Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 11440/2023
Promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
EMANUELA NATOLI e CAROLA MAGISTRO, nello studio dei quali in Catania ha eletto domicilio, corso Italia, 213
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Persona_1
Roma
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIA ROCCO, nel cui studio in
Latina ha eletto domicilio, via Priverno, 51
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7/11/2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239000257439 notificata dall' in data Controparte_2
8/8/2023 e avverso il sottostante avviso di addebito n. 59320120005377184, asseritamente notificato in data 6/12/2012 e avente ad oggetto contributi IVS a percentuale e somme aggiuntive relativi all'anno 2006, dell'importo complessivo di euro 20.653,84. Eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995,
osservando che il decorso del termine quinquennale verificatosi nella specie avesse estinto il diritto di credito fatto valere, con la conseguenza che le somme pretese dovessero ritenersi non dovute.
Qualificava la propria domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., da proporsi in ogni tempo e fino alla conclusione della procedura esecutiva, ed eccepiva l'intervenuta prescrizione successiva, maturata tra la data di notifica dell'avviso di addebito (6/12/2012), come indicata nell'intimazione di pagamento impugnata, e la data di notifica dell'intimazione stessa (8/8/2023).
Osservava che, anche nell'ipotesi di prescrizione sopravvenuta, il termine restasse quinquennale,
non verificandosi alcuna “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, come affermato dalla Suprema Corte in tema di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali. Formulava istanza di sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/99, tenuto conto della fondatezza dei motivi di ricorso e del danno grave ed irreparabile che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione stessa e chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per intervenuta estinzione del credito fatto valere, stante la maturata prescrizione.
Con decreto dell'11/11/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del d.lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 15/4/2024 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
deduceva che la ricorrente fosse stata iscritta alla Gestione commercianti dal marzo 1995 all'aprile 2011 e che l'avviso di addebito opposto riguardasse omessi contributi IVS a percentuale e sanzioni sul reddito prodotto nell'anno 2006, richiesti in seguito ad Accertamento Unificato dell'Agenzia
delle Entrate n. TYS01D601085, notificato il 9/12/210. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità
dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del
D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica dell'avviso di addebito come da documentazione che allegava. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi,
inerente a vizi formali e di notifica, che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Rilevava la regolare notifica dell'avviso di addebito, eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria (D.M. 9 aprile 2001). Nel merito, con riferimento all'eccezione di prescrizione, assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica dell'avviso di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedeva che, all'eventuale accoglimento della suddetta eccezione, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva e non di annullamento del titolo. Rilevava che la prescrizione non fosse maturata anche a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici e concludeva osservando che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' , la Controparte_3
prescrizione non fosse maturata anche a causa della suddetta sospensione. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche l' eccependo innanzitutto Controparte_2
l'inammissibilità del rilievo di parte ricorrente inerente all'omessa notifica dell'avviso di addebito,
in quanto tardivamente proposto, in violazione dell'art. 617 c.p.c. e degli articoli 24-29 del D.lgs. n. 46/99. Rilevava che, con riferimento all'avviso di addebito opposto, già anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata fossero stati notificati altri atti interruttivi e,
segnatamente, il preavviso di fermo n. 29380201600024383000 notificato il 25/1/2017 e l'intimazione di pagamento n. 29320169001620525000 notificata il 27/2/2017. Precisava pertanto che l'intimazione di pagamento in oggetto costituisse solo l'ultimo degli atti tramite i quali la ricorrente fosse venuta a conoscenza della pretesa creditoria ed evidenziava che detti atti non fossero stati opposti nei termini di legge (artt. 24-29 del D.Lgs. n. 46/99 e 617 c.p.c), con la conseguenza che il credito dovesse ritenersi incontestabile e che l'azione proposta dovesse dichiararsi inammissibile oltre che infondata.
Rilevava in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito e, comunque, a tutti i motivi inerenti a vizi della fase antecedente la trasmissione dei ruoli esattoriali, di competenza esclusiva dell'ente impositore. Al riguardo,
osservava di essere unicamente legittimata alla riscossione e al recupero coattivo del credito sulla base del ruolo trasmesso e che la legittimazione passiva spettasse solo all'ente impositore, titolare del credito stesso;
affermava ciò anche alla luce della sentenza dell'8 marzo 2022 n. 7514, con cui la Cassazione a Sezioni Unite aveva statuito che, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spettasse all'ente titolare del credito, escludendo la sussistenza di litisconsorzio necessario fra detto ultimo e l' . Aggiungeva Controparte_3
che fosse onere dell' fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito CP_1
prodromico all'intimazione di pagamento.
Contestava infine l'eccezione di prescrizione in quanto infondata ed insisteva nell'esigibilità del credito, considerato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla legge n. 147
del 2013 co. 623 (legge di Stabilità 2014) e dalla normativa emergenziale da Covid-19. Osservava
che detta normativa avesse rappresentato un fatto impeditivo alla decorrenza della prescrizione stessa e che, dunque, il credito azionato non fosse ancora prescritto e che fosse esigibile. Alla luce di tutte le ragioni spiegate, chiedeva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la condanna alle spese.
L'opponente depositava note di trattazione, con le quali evidenziava l'ammissibilità della domanda,
da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c. Insisteva nell'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento dovesse ritenersi illegittima.
Anche l' depositava note di trattazione, con le quali chiedeva la Controparte_2
revoca della sospensione ed insisteva nell'esigibilità del credito alla luce della documentazione versata in atti dagli enti resistenti.
Con provvedimento del 10/5/2024, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario,
previa concessione di termine per il deposito di note. Con provvedimento comunicato alle parti questo giudice ha fissato l'udienza del 24 febbraio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal
“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Allo scopo di delineare - in ragione delle doglienze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere che nella materia oggetto di causa ove si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul
quantum, aventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/95,
riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es. rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione a ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione a ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazione del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R.
602/1973, etc.).
Ciò posto, nella specie l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito impugnato,
la quale integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere sempre esaminata nel merito. Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può
essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Ciò posto, si osserva che l' ha prodotto il referto di notifica dell'avviso di addebito opposto, n. CP_1
59320120005377184000, dal quale si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che detto atto è stato notificato in data
6/12/2012 presso la residenza della ricorrente in Catania, via Sergio Forti, 56, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o
dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una
delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art
2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018)”.
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli
invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il
portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Pertanto, per l'avviso di addebito impugnato, la notifica deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (6/12/2012); non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato presso il domicilio del destinatario, risulta sottoscritto da persona ivi rinvenuta.
Dall'esame dell'avviso di ricevimento si evince inoltre il numero della raccomandata con la quale è
stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra lo stesso e l'avviso di addebito. Occorre inoltre rilevare che l' , con riferimento all'avviso di Controparte_2
addebito opposto, ha prodotto il preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600024383000 e l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale lo stesso è stato notificato, dal quale si evince la notifica in data 25/1/2017 del medesimo atto mediante consegna al destinatario.
Lo stesso ente ha anche prodotto l'intimazione di pagamento n. 29320169001620525/000
riguardante, fra gli atti sottostanti, anche l'avviso di addebito in oggetto, e la relata di notifica del suddetto atto, il quale risulta notificato in data 27/2/2017 mediante consegna “personalmente al destinatario”.
Orbene, alla luce della documentazione prodotta, l'opposizione non può essere accolta poiché, dalla data di notifica dell'avviso di addebito (6/12/2012) il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica, nelle date del 25/1/2017 e del 27/2/2017, del preavviso di fermo e dell'intimazione di pagamento suindicati.
Successivamente, dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320169001620525000
(27/2/2017) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (8/8/2023, come da documentazione versata in atti attestante la notifica ex art. 140 c.p.c.), la prescrizione non è
maturata a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
Occorre infatti precisare che, ai fini del computo della prescrizione, trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, e ciò
come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, trova applicazione l'articolo 68 co. 1
del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8
marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (8/8/2023) il termine di prescrizione non era ancora decorso, con la conseguenza che i crediti portati dall'avviso di addebito in esame e dunque dall'intimazione di pagamento impugnata non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
In definitiva, la proposta opposizione all'esecuzione non può trovare accoglimento. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione;
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore degli enti resistenti, delle spese processuali che liquida per ciascuno di essi nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore costituito dell dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Così deciso in Catania il 24 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio