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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG nr. 647/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 13/08/2021 Da (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con gli avvocati Petracci Fabio e Cresti Francesco, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Trieste, corso Umberto Saba n. 33, CAP 34131, Parte appellante Contro (C.F.: ) CP_1 P.IVA_1 rappresentato ed assistito dall'avv. Anita Sciandrello, elettivamente domiciliato in Padova, galleria Trieste 5 – Ufficio Legale Provinciale dell'Istituto, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 291/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 01.06.2021, pubblicata in pari data, notificata in data 28.07.2021
In punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Trattenuta contributi previdenziale. Doppia imposizione fiscale.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Per tutti i motivi sin qui esposti, si chiede che la Corte d'Appello di Venezia in riforma dell'appellata sentenza voglia accogliere il presente ricorso, condannando l' a non effettuare le CP_1 detrazioni fiscali sulla pensione del ricorrente ed a restituirgli per il periodo di ragione quanto già trattenuto con vittoria di spese, diritti ed onorari di cui si chiede la distrazione, per tutti i gradi, essendone e dichiarandosi i procuratori anticipatari. In ogni caso o in subordine, riformarsi la parte di sentenza che condanna il ricorrente alle spese di lite, anche in ragione della scarsa chiarezza cui è stata ispirata la condotta dell' nel corso dell'intera questione. CP_1 Per parte appellata: respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con conferma della decisione n. 291/2021 resa nel giudizio nRG343/2019 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
*
MOTIVAZIONE 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova rigettava il ricorso presentato da – cittadino croato, di nazionalità Parte_1 croata e residente in [...], titolare di pensione INPS Gestione Privata con decorrenza maggio 1998 avendo lavorato come veterinario in Padova – volto ad ottenere la restituzione delle trattenute fiscali effettuate da in CP_1 applicazione dell'Accordo Internazionale datato 29 ottobre 1999 sottoscritto dall'Italia ed il Governo Croato e quindi ratificato con Legge 75/2009.
Richiesta dal appunto avanzata, in quanto già assoggettato ad Parte_1 imposizione fiscale nello Stato di residenza, alla luce dell'Accordo tra Repubblica Italiana e Repubblica Croata volto ad evitare doppie imposizioni fiscali ed a prevenire evasioni fiscali.
1.1. In particolare, il giudice di prime cure statuiva che <il ricorrente pur depositando un “modello F imposte 772” non ha allegato l'attestazione dell'Autorità fiscale del Paese di residenza (Croazia) circa l'assoggettabilità ad imposta della pensione italiana erogata da ma allega soltanto certificazione di residenza asseverata relativa al CP_1 periodo di causa)>>; tale attestazione veniva richiamata dalla Circolare n. CP_1
255 del 17.12.1985 attraverso la quale si impartiscono disposizioni relative al regime tributario cui devono essere assoggettate le pensioni erogate dall'Istituto a favore di connazionali residenti all'Estero, sulla base delle convenzioni stipulate dall'Italia con altri Stati, al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e/o sul patrimonio.
La suddetta circolare, per quanto di rilievo nel presente giudizio, per come valorizzata dal giudice di prime cure, stabilisce che <Gli Uffici dell'Istituto dovranno controllare che il modulo sia stato compilato in ogni sua parte, e, in particolare, che siano stati indicati dal beneficiario o dal suo rappresentante i dati anagrafici, l'indirizzo, il paese di residenza, la data di acquisizione della stessa e l'assoggettabilità ad imposta della prestazione sulla base della legislazione fiscale del paese di residenza. Dovrà essere controllato, altresì, che sia stata correttamente compilata l'attestazione dell'autorità fiscale e che la stessa sia stata convalidata con timbro dell'Ufficio e con firma del funzionario che rilascia l'attestazione stessa>>. 1.2. Infine, condannava il a rimborsare all'Istituto previdenziale Parte_1 le spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello il con un Parte_1 unico articolato motivo di appello instando per la riforma della pronuncia di primo grado.
2.1 Con l'unico motivo di appello contestava la sentenza impugnata ritenendo che fosse provata la residenza all'estero ed indirettamente l'imposizione fiscale croata, in virtù della documentazione prodotta in atti idonea ad attestare la residenza all'Estero dello stesso. Evidenziava come era proprio il Ministero delle Finanze Croato ad attestare ciò al fine di evitare la doppia imposizione fiscale.
Confermava la mancanza dell'Attestazione dell'Autorità Fiscale attestante che le dichiarazioni dell'odierno appellante fossero veritiere;
precisava, sul punto che la stessa Autorità croata non rilasciava dichiarazioni di questo tenore e, in particolare, non le rilasciava nel periodo in esame.
Osservava che dai certificati depositati corrispondenti agli anni dal 2012 al 2018 si evinceva la sussistenza di tutti i requisiti atti ad ottenere l'esenzione della doppia imposizione fiscale e che la mancanza della dichiarazione da parte degli uffici fiscali croati attestante che quanto sostenuto dal Parte_1 fosse veritiero, è a lui non imputabile. Richiamava giurisprudenza di legittimità in ordine alla impossibilità di deroga delle Circolari alle disposizioni di CP_1 legge.
Evidenziava di aver fornito prova della sottoposizione a doppia imposizione ritenendo che l' poteva limitarsi a verificare la residenza all'estero CP_2 demandando l'ulteriore controllo all'Agenzia delle Entrate competente in materia. Sottolineava, infine, come l' nel corso della fase amministrativa CP_1 avrebbe dovuto segnalare all'interessato la carenza documentale
3. Si costituiva ritualmente l' instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Richiamava circolare n. 255 del 1985 ove venivano precisate le modalità CP_1 operative e di controllo dei requisiti al fine di ottenere l'esenzione fiscale. Rammentava che i moduli venivano forniti dal Ministero alle sedi dell' CP_1 alle Agenzie Consolari, ai Consolati Italiani all'Estero e agli Enti di Patronato. Evidenziava come la sola presentazione all' della domanda di tassazione CP_1 mediante il modello “F Imposte 722” non comportava l'automatico riconoscimento del diritto di alla detassazione della pensione. Parte_1
Riteneva che il non avesse dimostrato la sussistenza dei requisiti Parte_1 richiesti dalla circolare al fine di ottenere il diritto alla detassazione della CP_1 pensione;
inoltre, Il modello F imposte 722 non recava l'attestazione richiesta come evidenziato dal giudice di primo grado.
In conclusione, riteneva non sussistente il diritto alla detassazione della pensione italiana e alla restituzione delle trattenute IRPEF operate dell' CP_1
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 10.01.2023 e 14.02.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 15/05/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*
5. L'appello, nei limiti temporali di cui in appresso, è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. Deve essere detto, in fatto, come l'appellante sia cittadino Croato, di nazionalità Croata e, come si vedrà subito in appresso, sia residente in [...]quantomeno dall'inizio del mese di luglio 2017.
L'appellante, inoltre, è titolare di pensione INPS Gestione Privata con decorrenza maggio 1998 avendo lo stesso lavorato – la circostanza è assolutamente incontroversa tra le parti - come veterinario in Padova.
L'appellante, in ragione delle suddette qualità, ha richiesto, quantomeno in data 19/7/2017, che non gli venisse praticata dall' alcuna trattenuta CP_1 fiscale. Ciò in ragione di quanto previsto dall'Accordo Internazionale datato 29 ottobre 1999 – ratificato con Legge 75/2009 - di cui si è detto in premessa
[dovendosi precisare, a dispetto di quanto affermato da nei propri atti, CP_1 come non più vigente sia l'Accordo Internazionale sottoscritto tra Italia e Jugoslavia nel 1982 e quindi ratificato con Legge 974/1984].
Il suddetto accordo, intitolato <Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali>>, prevede infatti al proprio art. 18 (Pensioni) che: <<1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19
[inerente alle pensioni erogate a seguito si servizi resi allo Stato, n.d.r.], le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorché il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono. 3. […]>>.
La norma pattizia stabilisce quindi che il percettore di pensione erogata in Italia in favore di soggetto residente in [...](non necessariamente cittadino Croato), e viceversa, sia tassato secondo le regole dello Stato di residenza (nel caso di specie, la Croazia).
Presupposti della tassazione da parte dello Stato di residenza (anziché da parte dello Stato che eroga il trattamento previdenziale) sono quindi:
1) Una divaricazione tra Stato che eroga il trattamento previdenziale e Stato di residenza del beneficiario della pensione (irrilevante la nazionalità, ciò che conta è la residenza);
2) La residenza all'estero del percettore (quindi esenzione dalla tassazione italiana vi potrà essere dal momento in cui il percettore ha residenza all'estero);
3) Il fatto che la legislazione estera preveda la tassazione del trattamento pensionistico (per cui, ove lo Stato estero di residenza del percettore non tassi la pensione, questa resta assoggettata alla tassazione italiana).
7. Posto quanto sopra, rileva innanzitutto il Collegio, vista anche la negatoria di come certamente non vi sia prova che il abbia CP_1 Parte_1 avanzato istanza di esenzione nel corso dell'anno 2014.
Ed infatti la documentazione dimessa dall'appellante (doc. 3 e 4) è illeggibile e non consente di ricostruire l'effettiva ricezione da parte di di una CP_1 qualche richiesta di esenzione dall'imposizione fiscale.
Né è possibile affermare che a tale data – nel 2014 - il Parte_1 possedesse i requisiti per non essere sottoposto al regime fiscale italiano posto che vi è in atti prova della residenza del in Croazia solamente Parte_1 dal luglio 2017 (si legga con attenzione in documento n. 1 e, in esso, le date riportate nella versione Croata e nella sua traduzione in inglese, non essendo traduzione fedele quella trascritta in lingua italiana). 8. Incontestato è invece da parte di la ricezione dell'istanza di cui qui si CP_1 discute nel corso del luglio 2017 e la documentazione alla stessa allegata (docc. 5 e 6).
9. Ora, ha chiarito, con riferimento alla richiesta (suddetta) in quanto CP_1 effetti ricevuta, di avere rigettato la domanda del per non avere Parte_1 questi correttamente compilato il modulo appositamente predisposto dal Ministero ed in conformità delle Circolari CP_1
Ha in particolare rilevato come il rigetto della domanda del CP_1
trovi ragione nel fatto che quest'ultimo non avrebbe Parte_1 dimostrato:
- Da quanto tempo fosse residente all'estero (quindi incontestato che lo fosse);
- Di aver presentato all' domanda di detassazione della pensione italiana CP_1 con mod. “F. Imposte 722” allegando tutta la documentazione necessaria e in particolare l'attestazione dell'Autorità fiscale del paese di residenza circa l'assoggettabilità ad imposta della prestazione sulla base della legislazione fiscale del paese di residenza;
- che la pensione della quale è titolare il è stata assoggettata ad Parte_1 imposta nel paese di residenza.
che pertanto non contesta che il sia residente all'estero CP_1 Parte_1 ma che non abbia dimostrato da quanto tempo lo sia, si duole, precipuamente, del fatto che il non avrebbe dato prova che la pensione erogata Parte_1 dall' sia tassata in Croazia. CP_1
10. Ritiene il Collegio, alla luce dei suddetti dati, l'accoglibilità dell'appello e, quindi, che sono dovuti al arretrati di pensione in misura Parte_1 corrispondente alle trattenute sui ratei di pensione praticate con decorrenza dalla data della domanda del luglio 2017.
11. Ed infatti la regola convenzionale sopra riportata indica, quale fondamentale requisito per la non sottoposizione della pensione alla tassazione italiana, la residenza in Croazia del richiedente.
Tale requisito – peraltro ben dimostrato dal doc. 1 dimesso in primo grado dall'appellante ed allegato all'atto introduttivo del giudizio - è incontestato da che lamenta la sola mancata dimostrazione della data di decorrenza della CP_1 residenza estera ed inoltre la mancata prova che la pensione italiana – erogata dall' – sia tassata nel paese di residenza. CP_1 12. Ora, quanto al momento di iniziale sussistenza della residenza all'estero, invero irrilevante se non nella misura in cui questa non è sussistente all'atto della richiesta di detassazione, ben può essere collocata, quantomeno, alla data dell'11/7/2017 (doc. 1) e, quindi, in momento antecedente (seppur di qualche giorno) alla richiesta amministrativa del 19/7/2017.
Irrilevante è, per ovvie ragioni, nulla disponendo in tal senso né la Legge né la convenzione internazionale sottoscritta da Italia e Croazia, il fatto che il non abbia utilizzato un modulo ministeriale ovvero rispettato le Parte_1 direttive di cui alle Circolari CP_1
13. Quanto alla prova della tassazione estera – da parte dello Stato Croato - della pensione erogata dall' al , che deve pur sempre CP_1 Parte_1 sussistere alla luce del secondo comma dell'art. 18 dell'Accordo Internazionale datato 29 ottobre 1999 sottoscritto dall'Italia ed il Governo Croato, rileva il Collegio come la norma convenzionale recepita con Legge di ratifica n. 75/2009 paia invero voler evitare la doppia imposizione fiscale nel senso di voler impedire che la somma erogata a titolo di pensione sia soggetta a due differenti sistemi impositivi, facendo evidentemente salva la possibilità per lo Stato di residenza di regolamentare l'imposizione fiscale nei termini e modi ritenuti meglio opportuni.
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'art. 18 dell'Accordo internazionale qui in commento imponga che le pensioni – o dallo Stato che eroga la pensione ovvero dalla Stato di residenza del percettore – siano in qualche modo e misura tassate, deve essere rilevato come il giudice di prime cure avesse consentito al – ai sensi dell'art. 421 cpc ed Parte_1 evidentemente alla luce di quanto affermato sul punto dalla Cassazione (mutatis mutandis, Cass., civ. 5471/2003) -, senza opposizione alcuna da parte di di produrre nel corso del giudizio prova dell'assoggettamento della CP_1 pensione di cui si discute da parte della Croazia a prelievo fiscale.
Prova che il BRAJKOVIC ha in effetti fornito, ad integrazione di quanto evidentemente autocertificato in sede di richiesta avanzata in sede amministrativa, mediante il deposito della documentazione allegata alla nota dimessa in primo grado in data 5/12/2019.
Ora, dalla lettura della suddetta documentazione predisposta dal Ministero delle Finanze Croato si evince, certamente con riferimento agli anni successivi al 2017, la composizione del reddito del ed il fatto che le Parte_1 somme qualificate come redditi esteri, evidentemente i ratei di pensione di cui si discute, risultano (non per l'anno 2012 ma per i successivi certamente lo sono) assoggettate ad imposizione fiscale secondo quanto prevede la legislazione Croata.
14. Tanto basta, ad avviso del Collegio, con le limitazioni temporali di cui al dispositivo, per l'accoglimento della domanda del e, quindi, Parte_1 dell'appello dallo stesso proposto.
15. Quanto, infine, alle spese di lite le stesse possono essere regolate per entrambe i gradi di giudizio come da dispositivo secondo il principio di soccombenza, nei medi di scaglione, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) tenuto conto del valore di controversia (valore indeterminato – complessità bassa) e del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara il diritto di parte appellante a non vedersi praticare detrazioni fiscali sulla pensione erogatagli dalla parte appellata e per l'effetto condanna quest'ultima a restituire a parte appellante le trattenute effettuate a decorrere dalla data del 19/7/2017 con maggiorazione di interessi come per legge fino al saldo effettivo;
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte appellante a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la complessiva somma di € 6.580,00 e quanto al secondo la complessiva somma di € 6.946,00, il tutto oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 13/08/2021 Da (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con gli avvocati Petracci Fabio e Cresti Francesco, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Trieste, corso Umberto Saba n. 33, CAP 34131, Parte appellante Contro (C.F.: ) CP_1 P.IVA_1 rappresentato ed assistito dall'avv. Anita Sciandrello, elettivamente domiciliato in Padova, galleria Trieste 5 – Ufficio Legale Provinciale dell'Istituto, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 291/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 01.06.2021, pubblicata in pari data, notificata in data 28.07.2021
In punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Trattenuta contributi previdenziale. Doppia imposizione fiscale.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Per tutti i motivi sin qui esposti, si chiede che la Corte d'Appello di Venezia in riforma dell'appellata sentenza voglia accogliere il presente ricorso, condannando l' a non effettuare le CP_1 detrazioni fiscali sulla pensione del ricorrente ed a restituirgli per il periodo di ragione quanto già trattenuto con vittoria di spese, diritti ed onorari di cui si chiede la distrazione, per tutti i gradi, essendone e dichiarandosi i procuratori anticipatari. In ogni caso o in subordine, riformarsi la parte di sentenza che condanna il ricorrente alle spese di lite, anche in ragione della scarsa chiarezza cui è stata ispirata la condotta dell' nel corso dell'intera questione. CP_1 Per parte appellata: respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con conferma della decisione n. 291/2021 resa nel giudizio nRG343/2019 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
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MOTIVAZIONE 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova rigettava il ricorso presentato da – cittadino croato, di nazionalità Parte_1 croata e residente in [...], titolare di pensione INPS Gestione Privata con decorrenza maggio 1998 avendo lavorato come veterinario in Padova – volto ad ottenere la restituzione delle trattenute fiscali effettuate da in CP_1 applicazione dell'Accordo Internazionale datato 29 ottobre 1999 sottoscritto dall'Italia ed il Governo Croato e quindi ratificato con Legge 75/2009.
Richiesta dal appunto avanzata, in quanto già assoggettato ad Parte_1 imposizione fiscale nello Stato di residenza, alla luce dell'Accordo tra Repubblica Italiana e Repubblica Croata volto ad evitare doppie imposizioni fiscali ed a prevenire evasioni fiscali.
1.1. In particolare, il giudice di prime cure statuiva che <il ricorrente pur depositando un “modello F imposte 772” non ha allegato l'attestazione dell'Autorità fiscale del Paese di residenza (Croazia) circa l'assoggettabilità ad imposta della pensione italiana erogata da ma allega soltanto certificazione di residenza asseverata relativa al CP_1 periodo di causa)>>; tale attestazione veniva richiamata dalla Circolare n. CP_1
255 del 17.12.1985 attraverso la quale si impartiscono disposizioni relative al regime tributario cui devono essere assoggettate le pensioni erogate dall'Istituto a favore di connazionali residenti all'Estero, sulla base delle convenzioni stipulate dall'Italia con altri Stati, al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e/o sul patrimonio.
La suddetta circolare, per quanto di rilievo nel presente giudizio, per come valorizzata dal giudice di prime cure, stabilisce che <Gli Uffici dell'Istituto dovranno controllare che il modulo sia stato compilato in ogni sua parte, e, in particolare, che siano stati indicati dal beneficiario o dal suo rappresentante i dati anagrafici, l'indirizzo, il paese di residenza, la data di acquisizione della stessa e l'assoggettabilità ad imposta della prestazione sulla base della legislazione fiscale del paese di residenza. Dovrà essere controllato, altresì, che sia stata correttamente compilata l'attestazione dell'autorità fiscale e che la stessa sia stata convalidata con timbro dell'Ufficio e con firma del funzionario che rilascia l'attestazione stessa>>. 1.2. Infine, condannava il a rimborsare all'Istituto previdenziale Parte_1 le spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello il con un Parte_1 unico articolato motivo di appello instando per la riforma della pronuncia di primo grado.
2.1 Con l'unico motivo di appello contestava la sentenza impugnata ritenendo che fosse provata la residenza all'estero ed indirettamente l'imposizione fiscale croata, in virtù della documentazione prodotta in atti idonea ad attestare la residenza all'Estero dello stesso. Evidenziava come era proprio il Ministero delle Finanze Croato ad attestare ciò al fine di evitare la doppia imposizione fiscale.
Confermava la mancanza dell'Attestazione dell'Autorità Fiscale attestante che le dichiarazioni dell'odierno appellante fossero veritiere;
precisava, sul punto che la stessa Autorità croata non rilasciava dichiarazioni di questo tenore e, in particolare, non le rilasciava nel periodo in esame.
Osservava che dai certificati depositati corrispondenti agli anni dal 2012 al 2018 si evinceva la sussistenza di tutti i requisiti atti ad ottenere l'esenzione della doppia imposizione fiscale e che la mancanza della dichiarazione da parte degli uffici fiscali croati attestante che quanto sostenuto dal Parte_1 fosse veritiero, è a lui non imputabile. Richiamava giurisprudenza di legittimità in ordine alla impossibilità di deroga delle Circolari alle disposizioni di CP_1 legge.
Evidenziava di aver fornito prova della sottoposizione a doppia imposizione ritenendo che l' poteva limitarsi a verificare la residenza all'estero CP_2 demandando l'ulteriore controllo all'Agenzia delle Entrate competente in materia. Sottolineava, infine, come l' nel corso della fase amministrativa CP_1 avrebbe dovuto segnalare all'interessato la carenza documentale
3. Si costituiva ritualmente l' instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Richiamava circolare n. 255 del 1985 ove venivano precisate le modalità CP_1 operative e di controllo dei requisiti al fine di ottenere l'esenzione fiscale. Rammentava che i moduli venivano forniti dal Ministero alle sedi dell' CP_1 alle Agenzie Consolari, ai Consolati Italiani all'Estero e agli Enti di Patronato. Evidenziava come la sola presentazione all' della domanda di tassazione CP_1 mediante il modello “F Imposte 722” non comportava l'automatico riconoscimento del diritto di alla detassazione della pensione. Parte_1
Riteneva che il non avesse dimostrato la sussistenza dei requisiti Parte_1 richiesti dalla circolare al fine di ottenere il diritto alla detassazione della CP_1 pensione;
inoltre, Il modello F imposte 722 non recava l'attestazione richiesta come evidenziato dal giudice di primo grado.
In conclusione, riteneva non sussistente il diritto alla detassazione della pensione italiana e alla restituzione delle trattenute IRPEF operate dell' CP_1
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 10.01.2023 e 14.02.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 15/05/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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5. L'appello, nei limiti temporali di cui in appresso, è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. Deve essere detto, in fatto, come l'appellante sia cittadino Croato, di nazionalità Croata e, come si vedrà subito in appresso, sia residente in [...]quantomeno dall'inizio del mese di luglio 2017.
L'appellante, inoltre, è titolare di pensione INPS Gestione Privata con decorrenza maggio 1998 avendo lo stesso lavorato – la circostanza è assolutamente incontroversa tra le parti - come veterinario in Padova.
L'appellante, in ragione delle suddette qualità, ha richiesto, quantomeno in data 19/7/2017, che non gli venisse praticata dall' alcuna trattenuta CP_1 fiscale. Ciò in ragione di quanto previsto dall'Accordo Internazionale datato 29 ottobre 1999 – ratificato con Legge 75/2009 - di cui si è detto in premessa
[dovendosi precisare, a dispetto di quanto affermato da nei propri atti, CP_1 come non più vigente sia l'Accordo Internazionale sottoscritto tra Italia e Jugoslavia nel 1982 e quindi ratificato con Legge 974/1984].
Il suddetto accordo, intitolato <Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali>>, prevede infatti al proprio art. 18 (Pensioni) che: <<1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19
[inerente alle pensioni erogate a seguito si servizi resi allo Stato, n.d.r.], le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorché il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono. 3. […]>>.
La norma pattizia stabilisce quindi che il percettore di pensione erogata in Italia in favore di soggetto residente in [...](non necessariamente cittadino Croato), e viceversa, sia tassato secondo le regole dello Stato di residenza (nel caso di specie, la Croazia).
Presupposti della tassazione da parte dello Stato di residenza (anziché da parte dello Stato che eroga il trattamento previdenziale) sono quindi:
1) Una divaricazione tra Stato che eroga il trattamento previdenziale e Stato di residenza del beneficiario della pensione (irrilevante la nazionalità, ciò che conta è la residenza);
2) La residenza all'estero del percettore (quindi esenzione dalla tassazione italiana vi potrà essere dal momento in cui il percettore ha residenza all'estero);
3) Il fatto che la legislazione estera preveda la tassazione del trattamento pensionistico (per cui, ove lo Stato estero di residenza del percettore non tassi la pensione, questa resta assoggettata alla tassazione italiana).
7. Posto quanto sopra, rileva innanzitutto il Collegio, vista anche la negatoria di come certamente non vi sia prova che il abbia CP_1 Parte_1 avanzato istanza di esenzione nel corso dell'anno 2014.
Ed infatti la documentazione dimessa dall'appellante (doc. 3 e 4) è illeggibile e non consente di ricostruire l'effettiva ricezione da parte di di una CP_1 qualche richiesta di esenzione dall'imposizione fiscale.
Né è possibile affermare che a tale data – nel 2014 - il Parte_1 possedesse i requisiti per non essere sottoposto al regime fiscale italiano posto che vi è in atti prova della residenza del in Croazia solamente Parte_1 dal luglio 2017 (si legga con attenzione in documento n. 1 e, in esso, le date riportate nella versione Croata e nella sua traduzione in inglese, non essendo traduzione fedele quella trascritta in lingua italiana). 8. Incontestato è invece da parte di la ricezione dell'istanza di cui qui si CP_1 discute nel corso del luglio 2017 e la documentazione alla stessa allegata (docc. 5 e 6).
9. Ora, ha chiarito, con riferimento alla richiesta (suddetta) in quanto CP_1 effetti ricevuta, di avere rigettato la domanda del per non avere Parte_1 questi correttamente compilato il modulo appositamente predisposto dal Ministero ed in conformità delle Circolari CP_1
Ha in particolare rilevato come il rigetto della domanda del CP_1
trovi ragione nel fatto che quest'ultimo non avrebbe Parte_1 dimostrato:
- Da quanto tempo fosse residente all'estero (quindi incontestato che lo fosse);
- Di aver presentato all' domanda di detassazione della pensione italiana CP_1 con mod. “F. Imposte 722” allegando tutta la documentazione necessaria e in particolare l'attestazione dell'Autorità fiscale del paese di residenza circa l'assoggettabilità ad imposta della prestazione sulla base della legislazione fiscale del paese di residenza;
- che la pensione della quale è titolare il è stata assoggettata ad Parte_1 imposta nel paese di residenza.
che pertanto non contesta che il sia residente all'estero CP_1 Parte_1 ma che non abbia dimostrato da quanto tempo lo sia, si duole, precipuamente, del fatto che il non avrebbe dato prova che la pensione erogata Parte_1 dall' sia tassata in Croazia. CP_1
10. Ritiene il Collegio, alla luce dei suddetti dati, l'accoglibilità dell'appello e, quindi, che sono dovuti al arretrati di pensione in misura Parte_1 corrispondente alle trattenute sui ratei di pensione praticate con decorrenza dalla data della domanda del luglio 2017.
11. Ed infatti la regola convenzionale sopra riportata indica, quale fondamentale requisito per la non sottoposizione della pensione alla tassazione italiana, la residenza in Croazia del richiedente.
Tale requisito – peraltro ben dimostrato dal doc. 1 dimesso in primo grado dall'appellante ed allegato all'atto introduttivo del giudizio - è incontestato da che lamenta la sola mancata dimostrazione della data di decorrenza della CP_1 residenza estera ed inoltre la mancata prova che la pensione italiana – erogata dall' – sia tassata nel paese di residenza. CP_1 12. Ora, quanto al momento di iniziale sussistenza della residenza all'estero, invero irrilevante se non nella misura in cui questa non è sussistente all'atto della richiesta di detassazione, ben può essere collocata, quantomeno, alla data dell'11/7/2017 (doc. 1) e, quindi, in momento antecedente (seppur di qualche giorno) alla richiesta amministrativa del 19/7/2017.
Irrilevante è, per ovvie ragioni, nulla disponendo in tal senso né la Legge né la convenzione internazionale sottoscritta da Italia e Croazia, il fatto che il non abbia utilizzato un modulo ministeriale ovvero rispettato le Parte_1 direttive di cui alle Circolari CP_1
13. Quanto alla prova della tassazione estera – da parte dello Stato Croato - della pensione erogata dall' al , che deve pur sempre CP_1 Parte_1 sussistere alla luce del secondo comma dell'art. 18 dell'Accordo Internazionale datato 29 ottobre 1999 sottoscritto dall'Italia ed il Governo Croato, rileva il Collegio come la norma convenzionale recepita con Legge di ratifica n. 75/2009 paia invero voler evitare la doppia imposizione fiscale nel senso di voler impedire che la somma erogata a titolo di pensione sia soggetta a due differenti sistemi impositivi, facendo evidentemente salva la possibilità per lo Stato di residenza di regolamentare l'imposizione fiscale nei termini e modi ritenuti meglio opportuni.
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'art. 18 dell'Accordo internazionale qui in commento imponga che le pensioni – o dallo Stato che eroga la pensione ovvero dalla Stato di residenza del percettore – siano in qualche modo e misura tassate, deve essere rilevato come il giudice di prime cure avesse consentito al – ai sensi dell'art. 421 cpc ed Parte_1 evidentemente alla luce di quanto affermato sul punto dalla Cassazione (mutatis mutandis, Cass., civ. 5471/2003) -, senza opposizione alcuna da parte di di produrre nel corso del giudizio prova dell'assoggettamento della CP_1 pensione di cui si discute da parte della Croazia a prelievo fiscale.
Prova che il BRAJKOVIC ha in effetti fornito, ad integrazione di quanto evidentemente autocertificato in sede di richiesta avanzata in sede amministrativa, mediante il deposito della documentazione allegata alla nota dimessa in primo grado in data 5/12/2019.
Ora, dalla lettura della suddetta documentazione predisposta dal Ministero delle Finanze Croato si evince, certamente con riferimento agli anni successivi al 2017, la composizione del reddito del ed il fatto che le Parte_1 somme qualificate come redditi esteri, evidentemente i ratei di pensione di cui si discute, risultano (non per l'anno 2012 ma per i successivi certamente lo sono) assoggettate ad imposizione fiscale secondo quanto prevede la legislazione Croata.
14. Tanto basta, ad avviso del Collegio, con le limitazioni temporali di cui al dispositivo, per l'accoglimento della domanda del e, quindi, Parte_1 dell'appello dallo stesso proposto.
15. Quanto, infine, alle spese di lite le stesse possono essere regolate per entrambe i gradi di giudizio come da dispositivo secondo il principio di soccombenza, nei medi di scaglione, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) tenuto conto del valore di controversia (valore indeterminato – complessità bassa) e del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara il diritto di parte appellante a non vedersi praticare detrazioni fiscali sulla pensione erogatagli dalla parte appellata e per l'effetto condanna quest'ultima a restituire a parte appellante le trattenute effettuate a decorrere dalla data del 19/7/2017 con maggiorazione di interessi come per legge fino al saldo effettivo;
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte appellante a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la complessiva somma di € 6.580,00 e quanto al secondo la complessiva somma di € 6.946,00, il tutto oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot