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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 771/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
* E L'Ricorrente_1 * (Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arnesano - . 73010 Arnesano LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20L-249 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
31/01/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente conferma la cessata materia del contendere, chiede il riconoscimento delle spese.
L'ufficio chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione.
La Corte, sentiti i fatti, decide.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* (C.F. P.IVA_1), ha proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. 20L-249 del 2025 relativo all'IMU 2020 emesso dal Comune di Arnesano
e notificato il 26.02.2025 deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 6 bis co. 1 della l. 212/2000;
2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 741, lett. C) n. 3 l. 160/2019 e del dm 22/04/2008;
3) violazione dell'art. 6, comma 4 l. 212/2000;
4) illegittimità delle sanzioni.
Ha chiesto pertanto l'annullamento –previa sospensione- dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Nelle more, Il Comune di Arnesano valutato lo svolgimento dei fatti, ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento I.M.U. impugnato ed ha avanzato alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in narrativa,
Il Comune di Arnesano valutato lo svolgimento dei fatti, ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento I.M.U. 20L-249, emesso in data 24/01/2025, prot. 784, e notificato in data 26/02/2025 ed ha avanzato alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, con compensazione delle spese.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale, va dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, in considerazione degli sviluppi della vicenda processuale in esame, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 771/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
* E L'Ricorrente_1 * (Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arnesano - . 73010 Arnesano LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20L-249 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
31/01/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente conferma la cessata materia del contendere, chiede il riconoscimento delle spese.
L'ufficio chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione.
La Corte, sentiti i fatti, decide.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* (C.F. P.IVA_1), ha proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. 20L-249 del 2025 relativo all'IMU 2020 emesso dal Comune di Arnesano
e notificato il 26.02.2025 deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 6 bis co. 1 della l. 212/2000;
2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 741, lett. C) n. 3 l. 160/2019 e del dm 22/04/2008;
3) violazione dell'art. 6, comma 4 l. 212/2000;
4) illegittimità delle sanzioni.
Ha chiesto pertanto l'annullamento –previa sospensione- dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Nelle more, Il Comune di Arnesano valutato lo svolgimento dei fatti, ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento I.M.U. impugnato ed ha avanzato alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in narrativa,
Il Comune di Arnesano valutato lo svolgimento dei fatti, ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento I.M.U. 20L-249, emesso in data 24/01/2025, prot. 784, e notificato in data 26/02/2025 ed ha avanzato alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, con compensazione delle spese.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale, va dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, in considerazione degli sviluppi della vicenda processuale in esame, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.