Sentenza 21 ottobre 2005
Massime • 1
In ordine al contributo "una tantum" in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989 - 90, previsto dall'art. 2, secondo comma, del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367 (convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31), alla stregua della interpretazione autentica della disposizione di detto articolo fornita dall'art. 8 "septies" del d.l. n. 136 del 2004, convertito nella legge n. 186 del 2004, deve escludersi che il diritto dell'agricoltore alla percezione della somma "una tantum" di cui al predetto art. 2 configuri un diritto soggettivo perfetto con riferimento all'intero ammontare indicato nello stesso articolo. Detto contributo era infatti erogabile in favore dei singoli coltivatori dei limiti degli stanziamenti messi a disposizione della Regione Puglia dal Ministero delle Politiche agricole e forestali fino alla somma di lire 2.000.000, senza che si ponesse a carico della predetta Regione un obbligo di provvedere comunque al pagamento con propri stanziamenti in caso di incapienza nei fondi messi a disposizione della Regione stessa dal Fondo di solidarietà di cui all'art. 1 della legge n. 590 del 1981. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 81 e 119 Cost., in quanto, per un verso, l'art. 2 del d.l. n. 367 del 1990 sarebbe stato "ab initio" privo di copertura, non essendo possibile prevedere all'atto dello stanziamento il numero dei coltivatori che nelle diverse Regioni avrebbero avuto diritto al contributo, per l'altro l'autonomia finanziaria delle Regioni sarebbe violata se esse dovessero far fronte a spese non previste a carico delle stesse da alcuna norma di legge. Né l'art. 8 "septies" del d.l. n. 136 del 2004 si pone in contrasto con la Costituzione, in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 620 del 1987), non può ravvisarsi vizio di illegittimità costituzionale in una norma interpretativa che ha la funzione di ovviare a vizi di incostituzionalità della norma interpretata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/2005, n. 20430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20430 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore della Giunta, rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso dall'avv. PAGLIARA Cosimo con studio in Brindisi Via Indipendenza n. 40, elett.te dom.to in Roma Via Muzio Clemente n. 68 presso lo studio dell'avv. Francesco Carluccio;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in persona del Ministro pro tempore;
- intimato -
e
SS RM, dom.ta in Oria Via Latiano n. 82/b presso lo studio dell'avv. Cosima Lucia Valente;
- intimata -
avverso la sentenza n. 23/2004 del G.d.P. di Oria depositata in cancelleria in data 12/02/2004;
udita la relazione svolta nella Pubblica udienza del 27/09/2005 dal relatore Cons. Dott. Mario Adamo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio che ha concluso sollevando eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 septies del D.L. 28/05/2004 n. 136, convertito nella L. 27/07/2004 n. 186.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Oria, pronunciava in data 11/04/2002 decreto ingiuntivo con il quale ingiungeva alla Regione Puglia di pagare in favore di RM SS la somma di euro 938,17, a titolo di contributo finanziario per i danni dalla Pastore subiti a causa della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Regione Puglia eccependo preliminarmente, in rito, l'incompetenza per territorio del giudice adito nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
in relazione al merito chiedeva il rigetto delle avverse pretese e l'autorizzazione a chiamare in causa, in garanzia, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, per sentirlo condannare direttamente al pagamento dei contributi in questione.
Il giudice di Pace adito, con sentenza in data 12/02/2004 respingeva confermava l'opposto decreto ingiuntivo e compensava fra le parti le spese di giudizio.
Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace propone ricorso, fondato su tre motivi la Regione Puglia.
Non svolgono attività difensiva il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e RM SS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di cassazione la Regione ricorrente lamenta l'omessa motivazione in relazione all'eccezione di competenza proposta.
Osserva che nel giudizio di merito aveva rilevato che:
a) trattandosi di controversia relativa a debiti pecuniari di una pubblica amministrazione la competenza doveva esse re determinata con riferimento all'ufficio di tesoreria deputato al pagamento delle somme dovute;
b) qualora la scelta dovesse essere ancorata al principio della delega di pagamento allora doveva essere individuato quale soggetto passivamente legittimato il comune di Oria e non la Regione Puglia. Il Giudice di Pace erroneamente respingeva l'eccezione facendo generico riferimento alla facoltà concessa al creditore di scegliere il giudice del luogo in cui il pagamento avrebbe dovuto avere esecuzione.
La censura è infondata.
Invero la Corte di Cassazione, affrontando più volte la questione in esame, ha già precisato che il pagamento dei contributi per calamità naturali va effettuato, in base all'art. 5 L. R. Puglia 11/05/1990 n. 24, dai vari comuni territorialmente competenti,
sicché gli stessi agiscono non già come occasionali delegati della Regione ma in quanto depositari di somme che la Regione stessa è tenuta a trasferire loro.
Tale configurazione del sistema di pagamento dei con tributi determina che il foro "destinatae solutionis" va individuato non con riferimento al giudice nel cui ambito territoriale è ricompresa la tesoreria regionale ma con riferimento al giudice nel cui ambito territoriale è ricompreso il comune tenuto al pagamento, senza che ciò possa influire sulla legittimazione passiva del comune, posto che l'obbligo di fornire i fondi necessari ai pagamenti incombe solo sulla Regione (Cass. civ. sez. 1^ 15/07/2005 n. 15056; Cass. civ. sez. 1^ 25/01/2005 n. 1491; Cass. civ, sez. 1^ 28/09/2004 n. 19413). Alle esposte decisioni si ritiene di dover dare continuità, non avendo la ricorrente, con il ricorso in esame, esposto argomentazioni idonee a giustificare un mutamento di giurisprudenza. Il primo motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione della L. n. 590/1981, delle L.R. Puglia n. 24/1990 e n. 10/1989, nonché per omessa motivazione in ordine alla proposta eccezione di carenza di legittimazione.
Osserva la Regione che nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva aveva assunto che il singolo comune, delegato al pagamento, agisse "iure proprio" sicché allo stesso erano imputabili gli effetti giuridici e le relative responsabilità, fra i quali quello di poter essere convenuto in giudizio.
Il G.d.P. ha invece ritenuto che solo la Regione Puglia fosse tenuta al pagamento del contributo "una tantum" in questione in quanto il relativo obbligo nasce direttamente dalla L. n. 31/1991. Nulla peraltro il G.d.P. ha motivato in ordine alle argomentazioni dedotte nel corso del giudizio di merito relative al fatto che:
a) l'art. 5 della L.R. Puglia n. 24/1990 delega ai comuni l'espletamento delle istruttorie necessarie per l'eventuale erogazione del contributo;
b) l'art. 6 stessa legge stabilisce il principio che le province devono svolgere funzioni di coordinamento fra la regione ed i comuni provvedendo all'emissione dei formali provvedimenti di liquidazioni delle provvidenze.
Precisa altresì la Regione che nel corso del giudizio di merito aveva chiesto l'applicazione dell'art. 6 della L. R. Puglia n. 10/1989 e dell'art. 13 della L. R. Puglia n. 21/1990 che rispettivamente stabiliscono: l'art. 6 che le erogazioni dei contributi devono avvenire nei limiti delle somme assegnate dallo Stato a carico del Fondo di solidarietà nazionale e l'art. 13 che per la concessione delle provvidenze si deve far ricorso ai fondi che saranno assegnati alla regione in sede di ripartizione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale per cui nel rispetto di tali norme l'Amministrazione provinciale, tenuto conto dei fondi messi a disposizione dallo Stato, aveva ripartito le risorse disponibili, fra tutti gli aventi diritto, in misura proporzionale.
Il motivo è fondato.
Va al riguardo preliminarmente precisato che le sentenze del G.d.P. pronunziate nell'ambito dei due milioni sono ricorribili per cassazione solo per violazione di norme costituzionali di norme processuali, di norme comunitarie, di rango superiore alla legge ordinaria, e per violazione dei principi che regolano la materia. (Cass. civ. Sez. 3^ 24/06/2004 n. 11747; Cass. Civ. Sez. 3^ 24/06/2004 n. 11746; Cass. Civ. SS.UU. 15/10/1999 n. 716). Nella specie l'interpretazione data dal G.d.P. all'art. 2 del D.L. n. 367/1990 presenta profili di dubbia costituzionalità per contrasto con gli artt. 81 e 119 della Costituzione, come sarà precisato in prosieguo, sicché anche il secondo motivo può essere esaminato ed accolto.
Ciò premesso si osserva che, al contrario di quanto ritenuto dal G.d.P., il diritto dell'agricoltore alla percezione della somma "una tantum" prevista dall'art. 2 D.L. n. 367/1990 non può definirsi un "diritto soggettivo perfetto" con riferimento all'intero ammontare indicato dall'articolo stesso.
Invero il disposto dell'art. 2 D.L. n. 367/1990 va coordinato con il disposto del successivo art. 11 che ha stabilito a carico dello Stato un'erogazione, per l'anno 1990, di L. 450 miliardi, all'interno della qua le dovevano essere reperiti i fondi che le regioni erano autorizzate ad erogare ai coltivatori, per venire incontro ai danni dagli stessi subiti a causa della calamità naturali. È di tutta evidenza quindi che - tenuto conto che nessuna norma prevede l'obbligo delle regioni di reperire direttamente i fondi per far fronte alle calamità naturali-la somma di L.
2.000.000 prevista a titolo di "una tantum dall'art. 2 D.L. n. 367/1990 in tanto poteva essere erogata ai singoli coltivatori in quanto vi fosse capienza nei fondi messi a disposizione della Regione Puglia dal Fondo di solidarietà previsto dall'art. 1 L. 15/10/1981 n. 590. L'accettazione della diversa interpretazione dell'art. 2 in esame proposta dal G.d.P. di Oria porterebbe ad un diretto contrasto della norma stessa con l'art. 81 della Costituzione in guanto l'art. 2 D.L. n. 367/1990 convertito con L. n. 31/1991 sarebbe "ab inizio" privo di copertura posto che non era possibile prevedere all'atto dello stanziamento dei 650 miliardi quante sarebbero state le regioni ad avere diritto di prelevare somme dal Fondo di solidarietà e quanti sarebbero stati nelle varie regioni i coltivatori aventi diritto al contributo per calamità naturali.
Qualora poi si volesse ritenere che comunque la Regione Puglia dovrebbe fare fronte con propri stanziamenti al pagamento dell'"una tantum" l'art. sorgerebbero altri profili di incostituzionalità dell'art. 2 del D.L. n. 367/1990, per possibile contrasto con l'art. 119 della Costituzione che prevede l'autonomia finanziaria delle regioni, che sarebbe violata qualora le regioni dovessero far fronte a spese non previste a loro carico da alcuna norma di legge. Ne consegue che seguendo l'interpretazione data dal G.d.P. all'art. 2 D.L. n. 367/1990, si dovrebbe sottoporre al giudizio della Corte
costituzionale la costituzionalità dello articolo stesso, per contrasto con gli artt. 81 e 119 del la Costituzione.
In base a quanto fin qui esposto manifestamente infondata appare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 septies del D.L. 28/05/2004 n. 136 convertito nella L. 27/07/2004 n. 186
contenente norma interpretativa dell'art. 2 comma 2 del D.L. 06/12/1990 n. 367 convertito nella L. 30/01/1991 n. 31, sollevata in udienza dal P.G. in quanto detto articolo assolve alla funzione di interpretare e delimitare il contenuto del più volte citato art. 2 D.L. n. 367/1991, eliminando con interpretazione autentica i dubbi di incostituzionalità dell'art. 2 D.L. n. 367/1990. Ulteriore conseguenza di quanto fin qui esposto è che non si possono condividere i dubbi di costituzionalità dello art. 8 septies D.L. n. 137/2004 sollevati dal Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, con ordinanza 10/02/2005 in G.U. 08/06/2005 1^ serie speciale n. 23, avendo la Corte costituzionale già precisato che non può ravvisarsi vizio di incostituzionalità di norma interpretativa che abbia svolto la funzione di ovviare a vizi di incostituzionalità della norma interpretata. (Corte Cost. 16/12/1987 n. 620). Pertanto dando all'art. 2 D.L. n. 367/1990 la lettura indicata dall'art. 8 septies D.L. 28/05/2004 n. 136 convertito nella L. 27/07/2004 n. 186, deve ritenersi che il contributo "una tantum"
fosse fin dall'origine erogabile in favore dei singoli coltivatori nei limiti degli stanziamenti messi a disposizione della Regione Puglia dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, fino alla somma massima di L. 2.000.000.
Consegue che il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rimessa al Giudice di Pace affinché accerti la disponibilità di fondi per il pagamento del saldo rivendicato dalla intimata.
Il terzo motivo va dichiarato assorbito nelle argomentazioni che prece dono, tenuto conto altresì che nulla può richiedere la Regione Puglia al Ministero delle Politiche agrarie e forestali stante la limitazione di spesa, prevista dai decreti su indicati, spesa alla quale il Ministero ha fatto fronte con l'indicato stanziamento di L. 450 miliardi.
Pertanto il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo l'impugnata sentenza va cassata con rinvio al G.d.P. di Oria, in persona di diverso magistrato onorario, affinché accerti se sussistano fondi residui per pagare il saldo delle spettanze dovute alla intimatali giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso, respinge il primo assorbito il terzo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al G.d.P. di Oria, in persona di diverso magistrato onorario, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 settembre 2005. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005