Art. 3.
Il termine per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto all'indennizzo, di cui all' articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , limitatamente ai beni regolati nel presente accordo, e' riaperto fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.
Il termine per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto all'indennizzo, di cui all' articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , limitatamente ai beni regolati nel presente accordo, e' riaperto fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.