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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1227/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 414/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso INDIRIZZO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7543/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 97 2021 02664129 27 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 325/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Resistente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720210266412927001, avente ad oggetto Imposta di Registro -locazione fabbricati, notificata in data 05/10/2022, chiedendone l'annullamento per plurimi profili di illegittimità. Il ricorrente deduceva, in particolare:
1) la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, per asserita carenza assoluta di motivazione della cartella;
2) l'assenza di idonea istruttoria;
3) l'omessa e/o invalida notifica degli avvisi di liquidazione presupposti, relativi al recupero dell'imposta di registro per annualità successive di un contratto di locazione (serie 3 n. 012264, decorrenza 01/11/2013), con riferimento alle scadenze del 01/11/2015 e del 01/11/2016. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la piena legittimità della cartella impugnata, in quanto fondata su avvisi di liquidazione ritualmente notificati. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminati gli atti di causa, accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, deducendo l'erroneità della pronuncia per vizio di motivazione e di istruttoria, nonché per errata valutazione della documentazione prodotta e della ritualità delle notificazioni. L'Ufficio sosteneva la regolarità delle notifiche degli avvisi di liquidazione e dichiarava di procedere, in grado di appello, al deposito della documentazione relativa alle notifiche e degli atti presupposti, prospettandone l'ammissibilità ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato, e sollevando, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale del nuovo comma 3 della citata disposizione. Contestava, inoltre, la statuizione relativa alla notifica PEC, richiamando un più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 27667/2024), che valorizzerebbe un approccio sostanzialistico nella verifica della notificazione, ove sia comunque accertabile la ricezione e la riferibilità dell'atto. Concludeva, pertanto, per la riforma integrale della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione, riproponendo le questioni ed eccezioni dedotte e non esaminate o non accolte in primo grado. Non si costituiva la parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza di primo grado sostenendo che il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto non provata, o comunque invalida, la rituale notifica degli avvisi di liquidazione presupposti alla cartella impugnata. In particolare, deduce: che l'avviso relativo alla scadenza 01/11/2015 sarebbe stato regolarmente notificato a mezzo posta con perfezionamento per compiuta giacenza e che l'avviso relativo alla scadenza 01/11/2016, notificato via PEC, risulterebbe provato anche mediante produzione in formato PDF delle ricevute. È principio consolidato che, quando la cartella di pagamento è fondata su un atto presupposto che incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare la rituale notificazione di tale atto, trattandosi di fatto costitutivo della legittimità della pretesa tributaria. In difetto di prova della notifica dell'atto prodromico, la cartella è illegittima per carenza del presupposto, poiché il contribuente non è stato posto in condizione di conoscere tempestivamente la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa. La sentenza impugnata si è attenuta correttamente a tale principio, valorizzando non un formalismo, bensì l'esigenza – di rango costituzionale, che l'atto impositivo sia effettivamente portato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Quanto all'avviso relativo alla scadenza 01/11/2015, l'Ufficio ha dedotto il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Tuttavia, in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890/1982, qualora il piego non sia consegnato al destinatario e venga depositato presso l'ufficio postale, la procedura richiede necessariamente l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), ai sensi dell'art. 8 della citata legge. La giurisprudenza di legittimità, anche a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 10012/2021), ha chiarito che, in caso di compiuta giacenza, la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita esclusivamente mediante produzione dell'avviso di ricevimento della C.A.D., non essendo sufficiente la mera attestazione della spedizione o documentazione incompleta. Nel caso di specie, il primo giudice ha accertato che tale prova non è stata fornita in modo completo e certo. La documentazione prodotta non consente di verificare con sicurezza l'avvenuto invio e la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito riferita proprio all'atto in contestazione. La sentenza impugnata ha dunque correttamente ritenuto non dimostrato il perfezionamento della notifica dell'avviso 2015, con conseguente illegittimità dell'atto consequenziale. Con riferimento all'avviso relativo all'annualità 2016, l'Ufficio sostiene che la notifica via PEC sarebbe provata dalla produzione delle ricevute in formato PDF. Nel sistema delle notificazioni telematiche, la prova della ritualità della notifica deve consentire al giudice di verificare: l'effettiva consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario (ricevuta di avvenuta consegna) e la riferibilità e integrità dell'atto notificato, ossia che il documento allegato sia effettivamente quello posto a conoscenza del destinatario. La produzione delle ricevute in formato nativo (.eml o .msg), o comunque in modalità che consenta la verifica dei metadati e del contenuto del messaggio, risponde a tale esigenza di certezza e verificabilità. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha rilevato che l'Ufficio ha prodotto soltanto copie statiche in formato cartaceo o PDF, prive di attestazione di conformità e non idonee a consentire la verifica del contenuto effettivamente recapitato. Il richiamo dell'Ufficio ad un orientamento più “sostanzialistico” non è dirimente. Anche ammettendo che, in taluni casi, il giudice possa valorizzare elementi presuntivi o documentazione non perfettamente conforme alle specifiche tecniche, resta necessario che emergano circostanze univoche idonee a dimostrare che l'atto sia stato effettivamente ricevuto nella sua integrità. Nel caso concreto, tali elementi non risultano forniti. Pertanto, anche sotto tale profilo, la decisione di primo grado resiste alle censure. In conclusione, accertata, in difetto di prova contraria, l'assenza o irritualità della notifica degli avvisi di liquidazione presupposti, la cartella impugnata risulta correttamente annullata. La pretesa non può ritenersi validamente portata a conoscenza del contribuente, né può fondarsi su atti prodromici non provati quanto alla loro efficacia notificatoria. Ne deriva il rigetto dell'appello. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2 e conferma la sentenza di primo grado. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
La Giudice est. Liliana Speranza La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 414/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso INDIRIZZO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7543/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 97 2021 02664129 27 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 325/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Resistente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720210266412927001, avente ad oggetto Imposta di Registro -locazione fabbricati, notificata in data 05/10/2022, chiedendone l'annullamento per plurimi profili di illegittimità. Il ricorrente deduceva, in particolare:
1) la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, per asserita carenza assoluta di motivazione della cartella;
2) l'assenza di idonea istruttoria;
3) l'omessa e/o invalida notifica degli avvisi di liquidazione presupposti, relativi al recupero dell'imposta di registro per annualità successive di un contratto di locazione (serie 3 n. 012264, decorrenza 01/11/2013), con riferimento alle scadenze del 01/11/2015 e del 01/11/2016. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la piena legittimità della cartella impugnata, in quanto fondata su avvisi di liquidazione ritualmente notificati. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminati gli atti di causa, accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, deducendo l'erroneità della pronuncia per vizio di motivazione e di istruttoria, nonché per errata valutazione della documentazione prodotta e della ritualità delle notificazioni. L'Ufficio sosteneva la regolarità delle notifiche degli avvisi di liquidazione e dichiarava di procedere, in grado di appello, al deposito della documentazione relativa alle notifiche e degli atti presupposti, prospettandone l'ammissibilità ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato, e sollevando, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale del nuovo comma 3 della citata disposizione. Contestava, inoltre, la statuizione relativa alla notifica PEC, richiamando un più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 27667/2024), che valorizzerebbe un approccio sostanzialistico nella verifica della notificazione, ove sia comunque accertabile la ricezione e la riferibilità dell'atto. Concludeva, pertanto, per la riforma integrale della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione, riproponendo le questioni ed eccezioni dedotte e non esaminate o non accolte in primo grado. Non si costituiva la parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza di primo grado sostenendo che il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto non provata, o comunque invalida, la rituale notifica degli avvisi di liquidazione presupposti alla cartella impugnata. In particolare, deduce: che l'avviso relativo alla scadenza 01/11/2015 sarebbe stato regolarmente notificato a mezzo posta con perfezionamento per compiuta giacenza e che l'avviso relativo alla scadenza 01/11/2016, notificato via PEC, risulterebbe provato anche mediante produzione in formato PDF delle ricevute. È principio consolidato che, quando la cartella di pagamento è fondata su un atto presupposto che incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare la rituale notificazione di tale atto, trattandosi di fatto costitutivo della legittimità della pretesa tributaria. In difetto di prova della notifica dell'atto prodromico, la cartella è illegittima per carenza del presupposto, poiché il contribuente non è stato posto in condizione di conoscere tempestivamente la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa. La sentenza impugnata si è attenuta correttamente a tale principio, valorizzando non un formalismo, bensì l'esigenza – di rango costituzionale, che l'atto impositivo sia effettivamente portato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Quanto all'avviso relativo alla scadenza 01/11/2015, l'Ufficio ha dedotto il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Tuttavia, in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890/1982, qualora il piego non sia consegnato al destinatario e venga depositato presso l'ufficio postale, la procedura richiede necessariamente l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), ai sensi dell'art. 8 della citata legge. La giurisprudenza di legittimità, anche a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 10012/2021), ha chiarito che, in caso di compiuta giacenza, la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita esclusivamente mediante produzione dell'avviso di ricevimento della C.A.D., non essendo sufficiente la mera attestazione della spedizione o documentazione incompleta. Nel caso di specie, il primo giudice ha accertato che tale prova non è stata fornita in modo completo e certo. La documentazione prodotta non consente di verificare con sicurezza l'avvenuto invio e la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito riferita proprio all'atto in contestazione. La sentenza impugnata ha dunque correttamente ritenuto non dimostrato il perfezionamento della notifica dell'avviso 2015, con conseguente illegittimità dell'atto consequenziale. Con riferimento all'avviso relativo all'annualità 2016, l'Ufficio sostiene che la notifica via PEC sarebbe provata dalla produzione delle ricevute in formato PDF. Nel sistema delle notificazioni telematiche, la prova della ritualità della notifica deve consentire al giudice di verificare: l'effettiva consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario (ricevuta di avvenuta consegna) e la riferibilità e integrità dell'atto notificato, ossia che il documento allegato sia effettivamente quello posto a conoscenza del destinatario. La produzione delle ricevute in formato nativo (.eml o .msg), o comunque in modalità che consenta la verifica dei metadati e del contenuto del messaggio, risponde a tale esigenza di certezza e verificabilità. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha rilevato che l'Ufficio ha prodotto soltanto copie statiche in formato cartaceo o PDF, prive di attestazione di conformità e non idonee a consentire la verifica del contenuto effettivamente recapitato. Il richiamo dell'Ufficio ad un orientamento più “sostanzialistico” non è dirimente. Anche ammettendo che, in taluni casi, il giudice possa valorizzare elementi presuntivi o documentazione non perfettamente conforme alle specifiche tecniche, resta necessario che emergano circostanze univoche idonee a dimostrare che l'atto sia stato effettivamente ricevuto nella sua integrità. Nel caso concreto, tali elementi non risultano forniti. Pertanto, anche sotto tale profilo, la decisione di primo grado resiste alle censure. In conclusione, accertata, in difetto di prova contraria, l'assenza o irritualità della notifica degli avvisi di liquidazione presupposti, la cartella impugnata risulta correttamente annullata. La pretesa non può ritenersi validamente portata a conoscenza del contribuente, né può fondarsi su atti prodromici non provati quanto alla loro efficacia notificatoria. Ne deriva il rigetto dell'appello. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2 e conferma la sentenza di primo grado. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
La Giudice est. Liliana Speranza La Presidente Giuliana Passero