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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/10/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 566/2025
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Il Tribunale di Barcellona P.G. in composizione collegiale, con i sigg. magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott. Francesco Montera Giudice Rel.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.09.2025, riunito in Camera di
Consiglio, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.05.2025 - ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n. 566/2025 del R. G. Contenzioso, vertente
TRA avv. (c.f. , nato il [...] Pt_1 Pt_2 C.F._1
a Messina, con studio professionale in Messina, via San Sebastiano n. 23, Isolato
252, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c.; Ricorrente
CONTRO
, (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Maurolico n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Alosi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Barcellona P.G., via Del Mare n. 34, giusta procura in atti. Resistente
Oggetto: liquidazione onorari di avvocato nei confronti del proprio cliente. _________________________
Con ricorso ex art.14 d.lgs. n.150/2011 e art. 281 decies c.p.c. depositato il 23.05.2025, il ricorrente, premetteva:
- di avere svolto attività professionale quale procuratore della sig.ra CP_1
: a) nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare davanti al
[...]
Pagina 1 a 7 Tribunale di Barcellona P.G.
RG n. 566/2025
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto iscritta al n. 62/2018 R.Es. Imm. e dei due relativi sub - procedimenti 5 e 6 riguardanti opposizioni esecutive, conclusisi, peraltro, entrambi questi ultimi con la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite in favore della stessa Sig.ra
per l'importo per ciascuno di €uro 3.228,00, oltre spese generali, CP_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
b) nell'ambito del giudizio civile davanti al
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto iscritto al n. 1380/2021 R.G., ancora pendente;
c) e, in fase stragiudiziale, in via comunque sempre strumentale
o complementare alla suddetta attività propriamente processuale curata
(ossia non completamente autonoma rispetto a quella giudiziale sopra specificata), relativamente ad istanze di annullamento in autotutela e di accesso agli atti amministrativi rivolte al Controparte_2
- di aver ricevuto dalla acconto per il giudizio civile davanti al Tribunale CP_1 di Barcellona Pozzo di Gotto, iscritto al n. 1380/2021 R.G., dell'importo di
€uro 600,00 (oltre C.P.A. ed I.V.A., per un totale di €uro 761,28)
- che, a seguito della propria rinuncia al mandato, comunicata a mezzo mail in data 21 giugno 2023, trasmetteva il 13 luglio 2023 preavviso di parcella a saldo per l'attività complessivamente svolta in misura bonariamente inferiore alle tabelle professionali, computato “complessivamente, per come liquidato - in aggiunta dell'acconto ricevuto - in ordinanze del 22 giugno e del 13 luglio 2023 del G.E. Dott. , a valere, Persona_1 bonariamente, per le due opposizioni e Parte_3
, per l'attività stragiudiziale svolta e la corrispondenza Parte_4 con il per il suddetto giudizio civile n. 1380/2021 R.G. e Controparte_2 per la suddetta procedura esecutiva immobiliare” in € 3.228,00, oltre
Spese generali 15%, Cassa previdenza avvocati 4% e I.V.A. 22% per un totale €uro 4.710,04;
- che, stante il mancato pronto pagamento e le ingiustificate contestazioni mosse dalla cliente, con nota del 16 ottobre 2023, il ricorrente comunicava alla che il preavviso di parcella avrebbe dovuto intendersi CP_1 espressamente revocato, intendendo agire per il pagamento dei ben maggiori compensi maturati e quantificabili sulla scorta delle tabelle forensi.
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Tribunale di Barcellona P.G.
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Quindi, rilevato di avere regolarmente espletato l'incarico professionale nell'interesse della , il ricorrente chiedeva il pagamento della somma, CP_1 comprensiva di accessori, di euro 19.691,21 oltre interessi legali dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di costituzione datata 08.09.2025 si costituiva CP_1 contestando gli avversi assunti ed eccependo che tra le parti era intervenuto accordo di pagamento “… per cui, complessivamente, l'onorario riconosciuto in favore dell'avv. per ogni attività inerente o conseguente Pt_1 all'aggiudicazione dell'immobile di cui al procedimento RGE 62/18 non sarebbe stato superiore ad € 3.000,00 omnia”, e che richiesto “il pagamento dell'importo
– per tutta l'attività svolta – di € 3.228,00 oltre accessori” la sig.ra CP_1 accettava la proposta del ricorrente, così definendosi un accordo vincolante sul quantum.
La , in particolare, chiedeva: “in via principale, accertare e CP_1 dichiarare la sussistenza di un accordo tra l'Avv. e la sig.ra , con Pt_1 CP_1 riferimento ai procedimenti oggetto del presente giudizio, che prevedeva un compenso complessivamente pari ad € 3.000,00; - in via gradata, ritenere formatosi un accordo tra la sig.ra e l'Avv. ulla determinazione dei CP_1 Pt_1 compensi, a seguito dell'accettazione della richiesta di pagamento della somma di € 3.228,00 oltre accessori;
- in via ulteriormente gradata, ove si ritenesse non sussistere alcun accordo tra le parti, rideterminare la richiesta di liquidazione dei compensi, applicandosi i minimi tariffari limitatamente all'attività effettivamente svolta e utile alla sig.ra , con rigetto di ogni richiesta ulteriore, tutto come CP_1 meglio precisato e specificato in parte motiva;
- conseguentemente e per i motivi già esposti in narrativa, accertarsi e dichiararsi non dovuto l'importo nella misura richiesta dall'Avv. in ogni caso: - detrarre l'importo corrisposto;
- con Pt_1 vittoria di spese e compensi professionali”.
Ciò premesso si osserva che:
- La forma scritta per la pattuizione del compenso è onere previsto dall'art. 2233 del Codice Civile che ai sensi del comma 3 c.c., che prevede: "l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" pena la nullità". Consegue che il requisito della forma scritta debba intendersi
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rispettato non solo quando l'accordo sia trasfuso in un unico documento firmato da entrambe le parti, ma anche quando alla proposta redatta in forma scritta, segua una accettazione in forma scritta (Cass. ordinanza
7.02.2024 n. 3457). Sul punto: “l'accordo tra avvocato e cliente deve rispettare il requisito della forma scritta a pena di nullità senza poter fare ricorso a mezzi probatori diversi” (Cass. sentenza n. 29432/2023).
- Nel caso de quo, però, non è stato versato in atti alcun accordo scritto tra le parti e nessun valore assume eventuale intesa sui compensi intervenuta all'atto del conferimento incarico in forma orale.
- È stato però prodotto preavviso di parcella a saldo delle competenze professionali per l'attività professionale svolta, inviata dal ricorrente alla resistente a mezzo mail il 13.07.2023, ove chiedeva a saldo, quindi in aggiunta dell'acconto ricevuto, la somma di € 3.228,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 4.710,04.
Al riguardo giova evidenziare quanto segue.
- L'avviso di parcella inviato dall'avvocato al cliente ha valore di accordo scritto sul compenso, equipollente a un contratto firmato. La Suprema
Corte di Cassazione con una recente ordinanza, (numero 15631, depositata l'11 giugno 2025) ha richiamato un orientamento della medesima Corte alquanto consolidato in forza del quale l'invio della parcella produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., allorché perviene al destinatario il quale, a meno che detta parcella non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla.
- La citata pronuncia, in particolare, menziona la sentenza n. 15376/2000, secondo cui l'invio della parcella ha efficacia giuridica ex nunc se accettata dal cliente, anche implicitamente. Consegue che, nel caso in cui il cliente, parte ricevente, non contesti espressamente il contenuto dell'avviso o lo utilizzi in giudizio, attribuisce a tale comportamento valore negoziale equivalente alla sottoscrizione del contratto, purché emerga una chiara volontà di accettazione.
- Nel caso di specie parte resistente produce documentazione da cui emerge uno scambio di messaggi intercorsi fra le parti ove la non CP_1
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contestando la pretesa dell'odierno ricorrente chiede del tempo per potere pagare quanto richiesto. Ed invero, fra l'altro si legge che “…imprevisti e non rinviabili questioni attinenti alla mia salute mi hanno impedito di riscontrare la sua richiesta di pagamento. … La invito pertanto a pazientare nell'attesa, spero breve, di recuperare le somme versate alla procedura
…”; ed ancora il 6.12.2023 a seguito di ulteriore sollecito risponde “…non si preoccupi che sarà pagato…”.
- Quindi, fissato il principio per cui “in mancanza di un accordo che sia stato trasfuso in un documento sottoscritto da entrambe le parti e di una proposta scritta del primo che sia stata seguita dall'accettazione nella medesima forma del secondo, la pattuizione del compenso in forma scritta ha trovato un equipollente nella produzione da parte del cliente degli avvisi di parcella redatti dall'avvocato laddove la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona “ex nunc” il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali”, si ritiene che, in caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l'avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva, la quale, per poter valere come tale, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell'importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta
(cfr. tra le altre CNF, sentenza n. 226/2018). Sul punto, per costante orientamento del Consiglio Nazionale Forense: “in caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l'avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva, la quale, per poter valere come tale, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell'importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta" (cfr. tra le altre
CNF, sentenza n. 36/2923), riserva, nel caso di specie, non prevista nel preavviso di parcella del 13.07.2023.
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- Ne consegue, quindi, che avendo l'avviso di parcella inviato dall'avvocato al cliente valore di accordo scritto sul compenso e non avendo il ricorrente fatto espressa riserva di una maggiorazione dell'importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta e stante l'intervenuta accettazione dello stesso ad opera della resistente nei termini e modi indicati, l'importo dovuto all'avv. MA Ruggeri non può che determinarsi in quello dallo stesso indicato nel citato preavviso di parcella e pari a €. 3.228,00, oltre accessori di legge.
Sulla domanda formulata dal ricorrente nelle note di trattazione scritta datate
17.09.2025 volta ad ottenere: “liquidarsi equitativo risarcimento da lite temeraria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., avendo controparte resistito in mala fede alla legittima, congrua e proporzionata pretesa creditoria contro la stessa formulata, financo adoperando più volte espressioni, riferite a questo Legale, sconvenienti ed offensive e di cui si chiede voler disporre cancellazione e per le quali si domanda ulteriore risarcimento da liquidarsi in via equitativa anche ai sensi dell'art. 89 c.p.c..”, se ne rileva la infondatezza non sussistendone i presupposti.
Fra essi va rilevato che per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria occorre la totale soccombenza della controparte che, nel caso di specie non sussiste visto che la domanda del ricorrente è accolta nei termini e limiti prospettata dalla resistente.
Riguardo le spese del presente procedimento, va rilevata la ricorrenza di motivi sufficienti per la loro compensazione stante le ragioni di accoglimento della domanda.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione Collegiale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 566/2025 R. G. così provvede:
DETERMINA il compenso dovuto da in favore dell'avv. Ruggeri CP_1
MA per l'attività professionale svolta e descritta in motivazione, in
€. 3.228,00, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, così come richiesto nel preavviso di parcella, trasmesso il 13.07.2023.
CONDANNA, per l'effetto, al pagamento in favore dell'avv. CP_1
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Ruggeri MA, dell'importo di €3.228,00 oltre spese generali del 15%
IVA e Cpa se dovuti per legge ed interessi dalla pubblicazione della presente fino al soddisfo;
RIGETTA, le altre domande;
COMPENSA interamente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio.
Il Giudice on. Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Montera Dott. Antonino Orifici
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Il Tribunale di Barcellona P.G. in composizione collegiale, con i sigg. magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott. Francesco Montera Giudice Rel.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.09.2025, riunito in Camera di
Consiglio, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.05.2025 - ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n. 566/2025 del R. G. Contenzioso, vertente
TRA avv. (c.f. , nato il [...] Pt_1 Pt_2 C.F._1
a Messina, con studio professionale in Messina, via San Sebastiano n. 23, Isolato
252, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c.; Ricorrente
CONTRO
, (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Maurolico n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Alosi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Barcellona P.G., via Del Mare n. 34, giusta procura in atti. Resistente
Oggetto: liquidazione onorari di avvocato nei confronti del proprio cliente. _________________________
Con ricorso ex art.14 d.lgs. n.150/2011 e art. 281 decies c.p.c. depositato il 23.05.2025, il ricorrente, premetteva:
- di avere svolto attività professionale quale procuratore della sig.ra CP_1
: a) nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare davanti al
[...]
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RG n. 566/2025
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto iscritta al n. 62/2018 R.Es. Imm. e dei due relativi sub - procedimenti 5 e 6 riguardanti opposizioni esecutive, conclusisi, peraltro, entrambi questi ultimi con la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite in favore della stessa Sig.ra
per l'importo per ciascuno di €uro 3.228,00, oltre spese generali, CP_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
b) nell'ambito del giudizio civile davanti al
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto iscritto al n. 1380/2021 R.G., ancora pendente;
c) e, in fase stragiudiziale, in via comunque sempre strumentale
o complementare alla suddetta attività propriamente processuale curata
(ossia non completamente autonoma rispetto a quella giudiziale sopra specificata), relativamente ad istanze di annullamento in autotutela e di accesso agli atti amministrativi rivolte al Controparte_2
- di aver ricevuto dalla acconto per il giudizio civile davanti al Tribunale CP_1 di Barcellona Pozzo di Gotto, iscritto al n. 1380/2021 R.G., dell'importo di
€uro 600,00 (oltre C.P.A. ed I.V.A., per un totale di €uro 761,28)
- che, a seguito della propria rinuncia al mandato, comunicata a mezzo mail in data 21 giugno 2023, trasmetteva il 13 luglio 2023 preavviso di parcella a saldo per l'attività complessivamente svolta in misura bonariamente inferiore alle tabelle professionali, computato “complessivamente, per come liquidato - in aggiunta dell'acconto ricevuto - in ordinanze del 22 giugno e del 13 luglio 2023 del G.E. Dott. , a valere, Persona_1 bonariamente, per le due opposizioni e Parte_3
, per l'attività stragiudiziale svolta e la corrispondenza Parte_4 con il per il suddetto giudizio civile n. 1380/2021 R.G. e Controparte_2 per la suddetta procedura esecutiva immobiliare” in € 3.228,00, oltre
Spese generali 15%, Cassa previdenza avvocati 4% e I.V.A. 22% per un totale €uro 4.710,04;
- che, stante il mancato pronto pagamento e le ingiustificate contestazioni mosse dalla cliente, con nota del 16 ottobre 2023, il ricorrente comunicava alla che il preavviso di parcella avrebbe dovuto intendersi CP_1 espressamente revocato, intendendo agire per il pagamento dei ben maggiori compensi maturati e quantificabili sulla scorta delle tabelle forensi.
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Quindi, rilevato di avere regolarmente espletato l'incarico professionale nell'interesse della , il ricorrente chiedeva il pagamento della somma, CP_1 comprensiva di accessori, di euro 19.691,21 oltre interessi legali dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di costituzione datata 08.09.2025 si costituiva CP_1 contestando gli avversi assunti ed eccependo che tra le parti era intervenuto accordo di pagamento “… per cui, complessivamente, l'onorario riconosciuto in favore dell'avv. per ogni attività inerente o conseguente Pt_1 all'aggiudicazione dell'immobile di cui al procedimento RGE 62/18 non sarebbe stato superiore ad € 3.000,00 omnia”, e che richiesto “il pagamento dell'importo
– per tutta l'attività svolta – di € 3.228,00 oltre accessori” la sig.ra CP_1 accettava la proposta del ricorrente, così definendosi un accordo vincolante sul quantum.
La , in particolare, chiedeva: “in via principale, accertare e CP_1 dichiarare la sussistenza di un accordo tra l'Avv. e la sig.ra , con Pt_1 CP_1 riferimento ai procedimenti oggetto del presente giudizio, che prevedeva un compenso complessivamente pari ad € 3.000,00; - in via gradata, ritenere formatosi un accordo tra la sig.ra e l'Avv. ulla determinazione dei CP_1 Pt_1 compensi, a seguito dell'accettazione della richiesta di pagamento della somma di € 3.228,00 oltre accessori;
- in via ulteriormente gradata, ove si ritenesse non sussistere alcun accordo tra le parti, rideterminare la richiesta di liquidazione dei compensi, applicandosi i minimi tariffari limitatamente all'attività effettivamente svolta e utile alla sig.ra , con rigetto di ogni richiesta ulteriore, tutto come CP_1 meglio precisato e specificato in parte motiva;
- conseguentemente e per i motivi già esposti in narrativa, accertarsi e dichiararsi non dovuto l'importo nella misura richiesta dall'Avv. in ogni caso: - detrarre l'importo corrisposto;
- con Pt_1 vittoria di spese e compensi professionali”.
Ciò premesso si osserva che:
- La forma scritta per la pattuizione del compenso è onere previsto dall'art. 2233 del Codice Civile che ai sensi del comma 3 c.c., che prevede: "l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" pena la nullità". Consegue che il requisito della forma scritta debba intendersi
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rispettato non solo quando l'accordo sia trasfuso in un unico documento firmato da entrambe le parti, ma anche quando alla proposta redatta in forma scritta, segua una accettazione in forma scritta (Cass. ordinanza
7.02.2024 n. 3457). Sul punto: “l'accordo tra avvocato e cliente deve rispettare il requisito della forma scritta a pena di nullità senza poter fare ricorso a mezzi probatori diversi” (Cass. sentenza n. 29432/2023).
- Nel caso de quo, però, non è stato versato in atti alcun accordo scritto tra le parti e nessun valore assume eventuale intesa sui compensi intervenuta all'atto del conferimento incarico in forma orale.
- È stato però prodotto preavviso di parcella a saldo delle competenze professionali per l'attività professionale svolta, inviata dal ricorrente alla resistente a mezzo mail il 13.07.2023, ove chiedeva a saldo, quindi in aggiunta dell'acconto ricevuto, la somma di € 3.228,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 4.710,04.
Al riguardo giova evidenziare quanto segue.
- L'avviso di parcella inviato dall'avvocato al cliente ha valore di accordo scritto sul compenso, equipollente a un contratto firmato. La Suprema
Corte di Cassazione con una recente ordinanza, (numero 15631, depositata l'11 giugno 2025) ha richiamato un orientamento della medesima Corte alquanto consolidato in forza del quale l'invio della parcella produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., allorché perviene al destinatario il quale, a meno che detta parcella non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla.
- La citata pronuncia, in particolare, menziona la sentenza n. 15376/2000, secondo cui l'invio della parcella ha efficacia giuridica ex nunc se accettata dal cliente, anche implicitamente. Consegue che, nel caso in cui il cliente, parte ricevente, non contesti espressamente il contenuto dell'avviso o lo utilizzi in giudizio, attribuisce a tale comportamento valore negoziale equivalente alla sottoscrizione del contratto, purché emerga una chiara volontà di accettazione.
- Nel caso di specie parte resistente produce documentazione da cui emerge uno scambio di messaggi intercorsi fra le parti ove la non CP_1
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contestando la pretesa dell'odierno ricorrente chiede del tempo per potere pagare quanto richiesto. Ed invero, fra l'altro si legge che “…imprevisti e non rinviabili questioni attinenti alla mia salute mi hanno impedito di riscontrare la sua richiesta di pagamento. … La invito pertanto a pazientare nell'attesa, spero breve, di recuperare le somme versate alla procedura
…”; ed ancora il 6.12.2023 a seguito di ulteriore sollecito risponde “…non si preoccupi che sarà pagato…”.
- Quindi, fissato il principio per cui “in mancanza di un accordo che sia stato trasfuso in un documento sottoscritto da entrambe le parti e di una proposta scritta del primo che sia stata seguita dall'accettazione nella medesima forma del secondo, la pattuizione del compenso in forma scritta ha trovato un equipollente nella produzione da parte del cliente degli avvisi di parcella redatti dall'avvocato laddove la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona “ex nunc” il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali”, si ritiene che, in caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l'avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva, la quale, per poter valere come tale, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell'importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta
(cfr. tra le altre CNF, sentenza n. 226/2018). Sul punto, per costante orientamento del Consiglio Nazionale Forense: “in caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l'avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva, la quale, per poter valere come tale, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell'importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta" (cfr. tra le altre
CNF, sentenza n. 36/2923), riserva, nel caso di specie, non prevista nel preavviso di parcella del 13.07.2023.
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- Ne consegue, quindi, che avendo l'avviso di parcella inviato dall'avvocato al cliente valore di accordo scritto sul compenso e non avendo il ricorrente fatto espressa riserva di una maggiorazione dell'importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta e stante l'intervenuta accettazione dello stesso ad opera della resistente nei termini e modi indicati, l'importo dovuto all'avv. MA Ruggeri non può che determinarsi in quello dallo stesso indicato nel citato preavviso di parcella e pari a €. 3.228,00, oltre accessori di legge.
Sulla domanda formulata dal ricorrente nelle note di trattazione scritta datate
17.09.2025 volta ad ottenere: “liquidarsi equitativo risarcimento da lite temeraria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., avendo controparte resistito in mala fede alla legittima, congrua e proporzionata pretesa creditoria contro la stessa formulata, financo adoperando più volte espressioni, riferite a questo Legale, sconvenienti ed offensive e di cui si chiede voler disporre cancellazione e per le quali si domanda ulteriore risarcimento da liquidarsi in via equitativa anche ai sensi dell'art. 89 c.p.c..”, se ne rileva la infondatezza non sussistendone i presupposti.
Fra essi va rilevato che per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria occorre la totale soccombenza della controparte che, nel caso di specie non sussiste visto che la domanda del ricorrente è accolta nei termini e limiti prospettata dalla resistente.
Riguardo le spese del presente procedimento, va rilevata la ricorrenza di motivi sufficienti per la loro compensazione stante le ragioni di accoglimento della domanda.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione Collegiale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 566/2025 R. G. così provvede:
DETERMINA il compenso dovuto da in favore dell'avv. Ruggeri CP_1
MA per l'attività professionale svolta e descritta in motivazione, in
€. 3.228,00, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, così come richiesto nel preavviso di parcella, trasmesso il 13.07.2023.
CONDANNA, per l'effetto, al pagamento in favore dell'avv. CP_1
Pag. 6 a 7
Tribunale di Barcellona P.G.
RG n. 566/2025
Ruggeri MA, dell'importo di €3.228,00 oltre spese generali del 15%
IVA e Cpa se dovuti per legge ed interessi dalla pubblicazione della presente fino al soddisfo;
RIGETTA, le altre domande;
COMPENSA interamente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio.
Il Giudice on. Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Montera Dott. Antonino Orifici
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