Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 16
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione art. 69 D.Lgs. 546/92

    Il Collegio ritiene che l'art. 69 D.Lgs. 546/92 si riferisca all'ipotesi in cui l'Ufficio debba pagare somme al contribuente, non al caso inverso. Inoltre, la disciplina delle spese legali è contenuta nell'art. 15 D.Lgs. 546/92, il quale, al comma 2 sexies, prevede che la riscossione delle spese legali avvenga solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

  • Rigettato
    Applicazione art. 15 D.Lgs. 546/92

    Il Collegio rileva che l'art. 15, comma 2 sexies, D.Lgs. 546/92 stabilisce che la riscossione delle spese legali avviene solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Questa regola vale anche per la ripetizione di somme a titolo di spese legali non più dovute a seguito della riforma della sentenza che ne aveva disposto il pagamento. Poiché il giudizio non è ancora definito con sentenza passata in giudicato, la pretesa restitutoria dell'Ufficio è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
    Numero : 16
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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