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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 369/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: Parte_1
in persona della Commissione Straordinaria, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Via Sant'Anna II Tronco, presso l'Ufficio Affari Legali della Parte_1 Contr medesima rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Lombardo
(p.e.c.: – fax: 0964/399526) Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
17.10-1948, e (C.F. ), [...] a [...] a CP_3 C.F._2
RI (RC) il 31.08.1966, entrambi elettivamente domiciliati in Palmi alla Via
Poeta n. 93, presso lo studio dell'Avv. Carmelita Alvaro (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATI
******************
OGGETTO: Usucapione - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
1015/2018 del 21.10.2018.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambi i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 06.09.2024 e il 05.09.2024, Contr ovvero, per l' di , come di seguito: “Giusta ordinanza Parte_1 emessa dall'On.le Corte il sottoscritto difensore, quale procuratore e difensore della
, prima di formulare le precisazioni nell'interesse della parte Parte_1 appellante, reitera la richiesta prova per testi dei Sigg. e Testimone_1 [...] sulla seguente circostanza: Tes_2
“Vero che da oltre 50 anni accudite il fondo denominato Chiusa in agro di RI riportato al catasto del comune dello stesso comune al foglio 31 particella 53 (porzioni AA e AB) e che la gestione del fondo deriva da contratto di locazione stipulato dal congiunt al quale siete subentrati nel godimento in via esclusiva del bene CP_3 sino alla data del 2006 e che prima di voi il godimento, in via esclusiva, era esercitato dal Sig ? CP_3
La presente richiesta ha la finalità di offrire all'On.le Corte altro elemento di conferma della contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi posti a fondamento dell'accoglimento della domanda giudiziale con quelle contenute e rilasciate in epoca non sospetta ai pubblici ufficiali e rinvenibili tanto nel verbale di sopralluogo che nella documentazione prodotta in primo grado ed allegata alla presente memoria.
Documentazione non valutata correttamente dal giudice di prima istanza.
Ciò premesso e richiesto, la azienda, nel caso in cui l'on. le Collegio do vesse ritenere matura la causa e confermare il provvedimento si cui si chiede la modifica quanto alla istanza istruttoria, nonostante la contestuale allegazione della documentazione già esistente nel giudizio di primo grado, precisa riportarsi a tutte le e ccezioni, deduzioni e difese spiegate negli atti e verbali di causa, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti. Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto e conclude come dal proposto atto di appello.”;
Per gli appellati, come appresso: “Con le presenti note di trattazione, si conclude per il rigetto dell'appello e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<
1. Argomenti dell'attore
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori chiedono che sia dichiarata in loro favore l'usucapione dei beni ricadenti nel comune di RI, in località denominata “Chiusa”, identificati nel Catasto Terreni dello stesso comune al foglio 31 particella 53 (porzioni AA e AB). a sostegno della propria richiesta, di possedere il predetto bene da oltre Pt_2 quarant'anni animo domini, di averlo coltivato mettendovi a dimora uliveti, aranceti e frutteti;
di averlo recintato e chiuso con un cancello;
di avervi edificato tre manufatti in muratura, ovvero dei capannoni agricoli, due realizzati intorno agli anni '70 ed uno risalente ad una decina di anni prima del giudizio.
Argomenti di parte convenuta
1.2 Con comparsa di costituzione depositata il 23.12.2014, si costituiva in giudizio contestando la pretesa attorea sulla scorta delle seguenti Controparte_4 motivazioni:
a) il terreno per cui è causa è stato concesso in locazione al sig con Parte_3 contratto del 10.10.1954, registrato a RI al n. 109 vol. n. 43;
b) il sig , in data 7.7.1958, aveva chiesto in fitto il fondo che gli è Persona_1 stato concesso, rapporto provato dalla documentazione indicata come allegato 9 del fascicolo di parte convenuta;
c) il verbale di consistenza e immissione in possesso, del luglio 2006, proverebbe che, a quella data, le persone preposte ad accudire il fondo eran e Testimone_2
, succeduti al loro congiunt;
Testimone_1 Persona_1
d) la documentazione versata dal convenuto dimostrerebbe una situazione diversa da quella descritta in citazione in quanto gli unici manufatti che si riscontrerebbero sarebbero delle costruzioni abusive di vecchia data;
nessuna recinzione né opere di più recente fattura né la presenza di serre.
La domanda, in ogni caso, andrebbe respinta in quanto priva di prova.
Chiede, pertanto, il rigetto della domanda con condanna degli attori alle spese per lite temeraria.>>.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei soli testi addotti da parte attrice, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 13.04.2018 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così decideva: “Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara ch Controparte_2 CP_3 hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà del bene immobile sito nel Comune di RI, identificato nel NCT al foglio 31, particella 53, porzione AA Uliveto di are 01,00, porzione AB Agrumeto di ha1.06.00; - condanna la convenut , in persona Parte_1 del l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che liquida nella misura complessiva di euro 3.627,00 per compensi, oltre spese gener ali al 15%, IVA, CPA nella misura di legge, esborsi liquidati complessivamente in euro 545,00, nonché spese successive occorrende.”.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' Parte_4 con atto di citazione notificato telematicamente il
[...]
18.04.2019, nel quale veniva esposto un unico lungo ed articolato motivo di gravame.
In sintesi, l'appellante deduceva l'asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie e della valenza delle prove offerte, in quanto il Tribunale avrebbe reputato raggiunta la prova del diritto azionato dagli attori unicamente sulla scorta della escussione testimoniale - basata su presunte dichiarazioni lacunose e contraddittorie rese da e - senza tenere in alcuna considerazione il Testimone_3 Testimone_4 verbale di consistenza e di immissione in possesso del 2006, prodotto dall'
[...]
, completamente pretermesso dal primo Giudice e facente piena prova Controparte_4 fino a querela di falso delle dichiarazioni in esso contenute.
La motivazione resa in sentenza sarebbe quindi contraddittoria in quanto, da un lato, tale documento sarebbe stato erroneamente ritenuto non idoneo a confutare l'assunto attoreo, e dall'altro lato, invece, compatibile con quanto emerso dalle risultanze processuali e quindi utile a corroborare, per alcuni aspetti, le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa.
Chiedeva, quindi, la totale riforma della sentenza nonché la condanna degli appellati alla rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 21.01.2020, si costituivano in giudizio i quali resistevano Controparte_2 CP_3 all'appello contestandone il merito e chiedendo il suo rigetto, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite del grado.
Con ordinanza del 25.10.2023, la Corte respingeva le istanze istruttorie avanzate in questa sede dall'appellante, rilevando che “…non risulta depositato il fascicolo di parte di primo grado del , né alcuno dei (numerosi) documenti che sono Parte_1 indicati nell'atto di costituzione innanzi al Tribunale e dell'atto di appello;
tanto è vero che in calce all'atto di appello si annota che si producono - unitamente all'appello - solo la procura e la sentenza di primo grado.”, rinviando la causa per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, e x art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Ed invero le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Palmi nella adozione del provvedimento impugnato non sono immuni da censure sotto il profilo logico-giuridico né oggettivamente rispettose del dato probatorio emerso nel corso dell'istruttoria condotta in prime cure.
Come è noto è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
I due requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire.
Ai fini della configurabilità del possesso utile ai fini dell'usucapione è quindi necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del ti tolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene o comunque tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
Tale modalità di acquisto dei diritti reali è stata introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento al fine di dare tutela a posizioni giuridiche meritevoli ed inoltre ad eliminare situazioni di incertezza giuridica nei rapporti patrimoniali tra privati.
Secondo la Suprema Corte, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, “deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (ovvero dell'intento di avere la cosa come propria) (Cass. n. 975/2000), che, si badi bene, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'inte nzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà (Cass. 28 novembre 2013, n.
26641). Peraltro, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione ha l'obbligo di fornire la prova particolarmente rigorosa di tutti gli elementi costitu tivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non essendo sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre venti anni (cfr. Trib. Castrovillari, 04.03.2020, n. 253), in quanto si tratta pur sempre di un comportamento che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene e le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
In altri termini, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem.
A tal proposito, ha precisato, la Suprema Corte che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593.
Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18).
Non è, quindi, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene
"da tempo immemorabile” ovvero "da oltre venti anni et similia” in quanto l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di rite nere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).
L'animus possidendi, inoltre, può eventualmente essere desunto in via presuntiva qualora lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11.06.2010 n. 14092).
In tal caso, sarà il convenuto a dover dimostrare il contrario, “provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale”. (Cass. n. 6944/1999).
La prova necessaria per l'usucapione può essere fornita con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento. Nella prassi, tuttavia, quello di gran lunga più utilizzato è rappresentato dalla prova per testimoni che, laddove idonea e conducente ai fini di causa, costituisce un valido elemento per potere dichiarare la sussistenza del diritto ad usucapire in capo al richiedente.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo avallato questa prassi affermando che la testimonianza può rappresentare anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione (cfr., ex multis, Cass. Civ. 26/7/77 n. 3342, secondo cui "La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita an che per testimoni"; ed ancora Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692, che ha statuito che: "Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione"; più di recente, Cass. Civ., Sezione 2, Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2977).
In ossequio ai principi sopra enunciati, nel caso sottoposto all'attenzione di questo
Collegio ed all'esito delle dichiarazioni rese dai testi addotti dagli attori in prime cure, non si ritengono pienamente soddisfatti i criteri minimi di attendibilità ed obiettività perché possa dirsi raggiunta, in maniera coerente ed inequivocabile, la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem in capo a CP_2
e
[...] CP_3
Ed invero, esaminando con attenzione l'impianto motivazionale sotteso alla sentenza di primo grado, si evidenziano alcune macroscopiche contraddizioni.
Ci si riferisce, nel caso di specie, al passo del provvedimento impugnato in cui si legge che nel verbale di immissione in possesso dell e la sig.r CP_1 Testimone_1 [...]
(…) dichiarano di accudire il fondo da circa 50 anni subentrati al loro Tes_2 congiunt con contratto di locazione”. Persona_2
Orbene proprio tale affermazione si pone in netto contrasto con quanto assunto dagli attori nell'originario atto di citazione, nel quale hanno sostenuto di possedere il terreno in questione in maniera autonoma e svincolata dal titolo eventualmente conferito dal contratto di affitto del 16.09.1961 ai propri congiunti e Testimone_1 [...]
Tes_2
Non chiarisce, infatti, la prova per testi, in che modo gli attori avrebbero av uto accesso al terreno per cui è causa, se non approfittando della detenzione per il contratto di affitto dei congiunti, circostanza che esclude in partenza un possesso ad usucapionem del fondo medesimo, trattandosi, di contro, di una mera successione nell a detenzione qualificata. Inoltre, anche ad ipotizzare un possesso autonomo da parte di essi attori, potrebbe darsi che tale immissione sia avvenuta in maniera violenta e clandestina, il che farebbe eventualmente decorrere la data della prescrizione acqui sitiva dal momento della cessazione della violenza o della clandestinità, di cui, tuttavia, non vi è traccia in atti.
Né, pur volendo accedere alla tesi attorea, risulta altrimenti dimostrata in maniera particolarmente precisa e rigorosa una eventuale interversione del possesso - che, si rammenta può avvenire solo attraverso un atto esterno (causa proveniente da un terzo o opposizione inequivocabile contro il proprietario) - in grado di cristallizzare il passaggio da una situazione di detenzione a possesso.
Non soccorre in tal senso neanche il riferimento (peraltro sfumato e generico, oltreché contraddittorio nelle due versioni) operato dai testimoni ai manufatti ed alle costruzioni presenti sul fondo oggetto di causa, non risultando in maniera certa l'attribuibilità della realizzazione degli stessi agli attori, né essendo stato specificata l'epoca in cui sarebbe stata apposta la recinzione (che risulta peraltro presente solo in alcuni punti).
Né, infine, la coltivazione del terreno de quo da parte di e Controparte_2 può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ai fini dell'ottenimento CP_3 dell'usucapione, poiché, come ritenuto da prevalente giurisprudenza di legittimità, (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II Civile, Ordinanza n.17469 del 19.06.2023) in assenza di altri elementi, non esprime in modo inequivocabile l'intento di possedere.
Infatti, questa attività materiale, per corrispondere all'esercizio del diritto di proprietà, deve essere accompagnata da indizi univoci che permettano di presupporre che essa sia svolta uti dominus, requisito che, nel caso di specie, difetta.
Si valutino, in ogni caso, le dichiarazioni testimoniali rilasciate da e Testimone_3
. Testimone_4
Il primo, sentito all'udienza del 28.09.2015, ha affermato: “Conosco i signori e da più di trent'anni; preciso sin da quando ero Controparte_2 CP_3 piccolo, poiché mia madre mi mandava sempre a comprare le uova nel terreno dei signor sito in RI alla via Pietromeo. So che il terreno (...) è CP_2 CP_3 coltivato ad orto, ci sono piante di arance. Posso affermare questo perché lavoravo in un'officina dei fratelli che si trovava sulla stessa via del terreno e perché mi CP_3 recavo spesso per lavori di meccanica sui mezzi agricolo (motocoltivatori) presenti sul fondo CA. (…) Preciso che abitavo fino al 1979 (data del mio matrimonio) a 50 m dal terreno in questione;
da quella data ad oggi abito a circa 100 metri. Per questo motivo conosco perfettamente i luoghi.” (…) “Per quanto riguarda i capannoni, sono a conoscenza che sul terreno sono stati edificati dei capannoni e manufatti in muratura. Preciso che solo da due o tre anni ho conoscenza dei manufatti e capannoni. Non so se il terreno è completamente recintato. Posso dir e solamente che lo stesso, dal lato della strada, risulta recintato” (…) “Ho visto sempre il signor occuparsi della gestione del terreno e ciò almeno da trent'anni.” (…) “Preciso CP_2 che il signo si occupava della coltivazione del terreno” (…) “Ho visto anche il CP_2 signo occuparsi della coltivazione del terreno.”. CP_3
Quanto al secondo, le dichiarazioni rilasciate sono del seguente tenore: “Conosco i signor da più di 40 anni, poiché andavo spesso e ci vado tuttora sui Parte_5 terreni degli stessi per acquistare prima uova e piantine, e oggi solo piantine.” (…) “I terreni dei signori CA sono coltivati ad agrumi e ci sono piante da frutto e ci sono serre dove fanno le piantine. Si tratta di serre artigianali.” (…) “Non so di re se il terreno è recintato completamente, posso solo dire che lato strada esiste una vecchia recinzione.” (…) “Il Terreno si trova a RI in via Pietromeo – Località “Due Ponti”, una volta detta contrada Chiusa”. (…) “So che sul terreno ci sono cap annoni artigianali, serre e una baracca adibita per la consegna delle piantine coltivate nelle serre.”. (…) ”Posso dire a mia memoria che tali fabbricati esistono da più di dieci anni.” (…) “Da oltre trent'anni i signor si occupano, in maniera esclusiva, Parte_5 della coltivazione del terreno. Non ho mai visto nessun altro sulla terra coltivare la stessa.” (…) “Posso confermare a mia memoria che i signori CA sono da sempre proprietari del terreno e li ho sempre considerati tali.”.
Da un attento esame delle due dichiarazioni - al di là di qualche riferimento a circostanze piuttosto generiche, che, in ogni caso, non specificano in maniera puntuale ed inequivocabile l'asserito possesso uti dominus da parte degli odierni appellati - e fermo restando quanto sopra argomentato a proposito della mancanza di prova di una interversione della detenzione qualificata in possesso, si può notare come le stesse non siano utili ad individuare né temporalmente né fattualmente il momento esatto in cui sarebbe iniziato l'asserito possesso del terreno dedotto in giudizio.
E ciò anche a voler considerare la limitata efficacia probatoria del verbale di consistenza e di immissione in possesso del 03.07.2006, prodotto in prime cure dall'odierna appellante, almeno per quanto concerne le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In proposito si osserva e rileva che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico (nel cui novero rientra a pieno titolo il verbale di consistenza e di immissione di cui trattasi) fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Benché, nel caso di specie, l' appellante non abbia articolato in prime cure CP_1 specifica prova per testi sulle circostanze riferite da e Testimone_1 Testimone_2 basta tuttavia il riferimento al contratto di affitto del 16.09.1961 (peraltro prodotto in atti e non altrimenti smentito dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa) per escludere qualsivoglia possesso ad usucapione asseritamente esercitato da e sui terreni oggetto di disputa. Controparte_2 CP_3 Per i suesposti motivi l'appello va quindi accolto nella sua interezza.
Conseguentemente, in ragione del totale accoglimento del gravame, va disposta la rimodulazione delle spese di lite, con condanna degli appellati, in solido tra di loro, alla rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell' in Parte_4 persona della Commissione Straordinaria pro-tempore.
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, queste vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi delle cause di valore indeterminabile (così come dichiarato dall'appellante), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, in complessivi €. 3.809,00, di cui €. 851,00 per la fase di studio, €. 602,00 per la fase introduttiva, €. 903,00 per la fase istruttoria ed €. 1.453,00, per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Con riferimento al presente grado, le stesse, tenendo conto dei medesimi parametri sopra esposti, vanno liquidate in complessivi €. 5.800,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria, €.
1.735,00 per la fase decisionale ed €. 804,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da l'
[...] in persona della Commissione Parte_4
Straordinaria pro-tempore, nei confronti di Controparte_2 CP_3 con atto di citazione notificato in data 18.04.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto,
2) Rigetta la domanda di usucapione proposta in prime cure da CP_2
e
[...] CP_3
3) Condanna in solido tra di essi, alla Controparte_2 CP_3 rifusione in favore dell' Parte_4 in persona della Commissione Straordinaria pro-tempore, delle
[...] spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.809,00, oltre
IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Condanna in solido tra di essi, alla Controparte_2 CP_3 rifusione in favore dell' Parte_4 in persona della pro-tempore, delle
[...] Controparte_5 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 5.800,00, oltre
IVA e CAP ed oltre accessori.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 369/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: Parte_1
in persona della Commissione Straordinaria, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Via Sant'Anna II Tronco, presso l'Ufficio Affari Legali della Parte_1 Contr medesima rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Lombardo
(p.e.c.: – fax: 0964/399526) Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
17.10-1948, e (C.F. ), [...] a [...] a CP_3 C.F._2
RI (RC) il 31.08.1966, entrambi elettivamente domiciliati in Palmi alla Via
Poeta n. 93, presso lo studio dell'Avv. Carmelita Alvaro (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATI
******************
OGGETTO: Usucapione - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
1015/2018 del 21.10.2018.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambi i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 06.09.2024 e il 05.09.2024, Contr ovvero, per l' di , come di seguito: “Giusta ordinanza Parte_1 emessa dall'On.le Corte il sottoscritto difensore, quale procuratore e difensore della
, prima di formulare le precisazioni nell'interesse della parte Parte_1 appellante, reitera la richiesta prova per testi dei Sigg. e Testimone_1 [...] sulla seguente circostanza: Tes_2
“Vero che da oltre 50 anni accudite il fondo denominato Chiusa in agro di RI riportato al catasto del comune dello stesso comune al foglio 31 particella 53 (porzioni AA e AB) e che la gestione del fondo deriva da contratto di locazione stipulato dal congiunt al quale siete subentrati nel godimento in via esclusiva del bene CP_3 sino alla data del 2006 e che prima di voi il godimento, in via esclusiva, era esercitato dal Sig ? CP_3
La presente richiesta ha la finalità di offrire all'On.le Corte altro elemento di conferma della contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi posti a fondamento dell'accoglimento della domanda giudiziale con quelle contenute e rilasciate in epoca non sospetta ai pubblici ufficiali e rinvenibili tanto nel verbale di sopralluogo che nella documentazione prodotta in primo grado ed allegata alla presente memoria.
Documentazione non valutata correttamente dal giudice di prima istanza.
Ciò premesso e richiesto, la azienda, nel caso in cui l'on. le Collegio do vesse ritenere matura la causa e confermare il provvedimento si cui si chiede la modifica quanto alla istanza istruttoria, nonostante la contestuale allegazione della documentazione già esistente nel giudizio di primo grado, precisa riportarsi a tutte le e ccezioni, deduzioni e difese spiegate negli atti e verbali di causa, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti. Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto e conclude come dal proposto atto di appello.”;
Per gli appellati, come appresso: “Con le presenti note di trattazione, si conclude per il rigetto dell'appello e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
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1. Argomenti dell'attore
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori chiedono che sia dichiarata in loro favore l'usucapione dei beni ricadenti nel comune di RI, in località denominata “Chiusa”, identificati nel Catasto Terreni dello stesso comune al foglio 31 particella 53 (porzioni AA e AB). a sostegno della propria richiesta, di possedere il predetto bene da oltre Pt_2 quarant'anni animo domini, di averlo coltivato mettendovi a dimora uliveti, aranceti e frutteti;
di averlo recintato e chiuso con un cancello;
di avervi edificato tre manufatti in muratura, ovvero dei capannoni agricoli, due realizzati intorno agli anni '70 ed uno risalente ad una decina di anni prima del giudizio.
Argomenti di parte convenuta
1.2 Con comparsa di costituzione depositata il 23.12.2014, si costituiva in giudizio contestando la pretesa attorea sulla scorta delle seguenti Controparte_4 motivazioni:
a) il terreno per cui è causa è stato concesso in locazione al sig con Parte_3 contratto del 10.10.1954, registrato a RI al n. 109 vol. n. 43;
b) il sig , in data 7.7.1958, aveva chiesto in fitto il fondo che gli è Persona_1 stato concesso, rapporto provato dalla documentazione indicata come allegato 9 del fascicolo di parte convenuta;
c) il verbale di consistenza e immissione in possesso, del luglio 2006, proverebbe che, a quella data, le persone preposte ad accudire il fondo eran e Testimone_2
, succeduti al loro congiunt;
Testimone_1 Persona_1
d) la documentazione versata dal convenuto dimostrerebbe una situazione diversa da quella descritta in citazione in quanto gli unici manufatti che si riscontrerebbero sarebbero delle costruzioni abusive di vecchia data;
nessuna recinzione né opere di più recente fattura né la presenza di serre.
La domanda, in ogni caso, andrebbe respinta in quanto priva di prova.
Chiede, pertanto, il rigetto della domanda con condanna degli attori alle spese per lite temeraria.>>.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei soli testi addotti da parte attrice, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 13.04.2018 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così decideva: “Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara ch Controparte_2 CP_3 hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà del bene immobile sito nel Comune di RI, identificato nel NCT al foglio 31, particella 53, porzione AA Uliveto di are 01,00, porzione AB Agrumeto di ha1.06.00; - condanna la convenut , in persona Parte_1 del l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che liquida nella misura complessiva di euro 3.627,00 per compensi, oltre spese gener ali al 15%, IVA, CPA nella misura di legge, esborsi liquidati complessivamente in euro 545,00, nonché spese successive occorrende.”.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' Parte_4 con atto di citazione notificato telematicamente il
[...]
18.04.2019, nel quale veniva esposto un unico lungo ed articolato motivo di gravame.
In sintesi, l'appellante deduceva l'asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie e della valenza delle prove offerte, in quanto il Tribunale avrebbe reputato raggiunta la prova del diritto azionato dagli attori unicamente sulla scorta della escussione testimoniale - basata su presunte dichiarazioni lacunose e contraddittorie rese da e - senza tenere in alcuna considerazione il Testimone_3 Testimone_4 verbale di consistenza e di immissione in possesso del 2006, prodotto dall'
[...]
, completamente pretermesso dal primo Giudice e facente piena prova Controparte_4 fino a querela di falso delle dichiarazioni in esso contenute.
La motivazione resa in sentenza sarebbe quindi contraddittoria in quanto, da un lato, tale documento sarebbe stato erroneamente ritenuto non idoneo a confutare l'assunto attoreo, e dall'altro lato, invece, compatibile con quanto emerso dalle risultanze processuali e quindi utile a corroborare, per alcuni aspetti, le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa.
Chiedeva, quindi, la totale riforma della sentenza nonché la condanna degli appellati alla rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 21.01.2020, si costituivano in giudizio i quali resistevano Controparte_2 CP_3 all'appello contestandone il merito e chiedendo il suo rigetto, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite del grado.
Con ordinanza del 25.10.2023, la Corte respingeva le istanze istruttorie avanzate in questa sede dall'appellante, rilevando che “…non risulta depositato il fascicolo di parte di primo grado del , né alcuno dei (numerosi) documenti che sono Parte_1 indicati nell'atto di costituzione innanzi al Tribunale e dell'atto di appello;
tanto è vero che in calce all'atto di appello si annota che si producono - unitamente all'appello - solo la procura e la sentenza di primo grado.”, rinviando la causa per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, e x art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Ed invero le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Palmi nella adozione del provvedimento impugnato non sono immuni da censure sotto il profilo logico-giuridico né oggettivamente rispettose del dato probatorio emerso nel corso dell'istruttoria condotta in prime cure.
Come è noto è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
I due requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire.
Ai fini della configurabilità del possesso utile ai fini dell'usucapione è quindi necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del ti tolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene o comunque tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
Tale modalità di acquisto dei diritti reali è stata introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento al fine di dare tutela a posizioni giuridiche meritevoli ed inoltre ad eliminare situazioni di incertezza giuridica nei rapporti patrimoniali tra privati.
Secondo la Suprema Corte, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, “deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (ovvero dell'intento di avere la cosa come propria) (Cass. n. 975/2000), che, si badi bene, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'inte nzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà (Cass. 28 novembre 2013, n.
26641). Peraltro, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione ha l'obbligo di fornire la prova particolarmente rigorosa di tutti gli elementi costitu tivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non essendo sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre venti anni (cfr. Trib. Castrovillari, 04.03.2020, n. 253), in quanto si tratta pur sempre di un comportamento che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene e le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
In altri termini, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem.
A tal proposito, ha precisato, la Suprema Corte che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593.
Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18).
Non è, quindi, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene
"da tempo immemorabile” ovvero "da oltre venti anni et similia” in quanto l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di rite nere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).
L'animus possidendi, inoltre, può eventualmente essere desunto in via presuntiva qualora lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11.06.2010 n. 14092).
In tal caso, sarà il convenuto a dover dimostrare il contrario, “provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale”. (Cass. n. 6944/1999).
La prova necessaria per l'usucapione può essere fornita con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento. Nella prassi, tuttavia, quello di gran lunga più utilizzato è rappresentato dalla prova per testimoni che, laddove idonea e conducente ai fini di causa, costituisce un valido elemento per potere dichiarare la sussistenza del diritto ad usucapire in capo al richiedente.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo avallato questa prassi affermando che la testimonianza può rappresentare anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione (cfr., ex multis, Cass. Civ. 26/7/77 n. 3342, secondo cui "La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita an che per testimoni"; ed ancora Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692, che ha statuito che: "Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione"; più di recente, Cass. Civ., Sezione 2, Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2977).
In ossequio ai principi sopra enunciati, nel caso sottoposto all'attenzione di questo
Collegio ed all'esito delle dichiarazioni rese dai testi addotti dagli attori in prime cure, non si ritengono pienamente soddisfatti i criteri minimi di attendibilità ed obiettività perché possa dirsi raggiunta, in maniera coerente ed inequivocabile, la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem in capo a CP_2
e
[...] CP_3
Ed invero, esaminando con attenzione l'impianto motivazionale sotteso alla sentenza di primo grado, si evidenziano alcune macroscopiche contraddizioni.
Ci si riferisce, nel caso di specie, al passo del provvedimento impugnato in cui si legge che nel verbale di immissione in possesso dell e la sig.r CP_1 Testimone_1 [...]
(…) dichiarano di accudire il fondo da circa 50 anni subentrati al loro Tes_2 congiunt con contratto di locazione”. Persona_2
Orbene proprio tale affermazione si pone in netto contrasto con quanto assunto dagli attori nell'originario atto di citazione, nel quale hanno sostenuto di possedere il terreno in questione in maniera autonoma e svincolata dal titolo eventualmente conferito dal contratto di affitto del 16.09.1961 ai propri congiunti e Testimone_1 [...]
Tes_2
Non chiarisce, infatti, la prova per testi, in che modo gli attori avrebbero av uto accesso al terreno per cui è causa, se non approfittando della detenzione per il contratto di affitto dei congiunti, circostanza che esclude in partenza un possesso ad usucapionem del fondo medesimo, trattandosi, di contro, di una mera successione nell a detenzione qualificata. Inoltre, anche ad ipotizzare un possesso autonomo da parte di essi attori, potrebbe darsi che tale immissione sia avvenuta in maniera violenta e clandestina, il che farebbe eventualmente decorrere la data della prescrizione acqui sitiva dal momento della cessazione della violenza o della clandestinità, di cui, tuttavia, non vi è traccia in atti.
Né, pur volendo accedere alla tesi attorea, risulta altrimenti dimostrata in maniera particolarmente precisa e rigorosa una eventuale interversione del possesso - che, si rammenta può avvenire solo attraverso un atto esterno (causa proveniente da un terzo o opposizione inequivocabile contro il proprietario) - in grado di cristallizzare il passaggio da una situazione di detenzione a possesso.
Non soccorre in tal senso neanche il riferimento (peraltro sfumato e generico, oltreché contraddittorio nelle due versioni) operato dai testimoni ai manufatti ed alle costruzioni presenti sul fondo oggetto di causa, non risultando in maniera certa l'attribuibilità della realizzazione degli stessi agli attori, né essendo stato specificata l'epoca in cui sarebbe stata apposta la recinzione (che risulta peraltro presente solo in alcuni punti).
Né, infine, la coltivazione del terreno de quo da parte di e Controparte_2 può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ai fini dell'ottenimento CP_3 dell'usucapione, poiché, come ritenuto da prevalente giurisprudenza di legittimità, (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II Civile, Ordinanza n.17469 del 19.06.2023) in assenza di altri elementi, non esprime in modo inequivocabile l'intento di possedere.
Infatti, questa attività materiale, per corrispondere all'esercizio del diritto di proprietà, deve essere accompagnata da indizi univoci che permettano di presupporre che essa sia svolta uti dominus, requisito che, nel caso di specie, difetta.
Si valutino, in ogni caso, le dichiarazioni testimoniali rilasciate da e Testimone_3
. Testimone_4
Il primo, sentito all'udienza del 28.09.2015, ha affermato: “Conosco i signori e da più di trent'anni; preciso sin da quando ero Controparte_2 CP_3 piccolo, poiché mia madre mi mandava sempre a comprare le uova nel terreno dei signor sito in RI alla via Pietromeo. So che il terreno (...) è CP_2 CP_3 coltivato ad orto, ci sono piante di arance. Posso affermare questo perché lavoravo in un'officina dei fratelli che si trovava sulla stessa via del terreno e perché mi CP_3 recavo spesso per lavori di meccanica sui mezzi agricolo (motocoltivatori) presenti sul fondo CA. (…) Preciso che abitavo fino al 1979 (data del mio matrimonio) a 50 m dal terreno in questione;
da quella data ad oggi abito a circa 100 metri. Per questo motivo conosco perfettamente i luoghi.” (…) “Per quanto riguarda i capannoni, sono a conoscenza che sul terreno sono stati edificati dei capannoni e manufatti in muratura. Preciso che solo da due o tre anni ho conoscenza dei manufatti e capannoni. Non so se il terreno è completamente recintato. Posso dir e solamente che lo stesso, dal lato della strada, risulta recintato” (…) “Ho visto sempre il signor occuparsi della gestione del terreno e ciò almeno da trent'anni.” (…) “Preciso CP_2 che il signo si occupava della coltivazione del terreno” (…) “Ho visto anche il CP_2 signo occuparsi della coltivazione del terreno.”. CP_3
Quanto al secondo, le dichiarazioni rilasciate sono del seguente tenore: “Conosco i signor da più di 40 anni, poiché andavo spesso e ci vado tuttora sui Parte_5 terreni degli stessi per acquistare prima uova e piantine, e oggi solo piantine.” (…) “I terreni dei signori CA sono coltivati ad agrumi e ci sono piante da frutto e ci sono serre dove fanno le piantine. Si tratta di serre artigianali.” (…) “Non so di re se il terreno è recintato completamente, posso solo dire che lato strada esiste una vecchia recinzione.” (…) “Il Terreno si trova a RI in via Pietromeo – Località “Due Ponti”, una volta detta contrada Chiusa”. (…) “So che sul terreno ci sono cap annoni artigianali, serre e una baracca adibita per la consegna delle piantine coltivate nelle serre.”. (…) ”Posso dire a mia memoria che tali fabbricati esistono da più di dieci anni.” (…) “Da oltre trent'anni i signor si occupano, in maniera esclusiva, Parte_5 della coltivazione del terreno. Non ho mai visto nessun altro sulla terra coltivare la stessa.” (…) “Posso confermare a mia memoria che i signori CA sono da sempre proprietari del terreno e li ho sempre considerati tali.”.
Da un attento esame delle due dichiarazioni - al di là di qualche riferimento a circostanze piuttosto generiche, che, in ogni caso, non specificano in maniera puntuale ed inequivocabile l'asserito possesso uti dominus da parte degli odierni appellati - e fermo restando quanto sopra argomentato a proposito della mancanza di prova di una interversione della detenzione qualificata in possesso, si può notare come le stesse non siano utili ad individuare né temporalmente né fattualmente il momento esatto in cui sarebbe iniziato l'asserito possesso del terreno dedotto in giudizio.
E ciò anche a voler considerare la limitata efficacia probatoria del verbale di consistenza e di immissione in possesso del 03.07.2006, prodotto in prime cure dall'odierna appellante, almeno per quanto concerne le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In proposito si osserva e rileva che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico (nel cui novero rientra a pieno titolo il verbale di consistenza e di immissione di cui trattasi) fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Benché, nel caso di specie, l' appellante non abbia articolato in prime cure CP_1 specifica prova per testi sulle circostanze riferite da e Testimone_1 Testimone_2 basta tuttavia il riferimento al contratto di affitto del 16.09.1961 (peraltro prodotto in atti e non altrimenti smentito dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa) per escludere qualsivoglia possesso ad usucapione asseritamente esercitato da e sui terreni oggetto di disputa. Controparte_2 CP_3 Per i suesposti motivi l'appello va quindi accolto nella sua interezza.
Conseguentemente, in ragione del totale accoglimento del gravame, va disposta la rimodulazione delle spese di lite, con condanna degli appellati, in solido tra di loro, alla rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell' in Parte_4 persona della Commissione Straordinaria pro-tempore.
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, queste vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi delle cause di valore indeterminabile (così come dichiarato dall'appellante), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, in complessivi €. 3.809,00, di cui €. 851,00 per la fase di studio, €. 602,00 per la fase introduttiva, €. 903,00 per la fase istruttoria ed €. 1.453,00, per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Con riferimento al presente grado, le stesse, tenendo conto dei medesimi parametri sopra esposti, vanno liquidate in complessivi €. 5.800,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria, €.
1.735,00 per la fase decisionale ed €. 804,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da l'
[...] in persona della Commissione Parte_4
Straordinaria pro-tempore, nei confronti di Controparte_2 CP_3 con atto di citazione notificato in data 18.04.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto,
2) Rigetta la domanda di usucapione proposta in prime cure da CP_2
e
[...] CP_3
3) Condanna in solido tra di essi, alla Controparte_2 CP_3 rifusione in favore dell' Parte_4 in persona della Commissione Straordinaria pro-tempore, delle
[...] spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.809,00, oltre
IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Condanna in solido tra di essi, alla Controparte_2 CP_3 rifusione in favore dell' Parte_4 in persona della pro-tempore, delle
[...] Controparte_5 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 5.800,00, oltre
IVA e CAP ed oltre accessori.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)