- mento contrattuale, nella parte in cui disciplinava l'esigibilità delle somme dovute in virtù dell'emissione dei certificati SAL in modo difforme dalle previsioni del capitolato generale di appalto di cui al D. M. n. 145 del 2000.
8. Il provvedimento impugnato, al riguardo, pur dando atto che ai sensi dell'art. 29 del C.G.A.. di cui al D.M. n. 145 del 2000 il termine per l'emis- sione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni Stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento e il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certi- ficato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, ha ritenuto che tale disciplina sia stata in concreto de- rogata dalle parti che, nel disciplinare la materia nel contratto di appalto sottoscritto, hanno rinviato alle previsioni del bando di gara che prevede- va, al contrario, che i pagamenti dovessero avvenire «compatibilmente con i tempi tecnici necessari per il perfezionamento dei provvedimenti che volta per volta saranno emessi dal Dipartimento Regionale Fondo Sanita- rio», e ciò tenuto conto della consapevolezza comune tra le parti del fatto che i lavori erano finanziati con fondi erogati da un'altra amministrazione.
9. A fronte di ciò, la società appellante afferma la natura inderogabile del- le previsioni del Capitolato Generale di Appalto In considerazione della fi- nalità essenziale delle norme che disciplinano le modalità dei pagamenti, giacché la certezza e la trasparenza dei tempi e della misura dei pagamen- ti sarebbero indispensabili per garantire la speditezza dei lavori. Evidenzia,
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 inoltre, che la natura inderogabile delle previsioni del Capitolato Generale di Appalto è sancita espressamente dall'art. 1, comma 2, del DM 145 del 2000 e che, con specifico riferimento alla materia dei pagamenti, sebbene l'art. 26 comma 1 della legge n. 109 del 1994 consenta al capitolato spe- ciale di appalto di derogare ai termini stabiliti nel capitolato generale, tut- tavia tale facoltà di deroga sarebbe solo in melius per la parte appaltatri- ce, non consentendo, in ogni caso, che i termini contrattualmente previsti siano superiori a quelli fissati dal capitolato generale.
10. Il motivo di impugnazione in esame è fondato e deve trovare accogli- mento sulla base delle seguenti considerazioni.
11. Va, innanzitutto, considerato che, il contratto di appalto di cui si discu- te, essendo stato stipulato in data 9 novembre 2005, era disciplinato dalla L. 11/2/1994, n. 109 (c.d. Legge Merloni), recepita dalla Regione Siciliana con L. Reg. n. 2 del 2002, la quale, all'art. 2, espressamente prevede l'applicazione della predetta legge statale, come modificata e integrata da quella regionale, «all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a preva- lente o intera partecipazione pubblica». Non vi è dubbio, quindi, circa l'applicabilità della disciplina in questione anche alle ASP, che consistono in enti pubblici dipendenti dall'amministrazione regionale o, comunque, soggetti alla sua vigilanza.
12. Come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, in rela- zione alla disciplina dei pagamenti, l'art. 26 della L. n. 109/1994 prevedeva che: «In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabi- liti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fis- sati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del teso- ro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certi- ficato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrat- tuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la di- chiarazione di risoluzione del contratto.»
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 13. Ai sensi dell'art. 29, co. 1, seconda parte, del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni):
«1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento rela- tivi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli im- porti dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stes- so.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo del- la garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certi- ficato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventiva- mente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini in- feriori.»
14. A giudizio di questa Corte, la disposizione del menzionato art. 26 della L. n. 109/1994, disponendo che le condizioni e i termini stabiliti dal capito- lato speciale «non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale», il quale, come si è visto, consente solo la fissazione negoziale di termini inferiori a quelli previsti dal capitolato generale medesimo, con- ferma ed amplia, stabilendola, cioè, anche per gli appalti conclusi da enti pubblici diversi dallo Stato, la regola, già espressamente sancita dall'art. 4 L. 741/1981 (attraverso il richiamo agli artt. 35 e 36 del Capitolato genera- le d'appalto di cui al d.P.R. 1063/1962) in relazione agli appalti stipulati dal Ministero dei Lavori Pubblici, dell'inderogabilità della suddetta normativa e, dunque, della non negoziabilità in pejus per l'appaltatore dei termini di pagamento previsti dal regolamento.
15. Il diverso ambito di applicazione della disciplina in esame, rispetto a quella previgente del d.P.R. n. 1063 del 1962, anche in virtù della norma- tiva regionale di recepimento di quella nazionale, conduce a ritenere inapplicabili i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3648 del 2009, applicati dal provvedimento impugnato.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 16. Si giunge a tale soluzione sulla scorta della suindicata perentoria pre- visione normativa, la quale con l'uso del predicato "devono" sancisce, con la forza di un dato testuale non diversamente interpretabile, il divieto di patti peggiorativi in deroga, nel senso che la contrattazione può solo sta- bilire termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dal regola- mento, come prescritto dall'art. 29 co.3 del D.M. 145/2000, restando, in- vece, per esplicita previsione normativa, non altrimenti derogabile (e cioè, in senso peggiorativo, con la fissazione di un tempo superiore) il termine di adempimento stabilito dal regolamento che ha approvato il Capitolato Generale di Appalto.
17. Tale conclusione è coerente con il principio affermato dalla giurispru- denza nella parte in cui ha chiarito che la disciplina dei termini di paga- mento è posta a tutela dell'appaltatore, in quanto soggetto contrattual- mente esposto agli adempimenti tardivi della pubblica amministrazione, chiarendo che "la natura imperativa delle norme poste a tutela della posi- zione creditoria dell'appaltatore è finalizzata alla creazione di un sistema predeterminato ed automatico di quantificazione della maturazione tem- porale degli interessi moratori che non può essere modificato ..." (cfr. Cass. 17197/2012, che richiama Cass.14974/2002; Cass. 14465/2004; Cass. 8213/2007).
18. Alla luce del quadro normativo e In coerenza con le illustrate prescri- zioni normative e con gli esposti enunciati giurisprudenziali devono consi- derarsi vietati anche quei patti che, come quello richiamato dall'amministrazione appellata, prevedano un regime di sospensione del corso debenza delle somme e della conseguente decorrenza degli interes- si moratori in caso di ritardato pagamento dei pagamenti dovuti in virtù dell'emissione dei certificati SAL, in quanto legando la decorrenza stessa e la sospensione di essa fino ad un momento incerto, quale quello dell'ac- quisizione della provvista finanziaria erogata dal Controparte_2
, si risolvono per l'impresa appaltatrice in pattuizioni peg-
[...] giorative in deroga, nel senso che di fatto risultano dilatati ogni oltre limi- te i tempi di pagamento rispetto a quelli previsti dal regolamento.
19. Di conseguenza, va ritenuta la nullità, per contrarietà alla previsione del combinato disposto dell'art. 26 della L. n. 109 del 1994, come richia- mata dalla L. Reg. n. 2 del 2002 e dell'art. 29 del D.M. n. 145 del 2000, del rinvio contenuto nel regolamento contrattuale al bando di gara che, a sua volta, prevedeva la decorrenza dei pagamenti dall'emissione dei provve- dimenti di spesa emessi dal . Controparte_2
20. Ciò impone la valutazione nel merito dei rimanenti motivi di opposi-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 zione formulati dall' ritenuti assorbiti dal Tribunale di Tra- CP_3 pani in virtù della ritenuta insussistenza di alcun ritardo nei pagamenti.
21. Con il secondo motivo di opposizione, l' ha contestato la CP_3 quantificazione degli interessi dovuti, eccependo che con riguardo a uno solo dei certificati SAL, il n. 17, il ritardo nel pagamento sarebbe dipeso anche dal fatto che la società nel momento in cui richiese il pagamento, non sarebbe stata in possesso di un regolare DURC.
22. Orbene, nel caso in questione, il debitore convenuto per l'adempimento, ossia l' ha eccepito la violazione da parte CP_3 della ditta appaltatrice degli obblighi derivanti dall'art. 2 del D.L. 25/9/2002, n. 210, conv. con mod., nella L. 22/11/2002, n. 266, che impo- ne la presentazione della certificazione attestante la regolarità contributi- va quale condizione per l'erogazione dei corrispettivi di appalti pubblici. Dall'esame del prospetto di calcolo allegato all'atto di citazione in opposi- zione nel giudizio di primo grado, in particolar modo, si rileva che il certifi- cato di pagamento n. 17 è stato emesso il 1/3/2013 e doveva essere paga- to entro il 31/3/2013, ma in data 18/4/2013 è pervenuto il DURC negativo dell'impresa, che avrebbe chiarito la regolarità della sua posizione contri- butiva solamente in data 27/7/2013, con conseguente erogazione del pa- gamento. Sulla base dell'allegazione della stessa parte appellata, dunque, dal ritardo di complessivi 220 giorni dovrebbe detrarsi il tempo intercorso tra il 18/4/2013 e il 27/7/2013, pari a 100 giorni, con conseguente ridu- zione dell'importo dovuto a titolo di interessi a euro 1.071,03.
23. Al riguardo, tuttavia, va ricordato che in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, tali da poter assurgere a vero e proprio “diritto vivente”, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il re- lativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circo- stanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenu- to è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'o- nere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore conve- nuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
24. A fronte dell'eccezione di parziale concorrente inadempimento solle- vata dall' la società appellante non risulta aver provato di CP_3
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 aver provveduto a documentare la regolarità contributiva al fine di conse- guire il chiesto pagamento, di tal che l'ammontare degli interessi dovuti deve essere ridotto di conseguenza.
25. Con un ulteriore motivo di opposizione, l ha contestato CP_3 la quantificazione degli interessi dovuti, effettuata dalla società
[...]
con il ricorso per decreto ingiuntivo, e ha prodotto unita- CP_4 mente al proprio atto di citazione in opposizione un prospetto dal quale si evincono le seguenti differenze nei rispettivi calcoli delle parti:
Richiesta Costru- zioni ON CA ASP TP differenza
SAL 1) 2.795,19 € 2.404,62 € - 390,57 €
SAL 2) 1.747,88 € 1.393,65 € - 354,23 €
SAL 3) 3.294,39 € 2.397,63 € - 896,76 €
SAL 4) 6.095,17 € 4.110,71 € - 1.984,46 €
SAL 5) 4.109,99 € 2.893,03 € - 1.216,96 €
SAL 6) 1.941,58 € 1.784,62 € - 156,96 €
SAL 7) 845,96 € 812,13 € - 33,83 €
SAL 8) 1.233,95 € 1.198,70 € - 35,25 €
SAL 9) 365,30 € 340,99 € - 24,31 €
SAL 10) 867,30 € 856,18 € - 11,12 €
SAL 11) 878,99 € 877,14 € - 1,85 €
SAL 12) 783,53 € 715,35 € - 68,18 €
SAL 13) 1.261,31 € 1.211,28 € - 50,03 €
SAL 14) 323,02 € 291,96 € - 31,06 €
SAL 15) 389,64 € 402,88 € 13,24 €
SAL 16) 48,65 € 36,49 € - 12,16 €
SAL 17) 2.305,97 € 1.071,03 € - 1.234,94 €
26. Dal confronto dei rispettivi prospetti in atti si evince che, fermo re- stando quanto già rilevato con riguardo al SAL n. 17, le differenze nei con- teggi non derivano dal tasso di interesse applicato, ma, piuttosto, dalla di- versa decorrenza iniziale, che la società appellante, più correttamente, in- dividua nella data di emissione del certificato SAL, e nella diversa decor- renza finale che l'ASP individua nella data di emissione del mandato di pa- gamento, mentre la società appellante individua, più correttamente, nella data di effettiva ricezione delle somme.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 27. Alla luce di quanto sin qui rilevato, devono ritenersi maggiormente esatte le somme calcolate dalla ad eccezione Parte_1 delle somme dovute in virtù del SAL n. 17, per le quali, alla luce di quanto precisato ai punti nn. 23 e 24, l'interesse dovuto va quantificato in euro 1.095,25 (calcolati a partire dalla somma dovuta in virtù del SAL in que- stione, di euro 83.853,94, applicando per i primi 60 giorni di ritardo il sag- gio degli interessi legali del 2,5% e per i successivi 62 giorni di ritardo il saggio degli interessi moratori del 5,27%)
28. Alla luce di quanto sin qui rilevato, il credito vantato dalla società ap- pellante, originariamente ingiunto in euro 29.287,82, va rideterminato in euro 28.077,10.
29. In considerazione di ciò, va confermata la pronuncia di revoca del de- creto ingiuntivo opposto, ma in parziale accoglimento dell'appello l' CP_3 va condannata al pagamento in favore della società appellante
[...] della predetta somma, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ., a decorrere dal ricorso monitorio.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 3.840,00 per il giudizio di primo grado (di cui euro 860 per studio, euro 610 per la fase introduttiva, euro 910 per la fase di trattazione ed euro 1460 per la fase decisionale) e in euro 3.480,00 per il presente giudi- zio di appello (di cui euro 1.030 per studio, euro 710 per la fase introdutti- va ed euro 1740 per la fase decisionale), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato per il giudizio di secondo grado, spese ge- nerali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• In parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
nei Parte_3 confronti dell' con cita- Controparte_1 zione del 16/04/2018, avverso la sentenza n. 88/2018, pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 30/01/2018, condanna l'azienda sanitaria appellata al pagamento in favore della società appellante, per i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 15/2/2016, della complessiva somma di euro 28.077,10, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ., a decorrere dal deposito del ricorso monitorio;
• condanna l' al paga- Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 mento delle spese processuali in favore della società appellante, che liquida in euro 3.840,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3.480,00 per il presente giudizio di appello, oltre spese esenti in misu- ra pari al contributo unificato versato per il giudizio di secondo grado, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge. Così deciso in Palermo, all'udienza del 1 ottobre 2025 Il presente provvedimento viene redatto su do- cumento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Angelo Pi- raino, ai sensi dell'art. 196 quinques disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 01/10/2025, dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, prima se- zione civile, composta dai sigg.ri Magistrati dr. Angelo Piraino Presidente rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere con l'assistenza del Cancelliere dr.ssa Marzia Aronica viene chiamata la causa R.G. n. 936 dell'anno 2018 promossa da
Parte_1
,
[...]
CONTRO
, Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Angelo Incardona in sostituzione dell'avv. Franco Maria Merlino per
Parte_1
[...]
Nessuno è comparso per l' Controparte_1
Il difensore di parte appellante discute la causa, riportandosi alle richieste formulate nell'atto di appello e alle difese svolte nelle successive memorie e comparse conclusionali e chiede che la causa venga decisa.
LA CORTE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Si da atto che alle ore 12.30, terminata la camera di consiglio, viene ria- perto il presente processo verbale e che la Corte pronuncia sentenza dan- do lettura dell'allegata sentenza, nell'assenza delle parti, che si sono nelle more allontanate.
Il presente provvedimento viene redatto su do- cumento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Angelo Pi- raino, ai sensi dell'art. 196 quinques disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Angelo Piraino Presidente rel. est. dr.ssa Laura Petitti Consigliere dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere all'udienza del 1/10/2025, all'esito della discussione delle parti ha pro- nunciato e pubblicato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 936 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Franco Maria Merlino (PEC
[...]
e dell'avv. Giuseppe Prinzivalli Email_1
(PEC Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Anna Bucaria (PEC Email_3
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 88/2018, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composi- zione monocratica, in data 30/01/2018
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 d'appello sopra esposti, in accoglimento del presente gravame, previa immediata sospensione nella parte in cui dispone la condanna delle spese di lite a carico dell'odierna appellante, riformare la sentenza n.88/2018, resa in data 30 gennaio 2018 dal Tribunale di Trapani, Giudice dott. Gae- tano Sole, non notificata, nel giudizio di primo grado iscritto al n.1588/2016 R.G. e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dalla
confermando in ogni sua statui- Controparte_1 zione il decreto ingiuntivo n.298/2016 del 31.03.2016 concesso in favore della . Parte_1
Con consequenziale condanna dell' Controparte_1 alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«in via preliminare rigettare la formulata istanza di sospensione dell'appe- lata sentenza. Senza recesso alcuno e sempre in via preliminare, dichiarare inammissibi- le, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, l'appello proposto dalla Parte_2
per le ragioni indicate in atto;
[...] nel merito rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla confermando la sentenza n. Parte_1
88/2018 resa dal Tribunale di Civile di Trapani in data 30-01-2018 oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze profes- sionali difensive del grade di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 20/6/2016, l Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani la società
[...]
e in concordato preventivo, proponendo Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 298/2016 Del 31/03/2016, con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 29.287,82 a titolo di interessi da ritardato pagamento delle somme dovute in virtù dei SAL dal n. 1 al n. 17 relativi al contratto di appalto sottoscritto in data 9 novembre 2005 rep. 61480 avente ad oggetto «lavori di adeguamento ai requisiti minimi previsti dal DPR 14 gennaio 1997 dell'ospedale di Castelvetrano».
2. L'impresa opposta si costituiva con comparsa del 03/10/2016, chieden- do il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 88/2018 del 30/1/2018. Il tribunale di Trapani, acco- gliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condanna- va la società opposta al pagamento delle spese proces-suali, rigettando la
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 domanda proposta dalla medesima di condanna dell'opponente al risar- cimento del danno ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ. .
4. Con citazione del 16/04/2018 la società Parte_1
e in concordato preventivo ha proposto appello avverso la
[...] predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favo- re delle spese.
5. L' si è costituita con comparsa Controparte_1 del 16/7/2018, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
6. La causa è stata inizialmente posta in decisione con ordinanza del 9/2/2024 e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio. Le parti hanno, quindi, discusso la causa oralmente all'udienza del XX/Xx/xXXX, all'esito della quale è stata pronunciata la presente sentenza.
7. Con il primo motivo di impugnazione, la società attrice si duole del fatto che il provvedimento impugnato abbia ritenuto la legittimità del regola- mento contrattuale, nella parte in cui disciplinava l'esigibilità delle somme dovute in virtù dell'emissione dei certificati SAL in modo difforme dalle previsioni del capitolato generale di appalto di cui al D. M. n. 145 del 2000.
8. Il provvedimento impugnato, al riguardo, pur dando atto che ai sensi dell'art. 29 del C.G.A.. di cui al D.M. n. 145 del 2000 il termine per l'emis- sione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni Stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento e il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certi- ficato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, ha ritenuto che tale disciplina sia stata in concreto de- rogata dalle parti che, nel disciplinare la materia nel contratto di appalto sottoscritto, hanno rinviato alle previsioni del bando di gara che prevede- va, al contrario, che i pagamenti dovessero avvenire «compatibilmente con i tempi tecnici necessari per il perfezionamento dei provvedimenti che volta per volta saranno emessi dal Dipartimento Regionale Fondo Sanita- rio», e ciò tenuto conto della consapevolezza comune tra le parti del fatto che i lavori erano finanziati con fondi erogati da un'altra amministrazione.
9. A fronte di ciò, la società appellante afferma la natura inderogabile del- le previsioni del Capitolato Generale di Appalto In considerazione della fi- nalità essenziale delle norme che disciplinano le modalità dei pagamenti, giacché la certezza e la trasparenza dei tempi e della misura dei pagamen- ti sarebbero indispensabili per garantire la speditezza dei lavori. Evidenzia,
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 inoltre, che la natura inderogabile delle previsioni del Capitolato Generale di Appalto è sancita espressamente dall'art. 1, comma 2, del DM 145 del 2000 e che, con specifico riferimento alla materia dei pagamenti, sebbene l'art. 26 comma 1 della legge n. 109 del 1994 consenta al capitolato spe- ciale di appalto di derogare ai termini stabiliti nel capitolato generale, tut- tavia tale facoltà di deroga sarebbe solo in melius per la parte appaltatri- ce, non consentendo, in ogni caso, che i termini contrattualmente previsti siano superiori a quelli fissati dal capitolato generale.
10. Il motivo di impugnazione in esame è fondato e deve trovare accogli- mento sulla base delle seguenti considerazioni.
11. Va, innanzitutto, considerato che, il contratto di appalto di cui si discu- te, essendo stato stipulato in data 9 novembre 2005, era disciplinato dalla L. 11/2/1994, n. 109 (c.d. Legge Merloni), recepita dalla Regione Siciliana con L. Reg. n. 2 del 2002, la quale, all'art. 2, espressamente prevede l'applicazione della predetta legge statale, come modificata e integrata da quella regionale, «all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a preva- lente o intera partecipazione pubblica». Non vi è dubbio, quindi, circa l'applicabilità della disciplina in questione anche alle ASP, che consistono in enti pubblici dipendenti dall'amministrazione regionale o, comunque, soggetti alla sua vigilanza.
12. Come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, in rela- zione alla disciplina dei pagamenti, l'art. 26 della L. n. 109/1994 prevedeva che: «In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabi- liti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fis- sati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del teso- ro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certi- ficato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrat- tuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la di- chiarazione di risoluzione del contratto.»
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 13. Ai sensi dell'art. 29, co. 1, seconda parte, del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni):
«1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento rela- tivi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli im- porti dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stes- so.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo del- la garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certi- ficato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventiva- mente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini in- feriori.»
14. A giudizio di questa Corte, la disposizione del menzionato art. 26 della L. n. 109/1994, disponendo che le condizioni e i termini stabiliti dal capito- lato speciale «non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale», il quale, come si è visto, consente solo la fissazione negoziale di termini inferiori a quelli previsti dal capitolato generale medesimo, con- ferma ed amplia, stabilendola, cioè, anche per gli appalti conclusi da enti pubblici diversi dallo Stato, la regola, già espressamente sancita dall'art. 4 L. 741/1981 (attraverso il richiamo agli artt. 35 e 36 del Capitolato genera- le d'appalto di cui al d.P.R. 1063/1962) in relazione agli appalti stipulati dal Ministero dei Lavori Pubblici, dell'inderogabilità della suddetta normativa e, dunque, della non negoziabilità in pejus per l'appaltatore dei termini di pagamento previsti dal regolamento.
15. Il diverso ambito di applicazione della disciplina in esame, rispetto a quella previgente del d.P.R. n. 1063 del 1962, anche in virtù della norma- tiva regionale di recepimento di quella nazionale, conduce a ritenere inapplicabili i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3648 del 2009, applicati dal provvedimento impugnato.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 16. Si giunge a tale soluzione sulla scorta della suindicata perentoria pre- visione normativa, la quale con l'uso del predicato "devono" sancisce, con la forza di un dato testuale non diversamente interpretabile, il divieto di patti peggiorativi in deroga, nel senso che la contrattazione può solo sta- bilire termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dal regola- mento, come prescritto dall'art. 29 co.3 del D.M. 145/2000, restando, in- vece, per esplicita previsione normativa, non altrimenti derogabile (e cioè, in senso peggiorativo, con la fissazione di un tempo superiore) il termine di adempimento stabilito dal regolamento che ha approvato il Capitolato Generale di Appalto.
17. Tale conclusione è coerente con il principio affermato dalla giurispru- denza nella parte in cui ha chiarito che la disciplina dei termini di paga- mento è posta a tutela dell'appaltatore, in quanto soggetto contrattual- mente esposto agli adempimenti tardivi della pubblica amministrazione, chiarendo che "la natura imperativa delle norme poste a tutela della posi- zione creditoria dell'appaltatore è finalizzata alla creazione di un sistema predeterminato ed automatico di quantificazione della maturazione tem- porale degli interessi moratori che non può essere modificato ..." (cfr. Cass. 17197/2012, che richiama Cass.14974/2002; Cass. 14465/2004; Cass. 8213/2007).
18. Alla luce del quadro normativo e In coerenza con le illustrate prescri- zioni normative e con gli esposti enunciati giurisprudenziali devono consi- derarsi vietati anche quei patti che, come quello richiamato dall'amministrazione appellata, prevedano un regime di sospensione del corso debenza delle somme e della conseguente decorrenza degli interes- si moratori in caso di ritardato pagamento dei pagamenti dovuti in virtù dell'emissione dei certificati SAL, in quanto legando la decorrenza stessa e la sospensione di essa fino ad un momento incerto, quale quello dell'ac- quisizione della provvista finanziaria erogata dal Controparte_2
, si risolvono per l'impresa appaltatrice in pattuizioni peg-
[...] giorative in deroga, nel senso che di fatto risultano dilatati ogni oltre limi- te i tempi di pagamento rispetto a quelli previsti dal regolamento.
19. Di conseguenza, va ritenuta la nullità, per contrarietà alla previsione del combinato disposto dell'art. 26 della L. n. 109 del 1994, come richia- mata dalla L. Reg. n. 2 del 2002 e dell'art. 29 del D.M. n. 145 del 2000, del rinvio contenuto nel regolamento contrattuale al bando di gara che, a sua volta, prevedeva la decorrenza dei pagamenti dall'emissione dei provve- dimenti di spesa emessi dal . Controparte_2
20. Ciò impone la valutazione nel merito dei rimanenti motivi di opposi-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 zione formulati dall' ritenuti assorbiti dal Tribunale di Tra- CP_3 pani in virtù della ritenuta insussistenza di alcun ritardo nei pagamenti.
21. Con il secondo motivo di opposizione, l' ha contestato la CP_3 quantificazione degli interessi dovuti, eccependo che con riguardo a uno solo dei certificati SAL, il n. 17, il ritardo nel pagamento sarebbe dipeso anche dal fatto che la società nel momento in cui richiese il pagamento, non sarebbe stata in possesso di un regolare DURC.
22. Orbene, nel caso in questione, il debitore convenuto per l'adempimento, ossia l' ha eccepito la violazione da parte CP_3 della ditta appaltatrice degli obblighi derivanti dall'art. 2 del D.L. 25/9/2002, n. 210, conv. con mod., nella L. 22/11/2002, n. 266, che impo- ne la presentazione della certificazione attestante la regolarità contributi- va quale condizione per l'erogazione dei corrispettivi di appalti pubblici. Dall'esame del prospetto di calcolo allegato all'atto di citazione in opposi- zione nel giudizio di primo grado, in particolar modo, si rileva che il certifi- cato di pagamento n. 17 è stato emesso il 1/3/2013 e doveva essere paga- to entro il 31/3/2013, ma in data 18/4/2013 è pervenuto il DURC negativo dell'impresa, che avrebbe chiarito la regolarità della sua posizione contri- butiva solamente in data 27/7/2013, con conseguente erogazione del pa- gamento. Sulla base dell'allegazione della stessa parte appellata, dunque, dal ritardo di complessivi 220 giorni dovrebbe detrarsi il tempo intercorso tra il 18/4/2013 e il 27/7/2013, pari a 100 giorni, con conseguente ridu- zione dell'importo dovuto a titolo di interessi a euro 1.071,03.
23. Al riguardo, tuttavia, va ricordato che in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, tali da poter assurgere a vero e proprio “diritto vivente”, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il re- lativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circo- stanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenu- to è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'o- nere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore conve- nuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
24. A fronte dell'eccezione di parziale concorrente inadempimento solle- vata dall' la società appellante non risulta aver provato di CP_3
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 aver provveduto a documentare la regolarità contributiva al fine di conse- guire il chiesto pagamento, di tal che l'ammontare degli interessi dovuti deve essere ridotto di conseguenza.
25. Con un ulteriore motivo di opposizione, l ha contestato CP_3 la quantificazione degli interessi dovuti, effettuata dalla società
[...]
con il ricorso per decreto ingiuntivo, e ha prodotto unita- CP_4 mente al proprio atto di citazione in opposizione un prospetto dal quale si evincono le seguenti differenze nei rispettivi calcoli delle parti:
Richiesta Costru- zioni ON CA ASP TP differenza
SAL 1) 2.795,19 € 2.404,62 € - 390,57 €
SAL 2) 1.747,88 € 1.393,65 € - 354,23 €
SAL 3) 3.294,39 € 2.397,63 € - 896,76 €
SAL 4) 6.095,17 € 4.110,71 € - 1.984,46 €
SAL 5) 4.109,99 € 2.893,03 € - 1.216,96 €
SAL 6) 1.941,58 € 1.784,62 € - 156,96 €
SAL 7) 845,96 € 812,13 € - 33,83 €
SAL 8) 1.233,95 € 1.198,70 € - 35,25 €
SAL 9) 365,30 € 340,99 € - 24,31 €
SAL 10) 867,30 € 856,18 € - 11,12 €
SAL 11) 878,99 € 877,14 € - 1,85 €
SAL 12) 783,53 € 715,35 € - 68,18 €
SAL 13) 1.261,31 € 1.211,28 € - 50,03 €
SAL 14) 323,02 € 291,96 € - 31,06 €
SAL 15) 389,64 € 402,88 € 13,24 €
SAL 16) 48,65 € 36,49 € - 12,16 €
SAL 17) 2.305,97 € 1.071,03 € - 1.234,94 €
26. Dal confronto dei rispettivi prospetti in atti si evince che, fermo re- stando quanto già rilevato con riguardo al SAL n. 17, le differenze nei con- teggi non derivano dal tasso di interesse applicato, ma, piuttosto, dalla di- versa decorrenza iniziale, che la società appellante, più correttamente, in- dividua nella data di emissione del certificato SAL, e nella diversa decor- renza finale che l'ASP individua nella data di emissione del mandato di pa- gamento, mentre la società appellante individua, più correttamente, nella data di effettiva ricezione delle somme.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 27. Alla luce di quanto sin qui rilevato, devono ritenersi maggiormente esatte le somme calcolate dalla ad eccezione Parte_1 delle somme dovute in virtù del SAL n. 17, per le quali, alla luce di quanto precisato ai punti nn. 23 e 24, l'interesse dovuto va quantificato in euro 1.095,25 (calcolati a partire dalla somma dovuta in virtù del SAL in que- stione, di euro 83.853,94, applicando per i primi 60 giorni di ritardo il sag- gio degli interessi legali del 2,5% e per i successivi 62 giorni di ritardo il saggio degli interessi moratori del 5,27%)
28. Alla luce di quanto sin qui rilevato, il credito vantato dalla società ap- pellante, originariamente ingiunto in euro 29.287,82, va rideterminato in euro 28.077,10.
29. In considerazione di ciò, va confermata la pronuncia di revoca del de- creto ingiuntivo opposto, ma in parziale accoglimento dell'appello l' CP_3 va condannata al pagamento in favore della società appellante
[...] della predetta somma, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ., a decorrere dal ricorso monitorio.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 3.840,00 per il giudizio di primo grado (di cui euro 860 per studio, euro 610 per la fase introduttiva, euro 910 per la fase di trattazione ed euro 1460 per la fase decisionale) e in euro 3.480,00 per il presente giudi- zio di appello (di cui euro 1.030 per studio, euro 710 per la fase introdutti- va ed euro 1740 per la fase decisionale), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato per il giudizio di secondo grado, spese ge- nerali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• In parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
nei Parte_3 confronti dell' con cita- Controparte_1 zione del 16/04/2018, avverso la sentenza n. 88/2018, pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 30/01/2018, condanna l'azienda sanitaria appellata al pagamento in favore della società appellante, per i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 15/2/2016, della complessiva somma di euro 28.077,10, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ., a decorrere dal deposito del ricorso monitorio;
• condanna l' al paga- Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 mento delle spese processuali in favore della società appellante, che liquida in euro 3.840,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3.480,00 per il presente giudizio di appello, oltre spese esenti in misu- ra pari al contributo unificato versato per il giudizio di secondo grado, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge. Così deciso in Palermo, all'udienza del 1 ottobre 2025 Il presente provvedimento viene redatto su do- cumento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Angelo Pi- raino, ai sensi dell'art. 196 quinques disp. att. c.p.c..
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