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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/11/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 105/2017 R.G. promossa da:
D A
, nato a [...] V.C. il 12/11/1966, residente a [...]
NO BU n.7, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano C.F._1
Albergamo
ATTORE
C O N T R O
nato a [...] V.C. il 25.04.1957 ed ivi residente nella Via Capitano CP_1
Niceforo 13, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Benedetto C.F._2
, nata a [...] V.C. il 06/03/1990, C.F. , ed ivi Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Beverie;
, nato a [...] il [...] ( ), e Parte_2 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...] ( Parte_3 C.F._5
), residenti a [...], rappresentati e difesi dagli
[...]
Avvocati Mario Barone e Maria Emanuela Mesiti
: , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Purgatorio n. 45, C.F. , E , nato a C.F._6 Parte_5
Militello in Val di Catania il 04/04/2003, ed ivi residente in [...] C.F.
entrambi rappresentati e diesi dell'Avv. Pasqualina Beverie;
C.F._7
CONVENUTI
), nata il [...] a [...]; CP_3
, nata il [...] a [...] CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO con atto di citazione del 28/12/2016, il signor in qualità di erede legittimario del Parte_1 defunto padre citava dinanzi Questo Tribunale i signori:
1.la di lui madre Parte_5 [...]
(coniuge del de cuius) nata il [...] a [...]; 2. (fratello CP_4 CP_1 dell'attore e figlio del de cuius) nato il [...] a Militello in [...]; - 3. gli eredi di (fratello dell'attore e figlio del de cuius) nato il [...] e deceduto il Persona_1
05/12/2015 in Militello in Val di Catania: a) (coniuge) nata a [...] il Parte_4
20/03/1972; b) (figlio) nato a Militello in [...] il [...]; c) Parte_5
, (figlia) nata a Militello in [...] il [...]; 4. Controparte_2 CP_3
(sorella dell'attore e figlia del de cuius) nata il [...] a [...]; 6. Parte_2
(nipote del de cuius e figlio di ) nato a [...] il [...]; 7. CP_3 Parte_3
(nipote del de cuius e figlia di ) nata a [...] il [...]. CP_3
L'attore evidenziava che, in data 18.11.2014, in Militello in Val di Catania, era deceduto ab intestato il padre lasciando a sé superstiti i figli (attore), Parte_5 Parte_1 CP_1
gli eredi del figlio premorto , e coniuge in regime di CP_3 Persona_1 CP_4 comunione dei beni;
- che mentre era in vita, il de cuius, congiuntamente alla moglie
[...]
con atto di donazione del 12.09.2012, rogato dal Notaio da Caltagirone ai nn. CP_4 Per_2
197238 di rep. e 16642 di racc. aveva donato al figlio a) la nuda proprietà CP_1 dell'appartamento, con la metà della soprastante terrazza, sito in Militello V.C. Via Cap. Niceforo n.
13 e Via F.lli Rosselli, in Catasto al fogl. 30, part. 668/7, piano 1-2, Ctg A/3, cl 6; b) vano garage di circa 37 mq al piano terra dell'edificio di cui alla precedente lett. a) censito al N.C.E.U. al fogl. 30, part. 668/2, piano T, Ctg C/6, Cl 3; con atto di donazione del 13.05.2010, a rogito del Notaio
da , ai nn 726 di rep. e 474 di racc., avevano donato ai nipoti Per_3 Per_4 Parte_3
e : c) la nuda proprietà dell'appartamento sito in Militello V.C. Via Cap. Parte_2
Niceforo n. 15, angolo Via F.lli Rosselli, al N.C.E.U. al fogl. 30, part. 668 sub 3, p. T, Ctg A/3, cl 4;
d) vano garage di pertinenza del suddetto appartamento di circa 26 mq avente ingresso dal civico 17 di Via F.lli Rosselli, al N.C.E.U. Fl Fl 30, part. 668 sub.
1. p. T, Ctg C/6, Cl 3; con ulteriore atto di donazione del 16.04.2014, a rogito del Notaio da ai nn. 2464 di rep. e 1625 di Per_3 Per_4 racc., aveva donato al solo : e) la piena proprietà dell'appartamento sito a Parte_2
Militello V.C., P I, composto da due vani, cucina ed accessori, al N.C.E.U. al Fl 30, part. 668 sub 6, piano I, Ctg A/3, cl 5; f) soprastante pertinenziale lastrico solare (la restante metà dell'intero), avente ingresso dalla Via Cap. Niceforo n. 13, al N.C.E.U. al Fl 30, part. 668 sub. 10, p. 2.; - che esso attore era rimasto escluso dalle superiori donazioni con evidente e consistente lesione della
2 propria quota di legittima;
- che, al momento della morte, era proprietario di una Parte_5 casa per civile abitazione, sita in Militello in Val di Catania, Via Gesù, nn. 24-26, di modesto valore economico;
- che della massa ereditaria avrebbe dovuto fare parte anche la metà indivisa dei beni oggetto di donazione. Ciò posto, ha chiesto che Codesto Giudice - previa Parte_1 dichiarazione che il valore delle donazioni eccede quello della porzione disponibile, nonché previa ricostruzione della massa ereditaria – disponesse la riduzione delle donazioni fatte a CP_1
e con condanna dei convenuti alla restituzione
[...] Parte_2 Parte_3 delle porzioni immobiliari eccedenti la quota disponibile e al pagamento di una indennità per il godimento degli immobili donati.
Con comparsa di risposta, e si costituivano in giudizio, Parte_2 Parte_3 contestando le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedevano il rigetto in forza delle seguenti osservazioni:1) INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE eccependo l'assoluta indeterminatezza – e conseguente inammissibilità - della domanda giacché l'attore non avrebbe indicato né quale sarebbe la quota di legittima spettantegli, né in quale misura sarebbe stata lesa, né di quale atto di disposizione chiede la riduzione. L'attore si lamenterebbe, genericamente, di essere stato escluso dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius, ma questa allegazione non sarebbe sufficiente ai fini della proposizione della presente azione: ed infatti, nelle ipotesi di esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima, l'attore sarebbe stato tenuto non soltanto ad allegare l'avvenuta verificazione di tale lesione, ma altresì a chiarire e specificare, in maniera lineare ed inequivoca, il valore della massa ereditaria alla data di apertura della successione ed il valore della quota di riserva violata dal de cuius mediante la donazione oggetto della controversia, così consentendo di comprendere entro quale misura egli ritenga sussistente tale violazione. Sul piano probatorio,
l'attore avrebbe avuto l'onere di allegare e provare entro quali limiti sarebbe stata lesa la legittima, nonché l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione: l'attore che agisce in riduzione sarebbe gravato dall'onere di indicare l'esatto valore della massa ereditaria, presupposto necessario per l'accertamento della lamentata lesione della quota legittima. 2) NEL MERITO facevano rilevare che le unità immobiliari donate a e sarebbero state oggetto di numerose e costose Parte_2 Parte_3 migliorie (concernenti in particolare: l'installazione di infissi interni ed esterni, il rifacimento dell'impianto elettrico;
l'installazione dell'impianto di riscaldamento, il rifacimento della pavimentazione;
la realizzazione del bagno e l'installazione di porte interne), effettuate a cure e spese dei donatari;
pertanto - posto che i predetti beni avrebbero assunto per esclusiva opera dei donatari e senza contributo alcuno da parte degli altri eredi, un valore prima non esistente. Per tali motivi chiedevano a Questo Tribunale di : "1) ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa,
3 improcedibile e/o inammissibile la domanda promossa da;
2) in subordine, Parte_1 ritenere e dichiarare che le donazioni di non hanno leso la quota di legittima Parte_5 spettante all'attore; 3) in ogni caso, ritenere e dichiarare che gli immobili donati ai germani non vanno calcolati nella determinazione della quota di legittima dell'attore sulla Pt_2 successione del padre;
4) ritenere e dichiarare che tutte le migliorie e modifiche apportate agli immobili donati dal de cuius a e , ed in particolare Parte_2 Parte_3 all'appartamento sito a Militello V.C., P I, composto da due vani, cucina ed accessori, al N.C.E.U. al Fl 30, part. 668 sub 6, piano I, Ctg A/3, cl 5 sono state effettuate ad opera dei concludenti e a loro esclusive spese;
conseguentemente, detrarre tali spese e/o aumento di valore dalla massa ereditaria;
; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario".
Si costituiva, con propria comparsa, rilevando di essere stata citata in giudizio Controparte_2 come erede in rappresentazione ex art. 467 c.c. del padre , nato a [...] il Persona_1
16/03/1962 ed ivi deceduto il 08/12/2015, ab intestato. - Che anche essa convenuta sarebbe rimasta esclusa dalle donazioni infra descritte ed effettuate in evidente lesione anche della propria quota di legittima;
per tali motivi aderiva alla domanda introitata dall'attore ed alle richieste e conclusioni dispiegate nell'atto introduttivo, pertanto la convenuta chiedeva ai soggetti beneficiari delle donazioni la reintegrazione della propria quota di legittima mediante la riduzione delle donazioni nei limiti della predetta quota ritenendoli eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre. Per tal motivo chiedeva a Questo Tribunale; “…Voglia: – accogliere la domanda dispiegata poichè fondata in fatto ed in diritto;
– 1) dichiarare che le donazioni disposte dal de cuius Pt_5
in favore di , e , avente ad
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 oggetto gli immobili descritti in premessa, eccedono la quota di cui il de cuis poteva disporre;
– 2)
Ricostruire la massa ereditaria del IG. computando il relictum al donatum, Parte_5 tenendo conto, anche dell'immobile sito in Via Gesù nn. 24-26, unico bene relitto presente al momento del decesso del de cuius, anche dei beni oggetto di donazione e specificatamente indicati in premessa, in quanto tali atti ledono la quota di riserva della IG.ra , con Controparte_2 valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi frutti;
3) disporre la riduzione delle donazioni eseguite in favore dei convenuti , e CP_1 Parte_2 Parte_3
e la reintegrazione della quota di legittima spettante alla IG.ra nella
[...] Controparte_2 qualità di erede legittimario in rappresentazione del padre premorto deceduto Persona_1 ab intestato;
4) condannare i convenuti , e CP_1 Parte_2 Parte_3
a restituire all'attore le porzioni immobiliari eccedenti la quota disponibile, 5) condannare,
[...]
a norma dell'art. 561 i convenuti a pagare all'istante un'indennità, nella misura che sarà determinata in corso di causa , dovuta per il godimento degli immobili sopra indicati fino
4 all'effettivo rilascio. - Condannare in ogni caso i convenuti alla refusione delle spese giudiziali competenze ed onorari”.
Con successivo atto del 21.11.2023, intervenivano in giudizio gli altri eredi in rappresentazione di
: e aderendo alle richieste, eccezioni e Persona_1 Parte_4 Parte_5 difese formulate dalla , nata a [...] il [...] e Controparte_2 Parte_4 [...] nato a [...] V.C. i 04/04/2003 (rispettivamente madre e fratello di Parte_5 quest'ultima e moglie e figlio del defunto ). Persona_1
La causa veniva istruita sulla scorta delle documentazioni versate dalle parti, delle risultanze delle prove testimoniali e della esitata CTU.
All'udienza del 19 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni insistendo per l'accoglimento integrale delle proprie rispettive domande e difese e la causa è stata posta in decisione assegnando i termini ex art. 190cpc.
Rilevato che la casa di via Gesù 24-26, è risultata, a seguito della CTU espletata, essere non conforme alle risultanze catastali, e pertanto, come si vedrà in parte motiva, non divisibile né tantomeno assegnabile, la causa sul ruolo veniva rimessa sul ruolo, fissando l'udienza del 13 novembre 2025, per vagliare la possibilità di provvedere da parte delle parti la possibilità di procedere, prima dell'emissione della sentenza alla regolarizzazione delle difformità dell'immobile di via Gesù nn.24 e 26. A tale udienza il non si presenta, ne nominava un nuovo Parte_1 difensore stante che l'Avv. Albergamo, con raccomandata del 19.07.2023, avesse già rimesso il mandato mentre le altre parti nulla dichiaravano relativamente alla suddetta sanatoria, per cui la causa veniva assunta per la decisione, senza la concessione dei termini.
**********************
La domanda attorea va accolta in parte per le ragioni che seguono:
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e di che regolarmente CP_4 CP_3 citate non si son costituite.
Va, in primo luogo, osservato che, essendosi i convenuti e Parte_4 Parte_5 costituiti, solo in data 21.11.2023, quando erano ormai ampiamente maturate le
[...] preclusioni per l'attività assertiva e probatoria delle parti, non si possono prendere in considerazioni tutte le loro difese che implicano l'accertamento di fatti nuovi in precedenza non dedotti dalla parte attrice e non desumibili dal materiale probatorio già acquisito agli atti né, tantomeno, domande riconvenzionali. E' ben vero che nell'azione di riduzione, la questione relativa alla inclusione di beni donati o di debiti nel calcolo per la riunione fittizia può essere risolta incidentalmente e anche d'ufficio ai soli fini dell'esatta ricostruzione della sommatoria di relictum e donatum, mentre la richiesta della parte integra una mera sollecitazione del potere - dovere del giudice di decidere e,
5 non ampliando il thema decidendum, non soggiace alle preclusioni previste per le domande nuove e per le eccezioni non rilevabili d'ufficio (Cass. civ. 12.05.1999 n. 4698; Cass. 17.06.2011 n. 13385).
Nel merito, occorre verificare se sia stata lesa la quota riservata dalla legge all'attore e alle altre parti escluse dalle donazioni, che nel presente giudizio si sono associate alla richiesta dell'attore, tenendo presente che, nel caso in esame, il de cuius non ha lasciato testamento, sicché sui beni relitti si è aperta la successione ab intestato e che la lesione, nella prospettazione dell'attore, sarebbe stata conseguenza esclusivamente di donazioni dirette effettuate dal de cuius e dalla di lui moglie
[...]
a favore del figlio e dei nipoti e CP_4 CP_1 Parte_2 Parte_3
L'azione di riduzione ha come causa petendi l'accertamento della qualità di erede necessario
[...]
e l'avvenuta lesione della quota di legittima dell'attore principale e dei convenuti Parte_4
e , per effetto degli atti di liberalità posti in essere in Controparte_2 Parte_5 vita dal de cuius, e come petitum la riduzione quantitativa della lesione accertata per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I, 11.06.2003 n. 9424).
Sennonché, nel caso in esame, è stato accertato che il de cuius, congiuntamente alla moglie
[...]
con atto di donazione del 12.09.2012, rogato dal Notaio da Caltagirone ai nn. CP_4 Per_2
197238 di rep. e 16642 di racc. aveva donato al figlio a) la nuda proprietà CP_1 dell'appartamento, con la metà della soprastante terrazza, sito in Militello V.C. Via Cap. Niceforo n.
13 e Via F.lli Rosselli, in Catasto al fogl. 30, part. 668/7, piano 1-2, Ctg A/3, cl 6; b) vano garage di circa 37 mq al piano terra dell'edificio di cui alla precedente lett. a) censito al N.C.E.U. al fogl. 30, part. 668/2, piano T, Ctg C/6, Cl 3; con atto di donazione del 13.05.2010, a rogito del Notaio
da , ai nn 726 di rep. e 474 di racc., avevano donato ai nipoti Per_3 Per_4 Parte_3
e : c) la nuda proprietà dell'appartamento sito in Militello V.C. Via Cap. Parte_2
Niceforo n. 15, angolo Via F.lli Rosselli, al N.C.E.U. al fogl. 30, part. 668 sub 3, p. T, Ctg A/3, cl 4;
d) vano garage di pertinenza del suddetto appartamento di circa 26 mq avente ingresso dal civico 17 di Via F.lli Rosselli, al N.C.E.U. Fl 30, part. 668 sub.
1. p. T, Ctg C/6, Cl 3; con ulteriore atto di donazione del 16.04.2014, a rogito del Notaio da ai nn. 2464 di rep. e 1625 di Per_3 Per_4 racc., aveva donato al solo : e) la piena proprietà dell'appartamento sito a Parte_2
Militello V.C., P I, composto da due vani, cucina ed accessori, al N.C.E.U. al Fl 30, part. 668 sub 6, piano I, Ctg A/3, cl 5; f) soprastante pertinenziale lastrico solare (la restante metà dell'intero), avente ingresso dalla Via Cap. Niceforo n. 13, al N.C.E.U. al Fl 30, part. 668 sub. 10, p. 2.; - che l'attore insieme ai convenuti e Parte_4 Controparte_2 Parte_5 erano rimasti esclusi dalle superiori donazioni con evidente e consistente lesione della propria quota di legittima;
- che, al momento della morte, era rimasto quale unico bene relitto Parte_5
6 di proprietà esclusiva del de cuius la casa per civile abitazione, sita in Militello in Val di Catania,
Via Gesù, nn. 24-26.
Dalla relazione del CTU nominato è emerso che:
A) l'immobile sito nel comune di Militello in Val di Catania, in via Capitano Niceforo n.13, angolo via Fratelli Rosselli risulta essere un edificio condominiale, con destinazione d'uso residenziale, disposto su tre livelli fuori terra, composto da: a) Garage sub.1 posto al piano terra;
b) Garage sub.2 posto al piano terra;
c) Appartamento sub.3 posto al piano terra;
d)
Appartamenti sub.6 posto al piano primo;
e) Appartamenti sub.9 posto al piano primo;
f)
Lastrico solare posto al piano secondo sub.10; g) Lastrico solare posto al piano secondo sub.11.
Nell'unità immobiliare posta al piano terra dell'edificio condominiale alla quale si accede dalla via Fratelli Rosselli n. 17, censita al foglio 30, particella 668, subalterno 1, categoria C/6, posto al piano terra, sono state riscontrate delle difformità tra la planimetria depositata al catasto e lo stato dei luoghi. Dai rilievi planimetrici eseguiti, è stato rilevato: l'apertura di una porta interna, tra l'appartamento abitato da (sub.3) e il locale garage (sub.1), e la Parte_3 realizzazione di una scala in ferro nel locale garage;
un'altezza interna di h = 4.85 m, nella planimetria catastale depositata l'altezza è di h. = 3.90 m.; non è stata riscontrata la conformità catastale;
Nell'unità immobiliare posta al piano terra dell'edificio condominiale, censita al foglio 30, particella 668, subalterno 2, è stata rilevata un'altezza interna di h = 4.80 m, nella planimetria catastale depositata l'altezza è di h. = 3.90 m, difformità che non genera un aumento della rendita catastale e per tanto non occorre eseguire nessuna variazione.
Nell'unità immobiliare posta al piano terra dell'edificio condominiale, censita al foglio 30, particella 668, subalterno 3, è risultata una diversa distribuzione degli spazi interni, rispetto alla planimetria catastale depositata. Durante le fasi di sopralluogo non è stata riscontrata la conformità catastale. Il CTU ha confermato quanto dichiarato nel verbale di sopralluogo del
12/04/2023 e nei propri atti difensivi, dalla sig.ra che nell'appartamento Parte_3 in oggetto sono stati eseguiti lavori di ammodernamento, consistenti in una diversa distribuzione degli spazi interni, realizzazione dell'impianto di riscaldamento, sostituzione degli infissi ecc… ; si evidenzia che i lavori eseguiti rientrano nella sfera descritte dall'art.3, comma 1, lett.b del DPR380/2001 e pertanto necessitano delle dovute segnalazioni e/o autorizzazioni, elementi che non ha inoltrato come confermato al CTU Controparte_5 dal responsabile dell'UTC (nota del 16/05/2023, prot. n.8988).
Nell'unità immobiliare posta al piano primo dell'edificio condominiale, censita al foglio 30, particella 668, subalterno 6, è stata riscontrata la conformità catastale
Nell'unità immobiliare posta al piano primo dell'edificio condominiale, censita al foglio 30,
7 particella 668, subalterno 9, è stata riscontrata la conformità catastale.
Nelle unità immobiliari poste al piano secondo dell'edificio condominiale, censite al foglio 30, particella 668, subalterni 10-11 sono state rilevate delle violazioni edilizie nei lastri solari sub
10-11, ovvero sono state realizzate delle tettoie/veranda senza nessun provvedimento edilizio.
Le indicazioni dei valori di stima per come riferito dal CTU, non hanno tenuto conto delle tettoie realizzate.
B) L'immobile sito nel comune di Militello in Val di Catania, in via Gesù n.24 e n.26 corrisponde ad una unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale, disposta su due livelli fuori terra, composta da un piano terra e primo, la cui costruzione risale agli anni 60.Durante il sopralluogo il CTU ha riscontrato delle difformità tra la planimetria depositata al catasto e lo stato dei luoghi, ovvero l'immobile come sopra accertato, è composto da piano terra e primo, nella planimetria catastale depositata risulta censito solo il piano terra. Al fine di rendere conforme alla realtà lo stato di fatto con la planimetria depositata in catasto, l'immobile deve essere oggetto di variazione catastale, ovvero per una diversa distribuzione degli spazi interni al piano terra e di accatastamento del primo, presso l'Agenzia del Territorio di Catania
Al fine di verificare la disponibilità alla regolarizzazione dell'immobile di via Gesù la causa era stata rimessa sul ruolo, con ordinanza del 25.09.2025, e fissata l'udienza 13.11.2025 per comparizione delle parti. All'udienza del 13.11.2025 si presentavano i procuratori delle parti convenute ma nessuno si presentava per l'attore , il quale nonostante la rinunzia Parte_1 del mandato del proprio difensore non ha provveduto alla sua sostituzione. Ritenuta l'impossibilità di trovare una soluzione alla superiore problematica la causa veniva re incamerata per la sua decisione.
A questo punto è necessario esaminare se negli atti tra vivi, sanzionati con la nullità dall'art. 40, secondo comma della L. n. 47/1985, debbano includersi anche gli atti di scioglimento di comunione, genericamente intesa, ed afferma il seguente principio di diritto:
“Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”. (Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 25021 del
07/10/2019)
8 La Cassazione prosegue affrontando l'ulteriore questione relativa alla possibilità di includere tra gli atti tra vivi, per i quali la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, commina la sanzione della nullità, solo l'atto di scioglimento della comunione ordinaria, sul presupposto che l'atto di divisione della comunione ereditaria sia un negozio assimilabile agli atti mortis causa, ovvero anche l'atto di scioglimento della comunione ereditaria, da qualificarsi invece come negozio inter vivos.
Attraverso un'analisi di tutti gli argomenti posti a sostegno della tesi secondo cui l'atto di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto un edificio abusivo (o parti di esso) non sarebbe oggetto della comminatoria di nullità e mutando precedenti orientamenti sui diversi aspetti analizzati, tra cui la natura dichiarativa della divisione, perviene ad affermare che “la diversa origine della comunione ereditaria rispetto a quella ordinaria non muti né la natura né gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario”. In particolare, la Suprema Corte evidenzia come il fenomeno divisorio abbia un indubbio effetto costitutivo e più precisamente traslativo, dando luogo ad un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente che perde la comproprietà sul tutto, acquisendo la proprietà individuale ed esclusiva sui beni che gli vengono assegnati e di cui prima non disponeva.
Si tratta quindi di un mutamento logicamente e cronologicamente precedente e indipendente rispetto all'effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione che pure consegue alla divisione, che conferma come l'atto non abbia causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma al contrario natura costitutivo-traslativa.
Come tale è quindi assimilabile a quelli (aventi appunto natura traslativa), per i quali la L. n.
47/1985 e il D.P.R. n. 380/2001 comminano la sanzione della nullità se hanno ad oggetto edifici abusivi o parti di essi.
La Cassazione perviene così alla conclusione che non vi sono valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui al D.P.R. n.
380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40 ed afferma il seguente principio di diritto:
“Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria".
Andando oltre ed affrontando specifiche questioni attinenti la divisione giudiziale ereditaria, la
Cassazione afferma altresì il seguente ulteriore principio: “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione
9 circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
A questo punto va esaminata la possibilità di una divisione ereditaria parziale, ove l'abusività riguardi solo parte dei beni da dividere, come nel caso che ci occupa. La Cassazione conferma i precedenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali circa la non assolutezza del principio dell'universalità della divisione, derogabile o per espressa previsione normativa (ad esempio gli artt.
713, terzo comma, 720, 722 e 1112 c.c.) o su accordo unanime dei condividenti, ammettendo inoltre che ciascun coerede ha diritto, ex art. 713 1° comma c.c., a richiedere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria anche senza il consenso degli altri condividenti.
Emerge quindi, in via conclusiva, come anche in sede di divisione giudiziale di beni ereditari, non possa procedersi con riguardo ad eventuali immobili abusivi, risultando in questi casi ammissibile esclusivamente la divisione parziale relativa ai beni regolari, a prescindere dal consenso di tutti i condividenti.
Non ricorrendo alcuna valida ragione che consenta di discostarsi dai condivisibili principi espressi dalla Cassazione, deve rilevarsi, da un lato, come le parti non abbiano dichiarato di voler sanare le irregolarità relative all'immobile di via Gesù, per cui le difformità urbanistiche riscontrate dal CTU, alla luce di quanto sopra evidenziato, impediscono ogni possibile assegnazione di detto bene, così da risultare la domanda di divisione di detto bene inammissibile.
Riguardo gli altri beni, per altro già oggetto di donazione tale problema non si pone essendo gli stessi già di proprietà dei donatari e le modifiche per come accertato risultano successive agli atti di donazione, per cui è possibile procedere alla quantificazione degli importi necessari da congualiare e portare in compensazione.
La convenuta nel corso del giudizio ha dato prova di aver eseguito opere di Parte_3 ammodernamento dell'appartamento dalla stessa abitato (sub 3), che ne hanno aumentato il valore.
Ritenuto però che le opere, dalla stessa dichiarate, sono state eseguite senza alcuna comunicazione, né, tantomeno, autorizzazione edilizia, non sono suscettibili di compensazione essendo abusivi, si tenga presente, inoltre, che pur essendo stati accettati detti lavori la non ha Parte_3 fornito ricevute o fatture comprovanti il costo sostenuto.
10 Andrà applicata ai fini della determinazione dell'asse ereditario divisibile, la tabella 1B predisposta dal CTU, con la scorporazione del valore dell'immobile di via Gesù nn. 24 e 26 che, come detto sopra, è risultato privo di regolarità catastale. Alla luce delle risultanze peritali il valore dell'asse ereditario divisibile, detratte la quota di valore di quei beni che erano in comunione tra il de cuius e la di lui moglie sig.ra , ammonta a complessivamente ad €. 71.842,20, restando in CP_4 comunione dei beni fra tutti gli eredi l'immobile di via Gesù.
Determinato l'ammontare dell'asse ereditario il riparto va effettuato, a differenza di quanto predisposto dal CTU, ai sensi dell'art. 542 c.c. infatti il de cuius con gli atti di donazione effettuati ha disposto sulla quota di disponibile, attribuendola di fatto ai donatari, pertanto, va così diviso ¼ al coniuge superstite, ½ ai figli ed ¼ quale disponibile a favore dei donatari e va, pertanto, distribuita come appresso: €. 17.960,55; €. 8.980,275; €. CP_4 Parte_1 CP_1
8.980,275; Eredi di ( e Persona_1 Parte_4 Controparte_2 Parte_5
€. 8.980,275; Eredi di ( e €.
[...] CP_3 Parte_2 Parte_3
8.890,275; Quota disponibile a favore dei donatari e CP_1 Parte_2
€. 17.960,55. Parte_3
Con le donazioni il decuis ha ritenuto in vita di disporre dei propri beni a favore dei sopra indicati donatari, per cui i beni donati restano in capo agli stessi con la conseguenza che questi dovranno corrispondere, in danaro, agli altri eredi la somma eccedente il valore della quota ereditaria spettante ai donatari integrata dalla quota disponibile, per cui si provvede come da sottostante specchietto:
Eredi eredi x rappresentanza Beni assegnati e donati Valore dei beni Quota spettante Disponibile Conguaglio donati e assegnati relativamente ¼ Gli importi detratto il valore all'asse ereditario col segno della quota spettante accertato meno devono al coniuge del de essere pagati, cuius per la quelli positi- comunione dei beni vi incassati
¼ €. 17.960,55 17.960,55 CP_4
€. 8.890,275 8.890,275 CP_1
[...]
. 1° fl. 30 part.
€.19.205,73
€. 8.890.275 €.7.357,49 -€ 14.715,72 Parte_6 668 sub 9
Sovrastante lastrico
€. 3.567,20 solare al fl. 30 part. 668 sub 11
Garage al fl. 30 part.
€. 6.658,50 668/2. Email_ Eredi
. P. 1° fl. 30 part.
€.17.661.88
€. 4.490,14
€. 2.814.5
- € 2.256,38 Controparte_6 1/2 668 sub 3; terrazza
Parte_7CP_
sovra- stante;
garage fl.
30 part. 668 sub 1
€. 4.857,00
€. 4.490,14
€. 2.814,5
-€. 2.256,38 Parte_3 ½
__________________ ___________________ ________________ _________ __________ Catanese Paolo Santo App,. P. 1°fl. 30 part.
€.16.173,85 4.973,32
-€. 14.436,15 1/1 668 sub 6;
sovrastante lastri-co solare, P. 2° al fl. 30
part. 668 sub 10;
garage fl. 30 part. 668
€. 3.718,05 sub 11
11 Eredi €. 2.993,43
€. 2.993,43 Parte_4
€.2.993,43
€.2.993,43 Parte_8
€.2.993,43
€.2.993,43 Parte_9
€.71.842,20 €.53.521.65 €. 17.960,55 €.zero
In ordine alla richiesta di condannare, a norma dell'art. 561 i convenuti a pagare un'indennità, nella misura che sarà determinata in corso di causa, dovuta per il godimento degli immobili sopra indicati fino all'effettivo rilascio, formulata da , Parte_4 Controparte_2 CP_1 [...]
e dall'attore , la stessa risulta infondata, in quanto unica legittimata a Pt_5 Parte_1 richiedere i frutti è la IG.ra , usufruttuaria di tutti immobili oggetto di donazione, CP_4 che, peraltro, è rimasta contumace.
Ritenuta la parziale soccombenza di entrambe le parti del giudizio, nonché dello stretto rapporto parentale le spese vanno compensate.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, in accoglimento della la domanda di parte attrice;
Preliminarmente dichiara la contumacia di e di che regolarmente CP_4 CP_3 citate non si son costituite.
Nel merito:
Dichiara che con le donazioni oggetto di causa si è determinata una lesione della quota di eredità legittima nei confronti dell'attore e degli eredi di : Parte_1 Persona_1 Pt_4
, e .
[...] Parte_8 Controparte_2
Dichiara l'impossibilità di assegnazione dell'immobile sito nel comune di Militello in Val di
Catania, in via Gesù n.24 e n.26, portato al catasto fabbricati di detto comune al fgl. 30, part.359, sub. 3, cat. A/5, in quanto non in regola con i dati catastali e che pertanto resta di proprietà comune di tutti gli eredi secondo le rispettive quote ereditarie.
Dispone: che versi nella massa ereditaria l'importo a conguaglio di €. 14.715,72; CP_1 che versi nella massa ereditaria la somma di €. 17.820,76; Che Parte_2 Parte_3 versi nella massa ereditaria la somma di €. 3.384,63;
[...]
l'importo di €. 35.921,11 andrà così diviso:
€. 17.960,55, €.8.980,27, €. 2.993,43, CP_4 Parte_1 Parte_4 [...]
€.2.993,43 e €. 2.993,43. Parte_8 Controparte_2
Rigetta la domanda dell'attore e dei convenuti e Parte_4 Parte_8 [...]
volta ad ottenere la condanna dei e CP_2 CP_1 Parte_2 [...]
a pagare per il godimento degli immobili oggetto delle predette donazioni il valore Parte_3
12 dell'indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio, in quanto il diritto di usufrutto spettava alla madre;
CP_4
Compensa le spese tra le parti.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti costituite in solido ed in parti uguali per ciascuno dei quattro cespiti familiari, costituiti nel presente giudizio, la spese di CTU.
Così deciso in Caltagirone 24.11.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 105/2017 R.G. promossa da:
D A
, nato a [...] V.C. il 12/11/1966, residente a [...]
NO BU n.7, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano C.F._1
Albergamo
ATTORE
C O N T R O
nato a [...] V.C. il 25.04.1957 ed ivi residente nella Via Capitano CP_1
Niceforo 13, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Benedetto C.F._2
, nata a [...] V.C. il 06/03/1990, C.F. , ed ivi Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Beverie;
, nato a [...] il [...] ( ), e Parte_2 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...] ( Parte_3 C.F._5
), residenti a [...], rappresentati e difesi dagli
[...]
Avvocati Mario Barone e Maria Emanuela Mesiti
: , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Purgatorio n. 45, C.F. , E , nato a C.F._6 Parte_5
Militello in Val di Catania il 04/04/2003, ed ivi residente in [...] C.F.
entrambi rappresentati e diesi dell'Avv. Pasqualina Beverie;
C.F._7
CONVENUTI
), nata il [...] a [...]; CP_3
, nata il [...] a [...] CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO con atto di citazione del 28/12/2016, il signor in qualità di erede legittimario del Parte_1 defunto padre citava dinanzi Questo Tribunale i signori:
1.la di lui madre Parte_5 [...]
(coniuge del de cuius) nata il [...] a [...]; 2. (fratello CP_4 CP_1 dell'attore e figlio del de cuius) nato il [...] a Militello in [...]; - 3. gli eredi di (fratello dell'attore e figlio del de cuius) nato il [...] e deceduto il Persona_1
05/12/2015 in Militello in Val di Catania: a) (coniuge) nata a [...] il Parte_4
20/03/1972; b) (figlio) nato a Militello in [...] il [...]; c) Parte_5
, (figlia) nata a Militello in [...] il [...]; 4. Controparte_2 CP_3
(sorella dell'attore e figlia del de cuius) nata il [...] a [...]; 6. Parte_2
(nipote del de cuius e figlio di ) nato a [...] il [...]; 7. CP_3 Parte_3
(nipote del de cuius e figlia di ) nata a [...] il [...]. CP_3
L'attore evidenziava che, in data 18.11.2014, in Militello in Val di Catania, era deceduto ab intestato il padre lasciando a sé superstiti i figli (attore), Parte_5 Parte_1 CP_1
gli eredi del figlio premorto , e coniuge in regime di CP_3 Persona_1 CP_4 comunione dei beni;
- che mentre era in vita, il de cuius, congiuntamente alla moglie
[...]
con atto di donazione del 12.09.2012, rogato dal Notaio da Caltagirone ai nn. CP_4 Per_2
197238 di rep. e 16642 di racc. aveva donato al figlio a) la nuda proprietà CP_1 dell'appartamento, con la metà della soprastante terrazza, sito in Militello V.C. Via Cap. Niceforo n.
13 e Via F.lli Rosselli, in Catasto al fogl. 30, part. 668/7, piano 1-2, Ctg A/3, cl 6; b) vano garage di circa 37 mq al piano terra dell'edificio di cui alla precedente lett. a) censito al N.C.E.U. al fogl. 30, part. 668/2, piano T, Ctg C/6, Cl 3; con atto di donazione del 13.05.2010, a rogito del Notaio
da , ai nn 726 di rep. e 474 di racc., avevano donato ai nipoti Per_3 Per_4 Parte_3
e : c) la nuda proprietà dell'appartamento sito in Militello V.C. Via Cap. Parte_2
Niceforo n. 15, angolo Via F.lli Rosselli, al N.C.E.U. al fogl. 30, part. 668 sub 3, p. T, Ctg A/3, cl 4;
d) vano garage di pertinenza del suddetto appartamento di circa 26 mq avente ingresso dal civico 17 di Via F.lli Rosselli, al N.C.E.U. Fl Fl 30, part. 668 sub.
1. p. T, Ctg C/6, Cl 3; con ulteriore atto di donazione del 16.04.2014, a rogito del Notaio da ai nn. 2464 di rep. e 1625 di Per_3 Per_4 racc., aveva donato al solo : e) la piena proprietà dell'appartamento sito a Parte_2
Militello V.C., P I, composto da due vani, cucina ed accessori, al N.C.E.U. al Fl 30, part. 668 sub 6, piano I, Ctg A/3, cl 5; f) soprastante pertinenziale lastrico solare (la restante metà dell'intero), avente ingresso dalla Via Cap. Niceforo n. 13, al N.C.E.U. al Fl 30, part. 668 sub. 10, p. 2.; - che esso attore era rimasto escluso dalle superiori donazioni con evidente e consistente lesione della
2 propria quota di legittima;
- che, al momento della morte, era proprietario di una Parte_5 casa per civile abitazione, sita in Militello in Val di Catania, Via Gesù, nn. 24-26, di modesto valore economico;
- che della massa ereditaria avrebbe dovuto fare parte anche la metà indivisa dei beni oggetto di donazione. Ciò posto, ha chiesto che Codesto Giudice - previa Parte_1 dichiarazione che il valore delle donazioni eccede quello della porzione disponibile, nonché previa ricostruzione della massa ereditaria – disponesse la riduzione delle donazioni fatte a CP_1
e con condanna dei convenuti alla restituzione
[...] Parte_2 Parte_3 delle porzioni immobiliari eccedenti la quota disponibile e al pagamento di una indennità per il godimento degli immobili donati.
Con comparsa di risposta, e si costituivano in giudizio, Parte_2 Parte_3 contestando le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedevano il rigetto in forza delle seguenti osservazioni:1) INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE eccependo l'assoluta indeterminatezza – e conseguente inammissibilità - della domanda giacché l'attore non avrebbe indicato né quale sarebbe la quota di legittima spettantegli, né in quale misura sarebbe stata lesa, né di quale atto di disposizione chiede la riduzione. L'attore si lamenterebbe, genericamente, di essere stato escluso dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius, ma questa allegazione non sarebbe sufficiente ai fini della proposizione della presente azione: ed infatti, nelle ipotesi di esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima, l'attore sarebbe stato tenuto non soltanto ad allegare l'avvenuta verificazione di tale lesione, ma altresì a chiarire e specificare, in maniera lineare ed inequivoca, il valore della massa ereditaria alla data di apertura della successione ed il valore della quota di riserva violata dal de cuius mediante la donazione oggetto della controversia, così consentendo di comprendere entro quale misura egli ritenga sussistente tale violazione. Sul piano probatorio,
l'attore avrebbe avuto l'onere di allegare e provare entro quali limiti sarebbe stata lesa la legittima, nonché l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione: l'attore che agisce in riduzione sarebbe gravato dall'onere di indicare l'esatto valore della massa ereditaria, presupposto necessario per l'accertamento della lamentata lesione della quota legittima. 2) NEL MERITO facevano rilevare che le unità immobiliari donate a e sarebbero state oggetto di numerose e costose Parte_2 Parte_3 migliorie (concernenti in particolare: l'installazione di infissi interni ed esterni, il rifacimento dell'impianto elettrico;
l'installazione dell'impianto di riscaldamento, il rifacimento della pavimentazione;
la realizzazione del bagno e l'installazione di porte interne), effettuate a cure e spese dei donatari;
pertanto - posto che i predetti beni avrebbero assunto per esclusiva opera dei donatari e senza contributo alcuno da parte degli altri eredi, un valore prima non esistente. Per tali motivi chiedevano a Questo Tribunale di : "1) ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa,
3 improcedibile e/o inammissibile la domanda promossa da;
2) in subordine, Parte_1 ritenere e dichiarare che le donazioni di non hanno leso la quota di legittima Parte_5 spettante all'attore; 3) in ogni caso, ritenere e dichiarare che gli immobili donati ai germani non vanno calcolati nella determinazione della quota di legittima dell'attore sulla Pt_2 successione del padre;
4) ritenere e dichiarare che tutte le migliorie e modifiche apportate agli immobili donati dal de cuius a e , ed in particolare Parte_2 Parte_3 all'appartamento sito a Militello V.C., P I, composto da due vani, cucina ed accessori, al N.C.E.U. al Fl 30, part. 668 sub 6, piano I, Ctg A/3, cl 5 sono state effettuate ad opera dei concludenti e a loro esclusive spese;
conseguentemente, detrarre tali spese e/o aumento di valore dalla massa ereditaria;
; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario".
Si costituiva, con propria comparsa, rilevando di essere stata citata in giudizio Controparte_2 come erede in rappresentazione ex art. 467 c.c. del padre , nato a [...] il Persona_1
16/03/1962 ed ivi deceduto il 08/12/2015, ab intestato. - Che anche essa convenuta sarebbe rimasta esclusa dalle donazioni infra descritte ed effettuate in evidente lesione anche della propria quota di legittima;
per tali motivi aderiva alla domanda introitata dall'attore ed alle richieste e conclusioni dispiegate nell'atto introduttivo, pertanto la convenuta chiedeva ai soggetti beneficiari delle donazioni la reintegrazione della propria quota di legittima mediante la riduzione delle donazioni nei limiti della predetta quota ritenendoli eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre. Per tal motivo chiedeva a Questo Tribunale; “…Voglia: – accogliere la domanda dispiegata poichè fondata in fatto ed in diritto;
– 1) dichiarare che le donazioni disposte dal de cuius Pt_5
in favore di , e , avente ad
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 oggetto gli immobili descritti in premessa, eccedono la quota di cui il de cuis poteva disporre;
– 2)
Ricostruire la massa ereditaria del IG. computando il relictum al donatum, Parte_5 tenendo conto, anche dell'immobile sito in Via Gesù nn. 24-26, unico bene relitto presente al momento del decesso del de cuius, anche dei beni oggetto di donazione e specificatamente indicati in premessa, in quanto tali atti ledono la quota di riserva della IG.ra , con Controparte_2 valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi frutti;
3) disporre la riduzione delle donazioni eseguite in favore dei convenuti , e CP_1 Parte_2 Parte_3
e la reintegrazione della quota di legittima spettante alla IG.ra nella
[...] Controparte_2 qualità di erede legittimario in rappresentazione del padre premorto deceduto Persona_1 ab intestato;
4) condannare i convenuti , e CP_1 Parte_2 Parte_3
a restituire all'attore le porzioni immobiliari eccedenti la quota disponibile, 5) condannare,
[...]
a norma dell'art. 561 i convenuti a pagare all'istante un'indennità, nella misura che sarà determinata in corso di causa , dovuta per il godimento degli immobili sopra indicati fino
4 all'effettivo rilascio. - Condannare in ogni caso i convenuti alla refusione delle spese giudiziali competenze ed onorari”.
Con successivo atto del 21.11.2023, intervenivano in giudizio gli altri eredi in rappresentazione di
: e aderendo alle richieste, eccezioni e Persona_1 Parte_4 Parte_5 difese formulate dalla , nata a [...] il [...] e Controparte_2 Parte_4 [...] nato a [...] V.C. i 04/04/2003 (rispettivamente madre e fratello di Parte_5 quest'ultima e moglie e figlio del defunto ). Persona_1
La causa veniva istruita sulla scorta delle documentazioni versate dalle parti, delle risultanze delle prove testimoniali e della esitata CTU.
All'udienza del 19 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni insistendo per l'accoglimento integrale delle proprie rispettive domande e difese e la causa è stata posta in decisione assegnando i termini ex art. 190cpc.
Rilevato che la casa di via Gesù 24-26, è risultata, a seguito della CTU espletata, essere non conforme alle risultanze catastali, e pertanto, come si vedrà in parte motiva, non divisibile né tantomeno assegnabile, la causa sul ruolo veniva rimessa sul ruolo, fissando l'udienza del 13 novembre 2025, per vagliare la possibilità di provvedere da parte delle parti la possibilità di procedere, prima dell'emissione della sentenza alla regolarizzazione delle difformità dell'immobile di via Gesù nn.24 e 26. A tale udienza il non si presenta, ne nominava un nuovo Parte_1 difensore stante che l'Avv. Albergamo, con raccomandata del 19.07.2023, avesse già rimesso il mandato mentre le altre parti nulla dichiaravano relativamente alla suddetta sanatoria, per cui la causa veniva assunta per la decisione, senza la concessione dei termini.
**********************
La domanda attorea va accolta in parte per le ragioni che seguono:
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e di che regolarmente CP_4 CP_3 citate non si son costituite.
Va, in primo luogo, osservato che, essendosi i convenuti e Parte_4 Parte_5 costituiti, solo in data 21.11.2023, quando erano ormai ampiamente maturate le
[...] preclusioni per l'attività assertiva e probatoria delle parti, non si possono prendere in considerazioni tutte le loro difese che implicano l'accertamento di fatti nuovi in precedenza non dedotti dalla parte attrice e non desumibili dal materiale probatorio già acquisito agli atti né, tantomeno, domande riconvenzionali. E' ben vero che nell'azione di riduzione, la questione relativa alla inclusione di beni donati o di debiti nel calcolo per la riunione fittizia può essere risolta incidentalmente e anche d'ufficio ai soli fini dell'esatta ricostruzione della sommatoria di relictum e donatum, mentre la richiesta della parte integra una mera sollecitazione del potere - dovere del giudice di decidere e,
5 non ampliando il thema decidendum, non soggiace alle preclusioni previste per le domande nuove e per le eccezioni non rilevabili d'ufficio (Cass. civ. 12.05.1999 n. 4698; Cass. 17.06.2011 n. 13385).
Nel merito, occorre verificare se sia stata lesa la quota riservata dalla legge all'attore e alle altre parti escluse dalle donazioni, che nel presente giudizio si sono associate alla richiesta dell'attore, tenendo presente che, nel caso in esame, il de cuius non ha lasciato testamento, sicché sui beni relitti si è aperta la successione ab intestato e che la lesione, nella prospettazione dell'attore, sarebbe stata conseguenza esclusivamente di donazioni dirette effettuate dal de cuius e dalla di lui moglie
[...]
a favore del figlio e dei nipoti e CP_4 CP_1 Parte_2 Parte_3
L'azione di riduzione ha come causa petendi l'accertamento della qualità di erede necessario
[...]
e l'avvenuta lesione della quota di legittima dell'attore principale e dei convenuti Parte_4
e , per effetto degli atti di liberalità posti in essere in Controparte_2 Parte_5 vita dal de cuius, e come petitum la riduzione quantitativa della lesione accertata per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I, 11.06.2003 n. 9424).
Sennonché, nel caso in esame, è stato accertato che il de cuius, congiuntamente alla moglie
[...]
con atto di donazione del 12.09.2012, rogato dal Notaio da Caltagirone ai nn. CP_4 Per_2
197238 di rep. e 16642 di racc. aveva donato al figlio a) la nuda proprietà CP_1 dell'appartamento, con la metà della soprastante terrazza, sito in Militello V.C. Via Cap. Niceforo n.
13 e Via F.lli Rosselli, in Catasto al fogl. 30, part. 668/7, piano 1-2, Ctg A/3, cl 6; b) vano garage di circa 37 mq al piano terra dell'edificio di cui alla precedente lett. a) censito al N.C.E.U. al fogl. 30, part. 668/2, piano T, Ctg C/6, Cl 3; con atto di donazione del 13.05.2010, a rogito del Notaio
da , ai nn 726 di rep. e 474 di racc., avevano donato ai nipoti Per_3 Per_4 Parte_3
e : c) la nuda proprietà dell'appartamento sito in Militello V.C. Via Cap. Parte_2
Niceforo n. 15, angolo Via F.lli Rosselli, al N.C.E.U. al fogl. 30, part. 668 sub 3, p. T, Ctg A/3, cl 4;
d) vano garage di pertinenza del suddetto appartamento di circa 26 mq avente ingresso dal civico 17 di Via F.lli Rosselli, al N.C.E.U. Fl 30, part. 668 sub.
1. p. T, Ctg C/6, Cl 3; con ulteriore atto di donazione del 16.04.2014, a rogito del Notaio da ai nn. 2464 di rep. e 1625 di Per_3 Per_4 racc., aveva donato al solo : e) la piena proprietà dell'appartamento sito a Parte_2
Militello V.C., P I, composto da due vani, cucina ed accessori, al N.C.E.U. al Fl 30, part. 668 sub 6, piano I, Ctg A/3, cl 5; f) soprastante pertinenziale lastrico solare (la restante metà dell'intero), avente ingresso dalla Via Cap. Niceforo n. 13, al N.C.E.U. al Fl 30, part. 668 sub. 10, p. 2.; - che l'attore insieme ai convenuti e Parte_4 Controparte_2 Parte_5 erano rimasti esclusi dalle superiori donazioni con evidente e consistente lesione della propria quota di legittima;
- che, al momento della morte, era rimasto quale unico bene relitto Parte_5
6 di proprietà esclusiva del de cuius la casa per civile abitazione, sita in Militello in Val di Catania,
Via Gesù, nn. 24-26.
Dalla relazione del CTU nominato è emerso che:
A) l'immobile sito nel comune di Militello in Val di Catania, in via Capitano Niceforo n.13, angolo via Fratelli Rosselli risulta essere un edificio condominiale, con destinazione d'uso residenziale, disposto su tre livelli fuori terra, composto da: a) Garage sub.1 posto al piano terra;
b) Garage sub.2 posto al piano terra;
c) Appartamento sub.3 posto al piano terra;
d)
Appartamenti sub.6 posto al piano primo;
e) Appartamenti sub.9 posto al piano primo;
f)
Lastrico solare posto al piano secondo sub.10; g) Lastrico solare posto al piano secondo sub.11.
Nell'unità immobiliare posta al piano terra dell'edificio condominiale alla quale si accede dalla via Fratelli Rosselli n. 17, censita al foglio 30, particella 668, subalterno 1, categoria C/6, posto al piano terra, sono state riscontrate delle difformità tra la planimetria depositata al catasto e lo stato dei luoghi. Dai rilievi planimetrici eseguiti, è stato rilevato: l'apertura di una porta interna, tra l'appartamento abitato da (sub.3) e il locale garage (sub.1), e la Parte_3 realizzazione di una scala in ferro nel locale garage;
un'altezza interna di h = 4.85 m, nella planimetria catastale depositata l'altezza è di h. = 3.90 m.; non è stata riscontrata la conformità catastale;
Nell'unità immobiliare posta al piano terra dell'edificio condominiale, censita al foglio 30, particella 668, subalterno 2, è stata rilevata un'altezza interna di h = 4.80 m, nella planimetria catastale depositata l'altezza è di h. = 3.90 m, difformità che non genera un aumento della rendita catastale e per tanto non occorre eseguire nessuna variazione.
Nell'unità immobiliare posta al piano terra dell'edificio condominiale, censita al foglio 30, particella 668, subalterno 3, è risultata una diversa distribuzione degli spazi interni, rispetto alla planimetria catastale depositata. Durante le fasi di sopralluogo non è stata riscontrata la conformità catastale. Il CTU ha confermato quanto dichiarato nel verbale di sopralluogo del
12/04/2023 e nei propri atti difensivi, dalla sig.ra che nell'appartamento Parte_3 in oggetto sono stati eseguiti lavori di ammodernamento, consistenti in una diversa distribuzione degli spazi interni, realizzazione dell'impianto di riscaldamento, sostituzione degli infissi ecc… ; si evidenzia che i lavori eseguiti rientrano nella sfera descritte dall'art.3, comma 1, lett.b del DPR380/2001 e pertanto necessitano delle dovute segnalazioni e/o autorizzazioni, elementi che non ha inoltrato come confermato al CTU Controparte_5 dal responsabile dell'UTC (nota del 16/05/2023, prot. n.8988).
Nell'unità immobiliare posta al piano primo dell'edificio condominiale, censita al foglio 30, particella 668, subalterno 6, è stata riscontrata la conformità catastale
Nell'unità immobiliare posta al piano primo dell'edificio condominiale, censita al foglio 30,
7 particella 668, subalterno 9, è stata riscontrata la conformità catastale.
Nelle unità immobiliari poste al piano secondo dell'edificio condominiale, censite al foglio 30, particella 668, subalterni 10-11 sono state rilevate delle violazioni edilizie nei lastri solari sub
10-11, ovvero sono state realizzate delle tettoie/veranda senza nessun provvedimento edilizio.
Le indicazioni dei valori di stima per come riferito dal CTU, non hanno tenuto conto delle tettoie realizzate.
B) L'immobile sito nel comune di Militello in Val di Catania, in via Gesù n.24 e n.26 corrisponde ad una unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale, disposta su due livelli fuori terra, composta da un piano terra e primo, la cui costruzione risale agli anni 60.Durante il sopralluogo il CTU ha riscontrato delle difformità tra la planimetria depositata al catasto e lo stato dei luoghi, ovvero l'immobile come sopra accertato, è composto da piano terra e primo, nella planimetria catastale depositata risulta censito solo il piano terra. Al fine di rendere conforme alla realtà lo stato di fatto con la planimetria depositata in catasto, l'immobile deve essere oggetto di variazione catastale, ovvero per una diversa distribuzione degli spazi interni al piano terra e di accatastamento del primo, presso l'Agenzia del Territorio di Catania
Al fine di verificare la disponibilità alla regolarizzazione dell'immobile di via Gesù la causa era stata rimessa sul ruolo, con ordinanza del 25.09.2025, e fissata l'udienza 13.11.2025 per comparizione delle parti. All'udienza del 13.11.2025 si presentavano i procuratori delle parti convenute ma nessuno si presentava per l'attore , il quale nonostante la rinunzia Parte_1 del mandato del proprio difensore non ha provveduto alla sua sostituzione. Ritenuta l'impossibilità di trovare una soluzione alla superiore problematica la causa veniva re incamerata per la sua decisione.
A questo punto è necessario esaminare se negli atti tra vivi, sanzionati con la nullità dall'art. 40, secondo comma della L. n. 47/1985, debbano includersi anche gli atti di scioglimento di comunione, genericamente intesa, ed afferma il seguente principio di diritto:
“Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”. (Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 25021 del
07/10/2019)
8 La Cassazione prosegue affrontando l'ulteriore questione relativa alla possibilità di includere tra gli atti tra vivi, per i quali la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, commina la sanzione della nullità, solo l'atto di scioglimento della comunione ordinaria, sul presupposto che l'atto di divisione della comunione ereditaria sia un negozio assimilabile agli atti mortis causa, ovvero anche l'atto di scioglimento della comunione ereditaria, da qualificarsi invece come negozio inter vivos.
Attraverso un'analisi di tutti gli argomenti posti a sostegno della tesi secondo cui l'atto di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto un edificio abusivo (o parti di esso) non sarebbe oggetto della comminatoria di nullità e mutando precedenti orientamenti sui diversi aspetti analizzati, tra cui la natura dichiarativa della divisione, perviene ad affermare che “la diversa origine della comunione ereditaria rispetto a quella ordinaria non muti né la natura né gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario”. In particolare, la Suprema Corte evidenzia come il fenomeno divisorio abbia un indubbio effetto costitutivo e più precisamente traslativo, dando luogo ad un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente che perde la comproprietà sul tutto, acquisendo la proprietà individuale ed esclusiva sui beni che gli vengono assegnati e di cui prima non disponeva.
Si tratta quindi di un mutamento logicamente e cronologicamente precedente e indipendente rispetto all'effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione che pure consegue alla divisione, che conferma come l'atto non abbia causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma al contrario natura costitutivo-traslativa.
Come tale è quindi assimilabile a quelli (aventi appunto natura traslativa), per i quali la L. n.
47/1985 e il D.P.R. n. 380/2001 comminano la sanzione della nullità se hanno ad oggetto edifici abusivi o parti di essi.
La Cassazione perviene così alla conclusione che non vi sono valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui al D.P.R. n.
380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40 ed afferma il seguente principio di diritto:
“Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria".
Andando oltre ed affrontando specifiche questioni attinenti la divisione giudiziale ereditaria, la
Cassazione afferma altresì il seguente ulteriore principio: “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione
9 circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
A questo punto va esaminata la possibilità di una divisione ereditaria parziale, ove l'abusività riguardi solo parte dei beni da dividere, come nel caso che ci occupa. La Cassazione conferma i precedenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali circa la non assolutezza del principio dell'universalità della divisione, derogabile o per espressa previsione normativa (ad esempio gli artt.
713, terzo comma, 720, 722 e 1112 c.c.) o su accordo unanime dei condividenti, ammettendo inoltre che ciascun coerede ha diritto, ex art. 713 1° comma c.c., a richiedere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria anche senza il consenso degli altri condividenti.
Emerge quindi, in via conclusiva, come anche in sede di divisione giudiziale di beni ereditari, non possa procedersi con riguardo ad eventuali immobili abusivi, risultando in questi casi ammissibile esclusivamente la divisione parziale relativa ai beni regolari, a prescindere dal consenso di tutti i condividenti.
Non ricorrendo alcuna valida ragione che consenta di discostarsi dai condivisibili principi espressi dalla Cassazione, deve rilevarsi, da un lato, come le parti non abbiano dichiarato di voler sanare le irregolarità relative all'immobile di via Gesù, per cui le difformità urbanistiche riscontrate dal CTU, alla luce di quanto sopra evidenziato, impediscono ogni possibile assegnazione di detto bene, così da risultare la domanda di divisione di detto bene inammissibile.
Riguardo gli altri beni, per altro già oggetto di donazione tale problema non si pone essendo gli stessi già di proprietà dei donatari e le modifiche per come accertato risultano successive agli atti di donazione, per cui è possibile procedere alla quantificazione degli importi necessari da congualiare e portare in compensazione.
La convenuta nel corso del giudizio ha dato prova di aver eseguito opere di Parte_3 ammodernamento dell'appartamento dalla stessa abitato (sub 3), che ne hanno aumentato il valore.
Ritenuto però che le opere, dalla stessa dichiarate, sono state eseguite senza alcuna comunicazione, né, tantomeno, autorizzazione edilizia, non sono suscettibili di compensazione essendo abusivi, si tenga presente, inoltre, che pur essendo stati accettati detti lavori la non ha Parte_3 fornito ricevute o fatture comprovanti il costo sostenuto.
10 Andrà applicata ai fini della determinazione dell'asse ereditario divisibile, la tabella 1B predisposta dal CTU, con la scorporazione del valore dell'immobile di via Gesù nn. 24 e 26 che, come detto sopra, è risultato privo di regolarità catastale. Alla luce delle risultanze peritali il valore dell'asse ereditario divisibile, detratte la quota di valore di quei beni che erano in comunione tra il de cuius e la di lui moglie sig.ra , ammonta a complessivamente ad €. 71.842,20, restando in CP_4 comunione dei beni fra tutti gli eredi l'immobile di via Gesù.
Determinato l'ammontare dell'asse ereditario il riparto va effettuato, a differenza di quanto predisposto dal CTU, ai sensi dell'art. 542 c.c. infatti il de cuius con gli atti di donazione effettuati ha disposto sulla quota di disponibile, attribuendola di fatto ai donatari, pertanto, va così diviso ¼ al coniuge superstite, ½ ai figli ed ¼ quale disponibile a favore dei donatari e va, pertanto, distribuita come appresso: €. 17.960,55; €. 8.980,275; €. CP_4 Parte_1 CP_1
8.980,275; Eredi di ( e Persona_1 Parte_4 Controparte_2 Parte_5
€. 8.980,275; Eredi di ( e €.
[...] CP_3 Parte_2 Parte_3
8.890,275; Quota disponibile a favore dei donatari e CP_1 Parte_2
€. 17.960,55. Parte_3
Con le donazioni il decuis ha ritenuto in vita di disporre dei propri beni a favore dei sopra indicati donatari, per cui i beni donati restano in capo agli stessi con la conseguenza che questi dovranno corrispondere, in danaro, agli altri eredi la somma eccedente il valore della quota ereditaria spettante ai donatari integrata dalla quota disponibile, per cui si provvede come da sottostante specchietto:
Eredi eredi x rappresentanza Beni assegnati e donati Valore dei beni Quota spettante Disponibile Conguaglio donati e assegnati relativamente ¼ Gli importi detratto il valore all'asse ereditario col segno della quota spettante accertato meno devono al coniuge del de essere pagati, cuius per la quelli positi- comunione dei beni vi incassati
¼ €. 17.960,55 17.960,55 CP_4
€. 8.890,275 8.890,275 CP_1
[...]
. 1° fl. 30 part.
€.19.205,73
€. 8.890.275 €.7.357,49 -€ 14.715,72 Parte_6 668 sub 9
Sovrastante lastrico
€. 3.567,20 solare al fl. 30 part. 668 sub 11
Garage al fl. 30 part.
€. 6.658,50 668/2. Email_ Eredi
. P. 1° fl. 30 part.
€.17.661.88
€. 4.490,14
€. 2.814.5
- € 2.256,38 Controparte_6 1/2 668 sub 3; terrazza
Parte_7CP_
sovra- stante;
garage fl.
30 part. 668 sub 1
€. 4.857,00
€. 4.490,14
€. 2.814,5
-€. 2.256,38 Parte_3 ½
__________________ ___________________ ________________ _________ __________ Catanese Paolo Santo App,. P. 1°fl. 30 part.
€.16.173,85 4.973,32
-€. 14.436,15 1/1 668 sub 6;
sovrastante lastri-co solare, P. 2° al fl. 30
part. 668 sub 10;
garage fl. 30 part. 668
€. 3.718,05 sub 11
11 Eredi €. 2.993,43
€. 2.993,43 Parte_4
€.2.993,43
€.2.993,43 Parte_8
€.2.993,43
€.2.993,43 Parte_9
€.71.842,20 €.53.521.65 €. 17.960,55 €.zero
In ordine alla richiesta di condannare, a norma dell'art. 561 i convenuti a pagare un'indennità, nella misura che sarà determinata in corso di causa, dovuta per il godimento degli immobili sopra indicati fino all'effettivo rilascio, formulata da , Parte_4 Controparte_2 CP_1 [...]
e dall'attore , la stessa risulta infondata, in quanto unica legittimata a Pt_5 Parte_1 richiedere i frutti è la IG.ra , usufruttuaria di tutti immobili oggetto di donazione, CP_4 che, peraltro, è rimasta contumace.
Ritenuta la parziale soccombenza di entrambe le parti del giudizio, nonché dello stretto rapporto parentale le spese vanno compensate.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, in accoglimento della la domanda di parte attrice;
Preliminarmente dichiara la contumacia di e di che regolarmente CP_4 CP_3 citate non si son costituite.
Nel merito:
Dichiara che con le donazioni oggetto di causa si è determinata una lesione della quota di eredità legittima nei confronti dell'attore e degli eredi di : Parte_1 Persona_1 Pt_4
, e .
[...] Parte_8 Controparte_2
Dichiara l'impossibilità di assegnazione dell'immobile sito nel comune di Militello in Val di
Catania, in via Gesù n.24 e n.26, portato al catasto fabbricati di detto comune al fgl. 30, part.359, sub. 3, cat. A/5, in quanto non in regola con i dati catastali e che pertanto resta di proprietà comune di tutti gli eredi secondo le rispettive quote ereditarie.
Dispone: che versi nella massa ereditaria l'importo a conguaglio di €. 14.715,72; CP_1 che versi nella massa ereditaria la somma di €. 17.820,76; Che Parte_2 Parte_3 versi nella massa ereditaria la somma di €. 3.384,63;
[...]
l'importo di €. 35.921,11 andrà così diviso:
€. 17.960,55, €.8.980,27, €. 2.993,43, CP_4 Parte_1 Parte_4 [...]
€.2.993,43 e €. 2.993,43. Parte_8 Controparte_2
Rigetta la domanda dell'attore e dei convenuti e Parte_4 Parte_8 [...]
volta ad ottenere la condanna dei e CP_2 CP_1 Parte_2 [...]
a pagare per il godimento degli immobili oggetto delle predette donazioni il valore Parte_3
12 dell'indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio, in quanto il diritto di usufrutto spettava alla madre;
CP_4
Compensa le spese tra le parti.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti costituite in solido ed in parti uguali per ciascuno dei quattro cespiti familiari, costituiti nel presente giudizio, la spese di CTU.
Così deciso in Caltagirone 24.11.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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