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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/09/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione
- Presidente -
Dott. Franco Davini
- Consigliere -
- Consigliere relatore - Dott.ssa Laura Casale
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Vendita di cose mobili.
Proposta da:
Parte 1 (P. Iva P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in IA, elettivamente domiciliata in IA, Via Garibaldi n. 203, presso lo studio dell'avv. Silvia Obino (C.F. Codice Fiscale 1 ), che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto d'appello, anche disgiuntamente dall'avv. Francesco
Celi (C.F. Codice Fiscale_2 );
-Appellante
-
contro
- P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 (C.F.
con sede legale in Carrara, Via Aurelia, 40, ed elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Rezasco, n. 11 presso lo studio dell'avv. Alberto Antognetti (C.F. Giulio
() che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa diC.F. 3 costituzione e risposta;
-Appellata
-per la riforma-
della sentenza del Tribunale di Massa n. 470/2024, pubblicata in data 31.07.2024 e notificata in data 02.09.2024.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: "Si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Massa n. 470/2024, Voglia:
1) Revocare e/o dichiarare inefficace, nullo e/o annullare il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Massa n. 205/2020 per i motivi di cui in espositiva;
2) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.".
Per l'appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte di appello di Genova, contrarie istanze e deduzioni respinte, respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Massa n. 470/2024 ex adverso impugnata. Con
-
vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.".
***
FATTI DI CAUSA
Controparte_1 richiedeva
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 04 marzo 2020, la ditta ed otteneva provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo n. 205/2020 emanato dal Cont Tribunale di Massa in data 10 marzo 2020, nei confronti della CP_3 cui veniva così
ingiunto di pagare immediatamente la somma di € 49.956,08, oltre accessori, sulla base di alcune fatture relative alla vendita di blocchi di marmo.
2. Con atto di opposizione notificato in data 18.03.2020, la Parte 1 richiedeva,
previa sospensione della provvisoria esecutorietà, la revoca del decreto ingiuntivo n. 205/20, eccependo, in sintesi, che il materiale oggetto delle azionate fatture non le sarebbe mai stato consegnato.
In particolare, Pt 1 onfermava di aver visionato i blocchi per i quali erano state emesse le fatture, e di avere altresì autorizzato l'emissione delle Ricevute Bancarie quale mezzo di pagamento per la fattura n. 88. Deduceva, però, che i blocchi non le erano mai stati consegnati,
e che pertanto nessuna somma era dovuta a controparte.
3. Nel giudizio di opposizione così instaurato, si costituiva la società Controparte_1 con comparsa depositata in data 13 marzo 2020, con cui chiedeva al Tribunale di Massa respingersi l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Specificamente, la ersava in atti tre Documenti di trasporto (DDT), rispettivamente nn.
121, 122 e 130, ed una mail ordinaria inviata dall'indirizzo Email 1 t'>, nella quale
Contr si leggeva che i blocchi di cui ai documenti di trasporto inviati da rano stati trasportati Contr presso di loro e successivamente venduti alla società
presa visione della documentazione avversaria, contestava che:
4. La Pt 1
- i DDT non sarebbero stati da essa né compilati né sottoscritti;
Contr
- i documenti di trasporto sarebbero stati compilati da che risultava essere committente sia del carico dei blocchi che del loro trasporto;
- il caricatore (Bocchi S.r.l.) ed il trasportatore ( Controparte_5 indicati nei documenti di trasporto le sarebbero stati sconosciuti;
- il destinatario delle merci indicato nel documento di trasporto sarebbe stato la CO Società
Cooperativa, ugualmente a lei sconosciuta;
Pt 1 inoltre, evidenziava di non aver mai dato disposizioni affinché le merci venissero consegnate in un luogo differente rispetto a quello indicato in fattura (Via Helsinki n.10,
IA).
Pt 1 per quanto riguarda la mail ordinaria proveniente dall'indirizzo mail Email 1 t'>, lamentava che nessuna prova sarebbe stata fornita circa l'appartenenza effettiva dell'indirizzo mail ordinaria al soggetto indicato, che nella mail non vi sarebbe stato alcun indizio circa la persona fisica che l'aveva redatta e che non sarebbero stati presenti in allegato i documenti cui la mail stessa faceva riferimento.
Contr Quanto, infine, alle fatture emesse da Pt 1 l'odierna appellante nei confronti di rilevava che, nonostante quest'ultima fosse effettivamente una sua cliente, tali fatture non avrebbero avuto alcuna attinenza con le merci il cui pagamento le era stato intimato.
5. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Massa così statuiva: "1. RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
2. CONFERMA il Decreto Ingiuntivo opposto;
3. CONDANNA parte attrice- opponente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte opposta, che liquida in Euro 7.616,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.".
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
sin dall'atto di opposizione, non avrebbe contestato di aver Parte 1
Controparte 1 i blocchi di marmo per cui è causa, né di aver ordinato alla concesso l'autorizzazione al pagamento tramite ricevuta bancaria, con la conseguenza che l'odierna appellante, con tale condotta processuale, avrebbe riconosciuto espressamente i documenti a firma del suo legale rappresentante prodotti sub docc. 3 e
4 del fascicolo monitorio;
secondo la giurisprudenza di legittimità, l'autorizzazione a emettere ricevute bancarie equivarrebbe a riconoscimento del debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.; Cont la Controparte_6 non avrebbe assolto l'onere ad essa incombente di fornire la prova dell'inadempimento di controparte all'obbligazione di consegnarle i blocchi di marmo de quibus, né avrebbe dimostrato l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria.
6. Con atto di citazione in appello notificato in data 02.10.24, Parte 1 impugnava la predetta decisione, deducendo tre motivi.
6.1. Col primo motivo, l'appellante censurava il capo della sentenza di primo grado con cui il
Tribunale di Massa aveva qualificato l'autorizzazione da lei fornita a emettere una ricevuta bancaria in relazione alla fattura n. 81/19 come riconoscimento di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.
Sul punto, l'originaria opponente, dopo aver premesso che la ricevuta bancaria consisterebbe in un documento contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore con cui questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura, evidenziava come tale documento sarebbe stato privo dei caratteri tipici dei titoli di credito, ossia la letteralità, l'autonomia, l'incorporazione del diritto nel titolo, la destinazione alla circolazione. Pertanto, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che la ricevuta bancaria producesse l'effetto di inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 1988 c.c., poiché esso si porrebbe in relazione con un meccanismo di astrazione dalla causa estraneo alla ricevuta stessa. Cont CP 3 traeva da tale argomentazione la conseguenza che la ricevuta bancaria emessa con riferimento alla fattura 81/19, nel caso di specie, non avrebbe esonerato la all'onereContr
di provare il rispetto delle condizioni di pagamento e consegna elencate nel titolo principale (la compravendita dei blocchi di marmo) e l'odierna appellante puntualizzava che "Nella fattura n. 81/19 si legge quale luogo di destinazione delle merci, Persona 1 nella via Helsinki n.
10 IA. È pacifico in causa che le merci non venivano consegnate a Pt 1 all'indirizzo indicato, ma, come risulta dai documenti di trasporto venivano consegnati a una certa CO
Società cooperativa." (pag. 6 dell'appello).
6.2. Col secondo motivo, l'appellante sosteneva che la decisione di prime cure sarebbe stata errata anche nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che Pt 1 avesse autorizzato
l'emissione delle ricevute bancarie per entrambe le fatture azionate in monitorio e non per la sola fattura n. 88/19.
In particolare, l'originaria opponente osservava di aver autorizzato l'emissione di una ricevuta bancaria solo con riguardo alla fattura n. 81/19, con la conseguenza che, anche a voler ritenere che tale comportamento possa essere equiparato ad una ricognizione di debito, ciò non potrebbe Contr affermarsi con riguardo alla fattura n. 77/19 rispetto cui, in ogni caso, la vrebbe dovuto fornire adeguata prova della consegna della merce.
6.3. Col terzo motivo, l'appellante lamentava che il Tribunale di Massa, anche a voler seguire la tesi dallo stesso sostenuta in ordine alle conseguenza probatorie della ricevuta bancaria, avrebbe comunque dovuto verificare l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale dedotto in lite.
Cont In argomento, la CP 3 dopo aver precisato che non sarebbe stato possibile per essa dimostrare la mancata consegna dei blocchi di marmo per cui è causa, rappresentava che la prova dell'inadempimento di controparte sarebbe stata evincibile dai documenti dalla stessa prodotti, poiché "I documenti di trasporto attestano inequivocabilmente che la merce non veniva consegnata all'opponente Pt_1 a ad una società terza, CO, con la quale Pt_1 non ha mai avuto rapporti di nessun genere." (pag. 10 dell'appello).
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.02.25, si costituiva in giudizio la società Controparte 1 contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: quanto al primo motivo, che controparte non avrebbe negato la conclusione del rapporto contrattuale di compravendita dei blocchi di marmo e tutta la documentazione a ciò afferente, rendendo così pacifico tanto l'immediato trasferimento giuridico della proprietà dei beni indicati nelle copie commissioni controfirmate, nei documenti di trasporto e nelle fatture, sia la emissione di ricevute bancarie;
che dalla mail inviata in Contr Cont data 19.03.20 dalla società COSELUC alla arebbe emerso che la stessa [...]
CP avrebbe venduto i blocchi oggetto delle fatture azionate in monitorio alla società Contr come risulterebbe provato anche dalle fatture nn. 305 e 366 del 2019 prodotte in prime cure sub docc. 5) e 6); quanto al secondo motivo, che le argomentazioni ivi svolte ex adverso risulterebbero in Cont contraddizione con le deduzioni di parte CP 3 nel procedimento di primo grado, in cui quest'ultima avrebbe riconosciuto di aver autorizzato l'emissione di ricevute bancaria per l'intero importo indicato nelle fatture nn. 81 e 77 del 2019; quanto al terzo motivo, che il primo Giudice avrebbe correttamente valorizzato l'omessa Cont contestazione, da parte della dell'esistenza e della validità del rapporto CP 3
fondamentale e delle fatture azionate, nonché delle fatture nn. 305 e 366 del 2019
Contr versate in atti da in occasione del deposito della seconda memoria istruttoria in prime cure;
che l'emissione dell'autorizzazione a fornire ricevute bancarie sarebbe stata condotta incompatibile con l'asserita mancata consegna della merce.
8. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 28.03.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 11.09.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
9. La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 12.09.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono. 10.1. Quanto al primo motivo, giova preliminarmente rammentare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “Il riconoscimento e la ricognizione di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Conseguentemente, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo e la conseguente produzione della sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Da ciò deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore (così Cass, sez. III,
14/2/2012, n. 2104; conforme Cass, sez. I, 13/10/2016, n. 20698, secondo la quale "il riconoscimento del debito (...) non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale"." (Cass. Civ., Sez. III, 29.05.23, n. 15057).
Cont Nel caso di specie, è pacifico che Controparte_6 abbia concesso l'autorizzazione al pagamento tramite ricevuta bancaria con riferimento alla fattura n. 81/19, emessa dalla società
Controparte 1
Tuttavia, tale autorizzazione non pare equiparabile alla “dichiarazione unilaterale” che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, determina l'inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 1988 c.c., trattandosi, come condivisibilmente argomentato dall'appellante, di
Contr una "mera autorizzazione alla scelta del mezzo di pagamento operata da (pag. 5
dell'appello).
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta bancaria equivalga a un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., il connesso effetto di relevatio ab onere probandi si riferirebbe soltanto alla prova del rapporto fondamentale, restando pur sempre consentito all'asserito debitore dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto medesimo. Nella fattispecie in esame, a ben vedere, Pt 1 non ha mai negato di aver concluso con l'odierna appellata un contratto per la fornitura di blocchi di marmo, così ponendo in discussione la sussistenza del rapporto fondamentale, ma ha eccepito, opponendosi al decreto Contr ingiuntivo notificatole dalla che quest'ultima non avrebbe adempiuto al suo obbligo di consegnare la merce nel luogo indicato nelle fatture poste alla base del provvedimento monitorio.
Appare dunque corretta l'osservazione della Pt 1 secondo cui essa, quale creditrice dell'obbligo di consegna dei beni de quibus all'indirizzo Via Helsinki n. 10, IA (che figura sia nella fattura n. 77/19, che nella fattura n. 81/19), aveva soltanto l'onere di allegare l'inadempimento di controparte all'obbligo di consegna, mentre sarebbe spettato a quest'ultima provare che i blocchi di marmo erano stati recapitati in un luogo diverso da quello sopra indicato sulla base di un accordo con la Pt 1 (sul punto, comunque, si tornerà infra nella parte di motivazione dedicata al terzo motivo d'appello).
In conclusione, ad avviso di questa Corte, anche nell'ipotesi in cui l'autorizzazione all'emissione delle ricevute bancarie possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 1988
Contr c.c., la società nel caso di specie, non avrebbe potuto reputarsi dispensata dall'onere di provare che la consegna dei blocchi di marmo per cui è causa era avvenuta in un luogo diverso
Cont da quello che si legge nelle fatture azionate in ragione di accordi intercorsi con la CP 1 non attenendo tale questione alla prova del rapporto fondamentale, bensì alla prova della sua corretta esecuzione.
Pertanto, il primo motivo è fondato.
10.2. Quanto al secondo motivo, si evidenzia che, dal confronto della documentazione prodotta in primo grado sub docc. 3) e 4) dell'originaria opposta, emerge che, in effetti, soltanto con riferimento alla fattura 81/19 la Pt 1 ha sottoscritto un documento recante come oggetto
"Autorizzazione emissione ricevuta bancaria", mentre analogo documento non figura con riguardo alla fattura n. 77/19.
Pertanto, si deve concordare con l'affermazione di parte appellante, secondo cui, a prescindere dalla questione della possibilità di interpretare l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta bancaria come riconoscimento di debito, l'eventuale effetto di inversione dei carichi probatori circa il rapporto fondamentale dedotto in lite non avrebbe potuto comunque trovare applicazione con riguardo alla fattura n. 77/19. Donde la fondatezza anche del secondo motivo. Pt 110.3. Quanto al terzo motivo, occorre ribadire che, nel caso di specie, la ragione per cui Contr ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da on risiedeva nella pretesa inesistenza del rapporto fondamentale, rappresentato dal contratto per la vendita dei blocchi di marmo oggetto di causa concluso con la società Controparte 1 bensì nell'inadempimento,
da parte di quest'ultima, dell'obbligo di consegnare tali beni all'indirizzo pattuito dalle parti e trascritto nelle fatture nn. 77 e 81 del 2019.
Invero, la circostanza che i blocchi di marmo siano stati recapitati in un luogo diverso da quello convenuto dalle parti (Via Helsinki n. 10, IA) emerge dalla stessa documentazione Contr prodotta dalla in particolare, dai documenti di trasporto nn. 121 e 122 del 2019 (relativi و
alla fattura n. 77/19) e nn. 130 e 131 del 2019 (relativi alla fattura n. 81/19).
In particolare:
nei DDT nn. 121, 122 e 130 del 2019, in corrispondenza della voce "Luogo di destinazione", si legge: "CO società cooperativa (V. Martiri di Cefalonia) 54100
Massa";
nel DDT n. 131/19, in corrispondenza della voce "Luogo di destinazione", si legge:
"Deposito Mol. Mar. V.le Bertoloni 59, 54033 Carrara (MS)".
Pare opportuno evidenziare che tali documenti di trasporto contengono, nell'intestazione, il timbro della società (indicata come "cedente") ma non il timbro e la Controparte_1
Cont sottoscrizione della CP 1 (indicata come "cessionario"), risultando firmati soltanto dal conducente.
Ora, l'odierna appellata, costituendosi in giudizio, ha dedotto che il trasporto dei blocchi di marmo per cui è causa nei luoghi indicati nei documenti di trasporto sarebbe avvenuto su disposizione della stessa Pt 1 come potrebbe evincersi dalla mail prodotta sub doc. 4) dalla Contr el procedimento di primo grado.
Contr Nello specifico, tale messaggio di posta elettronica ordinaria, inviato dalla CO alla n data 19.03.20, chiarirebbe che, dopo che i blocchi di marmo erano stati trasportati presso la Contr società CP 7 CP_1 gli stessi sarebbero stati venduti da lla società Pt 1 per poi essere consegnati alla stessa CO "con DDT MOL.MAR.”.
Secondo l'originaria opposta, tale ricostruzione troverebbe conferma nelle due fatture da essa prodotte sub docc. 5) e 6) nel giudizio di primo grado (nn. 305 e 366 del 2019), rispetto alle quali si riscontrerebbe “la identità della quantità identificativa dei blocchi di marmo descritti
(pag. 6 della comparsa diContnella fattura della ditta ingiungente opposta vendita CP 3
risposta).
Tale opzione ricostruttiva, tuttavia, non persuade.
Cont CP 1 con l'atto di opposizione a decretoEd invero, in primo luogo, si osserva che ingiuntivo, ha tempestivamente e specificamente contestato la mail in questione, eccependo che la stessa, avendo natura di posta elettronica ordinaria, non avrebbe avuto alcun valore legale.
In ogni caso, l'odierna appellante negava di conoscere il sig. Testimone_1 o la ditta Coseluc.
Cont In secondo luogo, la CP 1 pur avendo ammesso di intrattenere relazioni commerciali con
Contr la società ha allegato che le due fatture prodotte ex adverso (nn. 305 e 366 del 2019) si sarebbero riferite a transazioni del tutto estranee alla fornitura oggetto di lite.
Cont Ora, deve sottolinearsi come dalla visura della società CP 1 risulti che l'unico soggetto munito del potere di amministrare la società medesima è il sig. e, al Controparte_8 contempo, l'unico firmatario della ditta individuale Controparte_1 è, appunto, il sig. CP_1
[...] (cfr. visura prodotta sub doc. 1) da parte opponente in prime cure).
Pertanto, nel caso di specie nessuna delle parti (e, in particolare, l'appellata) ha chiarito in nome Cont Testimone 1 , che, come detto, la di quale società abbia agito il sig. CP 1 nega di conoscere.
Per quanto concerne le fatture nn. 305 e 366 del 2019, si ritiene che il solo fatto che, in tali documenti (peraltro privi di sottoscrizione), il peso dei blocchi di marmo coincida con quello riportato sulle fatture azionate nel presente giudizio (nn. 77 e 81 del 2019), in assenza di ulteriori riscontri di carattere oggettivo circa l'identità della merce, non risulta sufficiente al fine di considerare esattamente adempiuto l'obbligo di consegna contrattualmente assunto dalla società CP_1
Si precisa che tali lacune non potrebbero essere colmate dall'ammissione delle istanze istruttorie reiterate in questa sede dalla Controparte_1 Infatti, i capitoli di prova inseriti a pag. 11 della comparsa di risposta appaiono irrilevanti nella misura in cui gli stessi, in base Cont alla loro formulazione, non consentirebbero di stabilire con certezza né se CP 1 abbia
chiesto la consegna della merce in un luogo diverso da quello indicato nelle fatture azionate (su questo punto il capitolo n. 3) appare altresì generico, facendosi soltanto riferimento ad un
Cont "incarico di responsabile CP 6 né l'identità dei blocchi di marmo riportati nelle و fatture nn. 77,81, 305 e 366 del 2019 né, infine, i rapporti tra la società CO e il sig. Tes_1 da un lato, e la Pt 1 dall'altro lato, circostanze di evidente rilievo ai fini della prova delle allegazioni dell'odierna appellata.
Pertanto, anche il terzo motivo è fondato, con conseguente accoglimento dell'intero appello.
11. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la causa appartenente allo scaglione di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 e applicati i valori medi per tutte le fasi.
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza:
Cont Accoglie l'appello proposto da Controparte_6 e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 470/2024 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 31.07.2024 e notificata in data 02.09.2024,
Revoca il decreto ingiuntivo n. 205/2020 emesso dal Tribunale di Massa in data
-
10.03.20;
Condanna la società Controparte_1 a rifondere alla Parte_2 le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in euro 7.616,00, e le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 9.991,00, il tutto oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, il 17.09.25.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione
- Presidente -
Dott. Franco Davini
- Consigliere -
- Consigliere relatore - Dott.ssa Laura Casale
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Vendita di cose mobili.
Proposta da:
Parte 1 (P. Iva P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in IA, elettivamente domiciliata in IA, Via Garibaldi n. 203, presso lo studio dell'avv. Silvia Obino (C.F. Codice Fiscale 1 ), che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto d'appello, anche disgiuntamente dall'avv. Francesco
Celi (C.F. Codice Fiscale_2 );
-Appellante
-
contro
- P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 (C.F.
con sede legale in Carrara, Via Aurelia, 40, ed elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Rezasco, n. 11 presso lo studio dell'avv. Alberto Antognetti (C.F. Giulio
() che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa diC.F. 3 costituzione e risposta;
-Appellata
-per la riforma-
della sentenza del Tribunale di Massa n. 470/2024, pubblicata in data 31.07.2024 e notificata in data 02.09.2024.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: "Si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Massa n. 470/2024, Voglia:
1) Revocare e/o dichiarare inefficace, nullo e/o annullare il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Massa n. 205/2020 per i motivi di cui in espositiva;
2) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.".
Per l'appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte di appello di Genova, contrarie istanze e deduzioni respinte, respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Massa n. 470/2024 ex adverso impugnata. Con
-
vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.".
***
FATTI DI CAUSA
Controparte_1 richiedeva
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 04 marzo 2020, la ditta ed otteneva provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo n. 205/2020 emanato dal Cont Tribunale di Massa in data 10 marzo 2020, nei confronti della CP_3 cui veniva così
ingiunto di pagare immediatamente la somma di € 49.956,08, oltre accessori, sulla base di alcune fatture relative alla vendita di blocchi di marmo.
2. Con atto di opposizione notificato in data 18.03.2020, la Parte 1 richiedeva,
previa sospensione della provvisoria esecutorietà, la revoca del decreto ingiuntivo n. 205/20, eccependo, in sintesi, che il materiale oggetto delle azionate fatture non le sarebbe mai stato consegnato.
In particolare, Pt 1 onfermava di aver visionato i blocchi per i quali erano state emesse le fatture, e di avere altresì autorizzato l'emissione delle Ricevute Bancarie quale mezzo di pagamento per la fattura n. 88. Deduceva, però, che i blocchi non le erano mai stati consegnati,
e che pertanto nessuna somma era dovuta a controparte.
3. Nel giudizio di opposizione così instaurato, si costituiva la società Controparte_1 con comparsa depositata in data 13 marzo 2020, con cui chiedeva al Tribunale di Massa respingersi l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Specificamente, la ersava in atti tre Documenti di trasporto (DDT), rispettivamente nn.
121, 122 e 130, ed una mail ordinaria inviata dall'indirizzo Email 1 t'>, nella quale
Contr si leggeva che i blocchi di cui ai documenti di trasporto inviati da rano stati trasportati Contr presso di loro e successivamente venduti alla società
presa visione della documentazione avversaria, contestava che:
4. La Pt 1
- i DDT non sarebbero stati da essa né compilati né sottoscritti;
Contr
- i documenti di trasporto sarebbero stati compilati da che risultava essere committente sia del carico dei blocchi che del loro trasporto;
- il caricatore (Bocchi S.r.l.) ed il trasportatore ( Controparte_5 indicati nei documenti di trasporto le sarebbero stati sconosciuti;
- il destinatario delle merci indicato nel documento di trasporto sarebbe stato la CO Società
Cooperativa, ugualmente a lei sconosciuta;
Pt 1 inoltre, evidenziava di non aver mai dato disposizioni affinché le merci venissero consegnate in un luogo differente rispetto a quello indicato in fattura (Via Helsinki n.10,
IA).
Pt 1 per quanto riguarda la mail ordinaria proveniente dall'indirizzo mail Email 1 t'>, lamentava che nessuna prova sarebbe stata fornita circa l'appartenenza effettiva dell'indirizzo mail ordinaria al soggetto indicato, che nella mail non vi sarebbe stato alcun indizio circa la persona fisica che l'aveva redatta e che non sarebbero stati presenti in allegato i documenti cui la mail stessa faceva riferimento.
Contr Quanto, infine, alle fatture emesse da Pt 1 l'odierna appellante nei confronti di rilevava che, nonostante quest'ultima fosse effettivamente una sua cliente, tali fatture non avrebbero avuto alcuna attinenza con le merci il cui pagamento le era stato intimato.
5. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Massa così statuiva: "1. RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
2. CONFERMA il Decreto Ingiuntivo opposto;
3. CONDANNA parte attrice- opponente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte opposta, che liquida in Euro 7.616,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.".
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
sin dall'atto di opposizione, non avrebbe contestato di aver Parte 1
Controparte 1 i blocchi di marmo per cui è causa, né di aver ordinato alla concesso l'autorizzazione al pagamento tramite ricevuta bancaria, con la conseguenza che l'odierna appellante, con tale condotta processuale, avrebbe riconosciuto espressamente i documenti a firma del suo legale rappresentante prodotti sub docc. 3 e
4 del fascicolo monitorio;
secondo la giurisprudenza di legittimità, l'autorizzazione a emettere ricevute bancarie equivarrebbe a riconoscimento del debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.; Cont la Controparte_6 non avrebbe assolto l'onere ad essa incombente di fornire la prova dell'inadempimento di controparte all'obbligazione di consegnarle i blocchi di marmo de quibus, né avrebbe dimostrato l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria.
6. Con atto di citazione in appello notificato in data 02.10.24, Parte 1 impugnava la predetta decisione, deducendo tre motivi.
6.1. Col primo motivo, l'appellante censurava il capo della sentenza di primo grado con cui il
Tribunale di Massa aveva qualificato l'autorizzazione da lei fornita a emettere una ricevuta bancaria in relazione alla fattura n. 81/19 come riconoscimento di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.
Sul punto, l'originaria opponente, dopo aver premesso che la ricevuta bancaria consisterebbe in un documento contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore con cui questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura, evidenziava come tale documento sarebbe stato privo dei caratteri tipici dei titoli di credito, ossia la letteralità, l'autonomia, l'incorporazione del diritto nel titolo, la destinazione alla circolazione. Pertanto, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che la ricevuta bancaria producesse l'effetto di inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 1988 c.c., poiché esso si porrebbe in relazione con un meccanismo di astrazione dalla causa estraneo alla ricevuta stessa. Cont CP 3 traeva da tale argomentazione la conseguenza che la ricevuta bancaria emessa con riferimento alla fattura 81/19, nel caso di specie, non avrebbe esonerato la all'onereContr
di provare il rispetto delle condizioni di pagamento e consegna elencate nel titolo principale (la compravendita dei blocchi di marmo) e l'odierna appellante puntualizzava che "Nella fattura n. 81/19 si legge quale luogo di destinazione delle merci, Persona 1 nella via Helsinki n.
10 IA. È pacifico in causa che le merci non venivano consegnate a Pt 1 all'indirizzo indicato, ma, come risulta dai documenti di trasporto venivano consegnati a una certa CO
Società cooperativa." (pag. 6 dell'appello).
6.2. Col secondo motivo, l'appellante sosteneva che la decisione di prime cure sarebbe stata errata anche nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che Pt 1 avesse autorizzato
l'emissione delle ricevute bancarie per entrambe le fatture azionate in monitorio e non per la sola fattura n. 88/19.
In particolare, l'originaria opponente osservava di aver autorizzato l'emissione di una ricevuta bancaria solo con riguardo alla fattura n. 81/19, con la conseguenza che, anche a voler ritenere che tale comportamento possa essere equiparato ad una ricognizione di debito, ciò non potrebbe Contr affermarsi con riguardo alla fattura n. 77/19 rispetto cui, in ogni caso, la vrebbe dovuto fornire adeguata prova della consegna della merce.
6.3. Col terzo motivo, l'appellante lamentava che il Tribunale di Massa, anche a voler seguire la tesi dallo stesso sostenuta in ordine alle conseguenza probatorie della ricevuta bancaria, avrebbe comunque dovuto verificare l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale dedotto in lite.
Cont In argomento, la CP 3 dopo aver precisato che non sarebbe stato possibile per essa dimostrare la mancata consegna dei blocchi di marmo per cui è causa, rappresentava che la prova dell'inadempimento di controparte sarebbe stata evincibile dai documenti dalla stessa prodotti, poiché "I documenti di trasporto attestano inequivocabilmente che la merce non veniva consegnata all'opponente Pt_1 a ad una società terza, CO, con la quale Pt_1 non ha mai avuto rapporti di nessun genere." (pag. 10 dell'appello).
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.02.25, si costituiva in giudizio la società Controparte 1 contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: quanto al primo motivo, che controparte non avrebbe negato la conclusione del rapporto contrattuale di compravendita dei blocchi di marmo e tutta la documentazione a ciò afferente, rendendo così pacifico tanto l'immediato trasferimento giuridico della proprietà dei beni indicati nelle copie commissioni controfirmate, nei documenti di trasporto e nelle fatture, sia la emissione di ricevute bancarie;
che dalla mail inviata in Contr Cont data 19.03.20 dalla società COSELUC alla arebbe emerso che la stessa [...]
CP avrebbe venduto i blocchi oggetto delle fatture azionate in monitorio alla società Contr come risulterebbe provato anche dalle fatture nn. 305 e 366 del 2019 prodotte in prime cure sub docc. 5) e 6); quanto al secondo motivo, che le argomentazioni ivi svolte ex adverso risulterebbero in Cont contraddizione con le deduzioni di parte CP 3 nel procedimento di primo grado, in cui quest'ultima avrebbe riconosciuto di aver autorizzato l'emissione di ricevute bancaria per l'intero importo indicato nelle fatture nn. 81 e 77 del 2019; quanto al terzo motivo, che il primo Giudice avrebbe correttamente valorizzato l'omessa Cont contestazione, da parte della dell'esistenza e della validità del rapporto CP 3
fondamentale e delle fatture azionate, nonché delle fatture nn. 305 e 366 del 2019
Contr versate in atti da in occasione del deposito della seconda memoria istruttoria in prime cure;
che l'emissione dell'autorizzazione a fornire ricevute bancarie sarebbe stata condotta incompatibile con l'asserita mancata consegna della merce.
8. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 28.03.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 11.09.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
9. La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 12.09.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono. 10.1. Quanto al primo motivo, giova preliminarmente rammentare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “Il riconoscimento e la ricognizione di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Conseguentemente, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo e la conseguente produzione della sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Da ciò deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore (così Cass, sez. III,
14/2/2012, n. 2104; conforme Cass, sez. I, 13/10/2016, n. 20698, secondo la quale "il riconoscimento del debito (...) non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale"." (Cass. Civ., Sez. III, 29.05.23, n. 15057).
Cont Nel caso di specie, è pacifico che Controparte_6 abbia concesso l'autorizzazione al pagamento tramite ricevuta bancaria con riferimento alla fattura n. 81/19, emessa dalla società
Controparte 1
Tuttavia, tale autorizzazione non pare equiparabile alla “dichiarazione unilaterale” che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, determina l'inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 1988 c.c., trattandosi, come condivisibilmente argomentato dall'appellante, di
Contr una "mera autorizzazione alla scelta del mezzo di pagamento operata da (pag. 5
dell'appello).
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta bancaria equivalga a un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., il connesso effetto di relevatio ab onere probandi si riferirebbe soltanto alla prova del rapporto fondamentale, restando pur sempre consentito all'asserito debitore dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto medesimo. Nella fattispecie in esame, a ben vedere, Pt 1 non ha mai negato di aver concluso con l'odierna appellata un contratto per la fornitura di blocchi di marmo, così ponendo in discussione la sussistenza del rapporto fondamentale, ma ha eccepito, opponendosi al decreto Contr ingiuntivo notificatole dalla che quest'ultima non avrebbe adempiuto al suo obbligo di consegnare la merce nel luogo indicato nelle fatture poste alla base del provvedimento monitorio.
Appare dunque corretta l'osservazione della Pt 1 secondo cui essa, quale creditrice dell'obbligo di consegna dei beni de quibus all'indirizzo Via Helsinki n. 10, IA (che figura sia nella fattura n. 77/19, che nella fattura n. 81/19), aveva soltanto l'onere di allegare l'inadempimento di controparte all'obbligo di consegna, mentre sarebbe spettato a quest'ultima provare che i blocchi di marmo erano stati recapitati in un luogo diverso da quello sopra indicato sulla base di un accordo con la Pt 1 (sul punto, comunque, si tornerà infra nella parte di motivazione dedicata al terzo motivo d'appello).
In conclusione, ad avviso di questa Corte, anche nell'ipotesi in cui l'autorizzazione all'emissione delle ricevute bancarie possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 1988
Contr c.c., la società nel caso di specie, non avrebbe potuto reputarsi dispensata dall'onere di provare che la consegna dei blocchi di marmo per cui è causa era avvenuta in un luogo diverso
Cont da quello che si legge nelle fatture azionate in ragione di accordi intercorsi con la CP 1 non attenendo tale questione alla prova del rapporto fondamentale, bensì alla prova della sua corretta esecuzione.
Pertanto, il primo motivo è fondato.
10.2. Quanto al secondo motivo, si evidenzia che, dal confronto della documentazione prodotta in primo grado sub docc. 3) e 4) dell'originaria opposta, emerge che, in effetti, soltanto con riferimento alla fattura 81/19 la Pt 1 ha sottoscritto un documento recante come oggetto
"Autorizzazione emissione ricevuta bancaria", mentre analogo documento non figura con riguardo alla fattura n. 77/19.
Pertanto, si deve concordare con l'affermazione di parte appellante, secondo cui, a prescindere dalla questione della possibilità di interpretare l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta bancaria come riconoscimento di debito, l'eventuale effetto di inversione dei carichi probatori circa il rapporto fondamentale dedotto in lite non avrebbe potuto comunque trovare applicazione con riguardo alla fattura n. 77/19. Donde la fondatezza anche del secondo motivo. Pt 110.3. Quanto al terzo motivo, occorre ribadire che, nel caso di specie, la ragione per cui Contr ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da on risiedeva nella pretesa inesistenza del rapporto fondamentale, rappresentato dal contratto per la vendita dei blocchi di marmo oggetto di causa concluso con la società Controparte 1 bensì nell'inadempimento,
da parte di quest'ultima, dell'obbligo di consegnare tali beni all'indirizzo pattuito dalle parti e trascritto nelle fatture nn. 77 e 81 del 2019.
Invero, la circostanza che i blocchi di marmo siano stati recapitati in un luogo diverso da quello convenuto dalle parti (Via Helsinki n. 10, IA) emerge dalla stessa documentazione Contr prodotta dalla in particolare, dai documenti di trasporto nn. 121 e 122 del 2019 (relativi و
alla fattura n. 77/19) e nn. 130 e 131 del 2019 (relativi alla fattura n. 81/19).
In particolare:
nei DDT nn. 121, 122 e 130 del 2019, in corrispondenza della voce "Luogo di destinazione", si legge: "CO società cooperativa (V. Martiri di Cefalonia) 54100
Massa";
nel DDT n. 131/19, in corrispondenza della voce "Luogo di destinazione", si legge:
"Deposito Mol. Mar. V.le Bertoloni 59, 54033 Carrara (MS)".
Pare opportuno evidenziare che tali documenti di trasporto contengono, nell'intestazione, il timbro della società (indicata come "cedente") ma non il timbro e la Controparte_1
Cont sottoscrizione della CP 1 (indicata come "cessionario"), risultando firmati soltanto dal conducente.
Ora, l'odierna appellata, costituendosi in giudizio, ha dedotto che il trasporto dei blocchi di marmo per cui è causa nei luoghi indicati nei documenti di trasporto sarebbe avvenuto su disposizione della stessa Pt 1 come potrebbe evincersi dalla mail prodotta sub doc. 4) dalla Contr el procedimento di primo grado.
Contr Nello specifico, tale messaggio di posta elettronica ordinaria, inviato dalla CO alla n data 19.03.20, chiarirebbe che, dopo che i blocchi di marmo erano stati trasportati presso la Contr società CP 7 CP_1 gli stessi sarebbero stati venduti da lla società Pt 1 per poi essere consegnati alla stessa CO "con DDT MOL.MAR.”.
Secondo l'originaria opposta, tale ricostruzione troverebbe conferma nelle due fatture da essa prodotte sub docc. 5) e 6) nel giudizio di primo grado (nn. 305 e 366 del 2019), rispetto alle quali si riscontrerebbe “la identità della quantità identificativa dei blocchi di marmo descritti
(pag. 6 della comparsa diContnella fattura della ditta ingiungente opposta vendita CP 3
risposta).
Tale opzione ricostruttiva, tuttavia, non persuade.
Cont CP 1 con l'atto di opposizione a decretoEd invero, in primo luogo, si osserva che ingiuntivo, ha tempestivamente e specificamente contestato la mail in questione, eccependo che la stessa, avendo natura di posta elettronica ordinaria, non avrebbe avuto alcun valore legale.
In ogni caso, l'odierna appellante negava di conoscere il sig. Testimone_1 o la ditta Coseluc.
Cont In secondo luogo, la CP 1 pur avendo ammesso di intrattenere relazioni commerciali con
Contr la società ha allegato che le due fatture prodotte ex adverso (nn. 305 e 366 del 2019) si sarebbero riferite a transazioni del tutto estranee alla fornitura oggetto di lite.
Cont Ora, deve sottolinearsi come dalla visura della società CP 1 risulti che l'unico soggetto munito del potere di amministrare la società medesima è il sig. e, al Controparte_8 contempo, l'unico firmatario della ditta individuale Controparte_1 è, appunto, il sig. CP_1
[...] (cfr. visura prodotta sub doc. 1) da parte opponente in prime cure).
Pertanto, nel caso di specie nessuna delle parti (e, in particolare, l'appellata) ha chiarito in nome Cont Testimone 1 , che, come detto, la di quale società abbia agito il sig. CP 1 nega di conoscere.
Per quanto concerne le fatture nn. 305 e 366 del 2019, si ritiene che il solo fatto che, in tali documenti (peraltro privi di sottoscrizione), il peso dei blocchi di marmo coincida con quello riportato sulle fatture azionate nel presente giudizio (nn. 77 e 81 del 2019), in assenza di ulteriori riscontri di carattere oggettivo circa l'identità della merce, non risulta sufficiente al fine di considerare esattamente adempiuto l'obbligo di consegna contrattualmente assunto dalla società CP_1
Si precisa che tali lacune non potrebbero essere colmate dall'ammissione delle istanze istruttorie reiterate in questa sede dalla Controparte_1 Infatti, i capitoli di prova inseriti a pag. 11 della comparsa di risposta appaiono irrilevanti nella misura in cui gli stessi, in base Cont alla loro formulazione, non consentirebbero di stabilire con certezza né se CP 1 abbia
chiesto la consegna della merce in un luogo diverso da quello indicato nelle fatture azionate (su questo punto il capitolo n. 3) appare altresì generico, facendosi soltanto riferimento ad un
Cont "incarico di responsabile CP 6 né l'identità dei blocchi di marmo riportati nelle و fatture nn. 77,81, 305 e 366 del 2019 né, infine, i rapporti tra la società CO e il sig. Tes_1 da un lato, e la Pt 1 dall'altro lato, circostanze di evidente rilievo ai fini della prova delle allegazioni dell'odierna appellata.
Pertanto, anche il terzo motivo è fondato, con conseguente accoglimento dell'intero appello.
11. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la causa appartenente allo scaglione di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 e applicati i valori medi per tutte le fasi.
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza:
Cont Accoglie l'appello proposto da Controparte_6 e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 470/2024 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 31.07.2024 e notificata in data 02.09.2024,
Revoca il decreto ingiuntivo n. 205/2020 emesso dal Tribunale di Massa in data
-
10.03.20;
Condanna la società Controparte_1 a rifondere alla Parte_2 le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in euro 7.616,00, e le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 9.991,00, il tutto oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, il 17.09.25.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione