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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/12/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 653/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 19/12/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Giuseppe Aceto, in sostituzione dell'avv. SERENA PAOLINI. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Donatella Attanasio, in sostituzione dell'avv. MICHELE FERRARI. L'avv. Attanasio si riporta integralmente alla propria memoria e chiede accoglimento delle conclusioni per come rassegnate, con cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite. L'avv. Aceto si riporta ai propri atti e chiede il riconoscimento delle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
AT ET
pagina 1 di 5 R.G.N. 653/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AT ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 653/2019 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA PA (C.F. ) C.F._2
attrice
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.e per essa, CP_1 P.IVA_1 quale procuratrice, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
MI RR (C.F. ) C.F._3
convenuta
Oggetto: altri istituti e leggi speciali Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. in persona del legale rappresentante p.t. e i signori e Parte_2 Parte_3 in proprio, hanno promosso azione iscritta al ruolo degli affari Parte_1 contenziosi con il n. 100290/2008 contro affinché, previo Controparte_3 accertamento dell'intervenuta corresponsione di interessi ultralegali in violazione della legge 108/1996, della loro illegittima capitalizzazione (anatocismo) e rideterminazione dei saldi dei rapporti bancari dedotti, la banca sia condannata alla restituzione di quanto indebitamente richiesto e percetto che, prudenzialmente, si indica in € 100.000,00 per la ed € Parte_2
pagina 2 di 5 80.000,00 per i conti personali degli altri attori. La tempestivamente Controparte_3 costituitasi, ha eccepito, in via preliminare, la nullità della domanda per genericità delle contestazioni nonché l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnativa per mancata contestazione delle risultanze dei conti, inviate periodicamente alla società nei termini di legge, e la prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi pagati per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. nonché l'illegittimità dell'azione di ripetizione, poiché il pagamento spontaneo degli interessi ultralegali e capitalizzati costituisce adempimento di obbligazione naturale. Nel merito, ha poi dedotto l'infondatezza della avversa domanda, in ragione della previsione e sottoscrizione, nei vari contratti stipulati con il cliente, del tasso di interesse applicato, conforme a quello pattuito e nei limiti del tasso soglia fissato dalla legge 108/96 e della legittimità della capitalizzazione degli
[... interessi. In via riconvenzionale, la banca ha chiesto la condanna di e Parte_3
al pagamento, quali fideiussori, di quanto ancora dovuto dalla Parte_1 Pt_2 in forza dei suddetti rapporti.
[...]
A seguito della proposizione di autonomo giudizio da parte di Parte_1 iscritto a ruolo con il n. 1513/2018 e avente ad oggetto la querela di falso relativa al contratto di fideiussione prodotto dalla Banca, è stata disposta la separazione delle domande e la sospensione del giudizio relativamente alla sua posizione (solo quale convenuta in riconvenzionale), nella attesa della definizione del procedimento di querela. Per effetto della separazione dei giudizi, alla domanda proposta da quale Parte_4 mandataria di nei confronti di è stato Controparte_3 Parte_1 attribuito il numero di ruolo 653/2019. Il giudizio di querela è stato definito con sentenza n. 635/2025 del 29/06/2025, passata in giudicato, che ha dichiarato la falsità delle firme apposte in calce al contratto di fideiussione impugnato.
1.1. Con ricorso ex art. 297 c.p.c. regolarmente notificato, la ha riassunto il Parte_1 procedimento R.g. n. 653/2019. Con la successiva memoria del 18/11/2025, l'esponente ha dedotto che il documento contenente la garanzia fideiussoria, dell'importo di Lire 300.000.000 (equivalenti a circa € 155.000,00), asseritamente prestata da Parte_1
in favore della e attivata da costituisce un
[...] Parte_2 Controparte_3 falso materiale, in quanto la sottoscrizione apposta in calce a tale documento non è a lei attribuibile, così come accertato, a seguito di perizia grafologica, dalla sopracitata sentenza n. 635/2025 pronunciata da questo Tribunale e passata in giudicato. L'accertamento di falsità della sottoscrizione apposta sul documento determina la radicale nullità della fideiussione e, conseguentemente, il venir meno della garanzia personale. Ne deriva l'assoluta infondatezza della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_3 nel giudizio R.G. n. 100290/2008, che, pertanto, deve essere rigettata. Tutto ciò premesso, insistendo nelle già rassegnate conclusioni, chiede che venga dichiarata la nullità della garanzia fideiussoria prodotta in giudizio da con rigetto della Controparte_3 domanda riconvenzionale proposta nel giudizio R.G. n. 100290/2008.
pagina 3 di 5 1.2. Si è costituita la quale, pur riportandosi integralmente alla propria CP_2 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio RG 100290/2008, conclude chiedendo, preso atto della statuizione di cui alla sentenza n. 635/2025 del Tribunale di Paola e della conseguente rinuncia di ad avvalersi della garanzia fideiussoria Controparte_3 rivelatasi apocrifa, di disporre la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
1.3. All'udienza del 19/12/2025 la parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della sentenza n. 635/2025, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Paola ha dichiarato la falsità delle firme apposte sull'atto di fideiussione posto a fondamento della domanda riconvenzionale dell'istituto di credito. La firma apposta in calce al documento impugnato determina il venir meno dell'interesse sia dell'attore in riconvenzione ad agire per ottenere la condanna sia della convenuta a far valere la nullità del titolo contrattuale.
2.1. Nondimeno, la invoca la condanna alle spese, sicché questo Giudice deve Parte_1 verificare se la domanda riconvenzionale fosse meritevole di accoglimento, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
2.2. La domanda riconvenzionale proposta nei confronti di è Parte_1
(virtualmente) infondata. Con la sentenza n. 635/2025, passata in giudicato, è stata definitivamente accertata la falsità della sottoscrizione del contratto di fideiussione del 14/03/2001 a lei attribuita. La mancanza della sottoscrizione del contratto di fideiussione esclude che questo possa essersi perfezionato. Ne deriva che la banca non ha titolo per azionare il preteso credito nei confronti della convenuta, con conseguenziale rigetto della domanda.
3. Per effetto della soccombenza (virtuale), deve essere condannata al Controparte_3 pagamento delle spese di lite nei confronti di nella misura che sarà Parte_1 liquidata in dispositivo, secondo i parametri tabellari minimi dettati dal DM 55/2014, in considerazione del livello non particolarmente elevato di difficoltà e del numero delle questioni di fatto e di diritto trattate della presente controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Condanna la convenuta al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite, che si liquidano in € 7.052,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta,
pagina 4 di 5 come per legge, da distrarsi in favore dell''avv. NA PA che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dalla sua assistita, ai sensi dell''art. 93 c.p.c.. Paola, 19 dicembre 2025. Il Giudice AT ET
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 19/12/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Giuseppe Aceto, in sostituzione dell'avv. SERENA PAOLINI. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Donatella Attanasio, in sostituzione dell'avv. MICHELE FERRARI. L'avv. Attanasio si riporta integralmente alla propria memoria e chiede accoglimento delle conclusioni per come rassegnate, con cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite. L'avv. Aceto si riporta ai propri atti e chiede il riconoscimento delle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
AT ET
pagina 1 di 5 R.G.N. 653/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AT ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 653/2019 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA PA (C.F. ) C.F._2
attrice
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.e per essa, CP_1 P.IVA_1 quale procuratrice, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
MI RR (C.F. ) C.F._3
convenuta
Oggetto: altri istituti e leggi speciali Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. in persona del legale rappresentante p.t. e i signori e Parte_2 Parte_3 in proprio, hanno promosso azione iscritta al ruolo degli affari Parte_1 contenziosi con il n. 100290/2008 contro affinché, previo Controparte_3 accertamento dell'intervenuta corresponsione di interessi ultralegali in violazione della legge 108/1996, della loro illegittima capitalizzazione (anatocismo) e rideterminazione dei saldi dei rapporti bancari dedotti, la banca sia condannata alla restituzione di quanto indebitamente richiesto e percetto che, prudenzialmente, si indica in € 100.000,00 per la ed € Parte_2
pagina 2 di 5 80.000,00 per i conti personali degli altri attori. La tempestivamente Controparte_3 costituitasi, ha eccepito, in via preliminare, la nullità della domanda per genericità delle contestazioni nonché l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnativa per mancata contestazione delle risultanze dei conti, inviate periodicamente alla società nei termini di legge, e la prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi pagati per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. nonché l'illegittimità dell'azione di ripetizione, poiché il pagamento spontaneo degli interessi ultralegali e capitalizzati costituisce adempimento di obbligazione naturale. Nel merito, ha poi dedotto l'infondatezza della avversa domanda, in ragione della previsione e sottoscrizione, nei vari contratti stipulati con il cliente, del tasso di interesse applicato, conforme a quello pattuito e nei limiti del tasso soglia fissato dalla legge 108/96 e della legittimità della capitalizzazione degli
[... interessi. In via riconvenzionale, la banca ha chiesto la condanna di e Parte_3
al pagamento, quali fideiussori, di quanto ancora dovuto dalla Parte_1 Pt_2 in forza dei suddetti rapporti.
[...]
A seguito della proposizione di autonomo giudizio da parte di Parte_1 iscritto a ruolo con il n. 1513/2018 e avente ad oggetto la querela di falso relativa al contratto di fideiussione prodotto dalla Banca, è stata disposta la separazione delle domande e la sospensione del giudizio relativamente alla sua posizione (solo quale convenuta in riconvenzionale), nella attesa della definizione del procedimento di querela. Per effetto della separazione dei giudizi, alla domanda proposta da quale Parte_4 mandataria di nei confronti di è stato Controparte_3 Parte_1 attribuito il numero di ruolo 653/2019. Il giudizio di querela è stato definito con sentenza n. 635/2025 del 29/06/2025, passata in giudicato, che ha dichiarato la falsità delle firme apposte in calce al contratto di fideiussione impugnato.
1.1. Con ricorso ex art. 297 c.p.c. regolarmente notificato, la ha riassunto il Parte_1 procedimento R.g. n. 653/2019. Con la successiva memoria del 18/11/2025, l'esponente ha dedotto che il documento contenente la garanzia fideiussoria, dell'importo di Lire 300.000.000 (equivalenti a circa € 155.000,00), asseritamente prestata da Parte_1
in favore della e attivata da costituisce un
[...] Parte_2 Controparte_3 falso materiale, in quanto la sottoscrizione apposta in calce a tale documento non è a lei attribuibile, così come accertato, a seguito di perizia grafologica, dalla sopracitata sentenza n. 635/2025 pronunciata da questo Tribunale e passata in giudicato. L'accertamento di falsità della sottoscrizione apposta sul documento determina la radicale nullità della fideiussione e, conseguentemente, il venir meno della garanzia personale. Ne deriva l'assoluta infondatezza della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_3 nel giudizio R.G. n. 100290/2008, che, pertanto, deve essere rigettata. Tutto ciò premesso, insistendo nelle già rassegnate conclusioni, chiede che venga dichiarata la nullità della garanzia fideiussoria prodotta in giudizio da con rigetto della Controparte_3 domanda riconvenzionale proposta nel giudizio R.G. n. 100290/2008.
pagina 3 di 5 1.2. Si è costituita la quale, pur riportandosi integralmente alla propria CP_2 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio RG 100290/2008, conclude chiedendo, preso atto della statuizione di cui alla sentenza n. 635/2025 del Tribunale di Paola e della conseguente rinuncia di ad avvalersi della garanzia fideiussoria Controparte_3 rivelatasi apocrifa, di disporre la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
1.3. All'udienza del 19/12/2025 la parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della sentenza n. 635/2025, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Paola ha dichiarato la falsità delle firme apposte sull'atto di fideiussione posto a fondamento della domanda riconvenzionale dell'istituto di credito. La firma apposta in calce al documento impugnato determina il venir meno dell'interesse sia dell'attore in riconvenzione ad agire per ottenere la condanna sia della convenuta a far valere la nullità del titolo contrattuale.
2.1. Nondimeno, la invoca la condanna alle spese, sicché questo Giudice deve Parte_1 verificare se la domanda riconvenzionale fosse meritevole di accoglimento, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
2.2. La domanda riconvenzionale proposta nei confronti di è Parte_1
(virtualmente) infondata. Con la sentenza n. 635/2025, passata in giudicato, è stata definitivamente accertata la falsità della sottoscrizione del contratto di fideiussione del 14/03/2001 a lei attribuita. La mancanza della sottoscrizione del contratto di fideiussione esclude che questo possa essersi perfezionato. Ne deriva che la banca non ha titolo per azionare il preteso credito nei confronti della convenuta, con conseguenziale rigetto della domanda.
3. Per effetto della soccombenza (virtuale), deve essere condannata al Controparte_3 pagamento delle spese di lite nei confronti di nella misura che sarà Parte_1 liquidata in dispositivo, secondo i parametri tabellari minimi dettati dal DM 55/2014, in considerazione del livello non particolarmente elevato di difficoltà e del numero delle questioni di fatto e di diritto trattate della presente controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Condanna la convenuta al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite, che si liquidano in € 7.052,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta,
pagina 4 di 5 come per legge, da distrarsi in favore dell''avv. NA PA che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dalla sua assistita, ai sensi dell''art. 93 c.p.c.. Paola, 19 dicembre 2025. Il Giudice AT ET
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