TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/12/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1621/2019 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme contratto di appalto
PROMOSSA DA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Felicia Russo ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore p.t, rappresentato e difeso dall'avv.
NI TI ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice evocava in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al pagamento CP_1 della somma di 7.276,44 oltre interessi di mora in virtù dei lavori eseguiti e certificati dal Direttore dei Lavori e, precisamente, per la somma, così come richiesta, trattenuta nella misura del 10%, come da contratto, rispetto ai singoli SAL pagati.
Pag. 1 A sostegno della domanda evidenziava che con contratto del 20 aprile
2013 il convenuto commissionava all'attrice la CP_1 realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale come descritti nell'elaborato e capitolato, redatti dall'ing.
Oltre detti lavori venivano affidati i lavori relativi ai Persona_1 terrazzini in uso esclusivo di un condomino ed esclusi altri lavori di pertinenza di singoli condomini da concordarsi tra le parti.
Specificava, inoltre, la presenza della previsione che prevedeva che il prezzo pattuito – pari ad €.99.995,14 - venisse pagato a seguito della consegna dei SAL, con una trattenuta pari al 10% a titolo di garanzia da corrispondersi ad ultimazione dei lavori, previa certificazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.
Sottolineava, inoltre, la presenza nel dato contrattuale di previsione secondo la quale se durante le fasi lavorative si fossero riscontrate difformità e/o difetti dell'opera, il direttore dei lavori avrebbe potuto ordinare la sospensione e ordinare, inoltre, la sistemazione delle opere entro e non oltre cinque giorni dalla chiusura della fase lavorativa.
Sottolineava ancora che durante l'esecuzione dei lavori si rendeva necessario, come da indicazione del direttore dei lavori, provvedere alla rimozione di tettoia, serbatoi, impianto di energia solare e strutture di sostegno insistenti su proprietà esclusiva di un condominio e che in ragione di tanto il direttore dei lavori, dopo averne richiesto la rimozione da parte del proprietario, stante la mancata attivazione dello stesso, ordinava la sospensione dei lavori.
Specificava, infine, che a fronte di tanto, onde evitare di poter subire danni quale il pagamento di penale per l'occupazione di suolo ove insistevano i ponteggi, “si vedeva costretta a risolvere il contratto”.
Riteneva, pertanto, maturato il diritto a vedersi riconosciuto il pagamento delle somme sino allora contrattualmente trattenute.
Pag. 2 Si costituiva in giudizio il che sottolineava l'infondatezza CP_1 della domanda per essere stata la stessa attrice inadempiente, non avendo mai completato i lavori di straordinaria manutenzione oggetto del contratto di appalto, essendosi resa inadempiente con l'abbandono di fatto del cantiere e dei lavori a fine dicembre 2013.
Sottolineava che “nessuna risoluzione del rapporto è intervenuta tra le parti, né nessuna acquiescenza vi è stata da parte del Condominio”.
Sottolineava, comunque, che, come evidenziato dal nuovo direttore dei lavori, Ing. “Per il rifacimento dell'impermeabilizzazione e Per_1 pavimentazione del terrazzo non era previsto, perché non CP_2 necessario, lo smontaggio delle tettoie del sottostante piano attico;
” ed altresì che: “ […] nel computo di spesa era prevista l'impalcatura per
l'intero perimetro del fabbricato e per l'altezza idonea per la realizzazione dei lavori previsti”.
Infine, evidenziava che altra ditta per il completamento dei lavori di straordinaria manutenzione al fabbricato effettuava i lavori senza smontare le tettoie del piano attico.
In seguito alla costituzione del parte attrice eccepiva il CP_1 difetto di rappresentanza processuale e, successivamente, la mancata corretta ratifica da parte dell'assemblea condominiale per mancanza della maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136 c.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., parte attrice, con la prima memoria, integrava la domanda chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti.
La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale e prova testimoniale.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 3 In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, essendo data la prova dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che non può trovare fondamento la doglianza di parte attrice in ordine al difetto di rappresentanza e della invalidità della delibera di ratifica.
In particolare, l'amministratore di condominio può, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea agire rispetto alle controversie aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali
(ex multis, Cass., 16/10/2017, n. 24302).
Passando al merito, occorre sottolineare che il direttore dei lavori, come previsto dal dettato contrattuale (art. 8), poteva ordinare la sospensione dei lavori che, nel caso di specie, è imputabile al CP_1
In particolare, il direttore dei lavori ha emesso, in data 13 febbraio 2014, ordine di servizio che confermava la sospensione “delle lavorazioni relative al lastrico solare come da Ordine di Servizio n. 5 del
22.09.2013”. Con il richiamato ordine di servizio n. 5, il direttore dei lavori ordinava di “sospendere a far data da oggi tutte le lavorazioni relative al lastrico solare” e tanto per gli impedimenti richiamati.
Orbene, tenuto conto del pregiudizio che la sospensione dei lavori implicava per la presenza di ponteggi di sicurezza montati su suolo di altro condominio con previsione di penale per la persistenza oltre il tempo necessario, la società attrice in applicazione al dettato dell'art. 3 del contratto operava il recesso.
In particolare, occorre sottolineare la legittimità dello stesso poiché la sospensione dei lavori risultava imputabile al che non era CP_1
Pag. 4 stato in grado di ottenere la necessaria liberazione del lastrico solare da impianti e tettoie di singolo condomino, come dal richiamato ordine di servizio.
Lo stesso direttore dei lavori all'epoca, Ing. escusso Persona_2 quale teste all'udienza del 13 febbraio 2024, ha avuto modo di confermare la presenza degli ordini di servizio e ha, anche specificato:
“Il problema nasceva dal fatto che sia sul lastrico solare che sull'attico erano presenti manufatti (tettoie, serbatoi, pannelli solari) che precludevano la possibilità di intervenire. Io stesso avevo fatto richiesta più volte ai relativi proprietari di rimuovere tali beni. Preciso che sul terrazzo del piano attico era necessario montare i ponteggi di protezione per i lavori da eseguire al piano superiore, in quanto andava rimossa la ringhiera”. Inoltre, il teste ha confermato il capitolo 20) della prova testimoniale articolata da parte attrice, ovvero che la situazione fino alla data del 13 febbraio 2014 era rimasta immutata. Inoltre, ha specificato che “tutti i lavori presenti nei documenti contabili sono stati eseguiti dall'impresa”.
Inoltre, il teste , escusso all'udienza del 13 febbraio Testimone_1
Per_ 2024, nuovo direttore dei lavori in sostituzione dell'ing. non è in grado di riferire sulla circostanza “vero è che per conto della condomina provvedeva allo smontaggio del pannello solare e del serbatoio CP_1 idrico”, specificando, poi, che “per realizzare i lavori la tettoia non è stata smontata, mentre non sono in grado di rispondere con precisione per quanto riguarda i pannelli solari”.
Il teste , escusso all'udienza del 2 luglio 2024, sottolinea: Testimone_2
1) “sul capitolo a): non sono in grado di rispondere in quanto ignoro i termini contrattuali con la precedente ditta. Quando come OM s.r.l. abbiamo firmato un contratto di appalto ex novo con il condominio da quel che ricordo non vi erano cantieri in essere. Il nostro appalto riguardava esclusivamente l'impermeabilizzazione del lastrico solare”;
Pag. 5 2) “non sono in grado di rispondere perché non sono a conoscenza di quanto avvenuto prima dell'appalto in nostro favore. Preciso che OM
s.r.l. ha svolto i lavori che sono stati ad essa appaltati”; 3) “non ricordo se per svolgere i lavori abbiamo dovuto smontare le tettoie della terrazza al IV piano”.
Infine, il teste – amministratore del dal Testimone_3 CP_1
2012 al 2015/2016 circa -, escusso all'udienza del 10 dicembre 2024, nel confermare di aver vistato gli stati di avanzamento predisposti dal Per_ direttore dei lavori ing. sottolinea: “I lavori relativi al lastrico solare, già previsti in contatto, non furono fatti perché c'erano degli impedimenti, c'erano serbatoi d'acqua sul lastrico solare, un vaso di espansione che erano di proprietà di alcuni condomini credo, sicuramente non erano del condominio Vi fu poi la difficoltà di montare
l'impalcatura su due lati. L'assemblea doveva pronunciarsi sull'eliminazione degli impedimenti necessari per eseguire i lavori e nonostante varie assemblee gli impedimenti non furono rimossi”. Lo stesso teste conferma che: a) in data 12.09.2013 veniva ordinata la sospensione delle lavorazioni inerenti la facciata lato mare in attesa della decisione del per l'esecuzione di detti lavori;
b) veniva, CP_1 pertanto, ordinato di sospendere tutte le lavorazioni relative al lastrico solare e di non iniziare le previste lavorazioni di rifacimento dei terrazzi del piano attico;
c) veniva, altresì, ordinato di continuare a tenere sospesi i lavori di completamento della facciata mare, “perché vi era un impedimento”; d) a seguito di dette circostanze, in data 11.10.2013 veniva ordinata la sospensione di tutte le lavorazioni relative alla finitura del prospetto lato sud. Infatti, “la difficoltà a montare l'impalcatura lato mare permaneva ed era la stessa difficoltà che c'era per i lavori al terrazzo piano attico”; e) veniva data esecuzione all'ordine di servizio n.11 con il rifacimento dei due balconi siti sul piano lato villa comunale, ripristino della fascia marcapiano del primo piano lato Villa comunale,
Pag. 6 ripristino del rivestimento in granito verde al piano terra, tinteggiatura della soprastante fascia di colore bianco e messa in sicurezza del rivestimento delle due facciate, (come si evince dal computo metrico estimativo del 20.02.2014, che V.S. mi mostra. Infatti, “riconosco il computo metrico che mi viene mostrato. In particolare ricordo che io fui contattato per i balconi lato villa comunale, dai Vigili Urbani del comune di perché vi era pericolo di caduta di calcinacci, i lavori dei CP_1 balconi furono eseguiti dai condomini”; f) l'impresa Parte_1 ripetutamente instava affinché potesse proseguire nei lavori, anche al fine di evitare perdite economiche dovute al ritardo, causato dalla mancata ottemperanza da parte del e/o di alcuni condomini agli CP_1 ordini di servizio, “ricordo l'esistenza di lettere in tal senso”.
Dall'insieme delle dichiarazioni testimoniali, vi è, dunque, conferma di quanto evidenziato da parte attrice e di quanto risultante anche dal dato documentale, in particolare dagli ordini di servizio e dai SAL.
Orbene, l'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto in seguito all'inadempimento della committente all'obbligo di rendere possibile la esecuzione del contratto mediante la consegna dell'area in condizioni tali da poter consentire la effettiva esecuzione dei lavori, in quanto riconducibile non già a una ipotesi di forza maggiore o di legittimo impedimento, bensì unicamente a inerzia e/o negligenza soprattutto se non è in grado di garantire una durata temporalmente limitata della sospensione dei lavori (ex multis, Trib. Potenza, 08/01/2010, n. 22).
Inoltre, non esiste, nel nostro ordinamento, un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili;
e non esiste un correlato potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge (ex multis, Cass. 19493/2018).
Pag. 7 In definitiva, all'interno del contratto, all'art. 3, è previsto che “nel caso in cui all'impresa venisse imposto un fermo cantiere, ad essa non imputabile, (…), ciò comporterà un aggiornamento del prezzo (…).
L'impresa conserva comunque la facoltà di rescindere dal contratto con il pagamento dei lavori realizzati (…)”. Detta previsione, stante il fermo del cantiere - imposto con l'ordine di servizio del direttore dei lavori -, la non imputabilità del fermo all'appaltatore - essendo il CP_1 inadempiente rispetto alla necessità delle “rimozioni” sopra specificate-, legittima l'operato recesso con il conseguenziale pagamento di quanto ancora dovuto per i lavori realizzati.
Quanto al credito, lo stesso risulta provato in considerazione della prova dell'effettuazione dei lavori e dei SAL regolarmente approvati dal direttore dei lavori e dal committente, anche in ragione dei pagamenti effettuati ivi compresa la percentuale del 10% trattenuta come da contratto.
Orbene, proprio la corretta esecuzione dei lavori e il pagamento dei SAL con le detrazioni di cui sopra, consentono di ritenere fondata e legittima la richiesta di pagamento relativa alla percentuale di somma trattenuta e pari ad €.7.276,44, come risultante dalla documentazione in atti.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice, la stessa non risulta provata e fondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1621/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
Pag.
8 - accoglie, per quanto specificato in parte motiva, la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto:
[...]
- condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di €.7.276,44 oltre
[...] interessi di mora come previsti in contratto dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., a pagare in favore di in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite, che si liquidano in €.237,00 per esborsi e in €.5.077,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Felicia Russo dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lagonegro 19 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1621/2019 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme contratto di appalto
PROMOSSA DA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Felicia Russo ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore p.t, rappresentato e difeso dall'avv.
NI TI ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice evocava in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al pagamento CP_1 della somma di 7.276,44 oltre interessi di mora in virtù dei lavori eseguiti e certificati dal Direttore dei Lavori e, precisamente, per la somma, così come richiesta, trattenuta nella misura del 10%, come da contratto, rispetto ai singoli SAL pagati.
Pag. 1 A sostegno della domanda evidenziava che con contratto del 20 aprile
2013 il convenuto commissionava all'attrice la CP_1 realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale come descritti nell'elaborato e capitolato, redatti dall'ing.
Oltre detti lavori venivano affidati i lavori relativi ai Persona_1 terrazzini in uso esclusivo di un condomino ed esclusi altri lavori di pertinenza di singoli condomini da concordarsi tra le parti.
Specificava, inoltre, la presenza della previsione che prevedeva che il prezzo pattuito – pari ad €.99.995,14 - venisse pagato a seguito della consegna dei SAL, con una trattenuta pari al 10% a titolo di garanzia da corrispondersi ad ultimazione dei lavori, previa certificazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.
Sottolineava, inoltre, la presenza nel dato contrattuale di previsione secondo la quale se durante le fasi lavorative si fossero riscontrate difformità e/o difetti dell'opera, il direttore dei lavori avrebbe potuto ordinare la sospensione e ordinare, inoltre, la sistemazione delle opere entro e non oltre cinque giorni dalla chiusura della fase lavorativa.
Sottolineava ancora che durante l'esecuzione dei lavori si rendeva necessario, come da indicazione del direttore dei lavori, provvedere alla rimozione di tettoia, serbatoi, impianto di energia solare e strutture di sostegno insistenti su proprietà esclusiva di un condominio e che in ragione di tanto il direttore dei lavori, dopo averne richiesto la rimozione da parte del proprietario, stante la mancata attivazione dello stesso, ordinava la sospensione dei lavori.
Specificava, infine, che a fronte di tanto, onde evitare di poter subire danni quale il pagamento di penale per l'occupazione di suolo ove insistevano i ponteggi, “si vedeva costretta a risolvere il contratto”.
Riteneva, pertanto, maturato il diritto a vedersi riconosciuto il pagamento delle somme sino allora contrattualmente trattenute.
Pag. 2 Si costituiva in giudizio il che sottolineava l'infondatezza CP_1 della domanda per essere stata la stessa attrice inadempiente, non avendo mai completato i lavori di straordinaria manutenzione oggetto del contratto di appalto, essendosi resa inadempiente con l'abbandono di fatto del cantiere e dei lavori a fine dicembre 2013.
Sottolineava che “nessuna risoluzione del rapporto è intervenuta tra le parti, né nessuna acquiescenza vi è stata da parte del Condominio”.
Sottolineava, comunque, che, come evidenziato dal nuovo direttore dei lavori, Ing. “Per il rifacimento dell'impermeabilizzazione e Per_1 pavimentazione del terrazzo non era previsto, perché non CP_2 necessario, lo smontaggio delle tettoie del sottostante piano attico;
” ed altresì che: “ […] nel computo di spesa era prevista l'impalcatura per
l'intero perimetro del fabbricato e per l'altezza idonea per la realizzazione dei lavori previsti”.
Infine, evidenziava che altra ditta per il completamento dei lavori di straordinaria manutenzione al fabbricato effettuava i lavori senza smontare le tettoie del piano attico.
In seguito alla costituzione del parte attrice eccepiva il CP_1 difetto di rappresentanza processuale e, successivamente, la mancata corretta ratifica da parte dell'assemblea condominiale per mancanza della maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136 c.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., parte attrice, con la prima memoria, integrava la domanda chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti.
La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale e prova testimoniale.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 3 In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, essendo data la prova dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che non può trovare fondamento la doglianza di parte attrice in ordine al difetto di rappresentanza e della invalidità della delibera di ratifica.
In particolare, l'amministratore di condominio può, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea agire rispetto alle controversie aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali
(ex multis, Cass., 16/10/2017, n. 24302).
Passando al merito, occorre sottolineare che il direttore dei lavori, come previsto dal dettato contrattuale (art. 8), poteva ordinare la sospensione dei lavori che, nel caso di specie, è imputabile al CP_1
In particolare, il direttore dei lavori ha emesso, in data 13 febbraio 2014, ordine di servizio che confermava la sospensione “delle lavorazioni relative al lastrico solare come da Ordine di Servizio n. 5 del
22.09.2013”. Con il richiamato ordine di servizio n. 5, il direttore dei lavori ordinava di “sospendere a far data da oggi tutte le lavorazioni relative al lastrico solare” e tanto per gli impedimenti richiamati.
Orbene, tenuto conto del pregiudizio che la sospensione dei lavori implicava per la presenza di ponteggi di sicurezza montati su suolo di altro condominio con previsione di penale per la persistenza oltre il tempo necessario, la società attrice in applicazione al dettato dell'art. 3 del contratto operava il recesso.
In particolare, occorre sottolineare la legittimità dello stesso poiché la sospensione dei lavori risultava imputabile al che non era CP_1
Pag. 4 stato in grado di ottenere la necessaria liberazione del lastrico solare da impianti e tettoie di singolo condomino, come dal richiamato ordine di servizio.
Lo stesso direttore dei lavori all'epoca, Ing. escusso Persona_2 quale teste all'udienza del 13 febbraio 2024, ha avuto modo di confermare la presenza degli ordini di servizio e ha, anche specificato:
“Il problema nasceva dal fatto che sia sul lastrico solare che sull'attico erano presenti manufatti (tettoie, serbatoi, pannelli solari) che precludevano la possibilità di intervenire. Io stesso avevo fatto richiesta più volte ai relativi proprietari di rimuovere tali beni. Preciso che sul terrazzo del piano attico era necessario montare i ponteggi di protezione per i lavori da eseguire al piano superiore, in quanto andava rimossa la ringhiera”. Inoltre, il teste ha confermato il capitolo 20) della prova testimoniale articolata da parte attrice, ovvero che la situazione fino alla data del 13 febbraio 2014 era rimasta immutata. Inoltre, ha specificato che “tutti i lavori presenti nei documenti contabili sono stati eseguiti dall'impresa”.
Inoltre, il teste , escusso all'udienza del 13 febbraio Testimone_1
Per_ 2024, nuovo direttore dei lavori in sostituzione dell'ing. non è in grado di riferire sulla circostanza “vero è che per conto della condomina provvedeva allo smontaggio del pannello solare e del serbatoio CP_1 idrico”, specificando, poi, che “per realizzare i lavori la tettoia non è stata smontata, mentre non sono in grado di rispondere con precisione per quanto riguarda i pannelli solari”.
Il teste , escusso all'udienza del 2 luglio 2024, sottolinea: Testimone_2
1) “sul capitolo a): non sono in grado di rispondere in quanto ignoro i termini contrattuali con la precedente ditta. Quando come OM s.r.l. abbiamo firmato un contratto di appalto ex novo con il condominio da quel che ricordo non vi erano cantieri in essere. Il nostro appalto riguardava esclusivamente l'impermeabilizzazione del lastrico solare”;
Pag. 5 2) “non sono in grado di rispondere perché non sono a conoscenza di quanto avvenuto prima dell'appalto in nostro favore. Preciso che OM
s.r.l. ha svolto i lavori che sono stati ad essa appaltati”; 3) “non ricordo se per svolgere i lavori abbiamo dovuto smontare le tettoie della terrazza al IV piano”.
Infine, il teste – amministratore del dal Testimone_3 CP_1
2012 al 2015/2016 circa -, escusso all'udienza del 10 dicembre 2024, nel confermare di aver vistato gli stati di avanzamento predisposti dal Per_ direttore dei lavori ing. sottolinea: “I lavori relativi al lastrico solare, già previsti in contatto, non furono fatti perché c'erano degli impedimenti, c'erano serbatoi d'acqua sul lastrico solare, un vaso di espansione che erano di proprietà di alcuni condomini credo, sicuramente non erano del condominio Vi fu poi la difficoltà di montare
l'impalcatura su due lati. L'assemblea doveva pronunciarsi sull'eliminazione degli impedimenti necessari per eseguire i lavori e nonostante varie assemblee gli impedimenti non furono rimossi”. Lo stesso teste conferma che: a) in data 12.09.2013 veniva ordinata la sospensione delle lavorazioni inerenti la facciata lato mare in attesa della decisione del per l'esecuzione di detti lavori;
b) veniva, CP_1 pertanto, ordinato di sospendere tutte le lavorazioni relative al lastrico solare e di non iniziare le previste lavorazioni di rifacimento dei terrazzi del piano attico;
c) veniva, altresì, ordinato di continuare a tenere sospesi i lavori di completamento della facciata mare, “perché vi era un impedimento”; d) a seguito di dette circostanze, in data 11.10.2013 veniva ordinata la sospensione di tutte le lavorazioni relative alla finitura del prospetto lato sud. Infatti, “la difficoltà a montare l'impalcatura lato mare permaneva ed era la stessa difficoltà che c'era per i lavori al terrazzo piano attico”; e) veniva data esecuzione all'ordine di servizio n.11 con il rifacimento dei due balconi siti sul piano lato villa comunale, ripristino della fascia marcapiano del primo piano lato Villa comunale,
Pag. 6 ripristino del rivestimento in granito verde al piano terra, tinteggiatura della soprastante fascia di colore bianco e messa in sicurezza del rivestimento delle due facciate, (come si evince dal computo metrico estimativo del 20.02.2014, che V.S. mi mostra. Infatti, “riconosco il computo metrico che mi viene mostrato. In particolare ricordo che io fui contattato per i balconi lato villa comunale, dai Vigili Urbani del comune di perché vi era pericolo di caduta di calcinacci, i lavori dei CP_1 balconi furono eseguiti dai condomini”; f) l'impresa Parte_1 ripetutamente instava affinché potesse proseguire nei lavori, anche al fine di evitare perdite economiche dovute al ritardo, causato dalla mancata ottemperanza da parte del e/o di alcuni condomini agli CP_1 ordini di servizio, “ricordo l'esistenza di lettere in tal senso”.
Dall'insieme delle dichiarazioni testimoniali, vi è, dunque, conferma di quanto evidenziato da parte attrice e di quanto risultante anche dal dato documentale, in particolare dagli ordini di servizio e dai SAL.
Orbene, l'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto in seguito all'inadempimento della committente all'obbligo di rendere possibile la esecuzione del contratto mediante la consegna dell'area in condizioni tali da poter consentire la effettiva esecuzione dei lavori, in quanto riconducibile non già a una ipotesi di forza maggiore o di legittimo impedimento, bensì unicamente a inerzia e/o negligenza soprattutto se non è in grado di garantire una durata temporalmente limitata della sospensione dei lavori (ex multis, Trib. Potenza, 08/01/2010, n. 22).
Inoltre, non esiste, nel nostro ordinamento, un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili;
e non esiste un correlato potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge (ex multis, Cass. 19493/2018).
Pag. 7 In definitiva, all'interno del contratto, all'art. 3, è previsto che “nel caso in cui all'impresa venisse imposto un fermo cantiere, ad essa non imputabile, (…), ciò comporterà un aggiornamento del prezzo (…).
L'impresa conserva comunque la facoltà di rescindere dal contratto con il pagamento dei lavori realizzati (…)”. Detta previsione, stante il fermo del cantiere - imposto con l'ordine di servizio del direttore dei lavori -, la non imputabilità del fermo all'appaltatore - essendo il CP_1 inadempiente rispetto alla necessità delle “rimozioni” sopra specificate-, legittima l'operato recesso con il conseguenziale pagamento di quanto ancora dovuto per i lavori realizzati.
Quanto al credito, lo stesso risulta provato in considerazione della prova dell'effettuazione dei lavori e dei SAL regolarmente approvati dal direttore dei lavori e dal committente, anche in ragione dei pagamenti effettuati ivi compresa la percentuale del 10% trattenuta come da contratto.
Orbene, proprio la corretta esecuzione dei lavori e il pagamento dei SAL con le detrazioni di cui sopra, consentono di ritenere fondata e legittima la richiesta di pagamento relativa alla percentuale di somma trattenuta e pari ad €.7.276,44, come risultante dalla documentazione in atti.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice, la stessa non risulta provata e fondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1621/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
Pag.
8 - accoglie, per quanto specificato in parte motiva, la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto:
[...]
- condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di €.7.276,44 oltre
[...] interessi di mora come previsti in contratto dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., a pagare in favore di in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite, che si liquidano in €.237,00 per esborsi e in €.5.077,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Felicia Russo dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lagonegro 19 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 9