Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 1227
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Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000 per carenza di motivazione

    L'Amministrazione ha l'onere di dimostrare la rituale notifica degli atti presupposti. In difetto di prova della notifica, la cartella è illegittima per carenza del presupposto.

  • Accolto
    Assenza di idonea istruttoria

    L'Amministrazione ha l'onere di dimostrare la rituale notifica degli atti presupposti. In difetto di prova della notifica, la cartella è illegittima per carenza del presupposto.

  • Accolto
    Omissione e/o invalida notifica degli avvisi di liquidazione presupposti

    La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto non dimostrato il perfezionamento della notifica dell'avviso relativo all'annualità 2015 per mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.). Per l'avviso relativo all'annualità 2016, la notifica via PEC non è stata provata in modo certo, poiché sono state prodotte solo copie statiche prive di attestazione di conformità.

  • Rigettato
    Errata valutazione della notifica degli avvisi di liquidazione

    La Corte ha ritenuto non provata la notifica dell'avviso 2015 per mancata produzione della C.A.D. e la notifica via PEC dell'avviso 2016 non è stata provata in modo certo. Pertanto, la cartella impugnata risulta correttamente annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 1227
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1227
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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