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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/05/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.7712 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente relatore dott. ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7712/2023
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MORELLI MARTINA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 7
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DEVOTO ANNAVITTORIA, , come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza di discussione orale del
20.2.2025
Per parte resistente: come da verbale di discussione orale del 20.2.2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Le domande con le quali ha chiesto la modifica Parte_1
del decreto di questo Tribunale del 16 marzo 2021, che aveva recepito l'accordo delle parti in merito all'affidamento e al mantenimento della loro figlia minore dell'età di otto anni, in punto di Persona_1
modalità di tale affidamento e in punto di entità del contributo dovuto dal resistente al mantenimento della minore sono entrambe infondate e vanno pagina 2 di 7 pertanto rigettate con l'ulteriore conseguenza che la ricorrente va condannata a rifondere al resistente le spese del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
Tale conclusione discende, per quanto riguarda la prima delle predette domande, dalla considerazione che gli assunti della ricorrente in ordine ai comportamenti, a suo dire contrari alla genitorialità condivisa, che avrebbe tenuto il resistente sono rimasti indimostrati.
Infatti la ricorrente, al fine di comprovarli, ha formulato dei capitoli di prova per testi, riproposti in sede di p.c., che, oltre ad essere irrrilevanti come avevà già evidenziato il giudice relatore nella ordinanza del 14 marzo 2024,
sono per la maggior parte (capitoli 2, 3 e 5 della MEMORIA EX ARTT. 473 –
BIS. 17 C.P.C.) generici in quanto privi di riferimenti temporali.
Peraltro, anche a voler ritenere dimostrate le circostanze di fatto che sono state oggetto di tali capitoli, esse si riferiscono solo ad un paio di episodi per i quali il resistente ha fornito una spiegazione, più che plausibile, alternativa a quella della ricorrente.
Inoltre, al fine di inquadrare esattamente i rapporti tra le parti, occorre far riferimento ai risultati della indagine affidata dal giudice relatore al servizio sociale territorialmente competente al fine di ricostruire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figlia e tra genitori e rispettive famiglie di origine.
pagina 3 di 7 Da tale approfondimento (vedi relazione del 18.9.2024) è infatti emerso che permane tuttora tra le parti una scarsa comunicazione che determina in entrambe irrigidimenti delle posizioni da assumere circa le decisioni riguardanti la figlia tanto che il servizio sociale ha consigliato loro di proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità, suggerimento che però
non risulta essere stato accolto dalle parti.
Al contempo il servizio sociale ha segnalato come le parti si avvalgano della disponibilità e collaborazione dei rispettivi loro nuovi compagni per gestire le incombenze riguardanti la figlia smentendo peraltro l'assunto ribadito dalla ricorrente durante tutto il corso del giudizio di non convivere nell'immobile da lei acquistato dopo aver lasciato l'abitazione familiare, da lei nel frattempo acquistata, con tale . Persona_2
Alla luce del suddetto, significativo particolare è comprensibile e giustificato che anche il data la particolarità del lavoro che svolge e CP_1
degli orari che esso comporta, possa, a volte, ricorrere all'ausilio della compagna per far andare a prendere la figlia a scuola o alle attività che possa svolgere e accudirla in sua assenza.
Per quanto attiene invece alla domanda di aumento del contributo al mantenimento della minore, parimenti avanzata dalla a giustificarne il Pt_1
rigetto è sufficiente la considerazione che, come ha evidenziaro la difesa del pagina 4 di 7 resistente, la donna, a differenza del non ha prodotto gli estratti dei CP_1
contratti di conto corrente a lei intestati relativi agli ultimi tre anni antecedenti l'inzio del giudizio, in palese violazione del disposto dell'art. 473.bis-12 c.p.c.
Come se ciò non bastasse ella ha motivato la predetta domanda sul presupposto di fatto che il all'epoca della pronuncia del suddetto CP_1
decretro fosse stato privo di occupazione e che solo successivamente avesse reperito l'attuale impiego.
Ebbene, tale assunto è stato drasticamente smentito dal resistente che ha dimostrato come egli già nel 2021 lavorasse, come ancora tutt'oggi, alle dipendenze della Quadra s.r.l. di Verona e del resto la disciplina di tempi e modalità di esercizio del suo diritto-dovere di incontrare la figlia erano state concordate tra le parti proprio in considerazione dei suoi orari di lavoro.
Egli comunque, con estrema trasparenza, ha dato atto e documentato di aver beneficiato, negli ultimi due anni, di un aumento del proprio stipendio di circa € 500,00 mensili ma al contempo ha documentato che, da un lato, la rata del mutuo gravante sulla abitazione familiare a lui intestata è aumentata da €
594,38 ad € 778,43 (doc. n. 15) e, dall'altro lato, di aver ha acceso due diversi ulteriori finanziamenti (con rate di € 782,00 mensili complessivamente) per l'acquisto dell'auto e per l'esecuzione di alcuni lavori urgenti di ristrutturazione (doc. 17).
pagina 5 di 7 Egli ha anche allegato e dcoumentato come la abbia, a sua volta, Pt_1
beneficiato di un aumento dello stipendio mensile tra il 2020 ed il 2022.
Alla luce di tale quadro complessivo può pertanto escludersi che vi siano state circostanze sopravvenute alla regolamentazione data con il decreto sopra citato migliorative delle condizioni reddituali del Timofte che possano giustificare le modifiche richieste dalla Pt_1
Quanto poi all'ulteriore profilo menzionato dalla ricorrente per giustificare la domanda in esame, ovvero l'essere la figlia cresciuta e avere di conseguenze maggiori esigenze, deve osservarsi che tali esigenze, in considerazione del passaggio da una età di cinque anni a quella di otto, possono solo comportare delle maggiori spese, alle quali il è comunque tenuto a contribuire al CP_1
50 % e che possono essere adeguatamente fronteggiate con l'applicazione dell'aumento ex lege istat della somma stabilita per il mantenimento, che ad oggi ammonta pertanto ad euro 235,00 mensili.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, alla quale deve procedersi pur in difetto di una esplicita domanda ma in assenza di una espressa rinuncia, come nel caso di specie, la somma dovuta dalla ricorrente al resistente a titolo di compenso per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, si liquida come in dispositivo sulla base dei valori medi di pagina 6 di 7 liquidazione previsti dal dm 147/2022, ridotto del 50 % quello per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti del resistente determinando in euro euro 235,00 mensili la somma dovuta all'attualità dal alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
CP_1
condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in euro 6.163,50, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Verona il 13/05/2025
Il Presidente relatore dott. Massimo Vaccari
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