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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCARANO STEFANO, Presidente e Relatore
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 242/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720230001064072000 SPESE DI GIUDIZ 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: sospensione del giudizio e rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale e tempestivo ricorso datato 19/06/2023 il Dott. Resistente_1, nato a [...] il [...], e residente in [...], Cod. Fisc. CF_Resistente_1, esercente l'attività di Ragioniere Commercialista, impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Campobasso la cartella di pagamento n. 02720230001064072000 con la quale l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Campobasso aveva disposto il recupero di spese di giustizia nella misura di
€ 3.480,00, oltre spese di notifica per € 5,88, e così per complessivi € 3.485,88, relativamente all'anno di imposta 2014.
Deduceva il ricorrente che la pretesa, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, sarebbe dovuta al “recupero spese di giudizio liquidate a seguito della sentenza della CTP di Campobasso n. 31/2019 depositata il
22/1/2019” (così nella cartella impugnata).
La detta sentenza, evidentemente favorevole al contribuente, era stata impugnata dall'Ufficio e riformata dalla CTR Molise con sentenza n. 366/2022; quest'ultima statuizione, poi, era stata oggetto di impugnazione da parte del medesimo Rag. Difensore_1 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Il contribuente lamentava la violazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/02 in quanto il recupero delle spese di lite può essere richiesto solo allorquando la sentenza che ne ha disposto il pagamento sia passata in giudicato. Viceversa, la sentenza della CTR Molise n. 366/2022 era stata impugnata in sede di legittimità e, dunque, non era affatto passata in giudicato, non potendosi provvedere al recupero delle spese di lite liquidate e pagate dall'Ufficio in forza della sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, riformata in appello.
Resisteva l'Ufficio con controdeduzioni datate 15/12/2023 con le quali si procedeva alla confutazione delle cesure proposte dal contribuente. In particolare l'Ufficio, dopo l'analitica ricostruzione della vicenda processuale, evidenziava innanzitutto che la cartella, ed il ruolo sotteso, non riguardavano il recupero delle spese del giudizio di secondo grado, conclusosi favorevolmente per l'Ufficio con la sentenza n. 366/2022 della CTR Molise, ma riguardavano esclusivamente il recupero delle spese di lite alla cui rifusione l'Ufficio era stato condannato, in favore del Difensore_1, dalla sentenza di primo grado della CTP di Campobasso n. 31/2019, poi riformata, e già in precedenza corrisposte. L'Ufficio faceva rilevare che il recupero era stato disposto in applicazione dell'art. 69 del D.Lgs. n. 546/92, che prevede la immediata esecutività delle sentenze;
mentre l'art. 15, comma 2 sexsies, del medesimo D.Lgs. contiene una disposizione di favore per il contribuente, disponendo che la riscossione delle somme liquidate a favore degli enti impositori avviene solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Deduceva, quindi, l'Ufficio che, mentre per il pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, conclusosi con esito favorevole all'Ufficio anche per il capo delle spese, occorreva attendere il passaggio in giudicato della sentenza, non vi era quella necessità per disporre il recupero, a danno del contribuente, delle spese di lite liquidate nel primo grado con sentenza poi riformata, allorquando le stesse erano già state pagate. Confutava, poi, gli ulteriori assunti del ricorrente.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso, con sentenza n. 242/2024 del 14/06/2024, depositata in Segreteria il 18/06/2024, accoglieva il ricorso, annullava la cartella impugnata e compensava le spese.
Avverso detta statuizione proponeva impugnazione l'Ufficio, chiedendone la riforma.
Resisteva il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza pubblica del 01/12/2025, fissata per la discussione del merito del giudizio, la trattazione dello stesso veniva differita onde consentire alle parti di depositare documentazione relativa alle sorti della sentenza n. 366/2022, oggetto di impugnazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
In data 09/12/2025 la parte privata appellata depositava memoria con istanza di sospensione degli effetti esecutivi della cartella n. 02720230001064072000, allegando altresì il provvedimento reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 bis del D.Lgs. n. 546/1992, da questa Corte di Giustizia di sospensione dell'efficacia esecutiva anche della detta sentenza n. 366/2022, nonché il provvedimento di sgravio/sospensione delle somme portate nell'accertamento esecutivo n. TR601T401364, e documentazione dalla quale si evince l'attuale pendenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dell'impugnazione della sentenza n. 366/2022.
All'udienza odierna la controversia è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare il Collegio ritiene che non sia possibile delibare ed accogliere l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della cartella n. 02720230001064072000, proposta dall'appellato nella memoria del 09/12/2025, in quanto la richiesta di provvedimento cautelare è contenuta in memoria che non risulta notificata alla controparte e, pertanto, la richiesta è inammissibile.
La documentazione depositata in giudizio dall'appellato in allegato alla memoria del 09/12/2025 è utile ad evidenziare che l'efficacia esecutiva della sentenza della CTR Molise n. 366/2022, attualmente oggetto di impugnazione di legittimità pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, risulta essere sospesa con ordinanza di questa Corte n. 32/2024, il che lascia intendere che risulta sospesa l'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale è stato disposto il recupero portato nella cartella impugnata in primo grado.
Detta circostanza, tuttavia, non sembra sufficiente a far dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità dell'appello proposto dall'Ufficio, se non altro per l'assenza di stabilità degli effetti conseguenti al provvedimento cautelare n. 32/2024 di questa Corte e del successivo provvedimento di sgravio/sospensione adottato dall'Ufficio in esecuzione di quel provvedimento giurisdizionale, e depositato in giudizio dall'appellato, stante la permanente pendenza del giudizio di legittimità relativo alla impugnazione della sentenza n. 366/2022, la cui sorte, dunque, resta ancora impregiudicata.
Né, peraltro, il Collegio ritiene che sia utile o necessario sospendere il giudizio in relazione alla intervenuta sospensione degli accertamenti oggetto, tra l'altro, della sentenza della CTR Molise n. 366/2022, così come chiesto in udienza dalla parte privata. Oggetto del presente giudizio è il recupero delle spese legali conseguenti a giudizio, e non già il merito relativo all'accertamento oggetto della sentenza appena indicata.
La sostanziale differenza dell'oggetto dei due giudizi li rende autonomi ed indipendenti sicché, allo stato, non si ravvisa alcuna interferenza tra le vicende dell'accertamento oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 366/2022 ed il presente giudizio che, si ribadisce, attiene esclusivamente al recupero delle spese legali, secondo gli esiti del processo.
Può, pertanto, passarsi all'esame del merito della vicenda e dell'impugnazione proposta dall'Ufficio.
Innanzitutto il Collegio rileva come non si possa convenire con la parte appellata in ordine al fatto che la cartella impugnata in primo grado faccia riferimento alla applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92.
La lettura testuale della cartella, infatti, non consente di rilevare alcun riferimento alla indicata disposizione normativa, facendosi riferimento al recupero delle spese legali.
Ben vero, la regolamentazione del regime delle spese è contenuta nell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, e non già nell'art. 69, il che consentirebbe di ipotizzare un riferimento implicito alla prima delle due disposizioni normative.
Tuttavia non vi è alcun dato testuale in merito.
Per converso, su questo specifico punto neanche potrebbe accedersi alla deduzione dell'Ufficio in ordine alla intervenuta applicazione dell'art. 69 del D.Lgs. n. 546/92. Si tratterebbe, in tutta evidenza, di una integrazione postuma della motivazione dell'atto che, in quanto tale, è sicuramente inammissibile.
Nondimeno l'appello dell'Ufficio è infondato e deve essere respinto.
Deduce l'Ufficio che, nel caso di specie, si applichi l'art. 69 del D.Lgs. n. 546/92 che dispone la immediata esecutività delle sentenze.
Ritiene il Collegio che detta affermazione deve essere inquadrata nel dato testuale di quella disposizione normativa che fa esplicito riferimento all'ipotesi nella quale la sentenza disponga la condanna dell'Ufficio al pagamento di somme di denaro in favore del contribuente.
Si tratta, dunque, di una fattispecie del tutto e completamente diversa da quella che occupa il presente giudizio, in quanto è riferibile alla ipotesi nella quale sia l'Ufficio a dover corrispondere somme in favore del contribuente, e non il caso inverso, nel quale sia il contribuente a dover restituire somme in favore dell'amministrazione.
In forza di siffatta considerazione l'appello dell'Ufficio risulta affetto da un evidente salto logico laddove, dopo aver richiamato (seppur parzialmente e nei limiti necessari al giudizio) il testo della disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 69, ne inferisce, quale conseguenza che “(…) per effetto della immediata esecutività delle sentenze prevista dall'art. 69 cit., all'Ufficio è consentito procedere al recupero delle spese di giudizio liquidate in esecuzione della pronuncia di primo grado sfavorevole all'Ufficio e non più dovute per effetto della riforma della pronuncia di primo grado da parte della sentenza di secondo grado favorevole all'Ufficio, senza attendere il passaggio in giudicato di quest'ultima” (cfr. pag. 4 dell'impugnazione dell'Ufficio).
Come detto, la immediata esecutività della sentenza richiamata dall'Ufficio riguarda l'ipotesi di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme in favore del contribuente, e non già l'ipotesi inversa, seppur conseguente a recupero di somme non dovute.
Va aggiunto, poi, che la fattispecie attiene al pagamento delle spese legali, dunque somme corrisposte per un titolo ben preciso;
ed il regime delle spese legali è disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92.
Ivi, al comma 2 sexsies, si legge proprio che la riscossione delle spese legali avviene allorquando la sentenza sia passata definitivamente in giudicato. Solo in quel caso l'Ufficio vittorioso può iscrivere al ruolo le somme.
E ciò vale anche per il caso di ripetizione di somme a titolo di spese legali non più dovute per effetto della riforma della sentenza che ne ha disposto il pagamento.
Nel caso di specie non è in discussione la circostanza che il giudizio, presupposto al presente e delle cui spese legali si discute, non sia ancora definito con sentenza passata in giudicato, essendo pendente in sede di legittimità il ricorso avverso la statuizione di secondo grado che ha travolto, insieme con la sentenza di primo grado, anche il capo della stessa relativo alla regolamentazione delle spese.
La pretesa restitutoria dell'Ufficio, conseguentemente, è attualmente infondata, e potrà essere nuovamente esercitata per l'ipotesi in cui la reiezione dell'impugnazione di legittimità proposta dal contribuente avverso la sentenza n. 366/2022 consolidi in maniera definitiva le statuizioni rese in quella sentenza, ivi comprese quelle relative alla regolamentazione del regime delle spese del giudizio.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata, con conferma dell'annullamento della cartella impugnata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello dell'Ufficio, conferma la sentenza impugnata, conferma l'annullamento della cartella impugnata in primo grado. Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 500,00, oltre IVA e contributo previdenziale, se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCARANO STEFANO, Presidente e Relatore
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 242/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720230001064072000 SPESE DI GIUDIZ 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: sospensione del giudizio e rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale e tempestivo ricorso datato 19/06/2023 il Dott. Resistente_1, nato a [...] il [...], e residente in [...], Cod. Fisc. CF_Resistente_1, esercente l'attività di Ragioniere Commercialista, impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Campobasso la cartella di pagamento n. 02720230001064072000 con la quale l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Campobasso aveva disposto il recupero di spese di giustizia nella misura di
€ 3.480,00, oltre spese di notifica per € 5,88, e così per complessivi € 3.485,88, relativamente all'anno di imposta 2014.
Deduceva il ricorrente che la pretesa, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, sarebbe dovuta al “recupero spese di giudizio liquidate a seguito della sentenza della CTP di Campobasso n. 31/2019 depositata il
22/1/2019” (così nella cartella impugnata).
La detta sentenza, evidentemente favorevole al contribuente, era stata impugnata dall'Ufficio e riformata dalla CTR Molise con sentenza n. 366/2022; quest'ultima statuizione, poi, era stata oggetto di impugnazione da parte del medesimo Rag. Difensore_1 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Il contribuente lamentava la violazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/02 in quanto il recupero delle spese di lite può essere richiesto solo allorquando la sentenza che ne ha disposto il pagamento sia passata in giudicato. Viceversa, la sentenza della CTR Molise n. 366/2022 era stata impugnata in sede di legittimità e, dunque, non era affatto passata in giudicato, non potendosi provvedere al recupero delle spese di lite liquidate e pagate dall'Ufficio in forza della sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, riformata in appello.
Resisteva l'Ufficio con controdeduzioni datate 15/12/2023 con le quali si procedeva alla confutazione delle cesure proposte dal contribuente. In particolare l'Ufficio, dopo l'analitica ricostruzione della vicenda processuale, evidenziava innanzitutto che la cartella, ed il ruolo sotteso, non riguardavano il recupero delle spese del giudizio di secondo grado, conclusosi favorevolmente per l'Ufficio con la sentenza n. 366/2022 della CTR Molise, ma riguardavano esclusivamente il recupero delle spese di lite alla cui rifusione l'Ufficio era stato condannato, in favore del Difensore_1, dalla sentenza di primo grado della CTP di Campobasso n. 31/2019, poi riformata, e già in precedenza corrisposte. L'Ufficio faceva rilevare che il recupero era stato disposto in applicazione dell'art. 69 del D.Lgs. n. 546/92, che prevede la immediata esecutività delle sentenze;
mentre l'art. 15, comma 2 sexsies, del medesimo D.Lgs. contiene una disposizione di favore per il contribuente, disponendo che la riscossione delle somme liquidate a favore degli enti impositori avviene solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Deduceva, quindi, l'Ufficio che, mentre per il pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, conclusosi con esito favorevole all'Ufficio anche per il capo delle spese, occorreva attendere il passaggio in giudicato della sentenza, non vi era quella necessità per disporre il recupero, a danno del contribuente, delle spese di lite liquidate nel primo grado con sentenza poi riformata, allorquando le stesse erano già state pagate. Confutava, poi, gli ulteriori assunti del ricorrente.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso, con sentenza n. 242/2024 del 14/06/2024, depositata in Segreteria il 18/06/2024, accoglieva il ricorso, annullava la cartella impugnata e compensava le spese.
Avverso detta statuizione proponeva impugnazione l'Ufficio, chiedendone la riforma.
Resisteva il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza pubblica del 01/12/2025, fissata per la discussione del merito del giudizio, la trattazione dello stesso veniva differita onde consentire alle parti di depositare documentazione relativa alle sorti della sentenza n. 366/2022, oggetto di impugnazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
In data 09/12/2025 la parte privata appellata depositava memoria con istanza di sospensione degli effetti esecutivi della cartella n. 02720230001064072000, allegando altresì il provvedimento reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 bis del D.Lgs. n. 546/1992, da questa Corte di Giustizia di sospensione dell'efficacia esecutiva anche della detta sentenza n. 366/2022, nonché il provvedimento di sgravio/sospensione delle somme portate nell'accertamento esecutivo n. TR601T401364, e documentazione dalla quale si evince l'attuale pendenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dell'impugnazione della sentenza n. 366/2022.
All'udienza odierna la controversia è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare il Collegio ritiene che non sia possibile delibare ed accogliere l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della cartella n. 02720230001064072000, proposta dall'appellato nella memoria del 09/12/2025, in quanto la richiesta di provvedimento cautelare è contenuta in memoria che non risulta notificata alla controparte e, pertanto, la richiesta è inammissibile.
La documentazione depositata in giudizio dall'appellato in allegato alla memoria del 09/12/2025 è utile ad evidenziare che l'efficacia esecutiva della sentenza della CTR Molise n. 366/2022, attualmente oggetto di impugnazione di legittimità pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, risulta essere sospesa con ordinanza di questa Corte n. 32/2024, il che lascia intendere che risulta sospesa l'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale è stato disposto il recupero portato nella cartella impugnata in primo grado.
Detta circostanza, tuttavia, non sembra sufficiente a far dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità dell'appello proposto dall'Ufficio, se non altro per l'assenza di stabilità degli effetti conseguenti al provvedimento cautelare n. 32/2024 di questa Corte e del successivo provvedimento di sgravio/sospensione adottato dall'Ufficio in esecuzione di quel provvedimento giurisdizionale, e depositato in giudizio dall'appellato, stante la permanente pendenza del giudizio di legittimità relativo alla impugnazione della sentenza n. 366/2022, la cui sorte, dunque, resta ancora impregiudicata.
Né, peraltro, il Collegio ritiene che sia utile o necessario sospendere il giudizio in relazione alla intervenuta sospensione degli accertamenti oggetto, tra l'altro, della sentenza della CTR Molise n. 366/2022, così come chiesto in udienza dalla parte privata. Oggetto del presente giudizio è il recupero delle spese legali conseguenti a giudizio, e non già il merito relativo all'accertamento oggetto della sentenza appena indicata.
La sostanziale differenza dell'oggetto dei due giudizi li rende autonomi ed indipendenti sicché, allo stato, non si ravvisa alcuna interferenza tra le vicende dell'accertamento oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 366/2022 ed il presente giudizio che, si ribadisce, attiene esclusivamente al recupero delle spese legali, secondo gli esiti del processo.
Può, pertanto, passarsi all'esame del merito della vicenda e dell'impugnazione proposta dall'Ufficio.
Innanzitutto il Collegio rileva come non si possa convenire con la parte appellata in ordine al fatto che la cartella impugnata in primo grado faccia riferimento alla applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92.
La lettura testuale della cartella, infatti, non consente di rilevare alcun riferimento alla indicata disposizione normativa, facendosi riferimento al recupero delle spese legali.
Ben vero, la regolamentazione del regime delle spese è contenuta nell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, e non già nell'art. 69, il che consentirebbe di ipotizzare un riferimento implicito alla prima delle due disposizioni normative.
Tuttavia non vi è alcun dato testuale in merito.
Per converso, su questo specifico punto neanche potrebbe accedersi alla deduzione dell'Ufficio in ordine alla intervenuta applicazione dell'art. 69 del D.Lgs. n. 546/92. Si tratterebbe, in tutta evidenza, di una integrazione postuma della motivazione dell'atto che, in quanto tale, è sicuramente inammissibile.
Nondimeno l'appello dell'Ufficio è infondato e deve essere respinto.
Deduce l'Ufficio che, nel caso di specie, si applichi l'art. 69 del D.Lgs. n. 546/92 che dispone la immediata esecutività delle sentenze.
Ritiene il Collegio che detta affermazione deve essere inquadrata nel dato testuale di quella disposizione normativa che fa esplicito riferimento all'ipotesi nella quale la sentenza disponga la condanna dell'Ufficio al pagamento di somme di denaro in favore del contribuente.
Si tratta, dunque, di una fattispecie del tutto e completamente diversa da quella che occupa il presente giudizio, in quanto è riferibile alla ipotesi nella quale sia l'Ufficio a dover corrispondere somme in favore del contribuente, e non il caso inverso, nel quale sia il contribuente a dover restituire somme in favore dell'amministrazione.
In forza di siffatta considerazione l'appello dell'Ufficio risulta affetto da un evidente salto logico laddove, dopo aver richiamato (seppur parzialmente e nei limiti necessari al giudizio) il testo della disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 69, ne inferisce, quale conseguenza che “(…) per effetto della immediata esecutività delle sentenze prevista dall'art. 69 cit., all'Ufficio è consentito procedere al recupero delle spese di giudizio liquidate in esecuzione della pronuncia di primo grado sfavorevole all'Ufficio e non più dovute per effetto della riforma della pronuncia di primo grado da parte della sentenza di secondo grado favorevole all'Ufficio, senza attendere il passaggio in giudicato di quest'ultima” (cfr. pag. 4 dell'impugnazione dell'Ufficio).
Come detto, la immediata esecutività della sentenza richiamata dall'Ufficio riguarda l'ipotesi di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme in favore del contribuente, e non già l'ipotesi inversa, seppur conseguente a recupero di somme non dovute.
Va aggiunto, poi, che la fattispecie attiene al pagamento delle spese legali, dunque somme corrisposte per un titolo ben preciso;
ed il regime delle spese legali è disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92.
Ivi, al comma 2 sexsies, si legge proprio che la riscossione delle spese legali avviene allorquando la sentenza sia passata definitivamente in giudicato. Solo in quel caso l'Ufficio vittorioso può iscrivere al ruolo le somme.
E ciò vale anche per il caso di ripetizione di somme a titolo di spese legali non più dovute per effetto della riforma della sentenza che ne ha disposto il pagamento.
Nel caso di specie non è in discussione la circostanza che il giudizio, presupposto al presente e delle cui spese legali si discute, non sia ancora definito con sentenza passata in giudicato, essendo pendente in sede di legittimità il ricorso avverso la statuizione di secondo grado che ha travolto, insieme con la sentenza di primo grado, anche il capo della stessa relativo alla regolamentazione delle spese.
La pretesa restitutoria dell'Ufficio, conseguentemente, è attualmente infondata, e potrà essere nuovamente esercitata per l'ipotesi in cui la reiezione dell'impugnazione di legittimità proposta dal contribuente avverso la sentenza n. 366/2022 consolidi in maniera definitiva le statuizioni rese in quella sentenza, ivi comprese quelle relative alla regolamentazione del regime delle spese del giudizio.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata, con conferma dell'annullamento della cartella impugnata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello dell'Ufficio, conferma la sentenza impugnata, conferma l'annullamento della cartella impugnata in primo grado. Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 500,00, oltre IVA e contributo previdenziale, se dovuti.