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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9134 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3906/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice CO IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da (C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(Libano), il 02/01/1961, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Piacentini (C.F.
e IL LI IE PE (C.F. ) C.F._2 C.F._3
nei confronti del
, in persona del difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato; contumace con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
La ricorrente ha domandato che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù del matrimonio contratto con il IG. , nato a [...] il [...], e Controparte_3 celebrato nell'anno 1981 sotto la vigenza ratione temporis dell'art. 10 della L. 555/1912, sul presupposto che al momento delle nozze il sig. era cittadino italiano. CP_3
In particolare, ha riferito che con ordinanza del 04/07/2023, N.R.G. 46369/2022, Repert. n.
15009/2023, munita di certificato di passaggio in giudicato del 13/03/2024, il Tribunale di Roma ha dichiarato la cittadinanza italiana, tra gli altri, dei figli dell'odierna ricorrente, IG.ri , Persona_1
e , quali discendenti della propria bisnonna cittadina italiana IG.ra Persona_2 Persona_3
nata a [...], il [...]. La ricorrente ha dunque sostenuto che, sebbene Persona_4 il marito fosse deceduto prima del giudizio, tale pronuncia conterrebbe il riconoscimento implicito dello status di cittadino italiano del IG. , dal momento che, proprio sulla base di Controparte_3 questo presupposto, è stata accertata la cittadinanza iure sanguinis dei figli. Ha quindi affermato di aver conseguito a sua volta la cittadinanza italiana in virtù del matrimonio contratto con il predetto sig. nel 1981, nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1912, ai sensi del quale “[l]a donna CP_3 straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha riferito che l'autorità consolare a Beirut, valutata la richiesta, aveva così risposto: “sentito il parere dell'Ufficio Cittadinanza del MAECI, si comunica che la richiesta della IGnora non possa essere accolta in ragione del fatto che il Parte_1 dispositivo della sentenza deduce solo implicitamente il possesso di cittadinanza italiana jure sanguinis di e non ricomprende la vedova. A fronte di tale situazione si ritiene Controparte_3 che la parte interessata non possa agire in via amministrativa ma debba a sua volta adire il Giudice competente per vedersi eventualmente riconosciuto l'acquisto automatico della cittadinanza italiana jure matrimoni”.
Alla luce di tali circostanze, la IG.ra ha domandato al Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: 1) accertare e dichiarare (o comunque confermare e ribadire, per quanto occorra, ai che l'ordinanza Controparte_4 del Tribunale Civile di Roma del 04/07/2023, N.R.G. 46369/2022, avendo dichiarato la cittadinanza italiana dell'ava IG.ra nata in data [...] a [...], nonché quella di Persona_4 tutti i di lei discendenti in linea diretta, ha giocoforza riconosciuto per l'effetto cittadini italiani iure sanguinis anche il di lei figlio, IG. , nato a [...] nel 1921 (premorto e non presente CP_3
tra i ricorrenti nel giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Roma), nonché il di lei nipote in linea retta (marito dell'odierna ricorrente), IG. , nato a [...] il Controparte_3
10/12/1952 (parimenti premorto al momento della proposizione del ricorso concluso con l'ordinanza sopra individuata); 2) accertare e dichiarare, autonomamente o comunque per l'effetto di quanto sopra, che la IG.ra (C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/01/1961, residente a [...]– Aley – Bchemoun–Maderiss, edificio Tal El Qamar compound – primo piano, è cittadina italiana a far data dal 05/01/1981 in applicazione della legge vigente rationae temporis, e ciò per aver Ella contratto matrimonio con un cittadino italiano, nello specifico con il IG. , nato a [...] il [...], nipote e Controparte_3 discendente diretto della cittadina italiana nata in data [...] a [...]_4
– Italia;
3) ordinare, per l'effetto, alle competenti autorità di Stato Civile, in Italia o presso le Autorità
Consolari estere territorialmente competenti, di procedere a tutte le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni prescritte dalla Legge nei registri dello Stato Civile della declaratoria di cittadinanza italiana della IG,ra (C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/01/1961. In via subordinata: 4) Richiedere al Consolato Generale d'Italia a Beirut ogni opportuna indagine a conferma di quanto esposto in premessa, a riprova della cittadinanza italiana dell'odierna ricorrente o dei fatti descritti nel presente ricorso e costitutivi della domanda. In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Con condanna ex art. 96 c.p.c. per avere l'amministrazione frapposto ostacoli insensati alla concessione di un provvedimento che appare di palmare evidenza legittimo, esponendola con la propria condotta ostruzionistica a un severo rischio per la propria incolumità, vivendo Ella in Libano, notoriamente uno scenario di guerra aperta”.
Il , ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
******
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, occorre muovere dalla presa d'atto che il matrimonio tra la IG.ra
[...]
e il IG. è stato celebrato il 5 gennaio 1981, come risulta dalla Parte_1 CP_3 documentazione in atti.
All'epoca vigeva l'art. 10 della legge n. 555/1912, che prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera che sposava un cittadino italiano. Come si è ricordato, la norma stabiliva che “[l]a donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvoché, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine”.
Questa regola è stata superata dalla legge n. 123/1983 che ha escluso, per i matrimoni contratti dopo la sua entrata in vigore (27/04/1983), ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza “iure matrimonii”. Tale legge è poi stata abrogata dalla successiva legge n. 91/1992 che ha disciplinato la materia in modo organico.
Dunque, per stabilire se la ricorrente abbia acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10 della legge n. 555/1912 occorre verificare se al momento delle nozze il marito della ricorrente fosse cittadino italiano.
Ebbene, la linea di discendenza trova pieno riscontro nella documentazione depositata in atti. Risulta che l'ava italiana non era stata mai volontariamente naturalizzata cittadina Persona_4
libanese. Pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis al figlio , che l'aveva a sua volta trasmessa ai discendenti. CP_3
Né potrebbe affermarsi che avesse perso la cittadinanza italiana per essersi Persona_4
coniugata con cittadino straniero. Quindi, i discendenti e le discendenti della stessa sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima del 1° gennaio 1958, a far data dall'entrata in vigore della
Costituzione.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra Per_4
[...]
Ciò anche in considerazione della ulteriore sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero.
La Corte, in particolare, ha affermato che “[l]a norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioé di una circostanza estranea alla loro volontà.
La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi é ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Come è stato chiarito dalle Sezioni unite della corte di cassazione, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU. Sentenza n. 4466 del 2009). Si è già ricordato che il Tribunale di Roma ha dichiarato la cittadinanza italiana dei figli della ricorrente, , e , quali discendenti della bisnonna, Persona_1 Persona_2 Persona_3
cittadina italiana, IG.ra nata a [...], il [...]. Persona_4
Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che “… lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”.
Orbene, tale decisione poggia sul riconoscimento di successive trasmissioni della cittadinanza alla luce delle quali non può più essere revocato in dubbio che il sig. era cittadino italiano CP_3
dalla nascita e, dunque, in grado di trasmettere la cittadinanza alla coniuge al momento delle nozze.
Pertanto, il Tribunale dichiara che la ricorrente è cittadina italiana e dispone l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono essere compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...], il [...] è cittadina italiana;
C.F._1 ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2025
Il giudice
CO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice CO IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da (C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(Libano), il 02/01/1961, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Piacentini (C.F.
e IL LI IE PE (C.F. ) C.F._2 C.F._3
nei confronti del
, in persona del difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato; contumace con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
La ricorrente ha domandato che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù del matrimonio contratto con il IG. , nato a [...] il [...], e Controparte_3 celebrato nell'anno 1981 sotto la vigenza ratione temporis dell'art. 10 della L. 555/1912, sul presupposto che al momento delle nozze il sig. era cittadino italiano. CP_3
In particolare, ha riferito che con ordinanza del 04/07/2023, N.R.G. 46369/2022, Repert. n.
15009/2023, munita di certificato di passaggio in giudicato del 13/03/2024, il Tribunale di Roma ha dichiarato la cittadinanza italiana, tra gli altri, dei figli dell'odierna ricorrente, IG.ri , Persona_1
e , quali discendenti della propria bisnonna cittadina italiana IG.ra Persona_2 Persona_3
nata a [...], il [...]. La ricorrente ha dunque sostenuto che, sebbene Persona_4 il marito fosse deceduto prima del giudizio, tale pronuncia conterrebbe il riconoscimento implicito dello status di cittadino italiano del IG. , dal momento che, proprio sulla base di Controparte_3 questo presupposto, è stata accertata la cittadinanza iure sanguinis dei figli. Ha quindi affermato di aver conseguito a sua volta la cittadinanza italiana in virtù del matrimonio contratto con il predetto sig. nel 1981, nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1912, ai sensi del quale “[l]a donna CP_3 straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha riferito che l'autorità consolare a Beirut, valutata la richiesta, aveva così risposto: “sentito il parere dell'Ufficio Cittadinanza del MAECI, si comunica che la richiesta della IGnora non possa essere accolta in ragione del fatto che il Parte_1 dispositivo della sentenza deduce solo implicitamente il possesso di cittadinanza italiana jure sanguinis di e non ricomprende la vedova. A fronte di tale situazione si ritiene Controparte_3 che la parte interessata non possa agire in via amministrativa ma debba a sua volta adire il Giudice competente per vedersi eventualmente riconosciuto l'acquisto automatico della cittadinanza italiana jure matrimoni”.
Alla luce di tali circostanze, la IG.ra ha domandato al Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: 1) accertare e dichiarare (o comunque confermare e ribadire, per quanto occorra, ai che l'ordinanza Controparte_4 del Tribunale Civile di Roma del 04/07/2023, N.R.G. 46369/2022, avendo dichiarato la cittadinanza italiana dell'ava IG.ra nata in data [...] a [...], nonché quella di Persona_4 tutti i di lei discendenti in linea diretta, ha giocoforza riconosciuto per l'effetto cittadini italiani iure sanguinis anche il di lei figlio, IG. , nato a [...] nel 1921 (premorto e non presente CP_3
tra i ricorrenti nel giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Roma), nonché il di lei nipote in linea retta (marito dell'odierna ricorrente), IG. , nato a [...] il Controparte_3
10/12/1952 (parimenti premorto al momento della proposizione del ricorso concluso con l'ordinanza sopra individuata); 2) accertare e dichiarare, autonomamente o comunque per l'effetto di quanto sopra, che la IG.ra (C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/01/1961, residente a [...]– Aley – Bchemoun–Maderiss, edificio Tal El Qamar compound – primo piano, è cittadina italiana a far data dal 05/01/1981 in applicazione della legge vigente rationae temporis, e ciò per aver Ella contratto matrimonio con un cittadino italiano, nello specifico con il IG. , nato a [...] il [...], nipote e Controparte_3 discendente diretto della cittadina italiana nata in data [...] a [...]_4
– Italia;
3) ordinare, per l'effetto, alle competenti autorità di Stato Civile, in Italia o presso le Autorità
Consolari estere territorialmente competenti, di procedere a tutte le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni prescritte dalla Legge nei registri dello Stato Civile della declaratoria di cittadinanza italiana della IG,ra (C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/01/1961. In via subordinata: 4) Richiedere al Consolato Generale d'Italia a Beirut ogni opportuna indagine a conferma di quanto esposto in premessa, a riprova della cittadinanza italiana dell'odierna ricorrente o dei fatti descritti nel presente ricorso e costitutivi della domanda. In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Con condanna ex art. 96 c.p.c. per avere l'amministrazione frapposto ostacoli insensati alla concessione di un provvedimento che appare di palmare evidenza legittimo, esponendola con la propria condotta ostruzionistica a un severo rischio per la propria incolumità, vivendo Ella in Libano, notoriamente uno scenario di guerra aperta”.
Il , ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
******
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, occorre muovere dalla presa d'atto che il matrimonio tra la IG.ra
[...]
e il IG. è stato celebrato il 5 gennaio 1981, come risulta dalla Parte_1 CP_3 documentazione in atti.
All'epoca vigeva l'art. 10 della legge n. 555/1912, che prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera che sposava un cittadino italiano. Come si è ricordato, la norma stabiliva che “[l]a donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvoché, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine”.
Questa regola è stata superata dalla legge n. 123/1983 che ha escluso, per i matrimoni contratti dopo la sua entrata in vigore (27/04/1983), ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza “iure matrimonii”. Tale legge è poi stata abrogata dalla successiva legge n. 91/1992 che ha disciplinato la materia in modo organico.
Dunque, per stabilire se la ricorrente abbia acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10 della legge n. 555/1912 occorre verificare se al momento delle nozze il marito della ricorrente fosse cittadino italiano.
Ebbene, la linea di discendenza trova pieno riscontro nella documentazione depositata in atti. Risulta che l'ava italiana non era stata mai volontariamente naturalizzata cittadina Persona_4
libanese. Pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis al figlio , che l'aveva a sua volta trasmessa ai discendenti. CP_3
Né potrebbe affermarsi che avesse perso la cittadinanza italiana per essersi Persona_4
coniugata con cittadino straniero. Quindi, i discendenti e le discendenti della stessa sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima del 1° gennaio 1958, a far data dall'entrata in vigore della
Costituzione.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra Per_4
[...]
Ciò anche in considerazione della ulteriore sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero.
La Corte, in particolare, ha affermato che “[l]a norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioé di una circostanza estranea alla loro volontà.
La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi é ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Come è stato chiarito dalle Sezioni unite della corte di cassazione, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU. Sentenza n. 4466 del 2009). Si è già ricordato che il Tribunale di Roma ha dichiarato la cittadinanza italiana dei figli della ricorrente, , e , quali discendenti della bisnonna, Persona_1 Persona_2 Persona_3
cittadina italiana, IG.ra nata a [...], il [...]. Persona_4
Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che “… lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”.
Orbene, tale decisione poggia sul riconoscimento di successive trasmissioni della cittadinanza alla luce delle quali non può più essere revocato in dubbio che il sig. era cittadino italiano CP_3
dalla nascita e, dunque, in grado di trasmettere la cittadinanza alla coniuge al momento delle nozze.
Pertanto, il Tribunale dichiara che la ricorrente è cittadina italiana e dispone l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono essere compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...], il [...] è cittadina italiana;
C.F._1 ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2025
Il giudice
CO IL