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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1249/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2025 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN iato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAMPATELLI GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GOTI ELEONORA elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 44 58022 FOLLONICA presso il difensore avv. GOTI ELEONORA
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto davanti al Tribunale di Livorno Parte_1 [...] endo “Voglia L'ill.mo Tribunale di Livorno, previa fi CP_2 rizione delle parti, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, ac- cogliere le seguenti conclusioni: 1) In via principale, dichiarare non più dovuto l'assegno divorzile stabilito in favore della Sig.ra in ragione del venir meno dei presupposti per CP_1 cui il medesimo era stato conces io;
2) In subordine, determinare l'assegno di-
1 vorzile come una somma una tantum, con l'effetto che, successivamente, non vi sarà alcuna ulte- riore obbligazione in capo al ricorrente”.
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta ha contestato la domanda atto- rea, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso perché infondato in fatto, diritto, e non provato, in quanto nessun fatto nuovo è sopravvenuto dalla sentenza di divorzio, tale da poter ricorrere per la modifica delle condizioni di divorzio. Dichiarare il sig. obbligato a versare alla resistente l'assegno di mantenimen- Pt_1 to di € 350,00, oltre rivalut gli indici istat, così come precedentemente statuito, nonché obbligato a versare gli arretrati da giugno ad oggi, ammontanti ad € 1.400,00. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.”
La domanda non può essere accolta. Ed infatti, giusta eccezione di parte resistente, nel caso in esame, non si è verifica- ta alcuna sopravvenienza significativa dalla pronuncia della sentenza del divorzio del maggio del 2024, n. 720 del 2024 che legittimi la modifica delle condizioni ac- cessorie al divorzio. In particolare, dalla lettura della medesima sentenza emerge che, alla data della pronuncia, la resistente aveva già incassato dalla vendita di un bene ereditato dai genitori e in comproprietà con i fratelli la somma di € 18.000,00, circostanza che quindi erroneamente la parte ricorrente ha allegato come sopravvenienza. Allo stesso modo, la resistente al maggio del 2024 era già proprietaria, sempre con i fratelli e per successione dai genitori, dell'altro immobile che ad oggi la stessa ri- sulta aver venduto e da cui ha ricavato una somma di € 80.000,00. Appare evidente che la vendita di tale immobile se ha determinato - rispetto alla fotografia scattata nella sentenza di divorzio nella parte in cui venivano compara- te le condizioni patrimoniali dei coniugi e in cui già tale cespite immobiliare era tenuto in debita considerazione - una modifica qualitativa del patrimonio della re- sistente, non ha determinato alcuna modifica effettiva delle condizioni economi- che complessive della La stessa vive sempre in una casa di proprietà, ma CP_1 ha un reddito assoluta odesto, dato dalla pensione sociale, e se prima po- teva contare su un patrimonio immobiliare maggiore, anche da poter mettere a reddito, ora ha un patrimonio immobiliare minore e ha dei risparmi liquidi che, al pari dell'immobile, costituiscono una fonte di sicurezza per il futuro, stante l'esiguità dei redditi. Peraltro, nel caso in esame, come si evince dalla lettura della sentenza di divorzio, l'assegno divorzile è stato riconosciuto perché, pur in presenza di patrimoni ana- loghi tra i due coniugi, la ricorrente risultava poter contare su un reddito minimo e notevolmente inferiore a quello del pari ad € 1350 al mese, e tale dispa- Pt_1
2 rità reddituale era risultata assolutamente connessa alle scelte di vita della coppia, durante la quale la on aveva lavorato. CP_1
Quanto alla doma ssegno una tantum, essa in essenza di accordo tra le parti non può essere accolta. Anche la domanda di condanna al pagamento degli arretrati va respinta, risulta la parte resistente già munita di titolo esecutivo azionabile. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese processuali, che li- quida in complessivi € 2770,00 , oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in data 1.12.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2025 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN iato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAMPATELLI GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GOTI ELEONORA elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 44 58022 FOLLONICA presso il difensore avv. GOTI ELEONORA
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto davanti al Tribunale di Livorno Parte_1 [...] endo “Voglia L'ill.mo Tribunale di Livorno, previa fi CP_2 rizione delle parti, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, ac- cogliere le seguenti conclusioni: 1) In via principale, dichiarare non più dovuto l'assegno divorzile stabilito in favore della Sig.ra in ragione del venir meno dei presupposti per CP_1 cui il medesimo era stato conces io;
2) In subordine, determinare l'assegno di-
1 vorzile come una somma una tantum, con l'effetto che, successivamente, non vi sarà alcuna ulte- riore obbligazione in capo al ricorrente”.
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta ha contestato la domanda atto- rea, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso perché infondato in fatto, diritto, e non provato, in quanto nessun fatto nuovo è sopravvenuto dalla sentenza di divorzio, tale da poter ricorrere per la modifica delle condizioni di divorzio. Dichiarare il sig. obbligato a versare alla resistente l'assegno di mantenimen- Pt_1 to di € 350,00, oltre rivalut gli indici istat, così come precedentemente statuito, nonché obbligato a versare gli arretrati da giugno ad oggi, ammontanti ad € 1.400,00. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.”
La domanda non può essere accolta. Ed infatti, giusta eccezione di parte resistente, nel caso in esame, non si è verifica- ta alcuna sopravvenienza significativa dalla pronuncia della sentenza del divorzio del maggio del 2024, n. 720 del 2024 che legittimi la modifica delle condizioni ac- cessorie al divorzio. In particolare, dalla lettura della medesima sentenza emerge che, alla data della pronuncia, la resistente aveva già incassato dalla vendita di un bene ereditato dai genitori e in comproprietà con i fratelli la somma di € 18.000,00, circostanza che quindi erroneamente la parte ricorrente ha allegato come sopravvenienza. Allo stesso modo, la resistente al maggio del 2024 era già proprietaria, sempre con i fratelli e per successione dai genitori, dell'altro immobile che ad oggi la stessa ri- sulta aver venduto e da cui ha ricavato una somma di € 80.000,00. Appare evidente che la vendita di tale immobile se ha determinato - rispetto alla fotografia scattata nella sentenza di divorzio nella parte in cui venivano compara- te le condizioni patrimoniali dei coniugi e in cui già tale cespite immobiliare era tenuto in debita considerazione - una modifica qualitativa del patrimonio della re- sistente, non ha determinato alcuna modifica effettiva delle condizioni economi- che complessive della La stessa vive sempre in una casa di proprietà, ma CP_1 ha un reddito assoluta odesto, dato dalla pensione sociale, e se prima po- teva contare su un patrimonio immobiliare maggiore, anche da poter mettere a reddito, ora ha un patrimonio immobiliare minore e ha dei risparmi liquidi che, al pari dell'immobile, costituiscono una fonte di sicurezza per il futuro, stante l'esiguità dei redditi. Peraltro, nel caso in esame, come si evince dalla lettura della sentenza di divorzio, l'assegno divorzile è stato riconosciuto perché, pur in presenza di patrimoni ana- loghi tra i due coniugi, la ricorrente risultava poter contare su un reddito minimo e notevolmente inferiore a quello del pari ad € 1350 al mese, e tale dispa- Pt_1
2 rità reddituale era risultata assolutamente connessa alle scelte di vita della coppia, durante la quale la on aveva lavorato. CP_1
Quanto alla doma ssegno una tantum, essa in essenza di accordo tra le parti non può essere accolta. Anche la domanda di condanna al pagamento degli arretrati va respinta, risulta la parte resistente già munita di titolo esecutivo azionabile. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese processuali, che li- quida in complessivi € 2770,00 , oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in data 1.12.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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